Sentenza 16 dicembre 2010
Massime • 2
La collazione per imputazione dell'immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso.
Non costituisce domanda "nuova", rispetto a quella di accertamento di donazione indiretta, l'indicazione in corso di causa (nella specie con la memoria di cui all'art. 180 cod. proc. civ., nel testo applicabile "ratione temporis" anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 2, comma 3, lett. c-bis), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) di un immobile in luogo di un altro, in quanto la domanda resta comunque compresa in quella originaria, essendo fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, nonché per la riferibilità soggettiva, da quelli con detta domanda prospettati ed avendo tale indicazione il solo scopo di precisarne o restringerne il "petitum", in tal modo risolvendosi in una mera rettifica conseguente alla correzione dell'errore materiale commesso nella redazione della citazione.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/2010, n. 25473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25473 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15761-2006 proposto da:
TO ON *[...]*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell'avvocato COVINO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTE ENZO;
- ricorrenti -
contro
LO CA *[...]*, TO BE *[...]*, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FARINI FRANCESCO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1843/2005 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l'Avvocato Covino Giuseppe difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5-12-1998 FR TT e \R AT convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia CA AT e, premesso che il *16-6-1997* era deceduto CI AT lasciando eredi la moglie separata TT RA e le figlie CA\ e \R\, e che con testamento del *17-7-1997* il "de cuius" aveva lasciato alla figlia CA\ la quota di legittima più l'intera quota disponibile, ed alle esponenti la sola quota di legittima, assumevano che il ZE in vita aveva beneficiato la figlia CA\ con diverse intestazioni di immobili, il cui prezzo di acquisto era stato da lui corrisposto, costituenti donazioni indirette, e precisamente: 1) un appartamento in SO acquistato il 26-1-1990* del quale il "de cuius" si era riservato l'usufrutto; 2) un appartamento in *Albignasego* acquistato il *13-7-1992* ed intestato alla figlia ed al di lei marito DE @P; 3) un immobile ad uso ufficio in *Padova corso Milano* del quale il ZE si era riservato l'usufrutto.
Le attrici sostenevano inoltre che quest'ultimo era intestatario di un deposito titoli insieme alla figlia CA\, e che su disposizione di costei tutti i titoli erano stati trasferiti ad altro istituto, che prima vi erano state non chiare movimentazioni di titoli, e che su un conto corrente presso la Cassa di Risparmio erano state effettuate varie movimentazioni a favore della convenuta sia prima che dopo il decesso del ZE;
esse chiedevano quindi accertarsi che i tre suddetti atti di compravendita costituivano donazioni indirette in favore della convenuta ed ordinarsi a EG NI di conferire alle coeredi tutti i mobili ed immobili ricevuti in donazione dal padre;
procedersi inoltre, dopo la ricostruzione dell'asse ereditario, alla divisione dei beni relitti come risultanti a seguito della collazione assegnando a ciascuna delle attrici la quota di competenza, ed ordinarsi alla convenuta di rendere il conto della gestione del denaro e dei titoli. Si costituiva in giudizio CA AT chiedendo il rigetto delle domande relative alla collazione, precisando in particolare che non esisteva nessun appartamento in *Padova corso Milano* la cui proprietà fosse intestata all'esponente; in via riconvenzionale chiedeva accertarsi la natura di donazioni indirette di diversi atti di disposizione effettuati da CI AT in favore delle controparti tra i quali doveva ricomprendersi l'acquisto da parte della TT\ di un appartamento con garage sito in *Mestre* il cui prezzo era stato pagato per almeno il 70% con denaro del marito. Con memoria ex art. 180 c.p.c. le attrici rilevavano che effettivamente l'appartamento del quale era stata intestata alla convenuta la nuda proprietà non era sito in corso *Milano a Padova*, ma in *Padova, via G.B. Tiepolo 22*, con pagamento dell'intero prezzo da parte del "de cuius", e che quindi l'intestazione integrava una donazione indiretta;
la convenuta eccepiva la novità della domanda relativamente a tale bene.
Con sentenza non definitiva del 20-8-2001 il Tribunale adito dichiarava, per quanto ancora interessa in questa sede, che gli atti di disposizione di cui sopra (avuto riguardo in particolare, quanto all'immobile sito in *Padova*, alla domanda come modificata dalle attrici nei termini sopra enunciati) e la cointestazione del deposito titoli per la quota del 50% costituivano altrettante donazioni indirette effettuate dal padre in favore di CA AT, e dichiarava altresì che configurava una donazione indiretta anche l'acquisto da parte della TT\ dell'immobile di *Mestre* per la quota del 50%; quanto poi al deposito titoli sottoscritto il 21-3- 1991 per un valore di L. 100 milioni da EG O\ e CA\, ritenuto che il deposito era stato costituito con denaro solo del "de cuius", concludeva che doveva essere conferito alla massa il valore di tutti i titoli all'epoca di apertura della successione. Proposto gravame da parte della TT\ e di EG A\ cui resisteva CA AT che introduceva altresì un appello incidentale la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 18-11- 2005 ha respinto, per quel che ancora interessa in questa sede, la domanda di CA AT tendente all'accertamento che l'acquisto del 50% dell'immobile sito in *Mestre* integrava una donazione indiretta di CI AT in favore della TT\ e che di conseguenza il bene era sottoposto a collazione per la quota del 50%, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Per la cassazione di tale sentenza CA AT ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui FR TT e \R AT hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto, quanto alla domanda di controparte relativa all'accertamento della configurabilità come donazione indiretta di alcuni immobili a lei intestati, che la tardiva indicazione dell'appartamento in *Padova, via G.B. Tiepolo*, costituiva una "mutatio libelli" vietata e non invece una "emendatio libelli" consentita;
essa assume che invero le attrici avevano mutato il bene della vita oggetto della loro pretesa sostanziale, avendo fatto riferimento prima ad un immobile e poi ad un diverso immobile con evidenti ripercussioni anche per quanto atteneva alla concreta definizione dei rapporti tra i coeredi, visto che il valore non poteva che essere diverso, ed impedendo alla convenuta di prendere posizione sull'avversa pretesa fin dalla comparsa di risposta;
si era quindi verificata una inammissibile modifica del "petitum" mediato. La censura è infondata.
Il giudice di appello ha affermato che il riferimento nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio ad un immobile sito in *Padova, corso Milano*, era riconducibile ad un mero errore nella indicazione dei bene, ferma restando la richiesta di accertamento della donazione indiretta, errore al quale poi le attrici avevano posto rimedio con la memoria ex art. 180 c.p.c.. Tale convincimento è pienamente condivisibile, atteso che TT RA e \R AT con la precisazione effettuata nella memoria non hanno alterato i termini sostanziali della controversia, nè hanno radicalmente mutato il fatto giuridico costituito dal diritto originariamente vantato (ovvero l'accertamento di una donazione indiretta da parte di CI AT in favore della figlia CA\ di diversi immobili tra cui appunto uno sito in Padova sia pure erroneamente indicato), e neppure hanno introdotto un tema di indagine completamento nuovo rispetto a quello inizialmente proposto;
deve quindi ritenersi al riguardo che, come già affermato da questa Corte, non determina mutamento della domanda la rettifica conseguente alla correzione dell'errore materiale commesso nella redazione della citazione (Cass. 26-8-2002 n. 12470; vedi anche, con riferimento al principio che non può considerarsi nuova la domanda virtualmente compresa in quella originaria in quanto fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, nonché per la riferibilità soggettiva, da quelli con detta domanda prospettati e diretta solo a precisarne o restringerne il "petitum", Cass, 22-3-1996 n. 2476). Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 747 c.c., sostiene - con riferimento all'assunto della Corte territoriale secondo cui le intestazioni all'esponente degli immobili di SO e di Padova* per la nuda proprietà integravano donazione indiretta in suo favore - che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la collazione alla massa di detti beni non doveva essere effettuata per la loro piena proprietà, ma per la sola nuda proprietà determinandone il valore al momento dell'apertura della successione;
invero il consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà verificatosi a seguito della morte dell'usufruttuario costituisce un effetto automatico derivante dalla legge, e non invece una conseguenza della volontà del "de cuius"; nella specie, quindi, l'"animus demandi", costituente l'indefettibile presupposto per configurare una liberalità con la conseguente soggezione a collazione, poteva essere ravvisato soltanto con riferimento alla nuda proprietà dei beni, dal momento che CI AT aveva mantenuto per sè l'usufrutto dei beni stessi.
La censura è infondata.
Il giudice di appello ha ritenuto che l'avvenuto consolidamento della proprietà in capo alla donataria, nuda proprietaria, alla morte del "de cuius", donante ed usufruttuario degli immobili, aveva determinato la necessaria conseguenza discendente dalla previsione dell'art. 747 c.c. (che stabilisce che la collazione dell'immobile si fa avuto riguardo ai valore dell'immobile al tempo dell'apertura della successione) di considerare il valore non già della nuda proprietà, ma della piena proprietà; ha aggiunto che, diversamente opinando, l'appellata avrebbe ottenuto un arricchimento indebito della propria posizione ereditaria ai danni delle coeredi di un importo superiore a quello donatole, conseguendo l'intera proprietà degli immobili e conferendo alla massa il solo minor valore corrispondente alla nuda proprietà dei suddetti beni. Tale convincimento è pienamente condivisibile in quanto derivante correttamente dalla previsione dell'art. 747 c.c. secondo cui "La collazione per imputazione si fa avuto riguardo ai valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione", allorché quindi il donatario della nuda proprietà del bene, per effetto della morte del donante che si era riservato in proprio favore l'usufrutto su di esso ne acquisisce la piena proprietà.
Il riferimento al tempo dell'apertura della successione, significativamente richiamato anche in materia di accertamento della lesione della quota di legittima riguardo alla donazione con riserva di usufrutto (Cass. 20-12-1973 n. 3452; Cass. 24-7-2008 n. 20387), è coerente logicamente con la considerazione che, essendo la collazione strumentale alta divisione dell'asse ereditario, solo al momento dell'apertura della successione è possibile stabilire il valore dell'intera massa da dividere in modo che, nei reciproci rapporti tra coeredi, siano assicurati l'equilibrio e la parità di trattamento, al fine che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantito a ciascuno degli eredi stessi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota;
sotto tale profilo, quindi, l'assunto della ricorrente, che si richiama all'oggetto del "donatum", ovvero alla nuda proprietà degli immobili donatile da \P AT, si pone in insanabile contrasto sia con il dato letterale di cui all'art. 747 c.c. sia con l'inquadramento sistematico di tale disposizione. Quanto poi al fatto che la tesi sostenuta dalla Corte territoriale porterebbe alla inaccettabile conseguenza di ricomprendere nell'oggetto della donazione un diritto, ovvero quello relativo alla proprietà piena degli immobili in questione, in realtà non sorretto dall'"animus donandi", si tratta di argomentazione suggestiva ma priva di fondamento, oltre che alla luce delle considerazioni già espresse, anche per ulteriori rilievi.
Invero si osserva che il donante della nuda proprietà di un immobile con riserva dell'usufrutto in proprio favore ha voluto in tal modo lasciare la piena proprietà del bene al donatario per il tempo successivo alla sua morte, considerato per un verso che la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario (art. 979 c.c., comma 1) e per altro verso che l'usufrutto si estingue tra l'altro per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona (art. 1014 c.c., n. 2), cosicché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, art. 456 c.c.) è comunque effetto riconducibile al suddetto atto di donazione, e quindi tale arricchimento patrimoniale del donatario stesso è pur sempre conseguenza di uno spirito di liberalità da parte del donante.
In conclusione è decisivo rilevare che la collazione è volta alla ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario onde consentire ai coeredi discendenti di conseguire nella divisione proporzioni uguali (Cass. 29-7-1994 n. 7142); pertanto il fine della collazione di garantire una proporzionalità nel trattamento dei coeredi conduce comunque ad affermare il principio che l'imputazione dell'immobile donato limitatamente alla nuda proprietà debba essere effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà di esso come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, posto che in caso contrario quest'ultimo si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà dell'immobile stesso e quello equivalente alla piena proprietà del bene.
Con il terzo motivo CA AT, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2722 c.c. e art. 2729 c.c., commi 1 e 2, artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 1417 c.c. nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sostiene che erroneamente il giudice di appello, con riferimento agli immobili sia di SO che di Padova*, ha ritenuto di ravvisare negli assegni prodotti in giudizio da controparte la prova del pagamento del prezzo di acquisto dei suddetti beni da parte del "de cuius", malgrado la non coincidenza tra le somme portate dai titoli dimessi in giudizio ed il prezzo delle due compravendite risultante dagli atti;
invero, a fronte di un contratto in cui era indicato un determinato prezzo, non era possibile attribuire valenza solutoria a titoli rappresentativi di un diverso prezzo per il solo fatto presunto che tra le parti non sussistessero altri rapporti idonei a giustificare passaggi di denaro dall'avente causa al dante causa;
sostenere il contrario conduce ad affermare che tra le parti era intervenuta una simulazione relativa quanto al prezzo della vendita, con conseguente assoggettamento delle controparti, quali eredi del defunto, agli oneri probatori di cui all'art. 1417 c.c.. La censura è infondata.
La sentenza impugnata ha rilevato, quanto agli immobili predetti, che era stato provato che essi erano stati in realtà donati da EG O\ alla figlia CA\, avendo il primo provveduto al pagamento del relativo prezzo (condividendo l'affermazione del primo giudice secondo cui, riguardo all'acquisto dell'immobile di SO*, il fatto che l'importo dell'assegno emesso dal ZE fosse diverso da quello indicato nel rogito non inficiava la valenza degli indizi concordanti già evidenziati), e per altro verso essendo emerso che l'appellata al tempo dell'acquisto dell'immobile di SO* non aveva una stabile occupazione;
sulla basi di tali considerazioni ha poi evidenziato l'irrilevanza della mancata proposizione da parte delle appellanti di una domanda di simulazione del prezzo della vendita ai fine di ritenere corretta la valutazione del primo giudice in merito alla riferibilità al pagamento del prezzo della vendita dell'importo, versato con assegno dal padre, ancorché maggiore rispetto a quello indicato nel rogito. Orbene tale statuizione è corretta ed immune dalle censure sollevate dalla ricorrente, posto che la domanda formulata dalle attrici nel giudizio di primo grado riguardava la configurabilità quali donazioni indirette da parte di \P AT in favore della figlia CA\ dell'acquisto di tre immobili da parte di quest'ultima, e che, secondo la valutazione della Corte territoriale, le risultanze acquisite, anche in assenza di elementi in senso contrario addotti da parte della convenuta, avevano comportato l'accoglimento di tali domande, alle quali evidentemente era del tutto estranea ed irrilevante una domanda relativa alla simulazione relativa della vendite suddette con riferimento al prezzo. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione, rileva che la Corte territoriale, avendo affermato che la TT\, quanto all'acquisto dell'immobile di *Mestre*, era stata beneficiata dal marito di una somma pari quantomeno alla metà delle prime 22 rate del mutuo contratto dai coniugi con la AR in data 11-12-1981, ed avendo pertanto ravvisato una donazione di denaro, sia pure parziale, avrebbe dovuto statuire l'obbligo di collazione con riferimento all'importo in questione. La censura è infondata.
La sentenza impugnata, dopo aver escluso la sussistenza di elementi probatori ai fini della configurabilità di una donazione indiretta da parte di \P AT in favore della moglie TT RA della metà dell'immobile sito in *Mestre*, ha affermato che era risultata provata soltanto la spontanea elargizione da parte del marito della sola somma corrispondente alla metà delle prime 22 rate del mutuo acceso per reperire il denaro necessario per l'acquisto del suddetto appartamento, ed ha rilevato che tale elargizione non poteva condurre alla conclusione della sussistenza di una donazione indiretta ne' della metà di tale bene ne' della quota di proprietà di esso corrispondente all'importo versato, manifestando semmai la volontà di beneficiare la moglie della corrispondente somma di denaro;
orbene la censura della ricorrente per non avere il giudice di appello ritenuto l'obbligo di collazione da parte della TT\ di tale importo trascura di considerare che l'invocata statuizione presupponeva la formulazione di una specifica domanda in tal senso da parte di CA AT, domanda che non risulta essere mai stata avanzata da quest'ultima, che del resto in tale sede nulla ha dedotto in proposito.
Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 4000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2010