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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/08/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 315/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 315/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del 24.6.2025, vertente tra
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cosenza, C.so Fera n. 23, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Pasqualina Ethel Fiorino (cod. fisc.
– pec: , che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
1 , nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Crotone, alla Via Torino n°63, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Ferdinando Pantuso (cod. fisc. – C.F._4
pec: che la rappresenta e difende per Email_2
mandato in calce alla comparsa di risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.3.2025 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario con la resistente,
[...]
, il 03/01/2003 in Crotone, trascritto nei registri dello stato civile CP_1
del Comune di Crotone al n. 1, parte II, serie A, anno 2003; che avevano avuto due figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] Per_1 Persona_2
il 21/12/2006; che il Tribunale di Crotone, con decreto n. 1152/2019 del
19.12.2019, aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate;
che da allora non si erano riconciliati tra di loro ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale, tanto premesso, chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni stabilite nell'accordo di separazione ad eccezione di alcune revisioni alle medesime: restituzione della casa familiare sita in Crotone alla Via Giappone 22, al Sig. , che quindi vi abiterà anche con le Parte_1
figlie maggiorenni ove presenti in Crotone;
disporre che l'assegno di mantenimento delle figlie pari ad € 500,00 mensili posto a carico del sig. Pt_1
2 , come anche la quota parte pari al 50% delle spese straordinarie, venga Pt_1
versato direttamente alle figlie;
Con comparsa ritualmente depositata in data 24.5.2025, si costituiva
, deducendo che non si opponeva alla pronuncia in merito Controparte_1
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva la conferma delle condizioni di cui all'omologa della separazione, ad eccezione delle seguenti modifiche: assegnazione della casa coniugala alla medesima fino al 30/09/2025, dopodiché verrà riconsegnata al sig. che vi abiterà insieme alle figlie, con Pt_1
subentro in tutti i contratti di fornitura delle utenze domestiche;
assegno di mantenimento da versare direttamente alle figlie, e pari Per_1 Persona_2
ad euro 500,00 mensili, posto a carico del sig. , come anche il 50% Parte_1
delle spese straordinarie;
restituzione delle somme di denaro pagate dalla sig.ra per l'acquisto al 50% della predetta casa coniugale con Controparte_1
contratto di mutuo ipotecario.
Comparsi i coniugi innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 24.6.2025, le parti, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo di divorzio e domandavano pertanto, la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale;
l'odierno giudice relatore, dava atto dell'avvenuta trasformazione del rito e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti nell'accordo di divorzio, qui trascritte come segue:
3 - restituzione della casa familiare al sig. , nello stato in cui versa Parte_1
all'attualità, dove potranno abitare le figlie maggiorenni ove presenti in Crotone;
il sig. dal 30 settembre 2025 rientrerà nella disponibilità dell'immobile Pt_1
già adibito a casa familiare e si intesterà tutte le utenze correlate al medesimo immobile;
- l'assegno di mantenimento alle figlie pari a 250 euro per ciascuna figlia, posto a carico del sig. , sarà versato direttamente alle figlie;
Parte_1
- l'assegno di mantenimento a carico della sig.ra sarà pari ad Controparte_1
euro 200 per ciascuna figlia e sarà erogato direttamente alle figlie;
- la quota parte delle spese straordinarie (50% ciascuno), sarà concordata tra le parti e giustificata di volta in volta.
Il Collegio, ritenuta la congruità nell'interesse delle figlie delle condizioni stabilite, provvede a recepire pertanto gli accordi tra i coniugi.
Avendo le parti concordato le condizioni, sussistono ragioni di opportunità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Pt_1
e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
21/10/1975, cod. fisc. , il giorno 03/01/2003 in Crotone, C.F._3
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Crotone al n. 1, parte II, serie A, anno 2003 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Crotone di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
4 - Dispone che le parti continueranno a vivere separate e libere di stabilire la residenza ovunque lo riterranno opportuno;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi come sopra riportate;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, nella Camera di
Consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Alessandra Angiuli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 315/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del 24.6.2025, vertente tra
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cosenza, C.so Fera n. 23, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Pasqualina Ethel Fiorino (cod. fisc.
– pec: , che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
1 , nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Crotone, alla Via Torino n°63, C.F._3
presso lo studio dell'avv. Ferdinando Pantuso (cod. fisc. – C.F._4
pec: che la rappresenta e difende per Email_2
mandato in calce alla comparsa di risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.3.2025 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario con la resistente,
[...]
, il 03/01/2003 in Crotone, trascritto nei registri dello stato civile CP_1
del Comune di Crotone al n. 1, parte II, serie A, anno 2003; che avevano avuto due figlie: nata a [...] il [...] e nata a [...] Per_1 Persona_2
il 21/12/2006; che il Tribunale di Crotone, con decreto n. 1152/2019 del
19.12.2019, aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate;
che da allora non si erano riconciliati tra di loro ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale, tanto premesso, chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni stabilite nell'accordo di separazione ad eccezione di alcune revisioni alle medesime: restituzione della casa familiare sita in Crotone alla Via Giappone 22, al Sig. , che quindi vi abiterà anche con le Parte_1
figlie maggiorenni ove presenti in Crotone;
disporre che l'assegno di mantenimento delle figlie pari ad € 500,00 mensili posto a carico del sig. Pt_1
2 , come anche la quota parte pari al 50% delle spese straordinarie, venga Pt_1
versato direttamente alle figlie;
Con comparsa ritualmente depositata in data 24.5.2025, si costituiva
, deducendo che non si opponeva alla pronuncia in merito Controparte_1
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva la conferma delle condizioni di cui all'omologa della separazione, ad eccezione delle seguenti modifiche: assegnazione della casa coniugala alla medesima fino al 30/09/2025, dopodiché verrà riconsegnata al sig. che vi abiterà insieme alle figlie, con Pt_1
subentro in tutti i contratti di fornitura delle utenze domestiche;
assegno di mantenimento da versare direttamente alle figlie, e pari Per_1 Persona_2
ad euro 500,00 mensili, posto a carico del sig. , come anche il 50% Parte_1
delle spese straordinarie;
restituzione delle somme di denaro pagate dalla sig.ra per l'acquisto al 50% della predetta casa coniugale con Controparte_1
contratto di mutuo ipotecario.
Comparsi i coniugi innanzi al giudice istruttore, all'udienza del 24.6.2025, le parti, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo di divorzio e domandavano pertanto, la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale;
l'odierno giudice relatore, dava atto dell'avvenuta trasformazione del rito e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti nell'accordo di divorzio, qui trascritte come segue:
3 - restituzione della casa familiare al sig. , nello stato in cui versa Parte_1
all'attualità, dove potranno abitare le figlie maggiorenni ove presenti in Crotone;
il sig. dal 30 settembre 2025 rientrerà nella disponibilità dell'immobile Pt_1
già adibito a casa familiare e si intesterà tutte le utenze correlate al medesimo immobile;
- l'assegno di mantenimento alle figlie pari a 250 euro per ciascuna figlia, posto a carico del sig. , sarà versato direttamente alle figlie;
Parte_1
- l'assegno di mantenimento a carico della sig.ra sarà pari ad Controparte_1
euro 200 per ciascuna figlia e sarà erogato direttamente alle figlie;
- la quota parte delle spese straordinarie (50% ciascuno), sarà concordata tra le parti e giustificata di volta in volta.
Il Collegio, ritenuta la congruità nell'interesse delle figlie delle condizioni stabilite, provvede a recepire pertanto gli accordi tra i coniugi.
Avendo le parti concordato le condizioni, sussistono ragioni di opportunità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Pt_1
e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
21/10/1975, cod. fisc. , il giorno 03/01/2003 in Crotone, C.F._3
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Crotone al n. 1, parte II, serie A, anno 2003 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Crotone di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
4 - Dispone che le parti continueranno a vivere separate e libere di stabilire la residenza ovunque lo riterranno opportuno;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi come sopra riportate;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, nella Camera di
Consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Alessandra Angiuli
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