TRIB
Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/03/2024, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Rita De Angelis GIUDICE
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1757 DE R.G.A.C.C. DEl'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 13/12/2023 da:
, nato il [...] a [...] e residente Parte_1
in MO ( AP ), Via 83esima strada n. 17 C.F.: e C.F._1 Parte_2
, nata il [...] a [...] e residente a
[...]
MO ( AP ), Via dei Pini n. 4, C.F.: , entrambi rappresentati e difesi C.F._2
dall'avvocato Massimiliano Zeppilli
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
Conclusioni DEle parti: come da ricorso;
Conclusioni DE P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento DE ricorso.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13/12/2023 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 02/12/2006 avevano contratto matrimonio concordatario in SA ED DE TO ( AP ),,
iscritto nei Registri degli atti di matrimonio DE predetto Comune al n. 67, parte II, serie A DEeg. 1, anno
2006, optando per il regime di comunione dei beni;
- dall'unione erano nate le figlie ( 4-10-2011 ) e ( 23-4-2017 ); Per_1 Per_2
1 - con ricorso congiunto DE 19-4-2019 i coniugi avevano chiesto la separazione consensuale, separazione che era stata omologata dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 21-6-2019 alle condizioni concordate dalle parti;
- erano ormai trascorsi 4 anni dall'udienza presidenziale nel giudizio di separazione senza che le parti si fossero mai riconciliate;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina DE Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, dichiararsi la cessazione degli effetti civili DE
matrimonio tra loro contratto in SA ED DE TO ( AP ) il 2-12-2006, dandosi disposizione all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni conseguenti, alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno definitivamente separati nel rispetto degli obblighi di legge con reciproco impegno al mutuo rispetto, mantenendo, in ogni momento e luogo, una condotta civile e dignitosa.
2) I coniugi economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di alimenti e/o di mantenimento
3) le figlie e verranno affidate ad entrambe i genitori in regime di affidamento Per_2 Per_1 condiviso con collocazione privilegiata DEle minori presso la madre con la quale continueranno ad abitare nella casa coniugale sita in MO alla via dei Pini n. 4, che pertanto, pur restando in comproprietà tra i coniugi viene assegnata alla signora la quale si impegna ed Parte_2 obbliga al pagamento DEle utenze ad essa intestate.
4) Il sig. ha il diritto di vedere e tenere con se e un giorno ogni fine Parte_1 Per_2 Per_1 settimana con pernottamento presso l'abitazione paterna e con prelievo direttamente presso le rispettive scuole di appartenenza dal venerdì dall' uscita DEla scuola, e fino alle 18,00 DE sabato oppure dal sabato con prelievo presso l'abitazione DEla mamma e fino alle ore 18 DEla domenica, quando provvederà a riaccompagnarle a casa.
5) Durante la settimana, il mercoledi, il padre preleverà entrambe le figlie all'uscita DEla scuola per trascorrervi l'intera giornata e fino alle ore 21,00 in cui le stesse verranno riaccompagnate presso l'abitazione DEla mamma. Inoltre potrà vedere le figlie liberamente, previo tempestivo preavviso anche telefonico alla madre, nel rispetto DEle esigenze DEle minori e compatibilmente ai loro impegni scolastici ed extrascolastici.
6) Durante le vacanze natalizie le figlie minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre e da 31 dicembre al 6 gennaio;
e così per i festeggiamenti DEle successive festività natalizie fino alla maggiore età.
7) Le minori trascorreranno il periodo DEle vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore in anni alterni, stabilendo sin da ora che per l'anno 2024 le figlie trascorreranno la Pasqua con la madre;
così come trascorreranno con l'uno o con l'atro genitore, sempre ad anni alterni, i giorni DEle altre festività civili e religiose, nonché con ciascun genitore nel giorno di compleanno di quest'ultimo; nel giorno DE compleanno DEle minori, il compleanno verrà trascorso possibilmente insieme, ovvero, in mancanza di accordo, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con le figlie almeno mezza giornata DE compleanno, in occasione DE pranzo o DEla cena;
8) Nel periodo DEle vacanze estive e trascoreranno con il padre 7 giorni (sette) anche Per_1 Per_2 non consecutivi, da stabilirsi concordemente tra i coniugi con impegno per il padre di comunicare alla
2 coniuge il calendario DEle sue ferie almeno un mese prima, il tutto tenendo
contro
DEle esigenze di ciascun genitore e di quelle DEle figlie stesse;
9) Il sig. verserà alla moglie entro il 15 di ogni mese a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento DEle figlie minori, un assegno mensile pari ad euro 300,00 somma da rivalutarsi Org_ annualmente secondo gli indici
10) I coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito in misura DE 50% da ciascun coniuge.
11) Le spese straordinarie da sostenersi per le figlie intendendosi per tali a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura DE 50% convenendo gli stessi fin da ora che in caso di urgenza ogni spesa straordinaria che si renderà necessaria nell'interesse DEle minori di valore contenuto nelle 150 euro (centocinquanta) verrà deciso dalla madre e sarà rimborsata nella misura DE 50% dal padre dietro semplice presentazione DE documento fiscale comprovante la spesa;
12) Entrambe i genitori potranno, nei periodi di rispettiva pertinenza esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione. Le questioni di rilevante importanza per il futuro DEle minori inerenti l'educazione, istruzione e salute verranno condivise tra i coniugi nell'interesse DEle figlie tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e aspirazioni di esse.
13) Il padre potrà comunicare telefonicamente con le figlie quotidianamente;
14) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con se le figlie.
15) Le spese DEla presente procedura saranno a carico esclusivo DEla moglie . Parte_2
16) I coniugi si impegnano reciprocamente, a sottoscrivere tutti i documenti, le istanze, le domande che si dovessero eventualmente ritenere necessari e opportuni ( nel caso in cui il presente atto non sia ritenuto sufficiente) affinchè ciascun genitore possa percepire gli emolumenti (assegno unico) sopra indicati secondo le rispettive spettanze sopra specificate.
17) In ordine alla classificazione e distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, si rimanda al
“Protocollo di intesa spese straordinarie in materia di diritto di famiglia” tra Tribunale di Ascoli Piceno e Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno DE 09.11.2019, che le parti conoscono in ogni parte e di cui hanno ricevuto copia.
18) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio DE passaporto e DEla carta di identità valida per l'espatrio sia in favore DEla figlia minore sia in proprio favore, con la modalità di viaggiare in modo disgiunto e quindi precisando che ogni genitore avrà diritto e facoltà, previo accordo con l'altro genitore e nel rispetto DEla volontà DEle figlie, di effettuare viaggi-vacanza all'estero con la minore. Concordano altresì espressamente che nel caso di viaggi con le figlie sarà comunque garantito un contatto telefonico giornaliero tra la minore ed il genitore lontano.
19) Premesso quanto sopra detto, le parti dichiarano con la sottoscrizione DE presente atto, di aver definito ogni pregresso rapporto patrimoniale, quindi dichiarano espressamente e reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti DEl'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente riconducibile al rapporto matrimoniale.
20) Sottoscrive il difensore per rinuncia alla solidarietà professionale.
21) Le parti dichiarano che il presente accordo avrà efficacia immediata a partire dal giorno DEla sua sottoscrizione e che per tutto quanto non espressamente derogato e/o modificato nel presente atto, rimarranno valide le condizioni di separazione omologate.
Il Presidente DE Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 13-3-2024
l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere DE P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
3 La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente DE Tribunale e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55
DEl'11.5.2015, di talchè, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni economiche stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle parti stesse e quelli DEle figlie minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata DEla controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto dai ricorrenti in data 02/12/2006 in
SA ED DE TO ( AP ), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio DE predetto Comune al n.
67, parte II, serie A DEeg. 1, anno 2006, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
manda la Cancelleria DE Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia DEla presente sentenza,
quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di SA ED DE TO (
AP ) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 18-3-2024.
Il Presidente est.
( dott. Luigi Cirillo )
4