TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8105/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 8105/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 14.11.2024 con la concessione dei termini previsti dagli artt.190 c.p.c. e 352 c.p.c.
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliata in ROMA alla Parte_1 P.IVA_1
Via Boncompagni 93, presso lo studio dell'Avv. CORRADI MARCO (c.f.:
) dal quale è rappresentata e difesa C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._2
PO 11 San Cipriano D'Aversa, presso lo studio dell'Avv. MARTINELLI LUCA (c.f.:
) dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
APPELLATO
Oggetto: “Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n. 737/2022, depositata in data 9 marzo 2022
Conclusioni: Come da atti e comparse conclusionali depositate.
Pag. 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2016, , conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord la società al fine di Parte_1
ottenere il rimborso della quota parte di premio versata e non fruita in seguito alla estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 6087446 stipulato con la Controparte_2
A sostegno della domanda esponeva di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione di quote mensili dello stipendio n. 6087446 garantito dalla di aver Parte_1
estinto, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2014, il finanziamento con anticipo sulla scadenza naturale, versando la somma di € 23.683,37; che la non aveva Parte_1
provveduto a restituire all'istante la parte di premio assicurativo non fruito per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento a cui invece la era tenuta, Parte_1
stante la normativa vigente.
Si costituiva in giudizio la che deduceva la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva precisando che la compagnia che aveva emesso il certificato di polizza indicato era la , società distinta da quella convenuta, come Parte_2
evincibile dalle visure camerali, e nel merito contestava comunque la domanda evidenziando che tra le voci di costo del contratto indicato dall'attore non vi era comunque il premio assicurativo di cui lo stesso invocava il rimborso, non avendone l'istituto mutuante fatto addebito al consumatore .
Nel corso del giudizio veniva autorizzata ed effettuata la chiamata in causa della
[...]
Parte_2
Con sentenza n. 737/2022, depositata in data 9 marzo 2022 il Giudice di Pace di Napoli
Nord così provvedeva: “accoglie la domanda e per lo effetto, condanna la , Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di , Controparte_1
della somma di euro 988,39, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna altresì la predetta convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 800,00 ivi compresi € 100,00 per spese, oltre interessi come per legge da attribuirsi all'Avv. Luca Martinelli”
Avverso la sentenza ha proposto appello la società che ha riproposto Parte_1
l'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva e la contestazione dell'infondatezza della domanda deducendo che il premio della polizza n. 498393 era stato corrisposto dall'istituto mutuante, che, poi, non ne aveva fatto addebito al consumatore e che la stessa polizza era stata conclusa dall' e la Compagnia di assicurazione. Controparte_2
Pag. 2 di 4
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado il rigetto della domanda con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio il quale ha ribadito la propria legittimazione Controparte_1
attiva alla domanda di restituzione della quota parte del premio assicurativo evidenziando che quantunque il contraente fosse l'istituto comunque l'assicurato era CP_2 CP_1
e la compagnia assicuratrice il soggetto che materialmente aveva percepito le
[...] somme per cui il rischio era venuto meno. In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della in favore di ha Parte_1 Parte_2
dedotto che era evidente il mero errore materiale del Giudice di prime cure, atteso che emergeva in modo inequivocabile dagli atti e verbali del predetto giudizio che CP_1
aveva integrato il contraddittorio nei confronti della , a seguito
[...] Parte_2
della eccezione sollevata ed era indubbio che il Giudice di Pace avesse semplicemente omesso di aggiungere il termine ” alla convenuta. Pt_2
Nelle conclusioni tuttavia ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma “ in ogni sua parte della impugnata sentenza” e la condanna della alle spese di lite e al Parte_1
risarcimento ex art. 96 c..c.
L'appello avanzato dalla è fondato e va accolto. Parte_1
Invero, pure a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla stessa e alla chiamata in causa della quale compagnia con la quale Parte_2
sarebbe stata stipulata la polizza assicurativa, il Giudice di Pace, senza specifica motivazione al riguardo, ha condannato invece la al rimborso della quota parte del Parte_1
premio assicurativo e alle spese di lite .
Poiché la indicazione della legittimazione passiva della sola - non Parte_2 risultava oggetto di contestazione da parte dello stesso che anzi l'aveva CP_1
riconosciuta, avendo formulato nelle conclusioni di primo grado la domanda di condanna della sola l'appello va accolto e, in riforma della impugnata Parte_2
sentenza, va rigettata la domanda nei confronti della Parte_1
Orbene non sussistono i presupposti per procedere ad una mera correzione di errore materiale.
Tale procedimento è, infatti, volto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della sua volontà. L'errore emendabile nel procedimento di correzione è l'errore materiale cioè quello che impedisce la piena corrispondenza del provvedimento alle intenzioni del suo
Pag. 3 di 4
autore. L'errore deve essere percepibile ictu oculi e non deve incidere sul contenuto e sulla portata concettuale della decisione.
Nel caso di specie il giudice di Pace non ha preso posizione sulla legittimazione della parte convenuta e sulla eventuale carenza di legittimazione invece della Parte_2
sicché non si evidenzia una divergenza tra l'intendimento del giudice e Parte_1
la sua esteriorizzazione emendabile con la correzione . La parte appellata, poi, si è limitata nelle conclusioni a chiedere solo la conferma “in ogni sua parte della sentenza” senza invero neppure avanzare richiesta di correzione e neppure ha avanzato appello incidentale per l'accertamento della legittimazione della e la sua condanna. Parte_2
Tenuto conto delle carenze della sentenza di primo grado sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto della avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli Nord, n. 737/2022, depositata in data 9 marzo 2022 così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della impugnata sentenza rigetta la domanda avanzata da nei confronti della;
Controparte_1 Parte_1
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Aversa, 17/03/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
Pag. 4 di 4