TAR Milano, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 1113
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Decreto cautelare 2 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
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Sentenza 5 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione Legge 170/2010 e D.M. 12.7.2011 n. 5669. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; travisamento dei presupposti di fatto; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; violazione del principio dell’affidamento

    La motivazione addotta dal Consiglio di classe dà adeguatamente conto delle ragioni per cui non possa operare la regola generale di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva. Anche laddove la mancata piena attuazione delle misure compensative e dispensative corrispondesse alla realtà, non si potrebbe superare il dato oggettivo che l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi formativi della classe frequentata.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 6, D.lgs. 13/04/2017, n. 62 e della circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865

    La motivazione addotta dal Consiglio di classe dà adeguatamente conto delle ragioni per cui non possa operare la regola generale di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva. La discrezionalità del Consiglio di classe nel decidere l'ammissione alla classe successiva è una discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. Non vi è prova di ritardi o inadempienze imputabili all’Istituto scolastico nella predisposizione ed attuazione del PDP.

  • Rigettato
    Violazione Legge 170/2010 e D.M. 12.7.2011 n. 5669. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; travisamento dei presupposti di fatto; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; violazione del principio dell’affidamento

    La motivazione addotta dal Consiglio di classe dà adeguatamente conto delle ragioni per cui non possa operare la regola generale di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva. Anche laddove la mancata piena attuazione delle misure compensative e dispensative corrispondesse alla realtà, non si potrebbe superare il dato oggettivo che l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi formativi della classe frequentata.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 6, D.lgs. 13/04/2017, n. 62 e della circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865

    La motivazione addotta dal Consiglio di classe dà adeguatamente conto delle ragioni per cui non possa operare la regola generale di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva. La discrezionalità del Consiglio di classe nel decidere l'ammissione alla classe successiva è una discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. Non vi è prova di ritardi o inadempienze imputabili all’Istituto scolastico nella predisposizione ed attuazione del PDP.

  • Rigettato
    Violazione Legge 170/2010 e D.M. 12.7.2011 n. 5669. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; travisamento dei presupposti di fatto; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; violazione del principio dell’affidamento

    La motivazione addotta dal Consiglio di classe dà adeguatamente conto delle ragioni per cui non possa operare la regola generale di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva. Anche laddove la mancata piena attuazione delle misure compensative e dispensative corrispondesse alla realtà, non si potrebbe superare il dato oggettivo che l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi formativi della classe frequentata.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 6, D.lgs. 13/04/2017, n. 62 e della circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865

    La motivazione addotta dal Consiglio di classe dà adeguatamente conto delle ragioni per cui non possa operare la regola generale di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva. La discrezionalità del Consiglio di classe nel decidere l'ammissione alla classe successiva è una discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. Non vi è prova di ritardi o inadempienze imputabili all’Istituto scolastico nella predisposizione ed attuazione del PDP.

  • Rigettato
    Violazione Legge 170/2010 e D.M. 12.7.2011 n. 5669. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; travisamento dei presupposti di fatto; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; violazione del principio dell’affidamento

    La motivazione addotta dal Consiglio di classe dà adeguatamente conto delle ragioni per cui non possa operare la regola generale di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva. Anche laddove la mancata piena attuazione delle misure compensative e dispensative corrispondesse alla realtà, non si potrebbe superare il dato oggettivo che l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi formativi della classe frequentata.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 6, D.lgs. 13/04/2017, n. 62 e della circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865

    La motivazione addotta dal Consiglio di classe dà adeguatamente conto delle ragioni per cui non possa operare la regola generale di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva. La discrezionalità del Consiglio di classe nel decidere l'ammissione alla classe successiva è una discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. Non vi è prova di ritardi o inadempienze imputabili all’Istituto scolastico nella predisposizione ed attuazione del PDP.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 1113
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1113
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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