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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/09/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 772/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Comiso in via Pindaro n. 11,
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Pindaro n. 11, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Salonia, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 2.07.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Comiso il 21.06.2007, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 37, parte II, Serie A, dell'anno
2007; che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 09.12.2012); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 23.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi rinunciano al mantenimento proprio reciprocamente;
2. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale dello stesso presso la casa, sita in Marina di Ragusa, Via Gallipoli n. 20 che, in ragione di ciò, sarà assegnata a Stante lo stato di disoccupazione della Sig.ra le parti Parte_2 Pt_2 concordemente statuiscono che le imposte, tasse relative all'immobile ad essa assegnato, saranno a carico del;
Parte_1
3. In merito al mantenimento del figlio minore, le parti convengono che verserà, Parte_1 mensilmente, a , € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, riportandosi alle Parte_2
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” per come pubblicate dal CNF datate 29.11.2017;
4. Le parti concordemente statuiscono che l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito nella misura del 100% dal Sig. Pt_1
5. In merito al diritto di visita le parti concordano che è facoltà di di avere con se il Parte_1 figlio minore compatibilmente con gli impegni scolastici, ed altrimenti formativi, alternativamente con la madre, il fine settimana dalle ore 15.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 10.00 alle ore
20.00 della domenica, con affidamento e riconsegna presso la dimora la casa, sita in Marina di
Ragusa, Via Gallipoli n. 20; facoltà di di avere con se il figlio minore un giorno alla Parte_1 settimana a sua scelta e compatibilmente ai di lui impegni lavorativi;
facoltà di di Parte_1 avere con se il figlio minore per 21 giorni continuativi durante il periodo estivo e precisamente nei mesi di luglio o agosto, compatibilmente alle di lui ferie lavorative;
facoltà di Campo Nunzio di avere con se il figlio minore, ad anni alterni con la madre, dal 24 dicembre al 30 dicembre, o dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; le parti, comunque, potranno derogare alle superiori statuizioni previo accordo tra le stesse;
6. Le parti dichiarano che provvederanno personalmente alla ripartizione dei beni personali insistenti nella già casa coniugale, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo. che l'udienza di comparizione del dì 02.07.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Comiso i n data 21.06.2007, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 37, parte II, Serie A, dell'anno 2007;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 772/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Comiso in via Pindaro n. 11,
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Pindaro n. 11, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Salonia, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 2.07.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Comiso il 21.06.2007, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 37, parte II, Serie A, dell'anno
2007; che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 09.12.2012); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 23.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi rinunciano al mantenimento proprio reciprocamente;
2. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione principale dello stesso presso la casa, sita in Marina di Ragusa, Via Gallipoli n. 20 che, in ragione di ciò, sarà assegnata a Stante lo stato di disoccupazione della Sig.ra le parti Parte_2 Pt_2 concordemente statuiscono che le imposte, tasse relative all'immobile ad essa assegnato, saranno a carico del;
Parte_1
3. In merito al mantenimento del figlio minore, le parti convengono che verserà, Parte_1 mensilmente, a , € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, riportandosi alle Parte_2
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” per come pubblicate dal CNF datate 29.11.2017;
4. Le parti concordemente statuiscono che l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito nella misura del 100% dal Sig. Pt_1
5. In merito al diritto di visita le parti concordano che è facoltà di di avere con se il Parte_1 figlio minore compatibilmente con gli impegni scolastici, ed altrimenti formativi, alternativamente con la madre, il fine settimana dalle ore 15.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 10.00 alle ore
20.00 della domenica, con affidamento e riconsegna presso la dimora la casa, sita in Marina di
Ragusa, Via Gallipoli n. 20; facoltà di di avere con se il figlio minore un giorno alla Parte_1 settimana a sua scelta e compatibilmente ai di lui impegni lavorativi;
facoltà di di Parte_1 avere con se il figlio minore per 21 giorni continuativi durante il periodo estivo e precisamente nei mesi di luglio o agosto, compatibilmente alle di lui ferie lavorative;
facoltà di Campo Nunzio di avere con se il figlio minore, ad anni alterni con la madre, dal 24 dicembre al 30 dicembre, o dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; le parti, comunque, potranno derogare alle superiori statuizioni previo accordo tra le stesse;
6. Le parti dichiarano che provvederanno personalmente alla ripartizione dei beni personali insistenti nella già casa coniugale, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo. che l'udienza di comparizione del dì 02.07.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Comiso i n data 21.06.2007, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 37, parte II, Serie A, dell'anno 2007;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti