Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/1967, n. 74
CASS
Sentenza 7 gennaio 1967

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

Nella domanda del legittimario che, previa collazione dei beni donati dal de cuius ad altri coeredi, sia disposta la divisione dei beni ereditari deve ritenersi implicita quella relativa alla riunione fittizia del relictum e del donatum ai sensi dell'art. 556 cod. civ.*

L'istituto della collazione - regolato, per quanto riflette i figli legittimi, dall'art.737 cod. civ. - e quello della riunione fittizia del relictum e del donatum ai fini della Determinazione della porzione disponibile - disciplinato dall'art.556 dello stesso codice - debbono essere tenuti distinti per le loro caratteristiche, le loro finalita e i loro effetti, con la conseguenza che l'esclusione della collazione di un bene donato, per esservi stata dispensa da parte del de cuius, non importa che del bene stesso non si debba tener conto, riunendolo fittiziamente agli altri beni per la formazione della massa cosiddetta di calcolo.*

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla legge 14 luglio 1965 n818, deve ritenersi iniziata, anche per l'anno 1965, il 1 agosto e non il 4 dello stesso mese, data di entrata in vigore della predetta legge. Non avendo, infatti, l'art.1 di questa operato alcuna limitazione per il primo anno della sua applicazione, deve ritenersi che il legislatore abbia implicitamente manifestato la volonta di fare eccezione al principio della non retroattivita delle leggi e che, quindi,la prevista sospensione abbia influito su tutti i termini scadenti nel periodo compreso fra il 1 agosto e il 15 settembre 1965. ( contra sent.1869-1966 massima 323643 e 1871-1966, massima 323646).*

La rinuncia del legittimario alla riunione fittizia, ai sensi dell'art.556 cod. civ., non puo desumersi dalla domanda di attribuzione di una quota dell'asse ereditario, in quanto questo e formato non solo dal relictum, ma altresi dal donatum.*

La riunione fittizia,in quanto diretta a ricostruire l'intero patrimonio del de cuius, che la legge considera come termine di riferimento per la Determinazione della quota disponibile e, di riflesso,per quella di riserva, non e legata necessariamente alla proposizione dell'Azione di riduzione, ma si pone come un prius indispensabile rispetto alle operazioni divisionali, quando vi sia concorso di eredi necessari.*

Commentario1

  • 1La dispensa dalla collazione
    Claudia Semproni · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2021

    La collazione è un istituto per mezzo del quale sono riuniti nell'asse ereditario i beni donati dal de cuius in vita agli eredi legittimi, o il loro valore in denaro, prima della divisione tra i coeredi allo scopo di consentire la massima par condicio tra questi (“I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione [744 c.c.] direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”[…]) e la dispensa dalla collazione è un negozio con cui il de cuius può esonerare dalla collazione da questi uno o più eredi per i beni donati in vita. La dispensa è prevista …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/1967, n. 74
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 74
Data del deposito : 7 gennaio 1967

Testo completo