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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/06/2024, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
nella causa n. 8251/23 promossa da: nato in [...] l'[...] Parte_1
e difeso dall'Avv. Elisa Elia che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
- in persona del pro Controparte_1 CP_2
i Torino presso ivi domiciliato in Via Arsenale 21.
Resistente costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero
Il Collegio, nella seguente composizione: Roberta Dotta Presidente rel Alessandra Aragno Giudice Andrea Natale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Avente ad oggetto: rigetto della domanda di protezione speciale. Conclusioni di parte attrice: come da ricorso Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa di costituzione.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 20.4.2023 cittadino guineano, ha impugnato il decreto emesso Parte_1 dal Questore di Cuneo notificatogli in data 28.3.2023, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale già riconosciuto dal Tribunale di Napoli in data 4.11.2019, chiedendone l'annullamento con conseguente riconoscimento del permesso ex art. 19. Comma 1.1. e 1.2 Dlvo 286/1998. Con comparsa di costituzione, depositata in data 17.11.2023, si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese. In data 8.5.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'udienza di comparizione parti è stata celebrata da remoto in data 27.11.2023 e in seguito in presenza in data 7.5.2024, udienza alla quale il processo era stato rinviato per acquisire aggiornamenti in merito alla situazione sociale e sanitaria. Quindi la causa è stata rimessa al Collegio.
OSSERVA IN DIRITTO pagina 1 di 4
Pr 1. Il ricorrente, entrato in Italia il 13/12/2016 privo di documenti idonei all'ingresso e al soggiorno sul Territorio Nazionale, presentava presso la Questura di Avellino un'istanza di riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione Territoriale di Caserta decideva di non riconoscere all'interessato né lo status di rifugiato né in via subordinata la protezione sussidiaria, ritenendo altresì che non vi fossero elementi per valutare un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria ex art. 5, c. 6, del D.Lgs. 286/1998. Avverso tale decisione il predetto opponeva ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli, instaurando il procedimento n. 17119/2018 all'esito del quale, in data 28/10/2019, l'impugnazione veniva parzialmente accolta in ragione delle condizioni sanitarie del richiedente. Il 12/11/2021 il sig. presentava presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di un'istanza Pt_1 CP_1 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in merito alla quale il successivo 7/11/2022 la Commissione Territoriale di Caserta esprimeva parere negativo. Il Questore di Cuneo adottava quindi nei confronti del richiedente il decreto di rigetto Cat.A12 N°14/2023/Imm. del 13/02/2023, che costituisce oggetto del presente ricorso.
2.Nel ricorso si lamenta: a) La omessa considerazione del percorso di integrazione del ricorrente ( docc. 3-8) b) la omessa considerazione della precaria situazione di salute già in precedenza ritenuta come fondante il diritto alla protezione umanitaria in Italia.
3. Ciò posto, il Collegio osserva che alla fattispecie deve trovare applicazione l'art 19 TUI nella declinazione conseguente al decreto legge 130/2020 che, modificando il dl. 113/2018, aveva ampliato le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI e introdotto una nuova tipologia del permesso speciale. Infatti la domanda di rinnovo è datata 12.11.2021. Nella formulazione conseguente l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevedeva al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevedeva: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Nel caso in esame dunque occorre dunque operare un bilanciamento tra l'esigenza di evitare che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e quella di tutela delle ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 4 Invero, emerge dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente la necessità della permanenza in Italia del sig. sia per proseguire nel cammino di integrazione sia per ricevere il Pt_1 percorso di cura per la cirrosi epa alcolica di cui è affetto ( doc. 11). Egli proprio per seguire le cure è stato di recente preso in carico dalla CP_3
All'udienza del 7.5.2024 ha dichiarato:” Ero a Savigliano in Centro di za e dopo la chiusura sono stato trasferito a Saluzzo. Non lavoro. Il difensore ha rappresentato che il suo problema è di salute e che la mancanza di sospensiva non ha consentito di lavorare, ha depositato certificato medico della attestante le condizioni di salute CP_3 prospettando che l'ambulatorio lo avrebbe preso in carico per consentire le visite e le cure necessarie. Anche se la Guinea sarebbe in grado di fornire le cure mediche necessarie, peso decisivo assume il fatto che egli è in Italia dal 2016 ed è privo di riferimenti parentali in Guinea. Tenuto conto di tutti questi elementi, il Collegio ravvisa i presupposti per il riconoscimento della domanda di protezione speciale. In ordine alla possibilità di rilasciare il permesso per protezione speciale per motivi di salute al di fuori del paradigma del permesso speciale per cure mediche, la Corte di Cassazione (Cass., I sez. civ., , 4 maggio 2023, n. 11738) nell'accogliere un ricorso proposto da un soggetto affetto da grave patologia cardiaca ha affermato“il Tribunale, però, trascura di valutare il profilo della patologia allegata che può invece, costituire ragione di vulnerabilità soggettiva tutelabile. Il Tribunale dà atto che la patologia è di natura cardiaca, che è stata documentata, ma ritiene del tutto illegittimamente di non poterne tenere conto perché non proveniente da struttura pubblica o convenzionata, così sussumendo la ragione di vulnerabilità esclusivamente all'interno del paradigma del permesso speciale per cure mediche. Il novellato art. 19 c.
1.1 conservando espressamente il richiamo della parte dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998 relativo all'osservanza degli obblighi costituzionali ed internazionali, impone di tenere conto ai fini dell'applicazione del principio di non refoulement delle ragioni di vulnerabilità conseguenti ad una patologia documentata tenendo conto altresì dell'età del ricorrente e della lunga permanenza in Italia. Ove la documentazione non sia del tutto idonea il Tribunale è tenuto ad assolvere il proprio dovere di cooperazione istruttoria e chiederne l'integrazione o disporre indagine tecnica, tenuto conto dell'irrilevanza, fuori dello specifico ambito del permesso speciale (ove pure è discutibile) della non provenienza da presidio pubblico della documentazione, non ritenuta non veritiera e incontestatamente proveniente da struttura medico-sanitaria all'esito di valutazione medica.”
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso deve essere accolto.
4. Spese del giudizio. Contr Il ricorrente ha chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio in data 28.3.2023 e il lo ha ammesso con provvedimento 18.4.2023 ( doc. 10). Si provvederà pertanto alla liquidazione con separato decreto, previo deposito dell'istanza di liquidazione. Si respinge invece la domanda di rifusione delle spese legali proposta nel ricorso: invero nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione pagina 3 di 4 disattesa, definitivamente pronunziando;
Accoglie la domanda e per l'effetto accerta il diritto di al permesso per protezione speciale di Parte_1 durata biennale e convertibile in permesso di lavor comma 1.1. e 1.2 D.Lgs 286/1998, mandando gli atti al Questore per quanto di competenza. Nulla in punto spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 13.5.2024 .
Il Presidente est.
Dotta Roberta
pagina 4 di 4
nella causa n. 8251/23 promossa da: nato in [...] l'[...] Parte_1
e difeso dall'Avv. Elisa Elia che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
- in persona del pro Controparte_1 CP_2
i Torino presso ivi domiciliato in Via Arsenale 21.
Resistente costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero
Il Collegio, nella seguente composizione: Roberta Dotta Presidente rel Alessandra Aragno Giudice Andrea Natale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Avente ad oggetto: rigetto della domanda di protezione speciale. Conclusioni di parte attrice: come da ricorso Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa di costituzione.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 20.4.2023 cittadino guineano, ha impugnato il decreto emesso Parte_1 dal Questore di Cuneo notificatogli in data 28.3.2023, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale già riconosciuto dal Tribunale di Napoli in data 4.11.2019, chiedendone l'annullamento con conseguente riconoscimento del permesso ex art. 19. Comma 1.1. e 1.2 Dlvo 286/1998. Con comparsa di costituzione, depositata in data 17.11.2023, si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese. In data 8.5.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'udienza di comparizione parti è stata celebrata da remoto in data 27.11.2023 e in seguito in presenza in data 7.5.2024, udienza alla quale il processo era stato rinviato per acquisire aggiornamenti in merito alla situazione sociale e sanitaria. Quindi la causa è stata rimessa al Collegio.
OSSERVA IN DIRITTO pagina 1 di 4
Pr 1. Il ricorrente, entrato in Italia il 13/12/2016 privo di documenti idonei all'ingresso e al soggiorno sul Territorio Nazionale, presentava presso la Questura di Avellino un'istanza di riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione Territoriale di Caserta decideva di non riconoscere all'interessato né lo status di rifugiato né in via subordinata la protezione sussidiaria, ritenendo altresì che non vi fossero elementi per valutare un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria ex art. 5, c. 6, del D.Lgs. 286/1998. Avverso tale decisione il predetto opponeva ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli, instaurando il procedimento n. 17119/2018 all'esito del quale, in data 28/10/2019, l'impugnazione veniva parzialmente accolta in ragione delle condizioni sanitarie del richiedente. Il 12/11/2021 il sig. presentava presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di un'istanza Pt_1 CP_1 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in merito alla quale il successivo 7/11/2022 la Commissione Territoriale di Caserta esprimeva parere negativo. Il Questore di Cuneo adottava quindi nei confronti del richiedente il decreto di rigetto Cat.A12 N°14/2023/Imm. del 13/02/2023, che costituisce oggetto del presente ricorso.
2.Nel ricorso si lamenta: a) La omessa considerazione del percorso di integrazione del ricorrente ( docc. 3-8) b) la omessa considerazione della precaria situazione di salute già in precedenza ritenuta come fondante il diritto alla protezione umanitaria in Italia.
3. Ciò posto, il Collegio osserva che alla fattispecie deve trovare applicazione l'art 19 TUI nella declinazione conseguente al decreto legge 130/2020 che, modificando il dl. 113/2018, aveva ampliato le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI e introdotto una nuova tipologia del permesso speciale. Infatti la domanda di rinnovo è datata 12.11.2021. Nella formulazione conseguente l'art. 19 D. L.vo 286/98, tra l'altro prevedeva al comma 1.1.” Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevedeva: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Nel caso in esame dunque occorre dunque operare un bilanciamento tra l'esigenza di evitare che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e quella di tutela delle ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 4 Invero, emerge dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente la necessità della permanenza in Italia del sig. sia per proseguire nel cammino di integrazione sia per ricevere il Pt_1 percorso di cura per la cirrosi epa alcolica di cui è affetto ( doc. 11). Egli proprio per seguire le cure è stato di recente preso in carico dalla CP_3
All'udienza del 7.5.2024 ha dichiarato:” Ero a Savigliano in Centro di za e dopo la chiusura sono stato trasferito a Saluzzo. Non lavoro. Il difensore ha rappresentato che il suo problema è di salute e che la mancanza di sospensiva non ha consentito di lavorare, ha depositato certificato medico della attestante le condizioni di salute CP_3 prospettando che l'ambulatorio lo avrebbe preso in carico per consentire le visite e le cure necessarie. Anche se la Guinea sarebbe in grado di fornire le cure mediche necessarie, peso decisivo assume il fatto che egli è in Italia dal 2016 ed è privo di riferimenti parentali in Guinea. Tenuto conto di tutti questi elementi, il Collegio ravvisa i presupposti per il riconoscimento della domanda di protezione speciale. In ordine alla possibilità di rilasciare il permesso per protezione speciale per motivi di salute al di fuori del paradigma del permesso speciale per cure mediche, la Corte di Cassazione (Cass., I sez. civ., , 4 maggio 2023, n. 11738) nell'accogliere un ricorso proposto da un soggetto affetto da grave patologia cardiaca ha affermato“il Tribunale, però, trascura di valutare il profilo della patologia allegata che può invece, costituire ragione di vulnerabilità soggettiva tutelabile. Il Tribunale dà atto che la patologia è di natura cardiaca, che è stata documentata, ma ritiene del tutto illegittimamente di non poterne tenere conto perché non proveniente da struttura pubblica o convenzionata, così sussumendo la ragione di vulnerabilità esclusivamente all'interno del paradigma del permesso speciale per cure mediche. Il novellato art. 19 c.
1.1 conservando espressamente il richiamo della parte dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998 relativo all'osservanza degli obblighi costituzionali ed internazionali, impone di tenere conto ai fini dell'applicazione del principio di non refoulement delle ragioni di vulnerabilità conseguenti ad una patologia documentata tenendo conto altresì dell'età del ricorrente e della lunga permanenza in Italia. Ove la documentazione non sia del tutto idonea il Tribunale è tenuto ad assolvere il proprio dovere di cooperazione istruttoria e chiederne l'integrazione o disporre indagine tecnica, tenuto conto dell'irrilevanza, fuori dello specifico ambito del permesso speciale (ove pure è discutibile) della non provenienza da presidio pubblico della documentazione, non ritenuta non veritiera e incontestatamente proveniente da struttura medico-sanitaria all'esito di valutazione medica.”
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso deve essere accolto.
4. Spese del giudizio. Contr Il ricorrente ha chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio in data 28.3.2023 e il lo ha ammesso con provvedimento 18.4.2023 ( doc. 10). Si provvederà pertanto alla liquidazione con separato decreto, previo deposito dell'istanza di liquidazione. Si respinge invece la domanda di rifusione delle spese legali proposta nel ricorso: invero nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione pagina 3 di 4 disattesa, definitivamente pronunziando;
Accoglie la domanda e per l'effetto accerta il diritto di al permesso per protezione speciale di Parte_1 durata biennale e convertibile in permesso di lavor comma 1.1. e 1.2 D.Lgs 286/1998, mandando gli atti al Questore per quanto di competenza. Nulla in punto spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 13.5.2024 .
Il Presidente est.
Dotta Roberta
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