Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 326/2025 R.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Ferrara Nella causa civile iscritta al n. R.G. 326/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] CP_1
Pt_1 CP_1
RESISTENTI
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data 27 marzo 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA ha proposto un ricorso “ex art. 696 bis cpc e/o 696” affinché il Giudice Parte_1
formulasse il seguente quesito peritale: “dopo aver valutato tutti i documenti consegnati, nonché dopo essere stato autorizzato all'accesso presso i pubblici uffici per i controlli del caso se ritenuti necessari, eseguiti tutti gli accessi ritenuti utili e autorizzato anche a prelievi tramite carrottaggio se necessari, valuti le condizioni dell'Immobile di proprietà del Sig. , Parte_1
sito in Comune di Tresignana (FE) localita' Formignana, Via Matteotti nr. 6 e 8, censito al catasto dei fabbricati di detto comune al foglio 10, mappale 421 sub 1-2 e 3 costituito da due appartamenti di civile abitazione ed un garage inseriti in un corpo di fabbrica comprendente anche altre unita'. Dica il Consulente nominato, dopo un esame dello stato dei luoghi, le cause della presenza di umidità nel predetto immobile nonché le cause di tutti i danni che lo stesso potra' appurare nell'immobile. Indichi altresì, il consulente, il danno patito dal Sig. Pt_1
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quanto versato come prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di causa”.
I resistenti si sono costituiti in giudizio, operando una ricostruzione fattuale parzialmente diversa da quella di parte ricorrente, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti normativi.
Deve precisarsi che, a fronte dell'equivoca intestazione dell'atto, la parte ricorrente ha precisato all'udienza che il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.
Si osserva, in ogni caso, come sotto un profilo tecnico-giuridico non vi sia compatibilità tra la domanda formulata in via principale ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e quella dell'accertamento tecnico preventivo richiesta (in via subordinata), posta la funzione para-cautelare del secondo procedimento e l'urgenza sottesa, contraddetta ex parte dalla richiesta in via principale della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione (correttamente tale prospettazione è stata definita dalla parte resistente come un ossimoro giuridico).
In ogni caso, appare palese dall'utilizzo del bene da parte dei venditori – e prima dai loro danti causa – per anni, quantunque le fessurazioni denunciate siano collegate eziologicamente al terremoto del 2012, e dello stesso ricorrente per oltre un anno, l'insussistenza del paventato pericolo.
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Giova premettere che non vi è uniformità interpretativo-applicativa giurisprudenziale dell'istituto evocato in giudizio: se un orientamento ne valorizza la natura e finalità istruttoria, un altro - focalizzando l'attenzione sul dato letterale – evidenzia l'obiettivo deflattivo, ritenendo ammissibile il ricorso anche in assenza di periculum in mora o di fumus boni iuris.
La giurisprudenza più rigorosa afferma l'inammissibilità della consulenza preventiva in caso di contestazioni del resistente non limitate al quantum debeatur, ma estese anche all'an perché tali difese determinerebbero accertamenti di merito estranei alla struttura del procedimento (cfr. Tribunale Milano, 30 giugno 2011 in Giur. it).
Nell'ottica di un'interpretazione estensiva della norma – in ultima analisi acceleratoria e deflattiva del contenzioso ordinario - la giurisprudenza prevalente riconosce, tuttavia,
l'ammissibilità della consulenza anche nel caso di contestazioni sulla fondatezza della pretesa
Pagina 2 risarcitoria (cfr. Trib. Milano, 17 febbraio 2015: “lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite previsto dall'art. 696 bis c.p.c. non presenta fra i requisiti di ammissibilità la
non contestazione in ordine all'an debeatur […] infatti, il tenore letterale della norma e la esplicita finalità
deflattiva perseguita dal legislatore non consentono di ravvisare in via interpretativa siffatto preteso requisito di
ammissibilità che, di fatto, finirebbe per vanificare lo strumento della consulenza preventiva a fini conciliativi
qualora fosse sufficiente a paralizzarne l'espletamento la semplice contestazione sull'an debeatur da parte del convenuto”, reperibile in www.ilcaso.it ) ed anche in difetto del presupposto della urgenza e della finalità cautelare.
Una lettura razionale dell'istituto, finalizzata all'estensione massima della funzione conciliativa, ritiene, dunque, che la consulenza tecnica preventiva possa essere ammessa anche nel caso di contestazioni dell'an della pretesa nella misura in cui l'accertamento della fondatezza della domanda presupponga una valutazione prettamente tecnica, rimessa all'ausiliario del giudice (c.d. consulenza percipiente;
sulla natura della ctu cfr. Cass., 23 febbraio 2006, n. 3990; Cass 17 febbraio 2006, n. 3563).
Ne consegue che il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. non può essere utilizzato laddove la possibilità conciliativa è esclusa in nuce non tanto dalla negazione apodittica della responsabilità da parte del resistente, quanto dalla necessità di attività istruttoria per la verifica della fondatezza o meno della prospettazione della parte ricorrente, attività che non inerisce le informazioni tecniche acquisibili attraverso la ctu.
Omogeneamente deve ritenersi che l'istituto giuridico di cui all'art. 696 bis c.p.c., che ha la duplice – e, in ultima analisi, confliggente – funzione di cercare una soluzione conciliativa attraverso l'ausilio di un tecnico che rappresenti l'esistenza o meno di dedotti profili violativi delle obbligazioni assunte e precostituire un mezzo di valutazione della prova (spesso assimilabile ad un mezzo di prova, data la funzione percipiente, oltre che deducente) utilizzabile nel giudizio di merito, instaurato nell'ipotesi di esito infausto del tentativo di conciliazione, non possa trovare ingresso laddove, ad un vaglio sommario, il Giudice ritenga fondate eccezioni preliminari o pregiudiziali all'esame del merito (conf. Tribunale di Napoli, 3 giugno 2013: “Poiché, oltre ad una evidente funzione conciliativa, la consulenza tecnica di cui all'art. 696 bis cpc assolve pure ad una funzione preventiva, il giudice non può disporre la consulenza ove ragioni di diritto o carenze
Pagina 3 probatorie inducano a ritenere verosimili che, in sede di merito, quell'accertamento si rileverà inutile, perché funzionale ad una domanda molto probabilmente infondata”).
Diversamente opinando, infatti, lo strumento utilizzato derogherebbe alle regole processuali sulla consulenza tecnica d'ufficio, posto che troverebbe ingresso nel processo laddove, nel giudizio di merito, sarebbe rigettato.
In tale prospettiva le eccezioni di decadenza e di prescrizione sono non solo indici sintomatici inequivoci di una posizione aprioristicamente incompatibile con una soluzione conciliativa, ma impediscono altresì di costituire un mezzo di valutazione della prova utile in un successivo giudizio di merito, anche alla luce del principio di economia processuale.
Ciò premesso, la domanda formulata dalla parte ricorrente non consente di accedere allo strumento richiesto poiché:
a) non è stata individuata l'azione giudiziaria di merito, facendosi generico riferimento (p.
IV) ad un'azione risarcitoria;
b) la disciplina di cui agli artt. 1492, 1495, 1497 c.c. induce a formulare un sommario vaglio di fondatezza delle eccezioni proposte dalla parte ricorrente, posto che, da un lato, il lamentato vizio palese – “crepe sul muro post ad est all'altezza di 200 cm nel ripostiglio posto al secondo piano”- era conosciuto dalla parte acquirente sin da agosto
2023, mentre la denuncia dei vizi è avvenuta a gennaio 2024, e, dall'altro, l'azione giudiziaria non è stata introdotta nel termine di un anno dalla consegna (avvenuta nel dicembre del 2023);
c) la clausola “visto e piaciuto” inserita sia nel preliminare di vendita, sia nel contratto definitivo inducono a ritenere, ad una sommaria valutazione, esclusa la garanzia (cfr.
Cass., 19061/2024: “In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera
il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede”);
d) in ogni caso, ogni valutazione sui profili fattuali connessi al comportamento delle parti
– che ha altresì originato una denuncia per truffa – presuppongono una preliminare
Pagina 4 attività istruttoria, prodromica alla successiva valutazione di merito sulla ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio;
e) la indicazione del quesito peritale appare del tutto esplorativa e non consente in ultima analisi nemmeno una compiuta difesa della controparte;
f) le valutazioni operate dal CTU non sarebbero idonee a definire il giudizio.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio, così come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
A) RIGETTA il ricorso;
B) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Parte_1 Controparte_1
e , quantificate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle Controparte_1 Parte_2
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Ferrara, 28 marzo 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Mauro Martinelli
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