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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Luisa Vasile Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est.
R.G. procedimento unitario PU N. 731/2025
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio con ricorso depositato telematicamente in data 3.6.2025 da Parte_1
, con sede legale a MILANO (MI) PIAZZA PO 7 cap 20144 C/O
[...]
SAVIANO Numero REA MI – 2616156 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita
IVA , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...], Corso Giuseppe
[...]
Garibaldi n.12, CAP 20121, C.F. , in persona del Gestore della Crisi C.F._1
da sovraindebitamento Dott.ssa con studio professionale in Pavia, Corso Controparte_1
Cavour n. 8, nominata dall'O.C.C. delle Camere di Commercio di Como - Lecco, Cremona,
Milano Monza Brianza Lodi, Pavia, Varese (D.lgs 14/2019), Iscritto al n. 80 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 4 del DM 202 del
24.09.2014 vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso
1 nella competenza territoriale del Tribunale di Milano, ovvero ha sede in MILANO
(MI) PIAZZA PO 7 CAP 20144;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c), lettera d), 121
e 269 CCI in quanto la società di capitali debitrice, qualificatasi “imprenditore minore”, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121
CCII (nessuna delle soglie dimensionali di attivo totale dello stato patrimoniale, ricavi complessivi e debiti anche non scaduti risulta superata infatti dall'esame dei bilanci depositati per gli esercizi 2022-2023-2024) ovvero non risulta assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
sul punto nella relazione del gestore della si precisa che la ricorrente presenta Pt_3
congiuntamente i requisiti di attivo patrimoniale inferiore ad Euro 300.000,00 e di ricavi inferiori ad Euro 200.000,00, nei tre esercizi anteriori la data di deposito dell'istanza, nonché debiti inferiori ad Euro 500.000,00M; in particolare, analizzando i bilanci d'esercizio 2022 (All. 4A), 2023 (All. 5A) e
2024 (All. 6A) si riscontrano i seguenti valori:
ESERCIZIO ATTIVO RICAVI
2022 74.215 20.913
2023 59.585 15.421
2024 25.592 0
SOGLIA 300.000 200.000 con riferimento all'ammontare dei debiti, anche non scaduti, si precisa come gli stessi risultino pari a circa Euro 151.500 (arrotondati), rispettando pertanto ai requisiti per il riconoscimento della qualifica di impresa minore;
dalla situazione contabile al 28.2.2025 si conferma l'assenza totale di ricavi e il mancato superamento di tutte le soglie dimensionali.
C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della che espone Pt_3 una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, in quanto i dati esposti nella domanda ex art. 269 C.C.I.I. trovano sostanziale corrispondenza con i dati rinvenuti dalle banche dati pubbliche consultate e l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
2 D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c) CCII desumibile dalla relazione del Gestore della Crisi il quale attesta che “ si trova in sovraindebitamento, manifestando una Pt_1
situazione economico - finanziaria che evidenzia l'impossibilità di soddisfare le proprie obbligazioni, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) C.C.I.I., stante la manifestata sproporzione tra il patrimonio disponibile e le prospettive reddituali future, rispetto alla situazione debitoria”; trattandosi di società in liquidazione l'insolvenza deriva come da orientamento consolidato della al confronto statico CP_2 tra i debiti scaduti di € 151.500 circa e l'unico attivo liquidabile costituito da un credito Iva, pari, alla data del 31/12/2024, ad Euro 15.726,00; il bilancio al
31.12.2024 evidenzia poi una perdita di esercizio e un patrimonio netto negativo di
€ 113.330.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata della debitrice ricorrente, impresa minore, società
, con sede legale a MILANO Parte_1
(MI) PIAZZA PO 7 cap 20144 C/O SAVIANO Numero REA MI – 2616156 Codice fiscale
e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA P.IVA_1
• nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
• nomina liquidatore l' Controparte_3
in persona della dott.ssa
[...] CP_1
[...]
• ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza,
l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
• assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di
3 rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'articolo 10, comma 3;
• ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
• rammenta che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
• dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Milano;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione
è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
• ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;
• dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
• autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
• dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o
4 cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente;
• dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co.
2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, in data 5 giugno 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Luisa Vasile
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