Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1713/2024
Oggi 30/05/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Giorgio Lovato in sostituzione dell'avv. Mirella Pretto per la parte ricorrente;
• l'avv. Dario Lo Guarro per parte convenuta. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
L'avv. Lovato si riporta alle note difensive e contesta tutto quanto asserito dalla avversa difesa;
rileva l'infondatezza dell'avversa eccezione per cui i ricorrenti avrebbero rivendicato l'erogazione del bonus anche per l'a.s.2023/24, annualità per la quale l'avv. Lovato conferma che i ricorrenti hanno tutti ottenuto, ad eccezione di , l'erogazione Parte_1 del bonus;
rileva altresì che il ricorrente nell'a.s. 2019/20 ha espletato Parte_2 servizio per 190 giorni come da documentazione prodotta.
L'avv. Lo Guarro si riporta alla memoria di replica già depositata ed alle eccezioni ivi riportate, anche sull'intervenuta prescrizione.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 30/05/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1713 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 06/08/2024
da
C.F. ), Parte_3 C.F._1
C.F. ), Parte_4 C.F._2
C.F. , Parte_5 C.F._3
C.F. ), Parte_6 C.F._4
(C.F. , Parte_7 C.F._5
(C.F. ), Parte_8 C.F._6
C.F. ), Parte_9 C.F._7
C.F. ), Parte_10 C.F._8
C.F. , Parte_11 C.F._9
C.F. ), Parte_12 C.F._10
C.F. ), Parte_13 C.F._11
(C.F. ), Parte_14 C.F._12
(C.F. ), Parte_15 C.F._13
C.F. ), Parte_16 C.F._14
C.F. ), Parte_17 C.F._15
(C.F. ), Parte_18 C.F._16
(C.F. ), Parte_19 C.F._17
1 C.F. ), Parte_20 C.F._18
C.F. ), Parte_21 C.F._19
(C.F. ), Parte_22 C.F._20
(C.F. ), Parte_23 C.F._21
(C.F. ), Parte_24 C.F._22
(C.F. ), Parte_25 C.F._23
C.F. ), Parte_26 C.F._24
(C.F. ), Parte_27 C.F._25
C.F. , Parte_28 C.F._26
C.F. ), Parte_29 C.F._27
C.F. , Parte_30 C.F._28
C.F. ), Parte_31 C.F._29
C.F. ), Parte_32 C.F._30
(C.F. ), Parte_33 C.F._31
(C.F. , Parte_34 C.F._32
C.F. ), Parte_35 C.F._33
C.F. ), Parte_36 C.F._34
C.F. , Parte_37 C.F._35
(C.F. , Parte_38 C.F._36
(C.F. ), Parte_39 C.F._37
(C.F. ), Parte_40 C.F._38
(C.F. ), Parte_41 C.F._39
C.F. ), Parte_42 C.F._40
C.F. ), Parte_43 C.F._41
(C.F. ), Parte_44 C.F._42
(C.F. ), Parte_45 C.F._43
C.F. ), Parte_46 C.F._44
(C.F. ), Parte_47 C.F._45
2 (C.F. ), Parte_48 C.F._46
C.F. , Parte_49 C.F._47
C.F. ), Parte_50 C.F._48
C.F. ), Parte_51 C.F._49
(C.F. ), Parte_52 C.F._50
C.F. , Parte_53 C.F._51
(C.F. ), Parte_54 C.F._52
(C.F. ), Parte_55 C.F._53
C.F. ), Parte_2 C.F._54
C.F. ), Parte_56 C.F._55
(C.F. ), Parte_57 C.F._56
C.F. ), Parte_58 C.F._57
(C.F. ), Parte_59 C.F._58
C.F. ), Parte_60 C.F._59
C.F. ), Parte_61 C.F._60
(C.F. ), Parte_62 C.F._61
(C.F. ), Parte_63 C.F._62
(C.F. ), Parte_64 C.F._63
(C.F. Parte_65 C.F._64
(C.F. ), Parte_66 C.F._65
C.F. ), Parte_67 C.F._66
(C.F. , Parte_68 C.F._67
(C.F. ), Parte_69 C.F._68
C.F. ), Parte_70 C.F._69
C.F. ), Parte_71 C.F._70
(C.F. ), Parte_72 C.F._71
(C.F. ), Parte_73 C.F._72
(C.F. ), Parte_74 C.F._73
3 C.F. ), Parte_75 C.F._74
C.F. ), Parte_76 C.F._75
C.F. ), Parte_77 C.F._76
(C.F. ), Parte_78 C.F._77
(C.F. ), Parte_79 C.F._78
C.F. , Parte_80 C.F._79
C.F. , Parte_81 C.F._80
C.F. ), Parte_82 C.F._81
(C.F. ), Parte_83 C.F._82
(C.F. ), Parte_84 C.F._83
(C.F. ), Parte_85 C.F._84
(C.F. ), Parte_86 C.F._85
C.F. ), Parte_1 C.F._86
(C.F. , Parte_87 C.F._87
C.F. ), Parte_88 C.F._88
(C.F. , Parte_89 C.F._89
(C.F. ), Parte_90 C.F._90
C.F. ), Parte_91 C.F._91
C.F. ), Parte_92 C.F._92
C.F. ), Parte_93 C.F._93
C.F. ), Parte_94 C.F._94
C.F. ), Parte_95 C.F._95
C.F. , Parte_96 C.F._96
C.F. ), Parte_97 C.F._97
(in ordine alfabetico di cognome) con il patrocinio dell'avv. PRETTO MIRELLA, Pt_98
elettivamente domiciliati in CONTRA' SAN SILVESTRO N.14 VICENZA, presso lo studio dell'avv. VECCIA GIOVANNI LUCA
Contro
4 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
on il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA CP_3
CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti ricorrenti agiscono contro il esponendo Controparte_1
- di essere attualmente assunte come insegnanti di ruolo oppure con ultimo contratto a tempo determinato presso Istituto in sede territoriale locale – tranne , con contratto a Parte_11 tempo determinato fino al 31.8.24 e cessata dal servizio per dimissioni - e di avere prestato una pluralità di servizi con contratti a tempo determinato, anche annuali o con incarico sino al 30 giugno,
31 agosto od al termine delle attività didattiche (come risulta dallo stato matricolare: doc. A res.);
- di non avere ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta Docenti in quanto illegittimamente destinato ai soli docenti di ruolo, relativamente ai seguenti anni scolastici (avendo chiarito all'odierna udienza il difensore di parte ricorrente che tutti i ricorrenti, ad eccezione di Parte_1
, hanno effettivamente già ricevuto il bonus per l'anno scolastico 2023/24):
[...]
1. : 15/16 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_3
2. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_4
3. : 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Email_1
4. AR NO BACILIERI: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
5. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_7
6. : 21/22 – 22/23; Parte_8
7. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_9
8. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_10
9. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_11
10. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_12
11. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_13
12. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_14
13. : 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_15
14. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_16
15. 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_17
16. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_18
17. OR AR: 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
5 18. CASSINI: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_20
19. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_21
20. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_22
21. IS : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_23
22. IC OV: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
23. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_25
24. VI COLOMBARI: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
25. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_27
26. CONTI: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_28
27. CONTI: 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_29
28. AO PP: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
29. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_31
30. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_32
31. OV OR: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
32. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_34
33. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_35
34. TI EF: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
35. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_37
36. ERARDINO: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_38
37. DI NT: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_39
38. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_40
39. : 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_41
40. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_42
41. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_43
42. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_44
43. SS IN: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
44. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_46
45. : 15/16 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_47
46. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_48
47. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_49
48. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_50
49. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_51
50. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_52
51. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_53
52. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_54
53. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Email_2 Pt_55
6 54. 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Email_3
55. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_56
56. SI TE: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
57. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_58
58. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Email_4
59. 21/22 – 22/23; Parte_60
60. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_61
61. MA: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_62
62. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_63
63. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Email_5
64. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_65
65. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_66
66. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_67
67. : 15/16 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Email_6
68. : 16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_69
69. 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_70
70. 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_71
71. : 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_72
72. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_73
73. : 16/17 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_74
74. 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_75
75. RA LI: 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
76. EMANUELA LL: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
77. NA PO: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
78. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_79
79. NA ON: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
80. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_81
81. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_82
82. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_83
83. RT OL: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
84. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_85
85. : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_86
86. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23, 23/24; Parte_1
87. ON AC: 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
88. 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_88
89. AU : 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_89
7 90. : 20/21 – 21/22 – 22/23; Email_7
91. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_91
92. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_92
93. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_93
94. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_94
95. AL ZA: 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
96. 22/23; Email_8
97. 15/16 – 16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23. Parte_97
Chiedono accertarsi e dichiararsi il loro diritto a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici sopra indicati, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato, e la condanna del ad assegnare alla parte ricorrente la “Carta elettronica” accreditandovi CP_1
l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
Si costituisce il chiedendo in via preliminare la riunione del Controparte_1 presente procedimento ad altri di analogo tenore;
eccepisce, come meglio compendiato nello schema riepilogativo riportato a pag. nn.
5-35 dell'atto di costituzione in giudizio, che:
- la ricorrente risulta collocata a riposo a decorrere dal 01/09/2024, Parte_11 venendo meno la ragione giustificatrice sottesa alla concessione del beneficio in quanto l'esercizio della funzione docente è presupposto essenziale per accogliere la domanda;
- è maturata la prescrizione quinquennale dei crediti maturati in data antecedente alla notifica del ricorso, perfezionatasi nel mese di agosto 2024, ed in particolare degli anni scolastici antecedenti al
2018/19 compreso, con riguardo al termine previsto dall'art. 5 comma 3 DPCM 28 novembre 2016
(“A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”);
- in svariati anni scolastici risultano prestate supplenze formalmente brevi o brevi e saltuarie, che non rispondono ai criteri richiesti per la concessione del bonus alla luce dei criteri posti dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità;
- con riferimento a svariati anni scolastici l'attività di lezione risulta essere stata molto ridotta considerate le numerose assenze che li hanno caratterizzati;
- alcuni servizi sono stati prestati con orario settimanale part time, ossia con un orario inferiore all'orario completo ed, in alcuni casi, anche inferiore al 50% dell'orario normale: deduce che lo svolgimento solo per una frazione oraria (in alcuni casi prossima alla metà dell'orario settimanale) vale ad escludere la spettanza del beneficio richiesto, o, subordinatamente, a determinare la riduzione proporzionale dello stesso;
8 - nell'a.s. 2019/20 è risultata per oltre 8 mesi in congedo per assistenza a Parte_31 familiare con handicap;
- il D.P.C.M. del 28.11.16 (“Beneficiari della Carta”) prevede – all'art. 6 – che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”: da ciò desume che il beneficio per cui è causa è strettamente connesso al singolo anno scolastico, non essendovi alcun diritto – finanche per un docente a tempo indeterminato – a chiederlo oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso.
Nel merito, chiede il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale assunto a tempo determinato, in particolare nel caso in esame in cui alcuni ricorrenti sono insegnanti di religione con il peculiare status connesso alla qualifica.
Il giudice ritenuta la causa di natura documentale ha concesso un termine per note difensive ed ha invitato le parti alla discussione all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex artt.127 bis c.p.c. – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
1. La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 c.121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio a tempo determinato.
In via preliminare si rileva che, valutate l'estensione del contenzioso seriale su tutto il territorio nazionale (sono centinaia le 'posizioni' assegnate innanzi a questo giudice) e la multiforme specificità “in fatto” delle singole posizioni dei docenti, non appare opportuno disporre la ulteriore riunione dei procedimenti che renderebbe il processo eccessivamente gravoso e arduo da gestire, potendosi semmai trattare unitariamente alcune posizioni alla medesima udienza, nei limiti della ragionevolezza, pur emergendo differenze sul servizio prestato dai singoli ricorrenti e sulle questioni ed eccezioni affrontate che ne sconsigliano la riunione.
2. Le domande di parte ricorrente nel merito sono parzialmente fondate e devono essere accolte, nei termini di seguito precisati, richiamandosi analoghe pronunce rese da questo Ufficio, come integrate e precisate alla luce della sentenza resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. (Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961), pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
9 per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3. Con ordinanza 19.3.24 la Suprema Corte, in persona del Primo Presidente, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, sollevato dal tribunale di Novara ex art. 363-bis c.p.c. in relazione al quesito sulla possibilità di ritenere integrato il “servizio annuale” solo quando il rapporto contrattuale si prospetti sin dall'inizio dell'anno scolastico come annuale, oppure anche quando in concreto si possa riscontrare ex post un effettivo espletamento di un numero di mesi e di un monte di ore di fatto equiparabile a quello assegnato ai supplenti annuali.
10 In estrema sintesi in ordinanza, richiamandosi i precedenti della Suprema Corte, si evidenzia che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di
“supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Ad ulteriore precisazione del dato si argomenta osservando che risulta inidoneo il dato normativo relativo al superamento o meno dei 180 giorni e che, come osservato anche dal giudice remittente, è difficile discorrere di una programmazione didattico-educativa “in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore”, non vertendosi in quei casi in ipotesi di prestazioni “comparabili” nei sensi sopra precisati.
4. Ciò posto, la parte ricorrente ha allegato e dimostrato di essere alla data odierna “interna” al sistema delle docenze scolastiche, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato, ed ha allegato e dimostrato di avere svolto (documentazione allegata al ricorso e stato matricolare prodotto dal MIM) i servizi quale docente non di ruolo negli anni scolastici sopra indicati. La domanda va accolta con riguardo ad incarichi conferiti fino al 31 agosto o sino al 30 giugno dell'anno seguente, ovvero sino al termine delle attività didattiche, e quindi equiparabili (nei sensi di cui al principio di diritto sub n.1 sopra richiamato) e “comparabili” anche sotto il profilo temporale
(nei sensi di cui all'ordinanza di inammissibilità del 19.3.24) ai servizi svolti da docenti di ruolo.
5. Va rigettata l'argomentazione che impedirebbe al docente ricorrente di chiedere il beneficio
“oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso”: sul punto si rileva che il docente a tempo determinato – a differenza dei suoi colleghi assunti a tempo indeterminato - non è nelle condizioni di procedere alla registrazione telematica secondo il sistema di cui al DPCM del 2016 onde fruire del beneficio e, dunque, non può decadere dalla possibilità di azionare il diritto in giudizio, salvo lo spirare del termine quinquennale di prescrizione, che qui non è pacificamente decorso.
11 6. Il ha, come detto, tempestivamente sollevato eccezione di prescrizione con riguardo CP_1 alla domanda per la carta docenti relativamente agli anni scolastici compresi nel periodo fino all'a.s.
2018/19 compreso.
La Suprema Corte ha ritenuto che, per i docenti ancora inseriti nel sistema scolastico, l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, alla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica nella pronuncia citata.
Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Il DPCM 28.11.2016 (disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato su GU n.281 del 1-12-2016) ha previsto (articolo 5, comma 2):
“1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Per gli incarichi conferiti, al più presto, con decorrenza dal mese di settembre oppure ottobre, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere per l'a.s. 2018/19 dal successivo 30.10.18.
Alla data della notifica del ricorso – che la stessa parte ricorrente colloca nel mese di agosto 2024 per tutti i ricorrenti - il termine quinquennale era già definitivamente spirato per l'anno scolastico de quo decorrente dal 30.10.18 e che dunque andava a scadere in data 30.10.23: va dunque accolta l'eccezione di prescrizione per detti anni, per i quali la domanda va rigettata con accoglimento delle domande solamente per gli anni successivi come indicato in dispositivo.
7. Non può accogliersi la eccepita prestazione part time del servizio reso, ritenendosi che anche per un insegnante che si veda assegnata una materia su orario settimanale uguale od anche inferiore al part time al 50% - che però si spinga a coprire la materia di insegnamento sino alla fine
12 dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche - immutata rimane la sua esigenza di formazione, che è assimilabile a quella dei docenti con un maggior monte ore settimanale, non avendo la recente giurisprudenza della Suprema Corte correlato la fruizione del beneficio allo svolgimento di un “minimo” di ore settimanali nell'anno scolastico ma solo alla esigenza di “continuità” didattica sottesa allo svolgimento dell'incarico, quanto meno, sino al termine delle attività didattiche.
La natura non “retributiva” del beneficio esclude altresì la “sinallagmaticità” della prestazione e parimenti esclude, una volta verificata l'esigenza di “continuità” didattica sottesa allo svolgimento dell'incarico, la sua correlabilità al “quantum” della prestazione del docente: ne consegue che la
“carta docenti” va comunque riconosciuta nell'importo intero e non frazionato in relazione al numero di ore svolte, al pari di quanto avviene per i docenti a tempo indeterminato rispetto ai quali l'ammontare della prestazione formativa annua non varia a seconda del numero di ore che vede impegnato il docente nel servizio.
8. Le parti ricorrenti hanno provato, in particolare, di aver svolto incarichi annuali (almeno fino al termine delle attività didattiche nel mese di giugno) conformi ai parametri fissati dalla Suprema
Corte, con unico contratto a tempo determinato oppure con diversi contratti a tempo determinato che hanno interamente coperto il periodo indicato, con perfetta continuità didattica e senza neppure un giorno di “scopertura” (tranne, ma solo per alcuni, per i periodi di Natale e Pasqua), con orario settimanale per la stessa classe di concorso e presso lo stesso istituto scolastico.
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale, di sede di esecuzione, di orario e di classe di concorso. Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio, pur costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche.
Come si è visto la Corte di Cassazione (v. supra, sub n.1) ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Dal complesso delle disposizioni che regolano l'Istituto, nella lettura sopra richiamata offerta dalla
Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda – nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata della didattica tendenzialmente
“annuale”.
Secondo il ricordato orientamento della Suprema Corte, è proprio alla luce del principio del sostegno alla continuità didattica – che sottende nelle scuole il massivo ricorso allo strumento delle
13 plurime supplenze temporanee consecutive, praticato per garantire anche nell'interesse primario degli studenti l'ininterrotta attuazione del percorso didattico secondo la programmazione annuale - che si deve “impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga (se non identica, nel caso de quo) taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
La comparabilità non può che essere misurata su basi oggettive e, dunque, attraverso la verifica dello svolgimento su base annua da parte del docente precario della stessa prestazione lavorativa
(nella stessa scuola, per la stessa durata e nella stessa classe di concorso) che avrebbe svolto il suo omologo assunto a tempo indeterminato (od assunto a tempo determinato con unico contratto), dovendosi evitare un trattamento ingiustificatamente differenziato di situazioni del tutto comparabili quantitativamente e qualitativamente.
Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che del tutto irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione - al supplente che “copra” l'intero anno scolastico in virtù di un unico contratto a tempo determinato, spesso dal mese di settembre/ottobre, fino al termine delle attività didattiche nel mese di giugno, e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo
(come è nel caso in scrutinio) per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso, essendo identica nei due casi l'esigenza di sostegno formativo alla continuità didattica.
Si ritiene, allora, che la Carta Docenti debba essere riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche nello stesso istituto, con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso.
In tal senso deve negarsi il riconoscimento dell'anno scolastico 2019/20 al ricorrente Parte_2
i cui servizi prestati in virtù di una pluralità di contratti per supplenze brevi e saltuarie (e
[...] peraltro anche su diverse scuole) si arrestano alla data del 19.3.20 (v. stato matricolare), spezzando così quella continuità didattica sopra evocata alla luce dei principi della Suprema Corte richiamati nel preambolo.
9. Quanto alle eccepite assenze deve rimarcarsi come l'elargizione di cui si discute venga in ogni caso assicurata anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ovvero ai docenti in congedo per astensione obbligatoria o in congedo parentale o in malattia (com'è nel caso di specie: ciò per evidenti ragioni di non discriminazione del docente malato, in gravidanza o con prole in tenera età o che assiste parenti con disabilità) trattandosi, in ogni caso, di dipendenti che si assentano per cause indipendenti dalla loro volontà, la cui stabilità di rapporto è evidente ed il cui
14 rientro in servizio e, quindi, all'insegnamento, è più che probabile. Un ragionamento sostanzialmente analogo giustifica il riconoscimento del bonus anche in caso di assenza per congedo per assistenza a familiare con disabilità.
10. Né si colgono peculiari differenze di disciplina rispetto agli insegnanti di religione cattolica, anche alla luce dei più recenti orientamenti emersi nel contenzioso scolastico (cfr. Corte di Giustizia del 13/1/22,YT ed altri, resa nella causa C-282/19; Cass. n. 22436/2022; Cass. Sez. L n.18698 del
09/06/2022, Rv. 664918 – 01, in materia di contratti a termine per insegnanti di religione cattolica;
v. pure Trib. Torino sez. Lavoro Sentenza n. 110/2023 pubbl. il 24/01/2023 RG n. 4093/2022).
11. Per quanto concerne la posizione della ricorrente è incontestato tra le Parte_11 parti che la stessa non svolge al momento alcuna supplenza e non è iscritta nelle graduatorie per le supplenze, essendo quindi uscita dal sistema scolastico a seguito di dimissioni volontarie a far tempo dall'a.s. 2023/2024. Per lei va dunque certamente respinta la domanda principale di attribuzione della carta del docente.
Parte ricorrente ha altresì formulato nelle conclusioni del ricorso, in via subordinata e generalizzata per tutti i ricorrenti, la domanda di risarcimento del danno subìto in seguito all'omessa consegna della carta elettronica del docente, con richiesta di condanna del resistente “al CP_1 riconoscimento in favore di ciascun ricorrente della menzionata somma per ogni anno di docenza svolta a tempo determinato (nei limiti della prescrizione quinquennale) a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.. Il tutto oltre interessi e rivalutazione”.
In ordine alla tutela risarcitoria del docente uscito dal sistema scolastico senza che abbia percepito, in costanza di rapporti a termine si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 esprimendo, tra gli altri, i seguenti principi:
- per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione esperibile è quella risarcitoria di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- il pregiudizio va allegato da chi agisce in giudizio e il danno può essere provato per presunzioni.
Nulla parte ricorrente ha allegato e dedotto in ricorso in relazione ad un pregiudizio subito per il mancato riconoscimento (“il pregiudizio va allegato da chi agisce in giudizio”): ne consegue pianamente il rigetto per la ricorrente delle relative domande.
12. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono essere accolte (tranne che per
[...]
) solo parzialmente alla luce delle svolte considerazioni in punto prescrizione ed Parte_11 esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della “carta docenti” poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.),
15 non potendo invece accogliersi domande che richiedano la condanna del al pagamento di CP_1 somme di denaro, a titolo di diretto contributo per la formazione professionale o, in subordine, a titolo risarcitorio.
L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Ne consegue il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio indicati nei sensi di cui in dispositivo.
13. Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni svolte con il ricorso introduttivo, secondo quanto analiticamente previsto in dispositivo.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la parziale soccombenza e sono da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale, con l'aumento del compenso nella misura del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014.
Il parziale rigetto del ricorso per una ricorrente e per numerosissime annualità (centinaia) in relazione agli altri 96 ricorrenti, attinte da prescrizione o non rispettose dei presupposti desumibili dai canoni giurisprudenziali sopra enucleati, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso presentato da;
Parte_11
2) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle altre parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 relativamente ai seguenti anni scolastici
1. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_3
2. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_4
3. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_5
4. AR NO BACILIERI: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
5. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_7
6. : - 21/22 – 22/23; Parte_8
16 7. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_9
8. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_10
9. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_12
10. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_13
11. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_14
12. : - 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_15
13. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_16
14. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_17
15. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_18
16. OR AR: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
17. CASSINI: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_20
18. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_21
19. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_22
20. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Email_9
21. IC : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_24
22. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_25
23. VI COLOMBARI: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
24. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_27
25. CONTI: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_28
26. CONTI: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_29
27. AO PP: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
28. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_31
29. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_32
30. OV OR: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
31. NE: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_34
32. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_35
33. TI EF: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
34. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_37
35. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_38
36. NA DI NT: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
37. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_40
38. : - 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_41
39. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_42
17 40. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_43
41. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_44
42. SS IN: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
43. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_46
44. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_47
45. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_48
46. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_49
47. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_50
48. GO AZ: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
49. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_52
50. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_53
51. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_54
52. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_55
53. – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_2
54. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_56
55. SI TE: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
56. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_58
57. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Email_4
58. - 21/22 – 22/23; Parte_60
59. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_61
60. MA: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_62
61. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_63
62. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Email_5
63. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_65
64. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_66
65. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_67
66. : – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_68
67. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_69
68. - 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_70
69. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_71
70. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_72
71. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_73
72. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_74
18 73. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_75
74. RA LI: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
75. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_77
76. NA PO: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
77. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_79
78. NA ON: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
79. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_81
80. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_82
81. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_83
82. RT OL: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
83. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_85
84. : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_86
85. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23, 23/24; Parte_1
86. AC: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_87
87. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_88
88. AU : 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Pt_89
89. : - 20/21 – 21/22 – 22/23; Email_7
90. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_91
91. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_92
92. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_93
93. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23; Parte_94
94. AL ZA: 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23;
95. - 22/23; Parte_96
96. 19/20 – 20/21 – 21/22 – 22/23. Parte_97
3) condanna il convenuto ad erogare alle parti ricorrenti sopra indicate ai CP_1 nn.1. – 55. la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4) dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi euro 7.480,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali
15%, IVA e CPA, oltre ad € 259,00 per contributo unificato, e condanna il CP_1
19 convenuto alla rifusione della metà residua, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Verona, 30 maggio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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