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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/07/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione
- Presidente -
Dott.ssa Giovanna Cannata
- Consigliere -
- Consigliere relatore - Dott.ssa Laura Casale
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello avente ad oggetto: Vendita di cose mobili.
Proposta da:
Parte_1 P.IVA P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Massa, Via Aurelia Ovest n. 157, elettivamente domiciliata in Marina di Massa, Via
San Leonardo n. 454 presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa Baldini (C.F.
), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto d'appello; C.F. 1
-Appellante
-
contro
-
(), nato a [...] il [...] e P_ (C.F. Codice Fiscale_2
n. 13 e residente in [...] (C.F.
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
49, rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. David Giovanni Cappetta (C.F.
C.F._4 ) e dall'Avv. Francesca Marchini (C.F. C.F._5 ), con studio in Massa (MS), Via Massa-Avenza n. 38/b, ove dichiarano di voler eleggere domicilio;
-Appellati
-nonché
contro
-
Controparte_3
-Appellata, contumace
-per la riforma-
della sentenza n. 169/24 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 01.03.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza: dichiarare la nullità della sentenza n.169/2024 (rg.n.310/2020) emessa dal
Tribunale di Massa G.I.Dott. Giovanni Maddaleni in data 29.02.2024 e depositata in data
01.03.2024, per violazione di legge nonché per carente, apparente, illogica e/o contraddittoria motivazione e per omessa valutazione delle risultanze processuali e delle emergenze probatorie in atti, per tutto quanto meglio esposto nelle premesse, con ogni conseguente effetto;
previa rimessione in istruttoria, in ogni caso, riformare la sentenza n.169/2024 (rg.n.310/2020)
emessa dal Tribunale di Massa G.I.Dott. Giovanni Maddaleni in data 29.02.2024 e depositata in data 01.03.2024 per tutti i motivi esposti nelle premesse, e, quindi, accogliere tutte le domande spiegate dalla Parte_1 in primo grado come precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero: in via principale, accertata e dichiarata la sussistenza di vizi occulti all'auto ES Classe B 180 CDI tg.FS913AS, per i motivi esposti nelle premesse, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita della stessa autovettura tg.FS913AS e, per l'effetto, condannare i sigg.ri P_ al pagamento CP_2 e in favore della Parte_1 della somma di €.12.000,00 nonchè al risarcimento dei danni subiti e subendi e quantificati nella somma di €.5.000,00, o di quella diversa somma che dovesse emergere dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto all'effettivo saldo;
in via subordinata, accertata e dichiarata la sussistenza di vizi occulti all'auto ES Classe B 180 CDI tg.FS913AS, per i motivi esposti nelle premesse, disporre la riduzione del prezzo della stessa predetta autovettura proporzionalmente al suo minor valore quantificato in €.2.800,00, e, per l'effetto, condannare i convenuti-appellati al pagamento della differente somma di €.9.200,00 nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi e quantificati nella somma di €.5.000,00, o di quella diversa somma che dovesse emergere dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria da di del dovuto all'effettivo saldo;
3) in via ulteriormente subordinata, accertata e dichiarata la sussistenza di vizi occulti all'auto
ES Classe B 180 CDI tg.FS913AS, per i motivi esposti nelle premesse, condannare i sigg.ri P_ al pagamento in favore della Parte_1 della somma CP_2 e di €.12.000,00, quale indennizzo per l'arricchimento senza causa, o di quella diversa somma che dovesse emergere dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto all'effettivo saldo. c) conseguentemente, condannare i sigg.ri CP_2 ed CP_1
و[...] in via solidale tra loro, alla restituzione della somma di €.4.523,27 ed, in via subordinata, condannare il sig. CP_2 alla restituzione della somma di €.2.261,63 ed il sig. P_ alla restituzione dell'uguale importo di €.2.261,63, somme dagli stessi percepite in esecuzione della sentenza n.169/2024, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio".
Per gli appellati: "Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2) condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.".
***
FATTI DI CAUSA
1. Con l'atto di citazione Parte_1 (da ora anche parte attrice ) evocava in giudizio [...] allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti CP_2 e P_
circostanze:
Di avere venduto ai convenuti in data 8.10.2019, nella propria qualità di società esercente commercio di veicoli, autovettura tipo Audi Q5 tg FH033PM per il complessivo corrispettivo di euro 39.000, 00.
-Che nel contratto era previsto che parte di detto corrispettivo fosse corrisposta mediante trasferimento di proprietà dell'autovettura usata, di proprietà dello P_ modello ES
Benz 180 tg. FS913AS del valore stimato, in regione del chilometraggio dichiarato e risultante dalla strumentazione di bordo, pari ad euro 12.000, 00.
Che veniva invece accertato che la vettura presentava un effettivo chilometraggio molto maggiore di quello dichiarato (km. 228.930 all'8.9.2017 in luogo di km 130.130 alla data della vendita ). Su tali premesse chiedevano:
In via principale la risoluzione del contratto di vendita della ES e per l'effetto la
-
condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 12.000, 00 e al risarcimento dei danni quantificati nella misura di euro 5000, 00 o nella diversa misura risultante dall'istruttoria.
- In prima via subordinata la riduzione del prezzo, in ragione del minor valore dell'autovettura data in permuta, stimato in euro 6000, 00 e per l'effetto la condanna dei convenuti al pagamento della differenza parti ad euro 6000, 00 ed al risarcimento del danni stimati in euro 5000, 00 o nella diversa misura risultante dall'istruttoria.
- In seconda via subordinata la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro
12.000, 00, o della diversa somma ritenuta, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa.
CP_2 si costituivano mediante comparsa con la quale in estrema 2. CP_4 e
sintesi e per quanto di rilevanza:
- Allegavano che l'autovettura ES era stata acquistata dallo P_ ad Amburgo in data
5.10.2018 dalla società di diritto tedesco e che all'atto della vendita era Controparte_3
stata dichiarata la percorrenza di 116.455 km;
- Che l'auto era poi stata due volte sottoposta a manutenzione presso concessionarie ES che avevano attestato un chilometraggio coerente con quello risultante dalla strumentazione di bordo.
- Eccepivano la estraneità alla vicenda del CP_2 in quanto soggetto non proprietario della vettura
- Eccepivano La buona fede dello P_ in ipotesi di accertata alterazione del chilometraggio che, in ogni caso, sarebbe avvenuta prima dell'acquisto dell'auto da parte dello P_
- Eccepivano la decadenza della società attrice dalla garanzia per vizi e comunque la natura non occulta del vizio
Su tali premesse chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa della Controparte_3
[...] il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna della società tedesca, in luogo dei convenuti o, in ulteriore subordine, alla manleva.
3. Autorizzata la chiamata in causa della Controparte_3 la stessa non si costituiva,
malgrado la regolarità della notifica, e veniva pertanto dichiarata contumace all'udienza del
22.12.2020. 4. La causa, dopo essere stata istruita documentalmente e a mezzo testi, veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Massa così statuiva: "Il Tribunale di Massa in composizione monocratica definitivamente pronunciando RIGETTA la domanda principale e la prima domanda proposta in via subordinata da parte attrice DICHIARA IMPROPONIBILE la seconda domanda subordinata di parte attrice DICHIARA cessata la materia del contendere nei rapporti tra convenuti e terza chiamata CONDANNA Parte_1 a rifondere a CP_1
[...] CP_2 le spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro e a
3.100, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa".
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
le seguenti circostanze di fatto non sarebbero state specificamente contestate e sarebbero
-
comunque risultate dalla documentazione prodotta da parte attrice: che in data
8.10.2019 gli originari convenuti avevano acquistato dalla società attrice, esercente attività di commercio di autoveicoli, l'autovettura Audi meglio indicata in atto di citazione, per il corrispettivo di euro 39.000,00; che nel contratto era previsto che parte del corrispettivo, stimata pari ad euro 12.000, 00, sarebbe stata corrisposta mediante il trasferimento di proprietà dell'autovettura ES per cui è causa;
che tale trasferimento si era perfezionato in data 31.10.2019 e che in tale data, all'atto della consegna del mezzo, lo P_ aveva dichiarato che l'autovettura ES aveva percorso a quel momento 130.130 km, così come risultante dal contachilometri;
con l'unico contratto stipulato tra le parti, gli originari convenuti si sarebbero obbligati a corrispondere, quale corrispettivo del trasferimento di proprietà dell'autovettura Audi,
l'importo di euro 39.000, 00 specificando che parte di questo, stimato per euro 12.000,
00, sarebbe stato corrisposto attraverso il trasferimento in permuta dell'autovettura
ES;
il fatto che l'autovettura ES appartenesse al solo P_ e non anche al CP_2 sarebbe stato irrilevante, considerato che l'ordinamento contempla la figura della promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.);
l'unicità del rapporto contrattuale dedotto in causa avrebbe comportato il rigetto della domanda principale di parte attrice con cui era stata richiesta la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita dell'autovettura ES;
la società odierna appellante sarebbe decaduta dalla garanzia per i vizi della cosa
-
venduta ex art. 1495 c.c., perché le dichiarazioni testimoniali rese da Tes_1 sulle tempistiche della scoperta dei vizi sarebbero state inattendibili, con conseguente infondatezza delle domanda di riduzione del prezzo e della domanda risarcitoria dalla stessa proposte;
la domanda di arricchimento ingiustificato avanzata dalla Parte_1 sarebbe stata improponibile perché l'odierna appellante avrebbe avuto a disposizione l'azione ex art. 1495 c.c. per far valere le proprie ragioni, e la medesima sarebbe stata inaccoglibile per i motivi sopra esposti, con conseguente difetto di sussidiarietà dell'azione ex artt. 2041
e 2042 c.c.
5. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 impugnava la predetta decisione, deducendo quattro motivi.
5.1. Col primo motivo ("VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.118
DISP.ATT.CPC E 132 CPC E DELL'ARTT.1362 E 1197 C.C.- APPARENTE,
- "), l'appellante si doleva CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE
dell'erroneità della pronuncia di prime cure, nella parte in cui essa aveva ritenuto che, nel caso di specie, le parti avessero concluso un unico contratto (vendita mista a permuta) anziché due distinti negozi di vendita di autovetture.
In particolare, secondo la Parte_1 in forza dell'accordo del 08.10.19, nella fattispecie in esame sarebbero stati formalizzati due distinti contratti di vendita: con il contratto del
23.10.2019, sarebbe stata ceduta l'Audi dalla Pt_1 allo P_ e al CP_2 (cfr. doc. 2 di parte attrice in prime cure) per il prezzo di €.39.000,00, oltre €.1.000,00 per il passaggio di proprietà,
e, con il contratto del 31.10.2019, sarebbe stata alienata la ES alla Pt_1 (cfr. doc. 4 di parte attrice in prime cure) per il prezzo di €.12.000,00, somma compensata con il pari importo dovuto da P_ e CP_2 a saldo dell'Audi.
In tale contesto, l'appellante evidenziava che la dazione in pagamento, in quanto non contestuale all'accordo, avrebbe comportato la modifica del rapporto obbligatorio, ragion per cui gli odierni appellati sarebbero stati tenuti alla prestazione originaria o alla garanzia per i vizi.
Inoltre, l'originaria attrice sosteneva che il vizio che affliggeva la vettura ES ceduta dallo
CP 1 (chilometraggio superiore a quello dichiarato) sarebbe stato idoneo a fondare una valutazione di grave inadempimento, suscettibile di condurre ad una sentenza di risoluzione del contratto.
5.2. Col secondo motivo ("VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.132
E 115 C.P.C. E DEGLI ARTT.2697 E 1495 C.C. OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI"), l'appellante censurava il capo della sentenza impugnata relativo alla garanzia per i vizi della cosa venduta e alla decadenza dalla stessa in cui la Parte_1 sarebbe incorsa.
Sul punto, l'originaria attrice sosteneva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, non sarebbe mai sorto il suo onere di provare la tempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, perché "la difesa dei convenuti-appellati, infatti, non ha in alcun modo provato né che sarebbe stato scoperto né che la Pt 1 avrebbe potuto scoprire il vizio al momento della consegna dell'autovettura de quo" (pag. 6 dell'appello).
Inoltre, secondo l'appellante, i testi escussi avrebbero confermato sia che il vizio da cui era affetta l'autovettura ES ceduta dallo P_ era occulto, sia che la Parte_1 lo avrebbe scoperto "nei primi giorni del gennaio 2020” (pag. 7 dell'appello), con conseguente tempestività della denuncia presentata in data 08.01.20.
Da ultimo, la Parte_1 osservava che, in base alle informazioni assunte mediante i documenti prodotti, non sarebbe stata condivisibile la statuizione del Tribunale di Massa in punto buona fede dello P_ e del CP_2 rispetto alla presenza del vizio relativo al chilometraggio.
5.3. Col terzo motivo ("VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.132, 101,
112 E 115 CPC - ERRONEA E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE-OMESSA E/O
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI"), l'appellante si doleva dell'erroneità della decisione di prime cure, nella parte in cui la stessa aveva fondato la propria decisione in punto decadenza dalla garanzia per vizi su una allegazione tardivamente introdotta ex adverso in sede di comparsa conclusionale, ossia la vendita dell'autovettura mercedes al terzo CP_5
In argomento, l'originaria attrice osservava che “come attestato dallo stesso cronologico PRA
(che si produce di nuovo, sub.n.10), la concessionaria Pt_1 in data 09.01.2020, ha ripreso il veicolo ES dal CP_5 subito dopo aver ricevuto le contestazioni dal medesimo CP_5 nel timore di essere esposta ad eventuali azioni, e dopo aver condotte le immediate e necessarie verifiche acquisendo il report dal quale accertava il maggior chilometraggio del veicolo de quo denunciato dallo stesso subacquirente, - a tanto è quanto riferito dei testi escussi ovvero del sig. Tes_1 nell'affermare: "è vero, ho provveduto io ad effettuare il riscontro" e del sig. CP_6 nel riferire: " è vero, da li si è accertato che il kilometraggio non era quello che risultava dalla vettura"- e quindi tempestivamente (l'8.01.2020) ha contestato, - sorgendo, peraltro, allora il suo interesse a proporre l'azione di rivalsa, analoga a quella promossa dai il vizio del superiore chilometraggio aiconvenutiappellati nei confronti di Controparte_3 suoi danti causa." (pag. 11 dell'appello).
5.4. Col quarto motivo ("VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 118 DISP.ATT.C.P.C. E 132
CPCMOTIVAZIONE ILLOGICA ED APPARENTE"), l'appellante sosteneva che, nella fattispecie in esame, il Tribunale di Massa avrebbe erroneamente giudicato lacunosa la deposizione dei testi, giungendo ad affermarne l'inattendibilità, giacché le circostanze in relazione a cui il primo Giudice era arrivato a siffatta conclusione non sarebbero state neppure capitolate e, in generale, non sarebbe mai stato chiesto ai testi di riferire.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.03.25, si costituivano in giudizio contestando le argomentazioni avversarie e, in P_ e CP_2
particolare, sostenendo:
quanto al primo motivo, che, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, le parti avrebbero sottoscritto un unico contratto (in data 08.10.2019) con il quale avrebbero previsto, quale corrispettivo del trasferimento di proprietà dell'autovettura Audi,
l'importo di € 39.000,00, specificando che parte di questo, ossia € 12.000,00 sarebbe stato corrisposto attraverso il trasferimento in permuta dell'autovettura ES;
che, quindi, il Giudice di prime cure avrebbe giustamente escluso la possibilità di chiedere la risoluzione del solo contratto di vendita (rectius di permuta) dell'autovettura
ES, trattandosi di un contratto mai esistito, atteso che il trasferimento della
ES de qua sarebbe stato privo di autonomia rispetto alla vendita dell'Audi, rappresentando soltanto una modalità di adempimento;
che, in definitiva, controparte avrebbe dovuto chiedere la risoluzione dell'unico contratto stipulato dalle parti e, quindi, la restituzione del veicolo Audi, adducendo l'asserito (parziale) inadempimento del CP_2 e dello P_
quanto al secondo motivo, che il Tribunale di Massa, nella sentenza impugnata, avrebbe correttamente ritenuto che l'acquirente del veicolo dato in permuta, pur potendosi avvalere della garanzia ex artt. 1490 e ss. c.c., avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dalla garanzia, non avendo provveduto alla denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta;
che la Parte_1 non avrebbe fornito la prova né dell'esistenza del vizio, né della data della scoperta;
che le affermazioni di controparte, secondo cui la società attrice non avrebbe potuto effettuare le verifiche dirette a verificare il chilometraggio dell'auto per impossibilità di accedere ai sistemi ES sarebbero state smentite da quanto riferito dagli stessi dipendenti della Pt_1 che (all'udienza del 23.07.2021) avrebbero affermato che gli accertamenti dai quali sarebbe emersa l'anomalia sul contachilometri sarebbero stati effettuati da uno di loro, tale Tes_1 وnel mese di
Gennaio 2020, ossia a distanza di oltre due mesi dalla consegna del veicolo;
l'allegazione avversaria, secondo cui la Parte_1 sarebbe venuta a conoscenza del chilometraggio superiore a quello dichiarato dal cedente soltanto nei primi giorni del
2020 sarebbe stata smentita per tabulas dal certificato cronologico PRA prodotto sub doc. 15 di parte convenuta in primo grado, dal quale sarebbe emerso che all'inizio del
2020 il veicolo non sarebbe più stato nella disponibilità della Pt_1 per essere stato che lo P_ non da quest'ultima ceduto (in data 15.11.2019) al sig. CP_5 avendo alcuna competenza specifica in materia, avrebbe acquistato, in veste di e non si consumatore finale, l'autovettura ES presso la Controparte_3 sarebbe potuto accorgere con l'ordinaria diligenza della presunta modifica al contachilometri;
quanto al terzo motivo, che l'eccezione di tardività sollevata dalla Parte_1 sarebbe priva di pregio perché essi avrebbero tempestivamente eccepito la decadenza ex art. 1495 c.c. sin dalla comparsa di costituzione e risposta, limitandosi, nei successivi atti, ad istruire, documentare e approfondire tale eccezione, sempre nei limiti del petitum e della causa petendi, nonché nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, avendo avuto a disposizione, controparte, tutti gli elementi per articolare le proprie difese sul punto;
quanto al quarto motivo, che il primio Giudice avrebbe esaustivamente motivato in ordine all'inattendibilità dei testi escussi, trattandosi di soggetti legati professionalmente alla Parte_1 e avendo reso dichiarazioni contrastanti con le risultanze documentali in atti.
7. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 14.03.25, dichiarava la contumacia della Controparte_3 non costituitasi perché ritualmente evocata in lite, e
,
fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 19.06.25 per la rimessione della causa al Collegio ai fini della decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
8. La Corte, in persone del Consigliere istruttore, con ordinanza del 20.06.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. L'appello è infondato e deve essere rigettato, per i motivi che seguono.
10. Quanto al primo motivo, si osserva che, nel caso di specie, le parti hanno concluso, in data
08.10.19, un contratto in forza del quale hanno acquistato dalla CP_2 e P_ Parte_1 l'autovettura Audi Q5 Sport impegnandosi a onorare le seguenti condizioni di pagamento: “EUR 27.000,00 come convenuto tra le parti (art. 3); EUR 12.000,00 quale valore concordato del veicolo usato proposto in ritiro marca MERCEDES (...) intestato a CP_1
[...] descritto nell'allegata scheda tecnica di perizia e di valutazione, parte integrante della presente proposta, da cedere mediante trasferimento della proprietà (...)".
Pertanto, può affermarsi che la cessione della ES alla Parte_1 nell'economia dell'operazione negoziale in esame, ha rappresentato una parte della prestazione prevista a carico degli acquirenti dell'Audi Q5, con la conseguenza che il contratto dedotto in causa, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, è qualificabile come una compravendita mista a permuta.
Ne deriva che il trasferimento di proprietà dell'autovettura di proprietà dello P_ nella fattispecie in esame, non è avvenuto per effetto della stipula di un contratto ulteriore e diverso rispetto a quello concluso in data 08.10.19, dovendo essere posto in un rapporto sinallagmatico con l'alienazione agli odierni appellati dell'Audi Q5 da parte della Parte_1
Tale ricostruzione, invero, appare confortata dai seguenti aspetti fattuali desumibili dagli atti e documenti di causa.
In primo luogo, si evidenzia che la stessa Parte_1 a pag. 2 dell'atto di citazione di primo grado, ha dedotto che CP_2 e P_ si erano impegnati "nel contratto" a versarle l'importo di euro 12.000,00 mediante “cessione dell'auto usata ES (...) di proprietà del sig. P_
[...] senza fare alcun riferimento ad un preteso ulteriore contratto concluso tra le parti.
In secondo luogo, si osserva che l'unico documento contrattuale versato in atti è, appunto, quello recante la data del 08.10.19, comprensivo di entrambi i trasferimenti (Audi da Pt_1
[...] a CP_2e P_ e ES da questi ultimi alla prima). Da ultimo, si condivide l'affermazione del Tribunale di Massa, secondo cui l'atto con cui l'odierna appellante ha ottenuto il trasferimento in proprio favore della proprietà del veicolo
ES "altro non rappresenti che la formalità necessaria per adempiere alle obbligazioni assunte dagli odierni convenuti con l'unico contratto stipulato tra le parti in data 8.10.2019."
(pag. 5 della sentenza impugnata).
Le considerazioni che precedono inducono, quindi, a confermare in questa sede la decisione di primo grado nella parte in cui essa ha pronunciato il rigetto della domanda di risoluzione del
"contratto" avente ad oggetto l'autovettura ES proposta dalla Parte_1 dovendosi tale alienazione inserire nel contesto dell'unico contratto concluso tra le parti in data 08.10.19 quale parte della prestazione complessiva prevista in capo al CP_2 e allo P_
Pertanto, il primo motivo è infondato.
11. Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, che possono essere trattati congiuntamente perché tutti attinenti alla questione della decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., deve anzitutto rilevarsi che gli originari convenuti, costituendosi nel giudizio di primo grado, hanno tempestivamente eccepito la decadenza di controparte dall'azione di garanzia di
66 cui all'art. 1495 c.c. nei seguenti termini: “ II) Decadenza dall'azione: Parte attrice non ha fornito la prova della data di scoperta del vizio. Anzi, ex actis il vizio è stato denunciato soltanto l'8/1/2020, laddove la vendita dell'autovettura è avvenuta il 31/10/2019: ne segue che, ai sensi dell'art. 1495 c.c., la Parte_1 è decaduta dal diritto di garanzia. III)
Inammissibilità della denuncia del vizio: Il documento n. 6 allegato all'atto di citazione, riportante informazioni sul veicolo in base al suo numero di telaio, è privo di data, pertanto, come sancito dalla giurisprudenza della S.C., deve ritenersi inammissibile la denuncia effettuata senza specifica individuazione della data esatta di scoperta del vizio." (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Pertanto, nel caso di specie, come correttamente stabilito dal Tribunale di Massa sulla scorta di consolidata giurisprudenza di legittimità, "sia l'onere di provare l'esistenza del vizio che l'onere di dimostrare la tempestività della denuncia gravano ovviamente sull'attore (circa l'onere della prova della tempestività della denuncia cfr. ex multis Cass. Civ. n. 12337/2023;
Cass. Civ. n. 24348/2019).” (pag. 6 della sentenza impugnata).
Ora, dall'istruttoria svolta nel corso del procedimento di primo grado è emerso che la Pt_1
[...] ha formalmente denunciato il vizio della cosa venduta (chilometraggio superiore a quello dichiarato dall'alienante) in data 09.01.20 (cfr. doc. 1 di parte attrice in prime cure) e che la scoperta del vizio sarebbe avvenuta nei primi giorni del mese di gennaio del 2020 (cfr. dichiarazioni dei testi Tes_1, Tes_2 e CP_6
Tuttavia, dal doc. 15 di parte parte convenuta in primo grado si evince che la Parte_1 con atto del 13.11.19 e, quindi, in epoca successiva al contratto del 08.10.19 concluso col CP_2 e con lo P_ ha venduto l'autovettura ES al sig. A tal riguardo, si CP_5
precisa che il fatto che gli odierni appellati abbiano compiutamente articolato tale allegazione solo con la comparsa conclusionale di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non comporta l'illegittimità della sentenza impugnata per avere il Tribunale di
Massa utilizzato tale circostanza di fatto a supporto della motivazione del rigetto della domanda subordinata dell'originaria attrice, perché la vendita della ES al sig. CP_5 per quanto appena riportato, era riscontrabile già dal documento n. 15) di parte convenuta in primo grado, prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Dal documento n. 15 di parte convenuta in primo grado, inoltre, si ricava che la Parte_1 dopo aver acquistato l'autovettura de qua dal CP_2 e dallo P_ in data 08.10.19, ne ha avuto la materiale disponibilità dal 31.10.19 (data della permuta risultante dal certificato storico PRA di cui al doc. 15 di parte convenuta in primo grado e del verbale di consegna di cui al doc. 2 della medesima parte) fino al 13.11.19, giorno in cui la stessa automobile, come detto sopra, è stata dalla Parte_1 alienata al sig. CP_5
Dunque, appare possibile affermare che l'odierna appellante sarebbe stata in condizione di verificare il chilometraggio dell'automobile acquistata nel periodo di tempo compreso tra il
31.10.19 e il 13.11.19, risultando, in questo lasso temporale, proprietaria a tutti gli effetti della
ES.
Si consideri, ancora, che nessuno dei testi escussi ha saputo riferire con precisione quale sia stato il procedimento seguito dalla Parte_1 per verificare il chilometraggio effettivo dell'autovettura ricevuta in permuta dallo P_ avendo essi solamente affermato che la società produttrice del veicolo avrebbe fornito le informazioni sul chilometraggio solo ai concessionari
ES. Pertanto, nel caso di specie, la società originaria attrice non ha compiutamente illustrato le ragioni per cui essa ha potuto verificare l'esistenza del vizio soltanto dopo aver ricevuto (nuovamente) l'auto per cui è lite dal sig. CP_5 e non prima, quando la aveva ottenuta in permuta dagli odierni appellati.
D'altro canto, è emerso che la circostanza che il chilometraggio della ES fosse superiore rispetto a quello dichiarato dall'originaria dante causa avrebbe potuto Controparte_3 essere riscontrata fin dall'anno 2017, ossia quando lo P_ (che ha sempre negato di conoscere il vizio) ha acquistato l'auto dalla predetta società. A tal riguardo, si reputa che l'originaria attrice abbia solamente allegato, ma non provato, che l'odierno appellato abbia occultato il chilometraggio reale della ES.
Ed invero, lo P_ nella comparsa di risposta di primo grado, oltre a ricordare che era stata la società venditrice tedesca a inserire nel contratto un chilometraggio falso, ha elencato una serie di interventi di manutenzione (non contestati) fatti svolgere sulla vettura e ha evidenziato come dagli stessi non era mai risultato un chilometraggio diverso da quello dichiarato. Inoltre, dagli atti e documenti di causa non è emerso che lo P_ impresario edile, avesse particolari cognizioni tecniche per verificare il chilometraggio effettivo dell'automobile.
Si consideri, poi, che, nel caso di specie, non è possibile escludere, in linea di principio, che il terzo acquirente della ES (sig. nel periodo di tempo in cui ha avuto la CP_5
disponibilità dell'auto, abbia contribuito all'incremento della distanza percorsa dal mezzo per come indicata dalla Parte_1 nella lettera del 09.01.20.
Da ultimo, si evidenzia che il fatto che lo P_ abbia firmato la dichiarazione di permuta di cui al doc. 7 di parte attrice in primo grado non consente di trarre le conclusioni esposte dall'appellante a pag. 8 del proprio atto introduttivo, perché tale dichiarazione non costituisce un "riconoscimento” nel senso dell'art. 2966 c.c. e, dunque, non esimeva la acquirente Pt_1 dall'onere di denunciare entro otto giorni dalla scoperta ex art. 1495 c.c., non avendo le parti pattuito, nel contratto del 08.19.19, un termine decadenziale diverso da quello di legge.
In forza delle considerazioni svolte, questa Corte, così come già statuito sul punto dal Giudice di prime cure, ritiene che l'odierna appellante non abbia assolto all'onere, ad essa incombente, di dimostrare di avere denunciato il vizio dell'automobile venduta entro otto giorni dalla scoperta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 c.c.
Per quanto riguarda l'ulteriore questione affrontata dall'appellante in seno al quarto motivo, ossia il mancato accoglimento da parte del Tribunale di Massa della domanda ex art. 2041 c.c. da essa proposta, si osserva che il requisito della sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento senza giusta causa stabilito dall'art. 2042 c.c. è stato interpretato dalla Suprema
Corte nei seguenti termini: "Fondato è il primo motivo. (...) costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la sentenza di rito non produce effetti di giudicato sostanziale e non impedisce la riproposizione della domanda, già respinta per motivi processuali, in un nuovo processo tra le parti. Fondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso (...) la ratio della natura sussidiaria dell'azione in esame riposta (in via alternativa, ma talvolta anche congiuntamente): a) nell'esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi duplicazioni di tutela;
b) nella necessità di evitare che l'avente diritto, mediante l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che l'ordinamento gli concede a tutela del diritto;
c) nella esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo. nel caso di specie, non ricorre nessuna delle suddette tre ratio: non la prima, in quanto nel primo processo l'azione contrattuale era stata respinta nel merito;
non la seconda, in quanto detto rigetto era stato giustificato dalla ritenuta inesistenza del titolo contrattuale;
non la terza, in quanto nel caso di specie il CP_7 a chiesto il rimborso delle spese sostenute per il riavvio dell'azienda prima della stipulazione del contratto di affitto e tale sua pretesa non è preclusa da nessuna norma imperativa o di ordine pubblico. Pertanto, se è vero che l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c.
è in grado di produrre un aggiramento della decisione di rigetto dell'azione contrattuale è altrettanto vero che ciò non accade sempre e comunque. Al riguardo, invero, occorre distinguere i casi nei quali, come quello in esame, l'azione contrattuale è stata rigettata per inesistenza del titolo contrattuale posto a fondamento dalla domanda, da tutti gli altri casi, nei quali l'azione contrattuale è stata respinta per qualsiasi altra ragione (di rito o di merito, ma comunque diversa dall'inesistenza del titolo): nei primi colui che ha agito in giudizio non poteva proporre una azione di ingiustificato arricchimento, in quanto per l'appunto, per far valere la sua pretesa, disponeva di una azione contrattuale (che, tuttavia, è stata poi respinta per ragioni di rito o di merito, ma comunque non per inesistenza del titolo); al contrario, nei casi in cui l'azione contrattuale è stata rigettata per inesistenza del titolo, sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l'appunto dichiarato la non esistenza di un contratto;
d'altronde, se al rigetto del rimedio contrattuale, determinato dall'inesistenza del titolo, potesse conseguire l'improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dall'azione di arricchimento, l'avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il rimborso del pregiudizio subito." (Cass. Civ., Sez. III, 15.05.23, n.
13203; cfr. altresì la sentenza di questa Corte n. 574/25, resa nella causa R.G. n. 195/24,
CP_8 e altri, cons. rel. dott.ssa Casale). Pertanto, la necessaria sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., in base a quanto disposto dal successivo art. 2042 c.c., è esclusa soltanto nel caso in cui ricorra l'inesistenza originaria del titolo contrattuale dedotto in giudizio a fondamento della domanda principale formulata dall'attore, e non anche quando l'azione fondata su detto titolo contrattuale, come avvenuto nel caso di specie, è stata rigettata nel merito, sia pure per inutile decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c.
Conclusivamente, anche il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello sono infondati, con conseguente reiezione dell'intero gravame.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, ritenuta la causa appartenente allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e applicati i valori medi per tutte le fasi.
13. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1 e, per l'effetto,
- Conferma la sentenza n. 169/24 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 01.03.24.
- Condanna Parte_1 al pagamento in favore di P_ e di CP_2 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 5.077,00, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 25.06.25.
Il Consigliere estensore dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione
- Presidente -
Dott.ssa Giovanna Cannata
- Consigliere -
- Consigliere relatore - Dott.ssa Laura Casale
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello avente ad oggetto: Vendita di cose mobili.
Proposta da:
Parte_1 P.IVA P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Massa, Via Aurelia Ovest n. 157, elettivamente domiciliata in Marina di Massa, Via
San Leonardo n. 454 presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa Baldini (C.F.
), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto d'appello; C.F. 1
-Appellante
-
contro
-
(), nato a [...] il [...] e P_ (C.F. Codice Fiscale_2
n. 13 e residente in [...] (C.F.
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
49, rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. David Giovanni Cappetta (C.F.
C.F._4 ) e dall'Avv. Francesca Marchini (C.F. C.F._5 ), con studio in Massa (MS), Via Massa-Avenza n. 38/b, ove dichiarano di voler eleggere domicilio;
-Appellati
-nonché
contro
-
Controparte_3
-Appellata, contumace
-per la riforma-
della sentenza n. 169/24 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 01.03.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza: dichiarare la nullità della sentenza n.169/2024 (rg.n.310/2020) emessa dal
Tribunale di Massa G.I.Dott. Giovanni Maddaleni in data 29.02.2024 e depositata in data
01.03.2024, per violazione di legge nonché per carente, apparente, illogica e/o contraddittoria motivazione e per omessa valutazione delle risultanze processuali e delle emergenze probatorie in atti, per tutto quanto meglio esposto nelle premesse, con ogni conseguente effetto;
previa rimessione in istruttoria, in ogni caso, riformare la sentenza n.169/2024 (rg.n.310/2020)
emessa dal Tribunale di Massa G.I.Dott. Giovanni Maddaleni in data 29.02.2024 e depositata in data 01.03.2024 per tutti i motivi esposti nelle premesse, e, quindi, accogliere tutte le domande spiegate dalla Parte_1 in primo grado come precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero: in via principale, accertata e dichiarata la sussistenza di vizi occulti all'auto ES Classe B 180 CDI tg.FS913AS, per i motivi esposti nelle premesse, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita della stessa autovettura tg.FS913AS e, per l'effetto, condannare i sigg.ri P_ al pagamento CP_2 e in favore della Parte_1 della somma di €.12.000,00 nonchè al risarcimento dei danni subiti e subendi e quantificati nella somma di €.5.000,00, o di quella diversa somma che dovesse emergere dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto all'effettivo saldo;
in via subordinata, accertata e dichiarata la sussistenza di vizi occulti all'auto ES Classe B 180 CDI tg.FS913AS, per i motivi esposti nelle premesse, disporre la riduzione del prezzo della stessa predetta autovettura proporzionalmente al suo minor valore quantificato in €.2.800,00, e, per l'effetto, condannare i convenuti-appellati al pagamento della differente somma di €.9.200,00 nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi e quantificati nella somma di €.5.000,00, o di quella diversa somma che dovesse emergere dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria da di del dovuto all'effettivo saldo;
3) in via ulteriormente subordinata, accertata e dichiarata la sussistenza di vizi occulti all'auto
ES Classe B 180 CDI tg.FS913AS, per i motivi esposti nelle premesse, condannare i sigg.ri P_ al pagamento in favore della Parte_1 della somma CP_2 e di €.12.000,00, quale indennizzo per l'arricchimento senza causa, o di quella diversa somma che dovesse emergere dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto all'effettivo saldo. c) conseguentemente, condannare i sigg.ri CP_2 ed CP_1
و[...] in via solidale tra loro, alla restituzione della somma di €.4.523,27 ed, in via subordinata, condannare il sig. CP_2 alla restituzione della somma di €.2.261,63 ed il sig. P_ alla restituzione dell'uguale importo di €.2.261,63, somme dagli stessi percepite in esecuzione della sentenza n.169/2024, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio".
Per gli appellati: "Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
2) condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.".
***
FATTI DI CAUSA
1. Con l'atto di citazione Parte_1 (da ora anche parte attrice ) evocava in giudizio [...] allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti CP_2 e P_
circostanze:
Di avere venduto ai convenuti in data 8.10.2019, nella propria qualità di società esercente commercio di veicoli, autovettura tipo Audi Q5 tg FH033PM per il complessivo corrispettivo di euro 39.000, 00.
-Che nel contratto era previsto che parte di detto corrispettivo fosse corrisposta mediante trasferimento di proprietà dell'autovettura usata, di proprietà dello P_ modello ES
Benz 180 tg. FS913AS del valore stimato, in regione del chilometraggio dichiarato e risultante dalla strumentazione di bordo, pari ad euro 12.000, 00.
Che veniva invece accertato che la vettura presentava un effettivo chilometraggio molto maggiore di quello dichiarato (km. 228.930 all'8.9.2017 in luogo di km 130.130 alla data della vendita ). Su tali premesse chiedevano:
In via principale la risoluzione del contratto di vendita della ES e per l'effetto la
-
condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 12.000, 00 e al risarcimento dei danni quantificati nella misura di euro 5000, 00 o nella diversa misura risultante dall'istruttoria.
- In prima via subordinata la riduzione del prezzo, in ragione del minor valore dell'autovettura data in permuta, stimato in euro 6000, 00 e per l'effetto la condanna dei convenuti al pagamento della differenza parti ad euro 6000, 00 ed al risarcimento del danni stimati in euro 5000, 00 o nella diversa misura risultante dall'istruttoria.
- In seconda via subordinata la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro
12.000, 00, o della diversa somma ritenuta, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa.
CP_2 si costituivano mediante comparsa con la quale in estrema 2. CP_4 e
sintesi e per quanto di rilevanza:
- Allegavano che l'autovettura ES era stata acquistata dallo P_ ad Amburgo in data
5.10.2018 dalla società di diritto tedesco e che all'atto della vendita era Controparte_3
stata dichiarata la percorrenza di 116.455 km;
- Che l'auto era poi stata due volte sottoposta a manutenzione presso concessionarie ES che avevano attestato un chilometraggio coerente con quello risultante dalla strumentazione di bordo.
- Eccepivano la estraneità alla vicenda del CP_2 in quanto soggetto non proprietario della vettura
- Eccepivano La buona fede dello P_ in ipotesi di accertata alterazione del chilometraggio che, in ogni caso, sarebbe avvenuta prima dell'acquisto dell'auto da parte dello P_
- Eccepivano la decadenza della società attrice dalla garanzia per vizi e comunque la natura non occulta del vizio
Su tali premesse chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa della Controparte_3
[...] il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna della società tedesca, in luogo dei convenuti o, in ulteriore subordine, alla manleva.
3. Autorizzata la chiamata in causa della Controparte_3 la stessa non si costituiva,
malgrado la regolarità della notifica, e veniva pertanto dichiarata contumace all'udienza del
22.12.2020. 4. La causa, dopo essere stata istruita documentalmente e a mezzo testi, veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Massa così statuiva: "Il Tribunale di Massa in composizione monocratica definitivamente pronunciando RIGETTA la domanda principale e la prima domanda proposta in via subordinata da parte attrice DICHIARA IMPROPONIBILE la seconda domanda subordinata di parte attrice DICHIARA cessata la materia del contendere nei rapporti tra convenuti e terza chiamata CONDANNA Parte_1 a rifondere a CP_1
[...] CP_2 le spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro e a
3.100, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa".
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
le seguenti circostanze di fatto non sarebbero state specificamente contestate e sarebbero
-
comunque risultate dalla documentazione prodotta da parte attrice: che in data
8.10.2019 gli originari convenuti avevano acquistato dalla società attrice, esercente attività di commercio di autoveicoli, l'autovettura Audi meglio indicata in atto di citazione, per il corrispettivo di euro 39.000,00; che nel contratto era previsto che parte del corrispettivo, stimata pari ad euro 12.000, 00, sarebbe stata corrisposta mediante il trasferimento di proprietà dell'autovettura ES per cui è causa;
che tale trasferimento si era perfezionato in data 31.10.2019 e che in tale data, all'atto della consegna del mezzo, lo P_ aveva dichiarato che l'autovettura ES aveva percorso a quel momento 130.130 km, così come risultante dal contachilometri;
con l'unico contratto stipulato tra le parti, gli originari convenuti si sarebbero obbligati a corrispondere, quale corrispettivo del trasferimento di proprietà dell'autovettura Audi,
l'importo di euro 39.000, 00 specificando che parte di questo, stimato per euro 12.000,
00, sarebbe stato corrisposto attraverso il trasferimento in permuta dell'autovettura
ES;
il fatto che l'autovettura ES appartenesse al solo P_ e non anche al CP_2 sarebbe stato irrilevante, considerato che l'ordinamento contempla la figura della promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.);
l'unicità del rapporto contrattuale dedotto in causa avrebbe comportato il rigetto della domanda principale di parte attrice con cui era stata richiesta la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita dell'autovettura ES;
la società odierna appellante sarebbe decaduta dalla garanzia per i vizi della cosa
-
venduta ex art. 1495 c.c., perché le dichiarazioni testimoniali rese da Tes_1 sulle tempistiche della scoperta dei vizi sarebbero state inattendibili, con conseguente infondatezza delle domanda di riduzione del prezzo e della domanda risarcitoria dalla stessa proposte;
la domanda di arricchimento ingiustificato avanzata dalla Parte_1 sarebbe stata improponibile perché l'odierna appellante avrebbe avuto a disposizione l'azione ex art. 1495 c.c. per far valere le proprie ragioni, e la medesima sarebbe stata inaccoglibile per i motivi sopra esposti, con conseguente difetto di sussidiarietà dell'azione ex artt. 2041
e 2042 c.c.
5. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 impugnava la predetta decisione, deducendo quattro motivi.
5.1. Col primo motivo ("VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.118
DISP.ATT.CPC E 132 CPC E DELL'ARTT.1362 E 1197 C.C.- APPARENTE,
- "), l'appellante si doleva CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE
dell'erroneità della pronuncia di prime cure, nella parte in cui essa aveva ritenuto che, nel caso di specie, le parti avessero concluso un unico contratto (vendita mista a permuta) anziché due distinti negozi di vendita di autovetture.
In particolare, secondo la Parte_1 in forza dell'accordo del 08.10.19, nella fattispecie in esame sarebbero stati formalizzati due distinti contratti di vendita: con il contratto del
23.10.2019, sarebbe stata ceduta l'Audi dalla Pt_1 allo P_ e al CP_2 (cfr. doc. 2 di parte attrice in prime cure) per il prezzo di €.39.000,00, oltre €.1.000,00 per il passaggio di proprietà,
e, con il contratto del 31.10.2019, sarebbe stata alienata la ES alla Pt_1 (cfr. doc. 4 di parte attrice in prime cure) per il prezzo di €.12.000,00, somma compensata con il pari importo dovuto da P_ e CP_2 a saldo dell'Audi.
In tale contesto, l'appellante evidenziava che la dazione in pagamento, in quanto non contestuale all'accordo, avrebbe comportato la modifica del rapporto obbligatorio, ragion per cui gli odierni appellati sarebbero stati tenuti alla prestazione originaria o alla garanzia per i vizi.
Inoltre, l'originaria attrice sosteneva che il vizio che affliggeva la vettura ES ceduta dallo
CP 1 (chilometraggio superiore a quello dichiarato) sarebbe stato idoneo a fondare una valutazione di grave inadempimento, suscettibile di condurre ad una sentenza di risoluzione del contratto.
5.2. Col secondo motivo ("VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.132
E 115 C.P.C. E DEGLI ARTT.2697 E 1495 C.C. OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI"), l'appellante censurava il capo della sentenza impugnata relativo alla garanzia per i vizi della cosa venduta e alla decadenza dalla stessa in cui la Parte_1 sarebbe incorsa.
Sul punto, l'originaria attrice sosteneva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, non sarebbe mai sorto il suo onere di provare la tempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, perché "la difesa dei convenuti-appellati, infatti, non ha in alcun modo provato né che sarebbe stato scoperto né che la Pt 1 avrebbe potuto scoprire il vizio al momento della consegna dell'autovettura de quo" (pag. 6 dell'appello).
Inoltre, secondo l'appellante, i testi escussi avrebbero confermato sia che il vizio da cui era affetta l'autovettura ES ceduta dallo P_ era occulto, sia che la Parte_1 lo avrebbe scoperto "nei primi giorni del gennaio 2020” (pag. 7 dell'appello), con conseguente tempestività della denuncia presentata in data 08.01.20.
Da ultimo, la Parte_1 osservava che, in base alle informazioni assunte mediante i documenti prodotti, non sarebbe stata condivisibile la statuizione del Tribunale di Massa in punto buona fede dello P_ e del CP_2 rispetto alla presenza del vizio relativo al chilometraggio.
5.3. Col terzo motivo ("VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.132, 101,
112 E 115 CPC - ERRONEA E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE-OMESSA E/O
ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI"), l'appellante si doleva dell'erroneità della decisione di prime cure, nella parte in cui la stessa aveva fondato la propria decisione in punto decadenza dalla garanzia per vizi su una allegazione tardivamente introdotta ex adverso in sede di comparsa conclusionale, ossia la vendita dell'autovettura mercedes al terzo CP_5
In argomento, l'originaria attrice osservava che “come attestato dallo stesso cronologico PRA
(che si produce di nuovo, sub.n.10), la concessionaria Pt_1 in data 09.01.2020, ha ripreso il veicolo ES dal CP_5 subito dopo aver ricevuto le contestazioni dal medesimo CP_5 nel timore di essere esposta ad eventuali azioni, e dopo aver condotte le immediate e necessarie verifiche acquisendo il report dal quale accertava il maggior chilometraggio del veicolo de quo denunciato dallo stesso subacquirente, - a tanto è quanto riferito dei testi escussi ovvero del sig. Tes_1 nell'affermare: "è vero, ho provveduto io ad effettuare il riscontro" e del sig. CP_6 nel riferire: " è vero, da li si è accertato che il kilometraggio non era quello che risultava dalla vettura"- e quindi tempestivamente (l'8.01.2020) ha contestato, - sorgendo, peraltro, allora il suo interesse a proporre l'azione di rivalsa, analoga a quella promossa dai il vizio del superiore chilometraggio aiconvenutiappellati nei confronti di Controparte_3 suoi danti causa." (pag. 11 dell'appello).
5.4. Col quarto motivo ("VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 118 DISP.ATT.C.P.C. E 132
CPCMOTIVAZIONE ILLOGICA ED APPARENTE"), l'appellante sosteneva che, nella fattispecie in esame, il Tribunale di Massa avrebbe erroneamente giudicato lacunosa la deposizione dei testi, giungendo ad affermarne l'inattendibilità, giacché le circostanze in relazione a cui il primo Giudice era arrivato a siffatta conclusione non sarebbero state neppure capitolate e, in generale, non sarebbe mai stato chiesto ai testi di riferire.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.03.25, si costituivano in giudizio contestando le argomentazioni avversarie e, in P_ e CP_2
particolare, sostenendo:
quanto al primo motivo, che, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, le parti avrebbero sottoscritto un unico contratto (in data 08.10.2019) con il quale avrebbero previsto, quale corrispettivo del trasferimento di proprietà dell'autovettura Audi,
l'importo di € 39.000,00, specificando che parte di questo, ossia € 12.000,00 sarebbe stato corrisposto attraverso il trasferimento in permuta dell'autovettura ES;
che, quindi, il Giudice di prime cure avrebbe giustamente escluso la possibilità di chiedere la risoluzione del solo contratto di vendita (rectius di permuta) dell'autovettura
ES, trattandosi di un contratto mai esistito, atteso che il trasferimento della
ES de qua sarebbe stato privo di autonomia rispetto alla vendita dell'Audi, rappresentando soltanto una modalità di adempimento;
che, in definitiva, controparte avrebbe dovuto chiedere la risoluzione dell'unico contratto stipulato dalle parti e, quindi, la restituzione del veicolo Audi, adducendo l'asserito (parziale) inadempimento del CP_2 e dello P_
quanto al secondo motivo, che il Tribunale di Massa, nella sentenza impugnata, avrebbe correttamente ritenuto che l'acquirente del veicolo dato in permuta, pur potendosi avvalere della garanzia ex artt. 1490 e ss. c.c., avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto dalla garanzia, non avendo provveduto alla denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta;
che la Parte_1 non avrebbe fornito la prova né dell'esistenza del vizio, né della data della scoperta;
che le affermazioni di controparte, secondo cui la società attrice non avrebbe potuto effettuare le verifiche dirette a verificare il chilometraggio dell'auto per impossibilità di accedere ai sistemi ES sarebbero state smentite da quanto riferito dagli stessi dipendenti della Pt_1 che (all'udienza del 23.07.2021) avrebbero affermato che gli accertamenti dai quali sarebbe emersa l'anomalia sul contachilometri sarebbero stati effettuati da uno di loro, tale Tes_1 وnel mese di
Gennaio 2020, ossia a distanza di oltre due mesi dalla consegna del veicolo;
l'allegazione avversaria, secondo cui la Parte_1 sarebbe venuta a conoscenza del chilometraggio superiore a quello dichiarato dal cedente soltanto nei primi giorni del
2020 sarebbe stata smentita per tabulas dal certificato cronologico PRA prodotto sub doc. 15 di parte convenuta in primo grado, dal quale sarebbe emerso che all'inizio del
2020 il veicolo non sarebbe più stato nella disponibilità della Pt_1 per essere stato che lo P_ non da quest'ultima ceduto (in data 15.11.2019) al sig. CP_5 avendo alcuna competenza specifica in materia, avrebbe acquistato, in veste di e non si consumatore finale, l'autovettura ES presso la Controparte_3 sarebbe potuto accorgere con l'ordinaria diligenza della presunta modifica al contachilometri;
quanto al terzo motivo, che l'eccezione di tardività sollevata dalla Parte_1 sarebbe priva di pregio perché essi avrebbero tempestivamente eccepito la decadenza ex art. 1495 c.c. sin dalla comparsa di costituzione e risposta, limitandosi, nei successivi atti, ad istruire, documentare e approfondire tale eccezione, sempre nei limiti del petitum e della causa petendi, nonché nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, avendo avuto a disposizione, controparte, tutti gli elementi per articolare le proprie difese sul punto;
quanto al quarto motivo, che il primio Giudice avrebbe esaustivamente motivato in ordine all'inattendibilità dei testi escussi, trattandosi di soggetti legati professionalmente alla Parte_1 e avendo reso dichiarazioni contrastanti con le risultanze documentali in atti.
7. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 14.03.25, dichiarava la contumacia della Controparte_3 non costituitasi perché ritualmente evocata in lite, e
,
fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 19.06.25 per la rimessione della causa al Collegio ai fini della decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
8. La Corte, in persone del Consigliere istruttore, con ordinanza del 20.06.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
9. L'appello è infondato e deve essere rigettato, per i motivi che seguono.
10. Quanto al primo motivo, si osserva che, nel caso di specie, le parti hanno concluso, in data
08.10.19, un contratto in forza del quale hanno acquistato dalla CP_2 e P_ Parte_1 l'autovettura Audi Q5 Sport impegnandosi a onorare le seguenti condizioni di pagamento: “EUR 27.000,00 come convenuto tra le parti (art. 3); EUR 12.000,00 quale valore concordato del veicolo usato proposto in ritiro marca MERCEDES (...) intestato a CP_1
[...] descritto nell'allegata scheda tecnica di perizia e di valutazione, parte integrante della presente proposta, da cedere mediante trasferimento della proprietà (...)".
Pertanto, può affermarsi che la cessione della ES alla Parte_1 nell'economia dell'operazione negoziale in esame, ha rappresentato una parte della prestazione prevista a carico degli acquirenti dell'Audi Q5, con la conseguenza che il contratto dedotto in causa, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, è qualificabile come una compravendita mista a permuta.
Ne deriva che il trasferimento di proprietà dell'autovettura di proprietà dello P_ nella fattispecie in esame, non è avvenuto per effetto della stipula di un contratto ulteriore e diverso rispetto a quello concluso in data 08.10.19, dovendo essere posto in un rapporto sinallagmatico con l'alienazione agli odierni appellati dell'Audi Q5 da parte della Parte_1
Tale ricostruzione, invero, appare confortata dai seguenti aspetti fattuali desumibili dagli atti e documenti di causa.
In primo luogo, si evidenzia che la stessa Parte_1 a pag. 2 dell'atto di citazione di primo grado, ha dedotto che CP_2 e P_ si erano impegnati "nel contratto" a versarle l'importo di euro 12.000,00 mediante “cessione dell'auto usata ES (...) di proprietà del sig. P_
[...] senza fare alcun riferimento ad un preteso ulteriore contratto concluso tra le parti.
In secondo luogo, si osserva che l'unico documento contrattuale versato in atti è, appunto, quello recante la data del 08.10.19, comprensivo di entrambi i trasferimenti (Audi da Pt_1
[...] a CP_2e P_ e ES da questi ultimi alla prima). Da ultimo, si condivide l'affermazione del Tribunale di Massa, secondo cui l'atto con cui l'odierna appellante ha ottenuto il trasferimento in proprio favore della proprietà del veicolo
ES "altro non rappresenti che la formalità necessaria per adempiere alle obbligazioni assunte dagli odierni convenuti con l'unico contratto stipulato tra le parti in data 8.10.2019."
(pag. 5 della sentenza impugnata).
Le considerazioni che precedono inducono, quindi, a confermare in questa sede la decisione di primo grado nella parte in cui essa ha pronunciato il rigetto della domanda di risoluzione del
"contratto" avente ad oggetto l'autovettura ES proposta dalla Parte_1 dovendosi tale alienazione inserire nel contesto dell'unico contratto concluso tra le parti in data 08.10.19 quale parte della prestazione complessiva prevista in capo al CP_2 e allo P_
Pertanto, il primo motivo è infondato.
11. Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, che possono essere trattati congiuntamente perché tutti attinenti alla questione della decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., deve anzitutto rilevarsi che gli originari convenuti, costituendosi nel giudizio di primo grado, hanno tempestivamente eccepito la decadenza di controparte dall'azione di garanzia di
66 cui all'art. 1495 c.c. nei seguenti termini: “ II) Decadenza dall'azione: Parte attrice non ha fornito la prova della data di scoperta del vizio. Anzi, ex actis il vizio è stato denunciato soltanto l'8/1/2020, laddove la vendita dell'autovettura è avvenuta il 31/10/2019: ne segue che, ai sensi dell'art. 1495 c.c., la Parte_1 è decaduta dal diritto di garanzia. III)
Inammissibilità della denuncia del vizio: Il documento n. 6 allegato all'atto di citazione, riportante informazioni sul veicolo in base al suo numero di telaio, è privo di data, pertanto, come sancito dalla giurisprudenza della S.C., deve ritenersi inammissibile la denuncia effettuata senza specifica individuazione della data esatta di scoperta del vizio." (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Pertanto, nel caso di specie, come correttamente stabilito dal Tribunale di Massa sulla scorta di consolidata giurisprudenza di legittimità, "sia l'onere di provare l'esistenza del vizio che l'onere di dimostrare la tempestività della denuncia gravano ovviamente sull'attore (circa l'onere della prova della tempestività della denuncia cfr. ex multis Cass. Civ. n. 12337/2023;
Cass. Civ. n. 24348/2019).” (pag. 6 della sentenza impugnata).
Ora, dall'istruttoria svolta nel corso del procedimento di primo grado è emerso che la Pt_1
[...] ha formalmente denunciato il vizio della cosa venduta (chilometraggio superiore a quello dichiarato dall'alienante) in data 09.01.20 (cfr. doc. 1 di parte attrice in prime cure) e che la scoperta del vizio sarebbe avvenuta nei primi giorni del mese di gennaio del 2020 (cfr. dichiarazioni dei testi Tes_1, Tes_2 e CP_6
Tuttavia, dal doc. 15 di parte parte convenuta in primo grado si evince che la Parte_1 con atto del 13.11.19 e, quindi, in epoca successiva al contratto del 08.10.19 concluso col CP_2 e con lo P_ ha venduto l'autovettura ES al sig. A tal riguardo, si CP_5
precisa che il fatto che gli odierni appellati abbiano compiutamente articolato tale allegazione solo con la comparsa conclusionale di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non comporta l'illegittimità della sentenza impugnata per avere il Tribunale di
Massa utilizzato tale circostanza di fatto a supporto della motivazione del rigetto della domanda subordinata dell'originaria attrice, perché la vendita della ES al sig. CP_5 per quanto appena riportato, era riscontrabile già dal documento n. 15) di parte convenuta in primo grado, prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Dal documento n. 15 di parte convenuta in primo grado, inoltre, si ricava che la Parte_1 dopo aver acquistato l'autovettura de qua dal CP_2 e dallo P_ in data 08.10.19, ne ha avuto la materiale disponibilità dal 31.10.19 (data della permuta risultante dal certificato storico PRA di cui al doc. 15 di parte convenuta in primo grado e del verbale di consegna di cui al doc. 2 della medesima parte) fino al 13.11.19, giorno in cui la stessa automobile, come detto sopra, è stata dalla Parte_1 alienata al sig. CP_5
Dunque, appare possibile affermare che l'odierna appellante sarebbe stata in condizione di verificare il chilometraggio dell'automobile acquistata nel periodo di tempo compreso tra il
31.10.19 e il 13.11.19, risultando, in questo lasso temporale, proprietaria a tutti gli effetti della
ES.
Si consideri, ancora, che nessuno dei testi escussi ha saputo riferire con precisione quale sia stato il procedimento seguito dalla Parte_1 per verificare il chilometraggio effettivo dell'autovettura ricevuta in permuta dallo P_ avendo essi solamente affermato che la società produttrice del veicolo avrebbe fornito le informazioni sul chilometraggio solo ai concessionari
ES. Pertanto, nel caso di specie, la società originaria attrice non ha compiutamente illustrato le ragioni per cui essa ha potuto verificare l'esistenza del vizio soltanto dopo aver ricevuto (nuovamente) l'auto per cui è lite dal sig. CP_5 e non prima, quando la aveva ottenuta in permuta dagli odierni appellati.
D'altro canto, è emerso che la circostanza che il chilometraggio della ES fosse superiore rispetto a quello dichiarato dall'originaria dante causa avrebbe potuto Controparte_3 essere riscontrata fin dall'anno 2017, ossia quando lo P_ (che ha sempre negato di conoscere il vizio) ha acquistato l'auto dalla predetta società. A tal riguardo, si reputa che l'originaria attrice abbia solamente allegato, ma non provato, che l'odierno appellato abbia occultato il chilometraggio reale della ES.
Ed invero, lo P_ nella comparsa di risposta di primo grado, oltre a ricordare che era stata la società venditrice tedesca a inserire nel contratto un chilometraggio falso, ha elencato una serie di interventi di manutenzione (non contestati) fatti svolgere sulla vettura e ha evidenziato come dagli stessi non era mai risultato un chilometraggio diverso da quello dichiarato. Inoltre, dagli atti e documenti di causa non è emerso che lo P_ impresario edile, avesse particolari cognizioni tecniche per verificare il chilometraggio effettivo dell'automobile.
Si consideri, poi, che, nel caso di specie, non è possibile escludere, in linea di principio, che il terzo acquirente della ES (sig. nel periodo di tempo in cui ha avuto la CP_5
disponibilità dell'auto, abbia contribuito all'incremento della distanza percorsa dal mezzo per come indicata dalla Parte_1 nella lettera del 09.01.20.
Da ultimo, si evidenzia che il fatto che lo P_ abbia firmato la dichiarazione di permuta di cui al doc. 7 di parte attrice in primo grado non consente di trarre le conclusioni esposte dall'appellante a pag. 8 del proprio atto introduttivo, perché tale dichiarazione non costituisce un "riconoscimento” nel senso dell'art. 2966 c.c. e, dunque, non esimeva la acquirente Pt_1 dall'onere di denunciare entro otto giorni dalla scoperta ex art. 1495 c.c., non avendo le parti pattuito, nel contratto del 08.19.19, un termine decadenziale diverso da quello di legge.
In forza delle considerazioni svolte, questa Corte, così come già statuito sul punto dal Giudice di prime cure, ritiene che l'odierna appellante non abbia assolto all'onere, ad essa incombente, di dimostrare di avere denunciato il vizio dell'automobile venduta entro otto giorni dalla scoperta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 c.c.
Per quanto riguarda l'ulteriore questione affrontata dall'appellante in seno al quarto motivo, ossia il mancato accoglimento da parte del Tribunale di Massa della domanda ex art. 2041 c.c. da essa proposta, si osserva che il requisito della sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento senza giusta causa stabilito dall'art. 2042 c.c. è stato interpretato dalla Suprema
Corte nei seguenti termini: "Fondato è il primo motivo. (...) costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la sentenza di rito non produce effetti di giudicato sostanziale e non impedisce la riproposizione della domanda, già respinta per motivi processuali, in un nuovo processo tra le parti. Fondati sono anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso (...) la ratio della natura sussidiaria dell'azione in esame riposta (in via alternativa, ma talvolta anche congiuntamente): a) nell'esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi duplicazioni di tutela;
b) nella necessità di evitare che l'avente diritto, mediante l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che l'ordinamento gli concede a tutela del diritto;
c) nella esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo. nel caso di specie, non ricorre nessuna delle suddette tre ratio: non la prima, in quanto nel primo processo l'azione contrattuale era stata respinta nel merito;
non la seconda, in quanto detto rigetto era stato giustificato dalla ritenuta inesistenza del titolo contrattuale;
non la terza, in quanto nel caso di specie il CP_7 a chiesto il rimborso delle spese sostenute per il riavvio dell'azienda prima della stipulazione del contratto di affitto e tale sua pretesa non è preclusa da nessuna norma imperativa o di ordine pubblico. Pertanto, se è vero che l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c.
è in grado di produrre un aggiramento della decisione di rigetto dell'azione contrattuale è altrettanto vero che ciò non accade sempre e comunque. Al riguardo, invero, occorre distinguere i casi nei quali, come quello in esame, l'azione contrattuale è stata rigettata per inesistenza del titolo contrattuale posto a fondamento dalla domanda, da tutti gli altri casi, nei quali l'azione contrattuale è stata respinta per qualsiasi altra ragione (di rito o di merito, ma comunque diversa dall'inesistenza del titolo): nei primi colui che ha agito in giudizio non poteva proporre una azione di ingiustificato arricchimento, in quanto per l'appunto, per far valere la sua pretesa, disponeva di una azione contrattuale (che, tuttavia, è stata poi respinta per ragioni di rito o di merito, ma comunque non per inesistenza del titolo); al contrario, nei casi in cui l'azione contrattuale è stata rigettata per inesistenza del titolo, sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l'appunto dichiarato la non esistenza di un contratto;
d'altronde, se al rigetto del rimedio contrattuale, determinato dall'inesistenza del titolo, potesse conseguire l'improponibilità del rimedio sussidiario, costituito dall'azione di arricchimento, l'avente diritto sarebbe privato di qualsiasi strumento processuale per ottenere il rimborso del pregiudizio subito." (Cass. Civ., Sez. III, 15.05.23, n.
13203; cfr. altresì la sentenza di questa Corte n. 574/25, resa nella causa R.G. n. 195/24,
CP_8 e altri, cons. rel. dott.ssa Casale). Pertanto, la necessaria sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., in base a quanto disposto dal successivo art. 2042 c.c., è esclusa soltanto nel caso in cui ricorra l'inesistenza originaria del titolo contrattuale dedotto in giudizio a fondamento della domanda principale formulata dall'attore, e non anche quando l'azione fondata su detto titolo contrattuale, come avvenuto nel caso di specie, è stata rigettata nel merito, sia pure per inutile decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c.
Conclusivamente, anche il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello sono infondati, con conseguente reiezione dell'intero gravame.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, ritenuta la causa appartenente allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e applicati i valori medi per tutte le fasi.
13. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1 e, per l'effetto,
- Conferma la sentenza n. 169/24 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 01.03.24.
- Condanna Parte_1 al pagamento in favore di P_ e di CP_2 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 5.077,00, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 25.06.25.
Il Consigliere estensore dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione