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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 464/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Eva Papa e dall'Avv. Marzia Broili, entrambe Parte_2 e domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_1 Email_2
Ricorrente contro
(C.F.: ed (C.F.: CP_1 C.F._2 CP_2
); C.F._3
Resistenti contumaci
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale NEL MERITO Accertare e dichiarare che il Signor ha posseduto pacificamente ed Parte_1 ininterrottamente per oltre vent'anni la metà (½ p.i.) iaria così identificata: - all'Ufficio del Territorio: Comune di Turriaco (L474), Fg. 1, p.c. 163/20, semin. irrig., classe U, superficie:
4.602 mq, reddito dominicale € 49,91, reddito agrario € 22,58 - all'Ufficio Tavolare di Monfalcone: P.T. 651, c.t. 1 del C.C. di Turriaco E per l'effetto accertare e dichiarare che il Signor è divenuto Parte_1 titolare del diritto di proprietà di tale porzione di immobile autorizzando e medesimo possa conseguire l'intavolazione del diritto di proprietà di ½ p.i. della P.T. 651, c.t. 1 del C.C. di Turriaco. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/06/2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio ed tare e dichiarare CP_1 CP_2
l'avvenuta usucapione delle quote di proprietà sul terreno tavolarmente individuato al
1 Comune Censuario di Turriaco P.T. 651, c.t. 1 e catastalmente descritto al Catasto Terreni del Comune di Turriaco, Fg. 1, p.c. 163/20, semin. irrig., classe U, superficie:
4.602 mq, reddito dominicale € 49,91, reddito agrario € 22,58.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha allegato e documentato: a) di essere proprietario per la quota di 1/2 del terreno sopra descritto in forza della successione ab intestato della di lui madre (che era nata a [...] in data [...] ERona_1 ed è deceduta a Trieste in 98); b) che la rimanente quota di 1/2 di proprietà risulta ancora tavolarmente intestata alla madre in quanto l'altra erede, figlia ERona_1 della de cuius e sorella del ricorrente, aveva mai provveduto ad ERona_2 intavolare la propria quota ereditaria;
c) che è deceduta in data 18/01/2024 ERona_2
a Monfalcone, lasciando a sé superstiti il e la figlia CP_1 [...] ER ; d) di aver coltivato il terreno in oggetto dalla morte del padre avvenuta nel CP_2
aver continuato a coltivare lo stesso anche successivament morte della Cont madre, vendendone i frutti (dal 2000 al 2017) all' Parte_3
; e) di aver concesso in locazio
[...] 2017 alla;
f) di aver provveduto integralmente al Parte_4 pagamento degli oneri fiscali relativi a detto terreno;
All'udienza del 24/10/2024 il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ha dichiarato la contumacia dei resistenti;
Alla successiva udienza del 18/12/2024 si è proceduto all'escussione dei testi Tes_1
ed
[...] Tes_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 e, disposta la discussione della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione;
2. La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, l'istituto dell'usucapione, che affonda le proprie radici nel Diritto Romano e trova consacrazione, per quanto riguarda i beni immobili, nell'art. 1158 c.c., costituisce un modo d'acquisto a titolo originario della proprietà finalizzato a garantire le maggiori esigenze di certezza del diritto e tutelare la posizione di chi esercita un potere di fatto sulla cosa, gestendola economicamente. Recependo l'istituto di risalente tradizione, il legislatore codicistico ha infatti voluto dare alla situazione di mero fatto protratta nel tempo una veste di legittimazione giuridica stabile piena e definitiva, al fine di renderla opponibile erga omnes.
Ai fini della realizzazione dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., secondo giurisprudenza granitica, è richiesta la prova:
a) dal punto di vista oggettivo, della durata ventennale del possesso sul bene, che si caratterizza quale potere di fatto sulla cosa, esercitato uti dominus, continuo, pacifico, pubblico e non interrotto che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione del bene.
b) dal punto di vista soggettivo, la volontà (il c.d. animus possidendi) del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario del bene, disponendone e godendone come se fosse il proprio. Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui questo Giudice aderisce, la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.
Giurisprudenza incontestata ammette inoltre la possibilità, per il comunista, di usucapire l'intero bene comune qualora compia atti e comportamenti che contrastino con l'altrui compossesso e che manifestino l'intenzione di agire quale esclusivo proprietario del bene (principio recentemente ribadito da Cass. Civ., sez. VI, n. 10620/2020).
2 Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, risulta provato come il terreno sito in Turriaco– come meglio sopra identificato – attualmente intavolato per la quota di 1/2 ciascuno a e sia stato posseduto per più di Parte_1 ERona_1 vent'anni dal solo comproprietario . Parte_1
I testi, sentiti all'udienza del 18/12/2024, hanno confermato tali circostanze di fatto. In particolare, , imprenditore agricolo la cui famiglia possiede terreni limitrofi Testimone_7 a quello oggetto del giudizio, ha dichiarato di essersi relazionato con Parte_1
fino al 1994 per quel che riguardava attività agricole da effett
[...] terzi e di aver visto lo stesso occuparsi esclusivamente del terreno almeno dal 2000. Tale circostanza, almeno per un periodo più recente, è stata confermata dal teste Tes_2 anch'egli imprenditore agricolo, che ha dichiarato di aver lavorato esclusivamente per e di aver visto lo stesso lavorare il terreno oggetto del Parte_1 contendere, senza mai conoscere la sorella . Il teste ERona_2 Tes_4 imprenditore agricolo, pur non avendo parti za dei fat dichiarato che il proprio padre gli avesse detto da sempre che il terreno fosse di proprietà di e di aver visto personalmente lo stesso lavorare il terreno, senza Parte_1 sapere se questo fosse di proprietà di altri soggetti e senza aver mai conosciuto né
[...]
né i signori ed . Infine, sposa Per_2 CP_1 CP_2 Testimone_5
in regime di separazione dei beni, ha dichiarato che il marito Parte_1 terreno in questione, prima e dopo la morte di ERona_1 senza alcun interessamento da parte di . Il teste , ERona_2 Testimone_6 imprenditore agricolo, ha dichiarato invece, i dente di C , che avesse sempre pagato per intero i contributi consortili. Si Parte_1 rilev ne di ed , che hanno avuto Testimone_3 Testimone_6 con rapporti commerciali rispetto ad attività successive alla Parte_1 colti n hanno pertanto mai avuto contezza dei luoghi di causa – hanno riconosciuto o comunque individuato con un sufficiente grado di esattezza l'immobile oggetto del giudizio.
Parte ricorrente ha altresì documentato di aver provveduto integralmente al pagamento delle imposte relative al bene in questione, pur essendo comproprietario della sola misura di 1/2.
Di contro, soggetto che risulta tavolarmente ancora proprietaria della ERona_1 rimantenente quota risulta deceduta dal 1998 e nel ventennio precedente alla presentazione dell'odierna domanda non risulta trascritta alcuna domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sulle quote immobiliari in questione da parte né della figlia né i di lei eredi, i quali non hanno opposto eventuali ragioni neppure nel ERona_2 procedimento di mediazione obbligatoria regolarmente instaurato.
Pertanto, risulta accertato che il ricorrente ha acquistato, per Parte_1 intervenuta usucapione, la complessiva quota di 1/2 di proprietà indivisa dell'immobile sito in Monfalcone, tavolarmente ancora intestata a e meglio sopra descritto. ERona_1
3. La mancanza di contestazione della domanda esclude la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
3 Accerta e dichiara che è proprietario per intervenuta Parte_1 usucapione ultraventennale della quota di proprietà tavolarmente e catastalmente intestata per 1/2 a dell'immobile, sito in Monfalcone, Via Galilei nn. 20-22, così ERona_1 identificato:
• al tavolare presso il Libro Fondiario in U.T. di Monfalcone, Comune Censuario di Turriaco P.T. 651, c.t. 1;
• al catasto all'Ufficio provinciale del Territorio dell'Agenzia delle Entrate, Catasto Terreni del Comune di Turriaco, Fg. 1, p.c. 163/20, semin. irrig., classe U, superficie:
4.602 mq, reddito dominicale € 49,91, reddito agrario € 22,58.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso Gorizia in data 14/01/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 464/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Eva Papa e dall'Avv. Marzia Broili, entrambe Parte_2 e domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_1 Email_2
Ricorrente contro
(C.F.: ed (C.F.: CP_1 C.F._2 CP_2
); C.F._3
Resistenti contumaci
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale NEL MERITO Accertare e dichiarare che il Signor ha posseduto pacificamente ed Parte_1 ininterrottamente per oltre vent'anni la metà (½ p.i.) iaria così identificata: - all'Ufficio del Territorio: Comune di Turriaco (L474), Fg. 1, p.c. 163/20, semin. irrig., classe U, superficie:
4.602 mq, reddito dominicale € 49,91, reddito agrario € 22,58 - all'Ufficio Tavolare di Monfalcone: P.T. 651, c.t. 1 del C.C. di Turriaco E per l'effetto accertare e dichiarare che il Signor è divenuto Parte_1 titolare del diritto di proprietà di tale porzione di immobile autorizzando e medesimo possa conseguire l'intavolazione del diritto di proprietà di ½ p.i. della P.T. 651, c.t. 1 del C.C. di Turriaco. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/06/2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio ed tare e dichiarare CP_1 CP_2
l'avvenuta usucapione delle quote di proprietà sul terreno tavolarmente individuato al
1 Comune Censuario di Turriaco P.T. 651, c.t. 1 e catastalmente descritto al Catasto Terreni del Comune di Turriaco, Fg. 1, p.c. 163/20, semin. irrig., classe U, superficie:
4.602 mq, reddito dominicale € 49,91, reddito agrario € 22,58.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha allegato e documentato: a) di essere proprietario per la quota di 1/2 del terreno sopra descritto in forza della successione ab intestato della di lui madre (che era nata a [...] in data [...] ERona_1 ed è deceduta a Trieste in 98); b) che la rimanente quota di 1/2 di proprietà risulta ancora tavolarmente intestata alla madre in quanto l'altra erede, figlia ERona_1 della de cuius e sorella del ricorrente, aveva mai provveduto ad ERona_2 intavolare la propria quota ereditaria;
c) che è deceduta in data 18/01/2024 ERona_2
a Monfalcone, lasciando a sé superstiti il e la figlia CP_1 [...] ER ; d) di aver coltivato il terreno in oggetto dalla morte del padre avvenuta nel CP_2
aver continuato a coltivare lo stesso anche successivament morte della Cont madre, vendendone i frutti (dal 2000 al 2017) all' Parte_3
; e) di aver concesso in locazio
[...] 2017 alla;
f) di aver provveduto integralmente al Parte_4 pagamento degli oneri fiscali relativi a detto terreno;
All'udienza del 24/10/2024 il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ha dichiarato la contumacia dei resistenti;
Alla successiva udienza del 18/12/2024 si è proceduto all'escussione dei testi Tes_1
ed
[...] Tes_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 e, disposta la discussione della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione;
2. La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, l'istituto dell'usucapione, che affonda le proprie radici nel Diritto Romano e trova consacrazione, per quanto riguarda i beni immobili, nell'art. 1158 c.c., costituisce un modo d'acquisto a titolo originario della proprietà finalizzato a garantire le maggiori esigenze di certezza del diritto e tutelare la posizione di chi esercita un potere di fatto sulla cosa, gestendola economicamente. Recependo l'istituto di risalente tradizione, il legislatore codicistico ha infatti voluto dare alla situazione di mero fatto protratta nel tempo una veste di legittimazione giuridica stabile piena e definitiva, al fine di renderla opponibile erga omnes.
Ai fini della realizzazione dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., secondo giurisprudenza granitica, è richiesta la prova:
a) dal punto di vista oggettivo, della durata ventennale del possesso sul bene, che si caratterizza quale potere di fatto sulla cosa, esercitato uti dominus, continuo, pacifico, pubblico e non interrotto che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione del bene.
b) dal punto di vista soggettivo, la volontà (il c.d. animus possidendi) del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario del bene, disponendone e godendone come se fosse il proprio. Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui questo Giudice aderisce, la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.
Giurisprudenza incontestata ammette inoltre la possibilità, per il comunista, di usucapire l'intero bene comune qualora compia atti e comportamenti che contrastino con l'altrui compossesso e che manifestino l'intenzione di agire quale esclusivo proprietario del bene (principio recentemente ribadito da Cass. Civ., sez. VI, n. 10620/2020).
2 Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, risulta provato come il terreno sito in Turriaco– come meglio sopra identificato – attualmente intavolato per la quota di 1/2 ciascuno a e sia stato posseduto per più di Parte_1 ERona_1 vent'anni dal solo comproprietario . Parte_1
I testi, sentiti all'udienza del 18/12/2024, hanno confermato tali circostanze di fatto. In particolare, , imprenditore agricolo la cui famiglia possiede terreni limitrofi Testimone_7 a quello oggetto del giudizio, ha dichiarato di essersi relazionato con Parte_1
fino al 1994 per quel che riguardava attività agricole da effett
[...] terzi e di aver visto lo stesso occuparsi esclusivamente del terreno almeno dal 2000. Tale circostanza, almeno per un periodo più recente, è stata confermata dal teste Tes_2 anch'egli imprenditore agricolo, che ha dichiarato di aver lavorato esclusivamente per e di aver visto lo stesso lavorare il terreno oggetto del Parte_1 contendere, senza mai conoscere la sorella . Il teste ERona_2 Tes_4 imprenditore agricolo, pur non avendo parti za dei fat dichiarato che il proprio padre gli avesse detto da sempre che il terreno fosse di proprietà di e di aver visto personalmente lo stesso lavorare il terreno, senza Parte_1 sapere se questo fosse di proprietà di altri soggetti e senza aver mai conosciuto né
[...]
né i signori ed . Infine, sposa Per_2 CP_1 CP_2 Testimone_5
in regime di separazione dei beni, ha dichiarato che il marito Parte_1 terreno in questione, prima e dopo la morte di ERona_1 senza alcun interessamento da parte di . Il teste , ERona_2 Testimone_6 imprenditore agricolo, ha dichiarato invece, i dente di C , che avesse sempre pagato per intero i contributi consortili. Si Parte_1 rilev ne di ed , che hanno avuto Testimone_3 Testimone_6 con rapporti commerciali rispetto ad attività successive alla Parte_1 colti n hanno pertanto mai avuto contezza dei luoghi di causa – hanno riconosciuto o comunque individuato con un sufficiente grado di esattezza l'immobile oggetto del giudizio.
Parte ricorrente ha altresì documentato di aver provveduto integralmente al pagamento delle imposte relative al bene in questione, pur essendo comproprietario della sola misura di 1/2.
Di contro, soggetto che risulta tavolarmente ancora proprietaria della ERona_1 rimantenente quota risulta deceduta dal 1998 e nel ventennio precedente alla presentazione dell'odierna domanda non risulta trascritta alcuna domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sulle quote immobiliari in questione da parte né della figlia né i di lei eredi, i quali non hanno opposto eventuali ragioni neppure nel ERona_2 procedimento di mediazione obbligatoria regolarmente instaurato.
Pertanto, risulta accertato che il ricorrente ha acquistato, per Parte_1 intervenuta usucapione, la complessiva quota di 1/2 di proprietà indivisa dell'immobile sito in Monfalcone, tavolarmente ancora intestata a e meglio sopra descritto. ERona_1
3. La mancanza di contestazione della domanda esclude la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
3 Accerta e dichiara che è proprietario per intervenuta Parte_1 usucapione ultraventennale della quota di proprietà tavolarmente e catastalmente intestata per 1/2 a dell'immobile, sito in Monfalcone, Via Galilei nn. 20-22, così ERona_1 identificato:
• al tavolare presso il Libro Fondiario in U.T. di Monfalcone, Comune Censuario di Turriaco P.T. 651, c.t. 1;
• al catasto all'Ufficio provinciale del Territorio dell'Agenzia delle Entrate, Catasto Terreni del Comune di Turriaco, Fg. 1, p.c. 163/20, semin. irrig., classe U, superficie:
4.602 mq, reddito dominicale € 49,91, reddito agrario € 22,58.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso Gorizia in data 14/01/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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