Decreto cautelare 2 agosto 2025
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02966/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2966 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Zanellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Comprensivo di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- della comunicazione e del Verbale del Consiglio di classe 1ªD sullo scrutinio finale con risultati pubblicati il 09.06.2025 che ha stabilito di non ammettere alla classe successiva il minore -OMISSIS-;
- del documento di valutazione del II quadrimestre anno 2024/2025 del Consiglio di classe della classe 1ª D sullo scrutinio finale della scuola secondaria di primo grado, che ha stabilito di non ammettere alla II classe il minore -OMISSIS- nonché atti inerenti, conseguenti e successivi;
- dei voti del primo quadrimestre e del secondo quadrimestre anno 2024/2025;
- di tutte le operazioni del Consiglio di classe relative allo scrutinio intermedio e finale, nella parte in cui si è disposta la non ammissione alla classe successiva e per ogni ulteriore statuizione in quanto di ragione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa TT PL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato e depositato il 31/07/2025 gli esponenti hanno chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, lamentandone l’illegittimità sotto più profili.
In particolare, dopo avere riferito che il proprio figlio -OMISSIS- ha frequentato, nell’anno scolastico 2024-2025, la classe 1^D della scuola secondaria di primo grado -OMISSIS- di -OMISSIS-, gli esponenti hanno contestato la mancata ammissione del minore medesimo alla classe successiva, adducendo la riconducibilità delle plurime insufficienze da lui riportate nello scrutinio finale alla mancata applicazione delle misure previste nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), all’uopo redatto per l’anno 2024/2025.
2) I motivi di ricorso sono due.
2.1) Con il primo, rubricato “ Violazione Legge 170/2010 e D.M. 12.7.2011 n. 5669. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; travisamento dei presupposti di fatto; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; violazione del principio dell’affidamento ”, si censura l’operato dell’Amministrazione scolastica, che, disattendendo – in tesi - durante l’anno scolastico le indicazioni contenute nel PDP a proposito delle misure compensative e dispensative, avrebbe provocato le insufficienze riportate dal minore -OMISSIS- in Italiano, Storia, Geografia, Inglese e Matematica.
2.2) Con il secondo motivo, rubricato “ Violazione dell’art. 6, D.lgs. 13/04/2017, n. 62 e della circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865 ”, si censura la mancata ammissione alla classe successiva del minore -OMISSIS- in quanto, rispetto alla scuola secondaria di primo grado, l'ammissione alle classi seconda e terza dovrebbe rappresentare la regola anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, essendo normativamente prevista la possibilità di valutare lo studente sulla base di periodi più ampi del singolo anno scolastico. Sicché, la non ammissione dovrebbe costituire una eccezione, da disporsi soltanto ove l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico fosse irrimediabilmente sfavorevole. Nel caso di specie, aggiunge ancora la difesa attorea, non potrebbe affatto escludersi che il minore -OMISSIS-, possa, negli anni successivi al primo della scuola media, usufruendo delle misure previste nel PDP, recuperare le carenze del primo anno. Pertanto, il giudizio espresso dal Consiglio di classe (CdC), oggetto qui di gravame, sarebbe affetto da nullità e/o annullabilità per carenza di motivazione e/o per illogicità ed irragionevolezza, per non aver tenuto conto dell’incidenza causale del disturbo da DSA dello studente -OMISSIS- sul rendimento scolastico del medesimo, così discriminandolo, per averlo erroneamente considerato al pari degli altri studenti.
3) Si è costituito il Ministero intimato, depositando ampia documentazione, fra cui un’ampia e articolata relazione dell’Istituto scolastico, ove si ricostruisce in dettaglio il quadro fattuale della vicenda per cui è causa, allegando e documentando come:
- il minore -OMISSIS- sarebbe stato iscritto alla scuola primaria dell’I.C. di -OMISSIS- nel mese di marzo 2024, iniziando la frequenza in data 26-3-2024 nella classe V del plesso della scuola primaria di -OMISSIS-;
- dal 12-9-2024 avrebbe iniziato la frequenza della scuola secondaria di I grado M. -OMISSIS- dove, dal 10-6-2024 al 22-10-2024 avrebbe usufruito dei benefici di cui alla legge n. 104/1992;
- in particolare, all’inizio della frequenza della scuola secondaria sarebbe stato avviato un periodo di osservazione, finalizzato al perfezionamento del Piano Educativo Individuale (PEI), da presentare e approvare alla prima convocazione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), prevista entro il 30-10-2024, avendo i genitori di -OMISSIS- depositato (cfr. l’allegato n. 25 dei depositi di parte resistente) agli atti della scuola, in data 10-6-2024, un verbale di accertamento di disabilità (allegato sub doc. 16);
- il Dirigente Scolastico avrebbe quindi assegnato 6 ore di sostegno, affidate alla docente -OMISSIS- (cfr. l’allegato n. 15);
- la segreteria avrebbe quindi acquisito il PEI provvisorio, predisposto, come previsto, nel mese di giugno, dall’apposita equipe della scuola primaria;
- i ricorrenti non si sarebbero mai resi disponibili per la firma del PEI provvisorio (cfr. l’allegato n. 19); anzi, a partire dal 23-10-2024 avrebbero ritirato (cfr. l’allegato n. 26) il verbale di accertamento della disabilità, presentando, in luogo di detto certificato, una diagnosi di “ disturbo specifico misto degli apprendimenti scolastici (…) ”, rilasciata da un centro privato accreditato (cfr. l’allegato n. 20);
- da ciò sarebbe scaturito un periodo di osservazione della scuola, che avrebbe portato alla redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che sarebbe stato condiviso con i genitori in data 6-12-2024 e dagli stessi sottoscritto, in pari data, senza muovere alcuna obiezione (cfr. l’allegato n. 18). Si precisa, al riguardo, che sino al momento della consegna, a fine maggio, della segnalazione di anno scolastico a rischio, non sarebbero state mai rappresentate obiezioni da parte dei ricorrenti, nonostante numerosi incontri e colloqui individuali anche presso l’ufficio del Dirigente Scolastico;
- a seguito della nuova certificazione, pervenuta a fine ottobre 2024, l’alunno non avrebbe più potuto usufruire delle tutele proprie del PEI, poiché, con l’adozione del PDP, non sarebbe stato più possibile ridurre e semplificare gli obiettivi di apprendimento, sicché il minore -OMISSIS- sarebbe stato, per scelta dei genitori, valutato in riferimento agli stessi obiettivi di apprendimento della classe, seppur in presenza di misure dispensative e compensative per evitare situazioni di affaticamento;
- in data 09-06-2025 si sarebbe svolto lo scrutinio di valutazione finale della classe 1^D e sarebbe stata deliberata all’unanimità la non ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla classe seconda, in presenza di cinque proposte di voto insufficienti nelle seguenti discipline: Italiano, Storia, Geografia, Inglese e Matematica (per Scienze sarebbe stata proposta e deliberata la valutazione di 6, anche se la media delle valutazioni in itinere non sarebbe stata pienamente sufficiente);
- la motivazione della non ammissione riportata nel verbale dello scrutinio finale (allegato sub doc. 13) sarebbe la seguente: “ Nonostante le misure compensative e dispensative previste dal PDP e messe regolarmente in atto dai docenti del Consiglio di Classe e nonostante le azioni di recupero attivate sia in orario curriculare che extracurriculare nel corso dell’anno scolastico, l’alunno non è riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi in numerose discipline. Pertanto il Consiglio di Classe ritiene che l'alunno non sia nelle condizioni di frequentare proficuamente il secondo anno della scuola secondaria ”;
- nel Collegio Docenti Unitario del 07-05-2025, l’I.C. di -OMISSIS- avrebbe rinnovato anche per l’a.s. 2024-2025 la delibera di approvazione dei criteri di ammissione alla classe successiva (delibera n. 38/2025 del 7-5-2025, depositata sub doc. 14). Detti criteri sarebbero stati, poi, pubblicati sul sito della scuola (nella sezione Valutazione e Competenze ) e condivisi con le famiglie in occasione dei Consigli di Classe. I documenti approvati dal Collegio Docenti Unitario sarebbero stati anche richiamati a pag. 1 del verbale di scrutinio finale;
- il lavoro didattico ed educativo dei docenti della classe 1^D e dei docenti che hanno collaborato sia nelle classi aperte curricolari che nei corsi extracurricolari sarebbe stato fortemente compromesso dall’atteggiamento di chiusura dell’alunno e della famiglia rispetto alla partecipazione al dialogo, alla comunicazione efficace con il personale docente oltre che con i pari;
- l’alunno avrebbe spesso rifiutato di seguire le indicazioni e di avvalersi degli strumenti compensativi forniti dai docenti, di ascoltare i suggerimenti dei docenti, anche durante l’esecuzione delle prove, mostrando particolare fastidio nei confronti delle professoresse di sostegno, spesso presenti in compresenza, in quanto assegnate alla classe.
4) Con decreto del 14/07/2025, n. 129, la Commissione a tanto preposta ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata dai ricorrenti, poiché « dall’esame della documentazione prodotta non risultano ricorrere le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata (…)».
5) Con decreto del 02/08/2025, n. 873, il Presidente del TAR ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, nelle more della convocazione del collegio, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2025.
6) In vista della camera di consiglio collegiale i ricorrenti hanno, in memoria di replica, insistito sulle proprie conclusioni.
7) Con ordinanza del 10/09/2025, n. 948, la Sezione Quinta ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il prescritto fumus boni iuris « atteso che:
- l’adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l’area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente; difatti, l’obiettivo della normativa di tutela degli studenti affetti da DSA non è quello di assegnare loro un trattamento privilegiato rispetto agli altri a garanzia del buon esito del percorso scolastico ma quello di consentire loro di raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento degli altri compagni, tenendo conto delle specifiche difficoltà che li caratterizzano e a causa delle quali sono posti, incolpevolmente, in una condizione iniziale di svantaggio rispetto agli altri (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, V, 28-07-2023, n. 715);
- nella specie, la motivazione addotta dal Consiglio di classe a sostegno della non ammissione, di cui al verbale di scrutinio finale del 9/06/2023, con le precisazioni contenute nella “Relazione illustrativa” dell’Istituto scolastico, versata in atti dal patrocinio del resistente, dà adeguatamente conto delle ragioni per le quali, nel caso concreto, avuto riguardo alla posizione dell’alunno, non possa operare la regola generale di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva, a causa delle carenze rilevate al termine dell’anno scolastico (5 in Italiano, 5 in Inglese, 5 in Storia, 5 in geografia, 5 in Matematica) e della insufficiente maturazione personale, nonostante le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivate dall’Istituto scolastico in corso d’anno;
- non vi è prova di ritardi o inadempienze imputabili all’Istituto scolastico nella predisposizione ed attuazione del P.D.P. (cfr. in tal senso quanto allegato e documentato nella predetta “Relazione illustrativa”); d’altro canto le stesse, anche ove fossero documentate, non sarebbero idonee ad intaccare la legittimità del giudizio finale di non ammissione, il quale è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi; (…)».
8) In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato, VII Sezione, con ordinanza del 02/10/2025, n. 3572, ha accolto l’appello « ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, senza sospendere gli atti impugnati in primo grado ».
9) Nessuna memoria è stata prodotta in vista dell’udienza di merito.
10) All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, presenti l’avv. P. Zanellato, per la parte ricorrente, e l’avv. dello Stato D. Iavarone, per la parte resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.
11) In premessa, il Collegio ritiene utile rammentare, sul piano generale, come il legislatore, all’art. 1 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, nel disciplinare l’oggetto e le finalità dell’attività di valutazione degli studenti da parte delle istituzioni scolastiche, si sia focalizzato sul processo formativo e sui risultati di apprendimento, individuandone la finalità nella formazione e nell’educazione degli alunni.
Si comprende, per tale via, l’orientamento giurisprudenziale incline a ritenere che «[a] nche il momento della valutazione deve concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo » mentre « è estranea a tale sistema qualsiasi logica sanzionatoria: il giudizio negativo di non ammissione alla classe successiva pur in presenza di concrete carenze nel rendimento scolastico può giustificarsi solo ove lo studente non abbia acquisito le necessarie conoscenze, abilità e competenze, coerentemente con le suddette coordinate operative che valorizzano la finalità educativa e formativa del momento valutativo » (così, Cons. Stato, VII, 29-09-2022, n. 8384; nonché: TAR Lombardia, Milano, V, 9-03-2024, n. 679).
In tale prospettiva va letto anche il successivo art. 6 del medesimo decreto, n. 62 del 2017, che, al comma 2, statuisce che, nelle ipotesi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe “ può ” deliberare, peraltro motivando adeguatamente, la non ammissione alla classe successiva.
Se ne ricava come, secondo il disegno normativo, non operi qui alcun automatismo (cfr., la già citata sentenza, n. 8384/2022).
Anche la circolare MIUR n. 1865, del 10 ottobre 2017 (citata da parte ricorrente a sostegno delle proprie ragioni), prevede, che “[l] ’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline ”, indi aggiungendo che “[i] n sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) ”.
Non esiste, pertanto - e pure in presenza della possibilità di ammissione con riserva all’anno successivo - “ nessun obbligo di ammissione dello studente anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline ”, per come adombrato in ricorso (Cfr., TAR Emilia-Romagna, Parma, I, 01/07/2019, n. 182; TAR Lombardia, Milano, V, 9-03-2024, n. 679; TAR Campania, Napoli, IV, 20-11-2025, n. 7502).
Invero, nella giurisprudenza amministrativa è stato condivisibilmente affermato come la frequenza della classe successiva non possa ritenersi funzionale soltanto all’eventuale recupero delle carenze dell’anno scolastico precedente, dovendosi prefigurare come funzionale anche (e soprattutto) all’acquisizione di nuove competenze (cfr.TAR Veneto, IV, 09/09/2024, n. 2109).
Pertanto, anche di tale aspetto il Consiglio di classe deve tenere conto quando deve decidere se ammettere alla classe successiva un alunno con livelli di apprendimento non sufficienti, in relazione a quanto atteso alla fine dell’anno scolastico oggetto di valutazione.
Se ne ricava che, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, resta comunque ferma la discrezionalità del Consiglio di classe, non sussistendo un’aspettativa tutelata all’ammissione alla classe successiva indipendentemente dalla valutazione di detto organo (cfr. TAR Lombardia, Brescia, II, 25-06-2024, n. 561). Del resto, come ben ricordato anche in quest’ultima decisione, il Consiglio di classe, « quando stabilisce se sia stato conseguito il livello di apprendimento richiesto per l’utile frequenza della classe successiva, in relazione al numero di materie insufficienti e alla rilevanza delle lacune riscontrate, esercita una discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito in sede giurisdizionale» (cfr., sulla valutazione del Consiglio di classe quale espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal Giudice amministrativo solo sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà o del travisamento dei fatti, tra le tante, TAR Lombardia, Milano, V, 9-03-24, n. 679; TAR Veneto, IV, 09-09-2024, n. 2109; TAR Piemonte, Torino, III, 12-06-2023, n. 578; TAR Sicilia, Catania, 24-10-2022, n. 2799).
12) Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene l’operato della resistente Amministrazione scolastica immune dai vizi dedotti nei suesposti motivi, da trattare congiuntamente per comodità espositiva.
Invero, la motivazione addotta dal Consiglio di classe a sostegno della non ammissione, di cui al verbale di scrutinio finale del 9/06/2023, con le precisazioni contenute nella “ Relazione illustrativa ” dell’Istituto scolastico, versata in atti dal patrocinio resistente, dà adeguatamente conto delle ragioni per le quali, nel caso concreto, non abbia potuto operare la regola generale di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva.
Si legge, al riguardo, nel predetto verbale come il minore « -OMISSIS- si muove in situazioni che non richiedono rielaborazione mobilitando risorse fornite dall'insegnante. Affronta il proprio lavoro con scarsa autonomia in modo lento e poco proficuo sia a casa che a scuola. Nella gestione del materiale didattico è poco organizzato. Il suo atteggiamento verso l’apprendimento è poco consapevole. Le relazioni con i compagni e il personale scolastico sono difficoltose. Il processo di apprendimento è in via di acquisizione ». Ciò premesso, si legge ancora che il Consiglio, « dopo idonea discussione », all’unanimità, ha deciso la non ammissione alla classe successiva, « poiché la quantità e la qualità delle insufficienze poste in relazione con le capacità e la responsabilità personale dimostrate non fanno ritenere proponibile un recupero delle carenze accertate nel corso dell’anno scolastico successivo ». Sicché, si legge ulteriormente in motivazione che: « Nonostante le misure compensative e dispensative previste dal PDP e messe regolarmente in atto dai docenti del Consiglio di Classe e nonostante le azioni di recupero attivate sia in orario curriculare che extracurriculare nel corso dell’anno scolastico, l’alunno non è riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi in numerose discipline. Pertanto il Consiglio di Classe ritiene che l'alunno non sia nelle condizioni di frequentare proficuamente il secondo anno della scuola secondaria ».
Si tratta, ad avviso del Collegio, di motivazione rispettosa dell’art. 6 del D.lgs. n. 62 del 2017, letto alla luce delle coordinate ermeneutiche in precedenza delineate.
Né scalfisce tale conclusione l’asserita mancata o inadeguata attuazione delle misure previste nel PDP., poiché, anche laddove la mancata piena attuazione delle misure compensative e dispensative corrispondesse alla realtà (circostanza che non trova riscontro nella documentazione versata in atti), si potrebbe imputare alla Scuola un comportamento non conforme alle istruzioni ministeriali ma non si potrebbe in alcun modo superare il dato oggettivo, in alcun modo scalfito dal ricorso, che l’alunno non ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi formativi della classe frequentata (cfr., sul punto, TAR Piemonte, Torino, 14-12-2023, n. 988; TAR Lombardia, -OMISSIS-, 12-03-2024, n. 710).
Al riguardo, va rimarcato come, stando a quanto allegato e documentato da parte resistente, anche attraverso la relazione illustrativa in precedenza richiamata, i ricorrenti abbiano deciso, ad anno scolastico iniziato, di sostituire alla certificazione della disabilità, depositata presso la scuola il 10/06/2024, una diagnosi funzionale di disturbo misto degli apprendimenti scolastici (DSA).
Da ciò è conseguita una rilevante modifica delle tutele apprestate in ambito scolastico al minore, avendo la scuola dovuto abbandonare la pianificazione basata sul PEI, per addivenire alla predisposizione del PDP che, come ben evidenziato sempre nella relazione sopra citata, è sì finalizzato ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, ma senza ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento disciplinari.
Infatti, come già accennato in precedenza, anche per gli alunni affetti da D.S.A. « è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. Per questi alunni, infatti, la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva (anche per loro la promozione presuppone il raggiungimento della votazione sufficiente in tutte le materie), ma prevede esclusivamente, all'art. 7, l'obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto » (così, il Consiglio di Stato, VII, nella sentenza 31-10-2022, n. 9448).
In ogni caso, va ribadito come non vi sia alcuna prova in atti di inadempienze imputabili all’Istituto scolastico nell’attuazione del PDP, tenuto anche conto delle difese svolte al riguardo dall’Amministrazione scolastica, che, nella ridetta relazione, ha dato conto, con completezza ed esaustività, delle ragioni per le quali lo studente non sia stato in grado di sfruttare, in concreto, le misure previste dal PDP (ad esempio, non mettendo a disposizione dei docenti gli schemi o le mappe autoprodotti nei giorni precedenti le prove, ovvero, confezionando in proprio schemi o mappe risultati inadeguati, ovvero, dimenticando di portarli con sé il giorno delle prove).
In siffatto quadro, non efficacemente contestato da parte ricorrente, il Collegio ritiene, quindi, l’operato dell’Istituto scolastico immune dalle suesposte censure.
13) Conclusivamente, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va respinto.
14) Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla natura della controversia e agli interessi ad essa sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
TT PL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT PL | AN LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.