Articolo 729 del Codice civile
Articolo 728Articolo 696
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19 aprile 1942
Art. 729.

(Assegnazione o attribuzione delle porzioni).

L'assegnazione delle porzioni eguali e' fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione.
Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si puo' procedere per estrazione a sorte.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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