CA
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/08/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 279/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 279/2023; promossa da:
, c.f. , in qualità di titolare dell'omonima IT, p. i.v.a.: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Bonfiglio con studio in Messina, P.IVA_1 via Camiciotti, n. 102, domiciliato digitalmente presso l'indirizzo p.e.c.:
Email_1
- appellante - contro
p. iv.a. , con sede in Perugia, via della Molinella n.7, in CP P.IVA_2 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Perugia, piazza d'Italia n. 4 presso lo studio legale dell'Avv. Rodolfo Valdina (p.e.c.: Email_2 che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Pier Francesco
Valdina (p.e.c.: ; Email_3
- appellata -
Oggetto: pagamento di corrispettivo di contratto di sub appalto: opposizione a d.i.
pagina 1 di 13 Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.02.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
, n.q. di titolare della IT , ha proposto appello avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, n. 1635, depositata il 22.11.2022 (resa nel giudizio R.G. n. 3334/2011) con la quale era stata accolta l'opposizione promossa da
(in seguito anche solo ) e revocato il d.i. con il quale era stato CP CP intimato alla società opponente di pagarle € 863.418,72, oltre interessi a norma del d.lgs.
n. 231/2001 su € 734.337,61 con decorrenza dall'emissione del d.i. fino al soddisfo.
Col primo motivo di appello, sotto forma di violazione dell'art. 112 c.p.c., ha contrastato la decisione nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di CP relativamente allo scorporo di prestazioni rese in favore della ma non
[...] CP previste dal contratto di sub-appalto stipulato con la stessa per complessivi € 103.205,52, somma sulla quale sarebbero dovuti gli interessi moratori per ritardato pagamento ex d.lgs. n. 231/2002 dal trentesimo giorno dall'emissione di ogni singola fattura.
2 Col secondo motivo di appello - articolato in sette distinti profili di diritto - ha impugnato l'interpretazione delle clausole che prevedevano termini e modalità di erogazione del compenso spettante alla IT da parte di - ed Parte_1 CP in particolare degli artt. 5,6,8 e 12 del contratto di sub-appalto letti in combinato disposto con l'art. 45 del capitolato speciale allegato al contratto - sottolineando che il decreto ingiuntivo era stato richiesto dopo che aveva comunicato la CP propria volontà di “recedere” dal contratto di appalto principale stipulato con
[...]
e dal contratto di sub-appalto stipulato con la sub appaltatrice. Parte_2
Ha contestato la statuizione secondo cui l'ammontare dei pagamenti erogati dalla a favore di (€ 691.317,62) fossero pari al 49,23% dell'importo CP Parte_1 del credito complessivo (ma non liquido) della subappaltatrice di € 1.404.167,96 richiamando e contestando la documentazione prodotta dalla s.p.a. per dimostrare l'inesigibilità del credito residuo domandato dall'appellante. Ha, in particolare: criticato la parte di sentenza in cui era stato ritenuto provato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo non fosse esigibile perché l'importo pagato da a CP Parte_1 corrispondeva a quanto liquidato da 2 in favore della stessa , ciò Parte_2 CP
pagina 2 di 13 in dispregio del momento effettivo in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato il favore della sub-appaltatrice in base alle modalità delle corresponsioni degli acconti quadrimestrali e del relativo saldo finale, e per una errata interpretazione della c.t.u.; rimarcato che non fosse emersa la prova dell'equivalenza del rapporto tra i pagamenti effettuati da a e da nei confronti Parte_3 CP CP della IT , neppure con riferimento ai Comuni nei quali si era svolta la Parte_1 prestazione subappaltata alla IT , ovvero e Parte_1 Per_1 Persona_2
Ha poi sostenuto che difettasse la prova dei pagamenti effettuati da sia per CP aver contestato i documenti, sia per aver criticato l'operato del c.t.u. che aveva estratto i dati dai e dalla contabilità di con riferimento al rapporto con CP_2 CP Parte_3
che però non potevano avere valore probatorio nei confronti dei terzi, e, quindi,
[...] nei propri confronti, sottolineando il difetto di equivalenza tra la percentuale delle Par riscossioni della effettuate da nei Comuni di e CP_3 Per_1 Persona_2
- oggetto del contratto di subappalto - e la percentuale dei pagamenti effettuati da ad essa sub appaltatrice rispetto a quelli effettivamente dovuti. CP
3 Ha ancora: criticato la clausola sulla condizionata esigibilità del pagamento dovuto da in quanto ritenuta violativa degli artt. 1421 e 1354 c.c. in relazione all'art. 18, CP comma 4, l. n. 55/1990 e s.m.i. (che vietava di abbattere il corrispettivo del subappalto di una percentuale maggiore del 20% rispetto al corrispettivo dell'appalto), interpretata nel senso di ritenere che l'esigibilità del credito da lei vantato fosse dipesa dall'attività di effettiva riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale nel territorio di riferimento dell'appalto, la quale avrebbe dovuto essere effettuata dall'ATI Gesenu s.p.a./AIP s.r.l.; sostenuto la nullità della clausola recata dal combinato disposto dell'art. 8 del contratto di subappalto e dell'art. 45 del capitolato speciale allegato.
Infine, ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 1358 e 1359 c.c. perché
era receduta dal contratto di appalto e da quello di subappalto con decorrenza CP
31.3.2010 nonostante non avesse proceduto alla preventiva riscossione della che, Pt_4 con lo stesso contratto di appalto, era stata affidata da Parte_3
Col terzo motivo di appello: ha criticato la sentenza domandando una diversa lettura dei fatti oggetto di causa nella parte in cui dalla c.t.p. avversaria e dai documenti depositati da poteva evincersi che al 31.5.2011 avesse saldato a CP Parte_3
pagina 3 di 13 il corrispettivo dell'appalto maturato alla data del recesso dall'appalto e dai CP contratti di subappalto, ossia alla data del 31.3.2010, con la conseguenza che il residuo credito vantato da nei confronti di doveva considerarsi esigibile;
ha Parte_1 CP contestato il defalco degli interessi moratori maturati per € 21.487,27, derivata da errata interpretazione della c.t.u., sostenendo che fossero dovuti.
Col quarto motivo di appello ha, infine, censurato la pronuncia per omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., in ordine al deposito di documentazione emersa successivamente allo spirare del termine concesso per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., perché documenti rilevanti e conosciuti per caso in quanto depositati da in altro giudizio CP incardinato nel corso del 2009. si è costituita difendendo la bontà del percorso logico-argomentativo CP della sentenza impugnata ed in particolare la correttezza dei compensi erogati alla IT
, in proporzione a quanto versato da come, peraltro, Parte_1 Parte_3 stabilito dal contratto di sub-appalto e dal capitolato speciale a questo allegato,
4 opponendo l'inesigibilità del credito preteso ed insistendo per l'escussione testimoniale.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025.
La controversia ha ad oggetto il credito della IT ZZ PO - quale sub- appaltatrice di - per i servizi di raccolta dei rifiuti nei Comuni di e CP Per_1
(effettuati dal giugno 2005 al mese di marzo 2010), facenti parte del Persona_2 territorio di competenza della ATO Messina 2 s.p.a. (committente a sua volta nel contratto di appalto stipulato con e ricompresi nell'area affidata a CP CP per i servizi di igiene ambientale, a fronte dei quali era stato pattuito il compenso annuo di € 205.000,00, oltre iva (v. contratto di sub-appalto di durata settennale del 25.5.2005: doc. n. 1 del fascicolo di ). CP
Col primo motivo l'appellante si è lamentato del mancato riconoscimento di €
103.205,52 (portati da nn. 7 fatture di cui una saldata solo in parte) a fronte del servizio di emergenza e conferimento rifiuti nelle discariche di Siculiana (Ag) e Motta
Sant'Anastasia (CT), resi nell'interesse di ma non ricompresi nelle CP prestazioni oggetto del contratto di sub-appalto con essa stipulato, somma che CP
pagina 4 di 13 avrebbe dovuto corrispondere entro trenta giorni dalla scadenza di ogni singola fattura emessa, comprensiva di interessi moratori da ritardo ex d.lgs. n. 231/2002. Ne chiede il riconoscimento giacché non ha contestato il credito. CP
Tali prestazioni, non contestate, non sono sorrette da alcun rapporto, e pur essendovi stato un parziale pagamento, riferito alla fattura n. 135/2009 (v. doc. n. l del ricorso) ciò non è indice di un riconoscimento del titolo, bensì solo di esecuzione spontanea della prestazione. Ne segue che non possono ritenersi operanti le disposizioni contrattuali volte all'adeguamento del prezzo nel corso dell'esecuzione della prestazione di cui all'art. 47 del capitolato speciale allegato al contratto di sub appalto anche perché alcuna variazione in corso d'opera risulta comunicata o approvata dalle parti, difettando anche la prova di un'eventuale onerosità sopravvenuta della prestazione.
Il motivo va, dunque, respinto.
Le doglianze raccolte nel secondo motivo di appello possono essere esaminate congiuntamente. L'interpretazione delle disposizioni del contratto di sub-appalto (artt.
5 5, 6, 8 e premessa di cui al punto n.12) e del capitolato speciale a questo allegato è il punto di partenza per verificare sia le modalità di pagamento del corrispettivo per i servizi resi dalla sub-appaltatrice, sia il “recesso” dal contratto di appalto e sub-appalto di , avvenuto con lettera del 19.2.2010 (v. doc. n. 7 del fascicolo di ), sia i CP CP risultati della c.t.u. depositata il 18.4.2013 disposta per contabilizzare i rapporti di dare/avere tra le parti.
Il rapporto dare/avere tra le parti, condizionato al pagamento di a Parte_3 favore di come si desume dalla lettera delle disposizioni contrattuali e in CP particolare dall'art. 8 del contratto di subappalto, nel quale era espressamente previsto che il pagamento dei corrispettivi del servizio doveva avvenire con le medesime modalità previste dall'art. 45 del capitolato speciale che interessava e Parte_3
che recitava: “il pagamento dei corrispettivi dovuti verrà effettuato dall'ATO CP Parte
a 60 gg data fattura emessa quadrimestralmente e sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite dall' a seguito delle attività di accertamento. Oltre al corrispettivo di cui Pt_3 sopra sarà pagato alla IT appaltatrice quanto eventualmente dovuto per gli aggiornamenti, per gli adeguamenti e per i servizi straordinari ai sensi degli artt. 28, 48, 49, 50”.
pagina 5 di 13 La questione dirimente è indagare se effettivamente la IT abbia Parte_1 percepito corrispettivi proporzionati all'ammontare dei crediti effettivamente maturati nei confronti di come previsto dall'art. 45 del capitolato speciale. CP
Le parti avevano condizionato il pagamento del corrispettivo del sub appalto all'assolvimento di quello del contratto principale di appalto, posto che l'art. 45 del capitolato speciale fa riferimento alle riscossioni effettivamente conseguite dall' Pt_3
a seguito delle attività di riscossione della Anche dalla c.t.u. emerge che i
[...] Pt_4 crediti di nei confronti degli utenti erano stati pagati nella percentuale Parte_3 del 41,97% e che, alla medesima data, i pagamenti effettuati da in favore della CP IT ammontavano ad € 691.317,62, pari alla percentuale del 49,23%. Parte_1
Tale assunto è criticabile per diverse ragioni.
Innanzi tutto, i documenti contabili depositati da con l'opposizione al d.i. CP
(in particolare doc. nn. 3, 4, 5, e 6) sono superati dall'esito dell'elaborato peritale, anche a prescindere dalla loro effettiva opponibilità alla IT , giacché formati con Parte_1 un terzo estraneo al rapporto di causa, ovvero Ma anche la consulenza Parte_3
6 si basa su un rilievo non condivisibile perché se è vero che il pagamento del corrispettivo maturato dalla IT nei confronti di doveva Parte_1 CP avvenire in via condizionata in ragione del richiamo all'art. 45 del capitolato speciale dell'appalto operato dall'art. 8 del contratto di sub-appalto, non è altrettanto vero che doveva avvenire in via “proporzionata”. Si intende dire che alcuna disposizione contrattuale prevedeva che il pagamento della IT sarebbe dovuto Parte_1 avvenire proporzionalmente, e cioè in percentuale rispetto quanto versato da Parte_3 nei confronti di
[...] CP
Pertanto, non è condivisibile l'impostazione secondo cui il credito maturato dalla IT corrispondesse alla proporzione percentuale tra l'ammontare dei Parte_1 pagamenti effettuati da a favore di e l'ammontare del Parte_3 CP credito vantato da quest'ultima nei confronti di Pertanto, non poteva Parte_3 farsi riferimento, nell'opporre l'inesigibilità del credito di , al rapporto di Parte_1 credito di nei confronti di ovvero ai pagamenti effettuati CP Parte_3 da in favore di Non essendo tale assunto previsto da Parte_3 CP alcuna disposizione, ma solo desunto in sede contabile dal c.t.u., recepito poi dalla pagina 6 di 13 sentenza impugnata, il credito residuo vantato da nei confronti di Parte_1 CP non era inesigibile.
Ed è vero anche che la c.t.u. nel conteggiare l'equivalenza dei pagamenti in base alle percentuali delle riscossioni non ha tenuto in debita considerazione l'effettiva Parte riscossione della T.I.A. da parte di quantomeno con riferimento ai Parte_3 comuni di e Tuttavia, non ha fornito la prova Persona_2 Per_1 CP della mancata riscossione da parte di dei crediti T.I.A., riferiti ai Parte_3 comuni di e per suffragare l'opposta inesigibilità del credito Persona_2 Per_1 vantato da , situazione che avrebbe potuto e dovuto conoscere, atteso che, Parte_1 in forza del contratto di appalto stipulato con la committente avrebbe Parte_3 dovuto rendicontare anche tale tipo di entrata, che poi poteva essere inclusa nella documentazione contabile con cui aveva opposto l'inesigibilità del credito CP vantato da . Parte_1
Tale autonomo profilo del motivo di appello va, dunque, accolto.
Viceversa, ciò che non può essere condiviso è il profilo relativo alla assunta
7 violazione degli artt. 1421 c.c. e 1354 c.c. in relazione all'art. 18 comma 4, l. n. 55/1990 (a sua volta in relazione con l'art. 8 del contratto di sub-appalto), che fissava il divieto di abbattere il corrispettivo del subappalto di una percentuale maggiore del 20% rispetto al corrispettivo dell'appalto. Non vi era interesse, infatti, a domandare la risoluzione del contratto di sub-appalto per un presunto inadempimento di una volta ricevuta CP
(e non contestata) la dichiarazione unilaterale di “recesso” del contratto stesso da parte di in data 19.2.2010, da intendersi, quindi, efficace per mutuo consenso,
CP nonché collegata alla manifestazione della volontà di interrompere il contratto di appalto tra e Invero, non avendo impugnato il
CP Parte_3 comunicato “recesso” di , né contestato gli effetti della manifestazione di
CP volontà di di ritenersi sciolta dal contratto di appalto principale, non vi
CP erano margini per dedurre in ordine al contratto di sub-appalto strettamente collegato
(e condizionato) per quanto si è detto al rapporto principale di appalto, pur conservando, in tesi, il terzo colpito dagli effetti del contratto concluso inter-alios, un interesse giuridicamente rilevante e diretto se leso dal comportamento delle parti che quel (diverso) contratto hanno concluso, se e nella misura in cui il recesso o la pagina 7 di 13 manifestazione di volontà di sciogliersi dagli effetti del contratto va ad incidere su un suo proprio diritto.
Anche relativamente al settimo profilo del secondo motivo di appello - ovverosia al preteso inadempimento di , in tesi non osservante la buona fede in executivis, per CP aver dato corso al recesso (anche) dal contratto di appalto principale senza aver riscosso la T.I.A. ma affidando il recupero ad valgono le stesse considerazioni Parte_3 precedenti, non essendo stata avversata la manifestazione di volontà di di CP sciogliersi dal rapporto principale provocando così effetti a cascata sulla posizione della IT ZZ PO. In ogni caso anche tale aspetto è superato, per quanto si dirà, dalle sopravvenienze che consentono di chiarire l'effettiva esigibilità del credito.
Il terzo motivo di appello può essere esaminato unitamente al quarto, vertendosi nell'ambito di documenti non esaminati o non ammessi in primo grado e riferiti ai pagamenti percepiti da da nel corso del primo giudizio, CP Parte_3 in parte anche citati nell'elaborato del c.t.u.. Più precisamente, la c.t.u. ha dato atto di una transazione intercorsa tra e nel corso del 2008 con cui CP Parte_3
8 veniva accertato l'importo residuo del credito vantato da nei confronti CP della committente al 31.12.2006. non ha poi celato (anzi è dato riferito dal proprio c.t.p.) che alla data CP del 31.5.2011 rimanevano da incassare dalla committente € 38.652.431,54 per titoli maturati anche sulle somme ancora da riscuotere, per interessi scaduti e per ricavi maturati ma non ancora fatturati. Ciò consente di affermare, non condividendo il riparto proporzionale in percentuale di cui alla c.t.u. per quanto in precedenza esposto, che trattasi di confessione stragiudiziale e riconoscimento di debito nei confronti della IT , che porta a riconoscere che al 31.5.2011 - dopo il perfezionamento del Parte_1 recesso di del febbraio 2010 con effetto dal 31.3.2010 - la committente CP [...] avesse saldato il corrispettivo residuo complessivamente maturato da Parte_3
dovuto a fronte del contratto di appalto, e, quindi, anche il collegato CP corrispettivo di cui al contratto di sub-appalto tra e la IT . CP Parte_1
Se ne trae che, diversamente da quanto ritenuto con la pronuncia impugnata, a tale data la IT sub-appaltatrice aveva il diritto di essere pagata anche per la parte residua che le spettava, ovvero per la somma di € 319.927,03, che si ricava dal prospetto pagina 8 di 13 comparativo che ha depositato nel corso del primo grado, riportante le somme CP percepite a titolo di corrispettivi maturati per l'esecuzione del contratto di appalto (v. doc. n. 13 del fascicolo , in relazione al successivo deposito, effettuato CP all'udienza del 7.7.2016, con cui ha dato atto del bonifico effettuato a favore di Pt_1
di € 392.923,11 (v. doc. n. 14 del fascicolo della ).
[...] CP
Ci si deve ora soffermare sull'ulteriore defalcazione di € 21.487,27 dal residuo credito vantato dall'appellante. La c.t.u., come dedotto anche da , con la propria CP opposizione, aveva escluso dal calcolo finale € 21.487,27 semplicemente perché “non dovuta”, preso atto dei dati di cui al mastro contabile di ed escludendo dal CP relativo conteggio anche gli interessi moratori stante la ritenuta inesigibilità del credito.
Sennonché, al 31.3.2011 - prima della confessione stragiudiziale resa sul credito ancora vantabile da nei confronti di - l'ammontare dei CP Parte_3 pagamenti effettuati da a favore di era pari al 49,23% del credito CP Parte_1 maturato dalla sub-appaltatrice, mentre l'ammontare dei pagamenti erogati dalla
[...]
a favore di era pari al 41,97% rispetto all'ammontare del credito Parte_3 CP
9 vantato dalla seconda nei confronti della prima s.p.a., sicché è rilievo corretto che al
31.3.2011 l'importo di € 21.487,27 fosse effettivamente scorporabile dalle somme pretese da , non tanto perché non esigibili, ma perché la subappaltatrice era stata Parte_1 soddisfatta come stabilito in contratto, e, dunque, le somme pretese in sede monitoria non erano dovute.
Ora, non è possibile stabilire con precisione se tali somme, imputabili agli interessi moratori e non alla sorte, in forza del pagamento effettuato nel mese di luglio 2016 (v. doc. n. 14 del fascicolo di spettino o meno a . CP Parte_1
Va allora precisato che la c.t.u., che nella ricostruzione della percentuale di pagamento dei rapporti succitati non ha tenuto in considerazione il preciso espletamento dei servizi resi dalla IT nei comuni di e Parte_1 Persona_2
diviene superabile, posto che il consulente non era stato autorizzato a Per_1 richiedere dati ad e che, i documenti confluiti nel giudizio di primo Parte_3 grado nel corso del 2015 entro i termini rituali concessi per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., non sono stati oggetto di valutazione da parte del primo pagina 9 di 13 Giudice, ciò che consente di esaminare il quarto motivo di appello con riferimento ai documenti di interesse e sopravvenienti nel corso del primo giudizio.
All'udienza del 26.11.2015 la depositava i documenti indicati con i nn. Parte_1
1-8 di cui sosteneva essere venuta a conoscenza perché depositati nel giudizio R.G. n.
6519/2009, ovvero il giudizio incardinato da nei confronti di soltanto CP Pt_3 all'udienza del 17.11.2015, successivamente allo spirare dei termini concessi per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. nel primo grado del presente giudizio, ragione per cui col quarto motivo che ci occupa è stata chiesta la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., e, comunque, l'esame ai fini della decisione per asserita omessa pronuncia. Per vero, prima ancora erano stati depositati da ulteriori Parte_1 documenti rivenienti sempre dal medesimo procedimento (v. nota di deposito documenti del 28.9.2015) allegati da nel corso del 2013 e a corredo dell'atto di CP riassunzione notificato in data 13-21.9.2013 (v. doc. nn. 1,2, 2.1, 2.2. e 2.3.).
Tali documenti sono ammissibili perché prodotti all'udienza immediatamente successiva al momento in cui la parte che li ha prodotti ne è venuta a conoscenza e,
10 comunque, la produzione non è stata opposta dalla difesa di , che, anzi, l'ha CP condivisa. Sono anche rilevanti al fine di stabilire la fondatezza delle ragioni opposte da sull'inesigibilità del pagamento preteso dalla sub-appaltatrice. CP
L'indagine conseguente, con particolare riferimento alla transazione del 31.5.2012 tra e (v. doc. n. 3 della nota di deposito del 28.9.2015) Parte_3 CP dimostra l'effetto novativo sul rapporto preesistente di appalto con effetti sul contratto di sub-appalto, e, quindi, sulla posizione della IT ZZ PO, giacché la novazione del rapporto ha comportato anche la revisione delle somme dovute. Ciò si evince dal contenuto degli atti processuali dell'altro giudizio ma, più ancora, dalla rinuncia della condanna di al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di Parte_3 appalto con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere in seguito alla transazione perfezionata. Ma, ancor più si evince dalla seconda parte di documenti prodotti all'udienza del 26.11.2015 e dallo stesso verbale di udienza in cui dava atto di aver ricevuto il pagamento di € 35.174.184,89, ribadita dalla CP produzione documentale di (v. doc. n. 11), che dimostrava la sua integrale CP
pagina 10 di 13 soddisfazione rispetto al contratto stipulato con ATO Me 2 (v. doc. n. 1 depositato per l'udienza del 26.11.2015).
La novazione del rapporto di appalto e il venir meno di quello di sub-appalto originariamente stipulati, avuto riguardo alla data del deposito della consulenza contabile (18.4.2013) consentono di superare e di ritenere assorbite le questioni che involgono i rapporti sottostanti al credito, le deduzioni di presunti inadempimenti, e permettono di respingere ogni doglianza riferita singolarmente a clausole la cui declaratoria di nullità sarebbe superflua in ragione del principio della ragione più liquida, secondo cui la prova raggiunta consente di dirimere la controversia e di accertare effettivamente la fondatezza delle ragioni a sostegno della domanda.
Del resto, proprio a seguito di tale deposito è avvenuto il pagamento a Parte_1 di € 392.923,11 (v. documenti nn. 13 e 14 del fascicolo di primo grado di ). CP
In conclusione, va rigettata la tesi di di inesigibilità del credito e accolto CP
l'appello.
Vanno però svolte alcune precisazioni riepilogative.
11 Non spettano a : a) € 103.202,52 in quanto non ha titolo contrattuale per Parte_1 pretendere il credito, se si trattava di servizi straordinari convenuti con l'appaltatrice e/o di maggiori costi sostenuti dall'impresa, e ne difetta, in ogni caso, la prova, rimanendo però incontestato che tali prestazioni erano state rese al di fuori del contratto di sub-appalto stipulato con anche perché estranee ai Comuni e CP Per_1 nei quali sarebbero dovute avvenire le prestazioni;
b) € 21.487,27, Persona_2 giacché interessi moratori parzialmente imputabili ad una somma incassata prima della stipulata transazione e degli incassi rivenienti a da CP Parte_3 anche prescindendo dall'esatta ricostruzione delle proporzioni in percentuale, ma semplicemente avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 8 del contratto di sub-appalto letto in relazione all'art. 45 del capitolato allegato.
ha ricevuto da (v. contabile del 27.04.2016) € 392.923,11 Parte_1 CP
(v. doc. n. 14 del fascicolo di . CP
Poiché la revoca del decreto ingiuntivo operata dalla sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. è definitiva, ed il titolo giudiziale revocato non è destinato a riviviscenza neppure nel caso di eventuale riforma della pagina 11 di 13 sentenza di primo grado, restando inidoneo a fondare l'esecuzione (cfr. Cass. n.
20868/2017) - la sentenza deve essere riformata con condanna di a pagare a CP
la somma residua di € 319.927,03. Sono dovuti anche gli interessi moratori Parte_1 ex d.lgs. n. 231/2002, convenuti nel contratto, che vanno calcolati sulla somma complessiva originariamente dovuta (€ 392.923,11 + € 319.927,03 = 712,850,14) dalla scadenza di ogni singola fattura sino al 27.4.2016, e cioè sino alla data del pagamento del rateo di € 392.923,11, e sulla residua somma di € 319.927,03 dal 27.4.2016 sino all'effettivo soddisfo.
Poiché è risultata quasi totalmente soccombente si ritiene equo CP compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio in ragione di 1/5 e condannare a rifondere a i restanti 4/5, comprensivi dei compensi CP Parte_1 professionali e delle spese di lite sostenute per la fase monitoria.
La liquidazione va effettuata come in dispositivo, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa (scaglione ricompreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00),
12 dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m.
n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, detratta la fase istruttoria nel presente grado di giudizio perché non è stata svolta.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
accoglie l'appello proposto da , nella qualità di titolare dell'omonima IT, Parte_1
e per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, n. 1635, depositata in data 22.11.2022: condanna in persona dell'amministratore p.t. al pagamento in favore di CP
, nella qualità spiegata, la somma di € 319.927,03, oltre interessi moratori ex Parte_1
d.lgs. n. 231/2002 sulla somma di € 712.850,14 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al 27.4.2016 e sulla residua somma di € 319.927,03 dal 27.4.2016 sino all'effettivo soddisfo;
pagina 12 di 13 dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in ragione di 1/5 e condanna in persona dell'amministratore p.t. a rifondere a , CP Parte_1 nella qualità spiegata, i restanti 4/5, che liquida per la fase di cognizione del primo grado di giudizio in complessivi € 23.354,40 per compensi professionali, e per la fase monitoria in € 494.80 per esborsi, € 768,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, e per il presente grado di appello in € 11.391,20, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate.
Perugia, 17.7.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
13
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 279/2023; promossa da:
, c.f. , in qualità di titolare dell'omonima IT, p. i.v.a.: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Bonfiglio con studio in Messina, P.IVA_1 via Camiciotti, n. 102, domiciliato digitalmente presso l'indirizzo p.e.c.:
Email_1
- appellante - contro
p. iv.a. , con sede in Perugia, via della Molinella n.7, in CP P.IVA_2 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Perugia, piazza d'Italia n. 4 presso lo studio legale dell'Avv. Rodolfo Valdina (p.e.c.: Email_2 che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Pier Francesco
Valdina (p.e.c.: ; Email_3
- appellata -
Oggetto: pagamento di corrispettivo di contratto di sub appalto: opposizione a d.i.
pagina 1 di 13 Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.02.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
, n.q. di titolare della IT , ha proposto appello avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, n. 1635, depositata il 22.11.2022 (resa nel giudizio R.G. n. 3334/2011) con la quale era stata accolta l'opposizione promossa da
(in seguito anche solo ) e revocato il d.i. con il quale era stato CP CP intimato alla società opponente di pagarle € 863.418,72, oltre interessi a norma del d.lgs.
n. 231/2001 su € 734.337,61 con decorrenza dall'emissione del d.i. fino al soddisfo.
Col primo motivo di appello, sotto forma di violazione dell'art. 112 c.p.c., ha contrastato la decisione nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di CP relativamente allo scorporo di prestazioni rese in favore della ma non
[...] CP previste dal contratto di sub-appalto stipulato con la stessa per complessivi € 103.205,52, somma sulla quale sarebbero dovuti gli interessi moratori per ritardato pagamento ex d.lgs. n. 231/2002 dal trentesimo giorno dall'emissione di ogni singola fattura.
2 Col secondo motivo di appello - articolato in sette distinti profili di diritto - ha impugnato l'interpretazione delle clausole che prevedevano termini e modalità di erogazione del compenso spettante alla IT da parte di - ed Parte_1 CP in particolare degli artt. 5,6,8 e 12 del contratto di sub-appalto letti in combinato disposto con l'art. 45 del capitolato speciale allegato al contratto - sottolineando che il decreto ingiuntivo era stato richiesto dopo che aveva comunicato la CP propria volontà di “recedere” dal contratto di appalto principale stipulato con
[...]
e dal contratto di sub-appalto stipulato con la sub appaltatrice. Parte_2
Ha contestato la statuizione secondo cui l'ammontare dei pagamenti erogati dalla a favore di (€ 691.317,62) fossero pari al 49,23% dell'importo CP Parte_1 del credito complessivo (ma non liquido) della subappaltatrice di € 1.404.167,96 richiamando e contestando la documentazione prodotta dalla s.p.a. per dimostrare l'inesigibilità del credito residuo domandato dall'appellante. Ha, in particolare: criticato la parte di sentenza in cui era stato ritenuto provato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo non fosse esigibile perché l'importo pagato da a CP Parte_1 corrispondeva a quanto liquidato da 2 in favore della stessa , ciò Parte_2 CP
pagina 2 di 13 in dispregio del momento effettivo in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato il favore della sub-appaltatrice in base alle modalità delle corresponsioni degli acconti quadrimestrali e del relativo saldo finale, e per una errata interpretazione della c.t.u.; rimarcato che non fosse emersa la prova dell'equivalenza del rapporto tra i pagamenti effettuati da a e da nei confronti Parte_3 CP CP della IT , neppure con riferimento ai Comuni nei quali si era svolta la Parte_1 prestazione subappaltata alla IT , ovvero e Parte_1 Per_1 Persona_2
Ha poi sostenuto che difettasse la prova dei pagamenti effettuati da sia per CP aver contestato i documenti, sia per aver criticato l'operato del c.t.u. che aveva estratto i dati dai e dalla contabilità di con riferimento al rapporto con CP_2 CP Parte_3
che però non potevano avere valore probatorio nei confronti dei terzi, e, quindi,
[...] nei propri confronti, sottolineando il difetto di equivalenza tra la percentuale delle Par riscossioni della effettuate da nei Comuni di e CP_3 Per_1 Persona_2
- oggetto del contratto di subappalto - e la percentuale dei pagamenti effettuati da ad essa sub appaltatrice rispetto a quelli effettivamente dovuti. CP
3 Ha ancora: criticato la clausola sulla condizionata esigibilità del pagamento dovuto da in quanto ritenuta violativa degli artt. 1421 e 1354 c.c. in relazione all'art. 18, CP comma 4, l. n. 55/1990 e s.m.i. (che vietava di abbattere il corrispettivo del subappalto di una percentuale maggiore del 20% rispetto al corrispettivo dell'appalto), interpretata nel senso di ritenere che l'esigibilità del credito da lei vantato fosse dipesa dall'attività di effettiva riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale nel territorio di riferimento dell'appalto, la quale avrebbe dovuto essere effettuata dall'ATI Gesenu s.p.a./AIP s.r.l.; sostenuto la nullità della clausola recata dal combinato disposto dell'art. 8 del contratto di subappalto e dell'art. 45 del capitolato speciale allegato.
Infine, ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 1358 e 1359 c.c. perché
era receduta dal contratto di appalto e da quello di subappalto con decorrenza CP
31.3.2010 nonostante non avesse proceduto alla preventiva riscossione della che, Pt_4 con lo stesso contratto di appalto, era stata affidata da Parte_3
Col terzo motivo di appello: ha criticato la sentenza domandando una diversa lettura dei fatti oggetto di causa nella parte in cui dalla c.t.p. avversaria e dai documenti depositati da poteva evincersi che al 31.5.2011 avesse saldato a CP Parte_3
pagina 3 di 13 il corrispettivo dell'appalto maturato alla data del recesso dall'appalto e dai CP contratti di subappalto, ossia alla data del 31.3.2010, con la conseguenza che il residuo credito vantato da nei confronti di doveva considerarsi esigibile;
ha Parte_1 CP contestato il defalco degli interessi moratori maturati per € 21.487,27, derivata da errata interpretazione della c.t.u., sostenendo che fossero dovuti.
Col quarto motivo di appello ha, infine, censurato la pronuncia per omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., in ordine al deposito di documentazione emersa successivamente allo spirare del termine concesso per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., perché documenti rilevanti e conosciuti per caso in quanto depositati da in altro giudizio CP incardinato nel corso del 2009. si è costituita difendendo la bontà del percorso logico-argomentativo CP della sentenza impugnata ed in particolare la correttezza dei compensi erogati alla IT
, in proporzione a quanto versato da come, peraltro, Parte_1 Parte_3 stabilito dal contratto di sub-appalto e dal capitolato speciale a questo allegato,
4 opponendo l'inesigibilità del credito preteso ed insistendo per l'escussione testimoniale.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025.
La controversia ha ad oggetto il credito della IT ZZ PO - quale sub- appaltatrice di - per i servizi di raccolta dei rifiuti nei Comuni di e CP Per_1
(effettuati dal giugno 2005 al mese di marzo 2010), facenti parte del Persona_2 territorio di competenza della ATO Messina 2 s.p.a. (committente a sua volta nel contratto di appalto stipulato con e ricompresi nell'area affidata a CP CP per i servizi di igiene ambientale, a fronte dei quali era stato pattuito il compenso annuo di € 205.000,00, oltre iva (v. contratto di sub-appalto di durata settennale del 25.5.2005: doc. n. 1 del fascicolo di ). CP
Col primo motivo l'appellante si è lamentato del mancato riconoscimento di €
103.205,52 (portati da nn. 7 fatture di cui una saldata solo in parte) a fronte del servizio di emergenza e conferimento rifiuti nelle discariche di Siculiana (Ag) e Motta
Sant'Anastasia (CT), resi nell'interesse di ma non ricompresi nelle CP prestazioni oggetto del contratto di sub-appalto con essa stipulato, somma che CP
pagina 4 di 13 avrebbe dovuto corrispondere entro trenta giorni dalla scadenza di ogni singola fattura emessa, comprensiva di interessi moratori da ritardo ex d.lgs. n. 231/2002. Ne chiede il riconoscimento giacché non ha contestato il credito. CP
Tali prestazioni, non contestate, non sono sorrette da alcun rapporto, e pur essendovi stato un parziale pagamento, riferito alla fattura n. 135/2009 (v. doc. n. l del ricorso) ciò non è indice di un riconoscimento del titolo, bensì solo di esecuzione spontanea della prestazione. Ne segue che non possono ritenersi operanti le disposizioni contrattuali volte all'adeguamento del prezzo nel corso dell'esecuzione della prestazione di cui all'art. 47 del capitolato speciale allegato al contratto di sub appalto anche perché alcuna variazione in corso d'opera risulta comunicata o approvata dalle parti, difettando anche la prova di un'eventuale onerosità sopravvenuta della prestazione.
Il motivo va, dunque, respinto.
Le doglianze raccolte nel secondo motivo di appello possono essere esaminate congiuntamente. L'interpretazione delle disposizioni del contratto di sub-appalto (artt.
5 5, 6, 8 e premessa di cui al punto n.12) e del capitolato speciale a questo allegato è il punto di partenza per verificare sia le modalità di pagamento del corrispettivo per i servizi resi dalla sub-appaltatrice, sia il “recesso” dal contratto di appalto e sub-appalto di , avvenuto con lettera del 19.2.2010 (v. doc. n. 7 del fascicolo di ), sia i CP CP risultati della c.t.u. depositata il 18.4.2013 disposta per contabilizzare i rapporti di dare/avere tra le parti.
Il rapporto dare/avere tra le parti, condizionato al pagamento di a Parte_3 favore di come si desume dalla lettera delle disposizioni contrattuali e in CP particolare dall'art. 8 del contratto di subappalto, nel quale era espressamente previsto che il pagamento dei corrispettivi del servizio doveva avvenire con le medesime modalità previste dall'art. 45 del capitolato speciale che interessava e Parte_3
che recitava: “il pagamento dei corrispettivi dovuti verrà effettuato dall'ATO CP Parte
a 60 gg data fattura emessa quadrimestralmente e sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite dall' a seguito delle attività di accertamento. Oltre al corrispettivo di cui Pt_3 sopra sarà pagato alla IT appaltatrice quanto eventualmente dovuto per gli aggiornamenti, per gli adeguamenti e per i servizi straordinari ai sensi degli artt. 28, 48, 49, 50”.
pagina 5 di 13 La questione dirimente è indagare se effettivamente la IT abbia Parte_1 percepito corrispettivi proporzionati all'ammontare dei crediti effettivamente maturati nei confronti di come previsto dall'art. 45 del capitolato speciale. CP
Le parti avevano condizionato il pagamento del corrispettivo del sub appalto all'assolvimento di quello del contratto principale di appalto, posto che l'art. 45 del capitolato speciale fa riferimento alle riscossioni effettivamente conseguite dall' Pt_3
a seguito delle attività di riscossione della Anche dalla c.t.u. emerge che i
[...] Pt_4 crediti di nei confronti degli utenti erano stati pagati nella percentuale Parte_3 del 41,97% e che, alla medesima data, i pagamenti effettuati da in favore della CP IT ammontavano ad € 691.317,62, pari alla percentuale del 49,23%. Parte_1
Tale assunto è criticabile per diverse ragioni.
Innanzi tutto, i documenti contabili depositati da con l'opposizione al d.i. CP
(in particolare doc. nn. 3, 4, 5, e 6) sono superati dall'esito dell'elaborato peritale, anche a prescindere dalla loro effettiva opponibilità alla IT , giacché formati con Parte_1 un terzo estraneo al rapporto di causa, ovvero Ma anche la consulenza Parte_3
6 si basa su un rilievo non condivisibile perché se è vero che il pagamento del corrispettivo maturato dalla IT nei confronti di doveva Parte_1 CP avvenire in via condizionata in ragione del richiamo all'art. 45 del capitolato speciale dell'appalto operato dall'art. 8 del contratto di sub-appalto, non è altrettanto vero che doveva avvenire in via “proporzionata”. Si intende dire che alcuna disposizione contrattuale prevedeva che il pagamento della IT sarebbe dovuto Parte_1 avvenire proporzionalmente, e cioè in percentuale rispetto quanto versato da Parte_3 nei confronti di
[...] CP
Pertanto, non è condivisibile l'impostazione secondo cui il credito maturato dalla IT corrispondesse alla proporzione percentuale tra l'ammontare dei Parte_1 pagamenti effettuati da a favore di e l'ammontare del Parte_3 CP credito vantato da quest'ultima nei confronti di Pertanto, non poteva Parte_3 farsi riferimento, nell'opporre l'inesigibilità del credito di , al rapporto di Parte_1 credito di nei confronti di ovvero ai pagamenti effettuati CP Parte_3 da in favore di Non essendo tale assunto previsto da Parte_3 CP alcuna disposizione, ma solo desunto in sede contabile dal c.t.u., recepito poi dalla pagina 6 di 13 sentenza impugnata, il credito residuo vantato da nei confronti di Parte_1 CP non era inesigibile.
Ed è vero anche che la c.t.u. nel conteggiare l'equivalenza dei pagamenti in base alle percentuali delle riscossioni non ha tenuto in debita considerazione l'effettiva Parte riscossione della T.I.A. da parte di quantomeno con riferimento ai Parte_3 comuni di e Tuttavia, non ha fornito la prova Persona_2 Per_1 CP della mancata riscossione da parte di dei crediti T.I.A., riferiti ai Parte_3 comuni di e per suffragare l'opposta inesigibilità del credito Persona_2 Per_1 vantato da , situazione che avrebbe potuto e dovuto conoscere, atteso che, Parte_1 in forza del contratto di appalto stipulato con la committente avrebbe Parte_3 dovuto rendicontare anche tale tipo di entrata, che poi poteva essere inclusa nella documentazione contabile con cui aveva opposto l'inesigibilità del credito CP vantato da . Parte_1
Tale autonomo profilo del motivo di appello va, dunque, accolto.
Viceversa, ciò che non può essere condiviso è il profilo relativo alla assunta
7 violazione degli artt. 1421 c.c. e 1354 c.c. in relazione all'art. 18 comma 4, l. n. 55/1990 (a sua volta in relazione con l'art. 8 del contratto di sub-appalto), che fissava il divieto di abbattere il corrispettivo del subappalto di una percentuale maggiore del 20% rispetto al corrispettivo dell'appalto. Non vi era interesse, infatti, a domandare la risoluzione del contratto di sub-appalto per un presunto inadempimento di una volta ricevuta CP
(e non contestata) la dichiarazione unilaterale di “recesso” del contratto stesso da parte di in data 19.2.2010, da intendersi, quindi, efficace per mutuo consenso,
CP nonché collegata alla manifestazione della volontà di interrompere il contratto di appalto tra e Invero, non avendo impugnato il
CP Parte_3 comunicato “recesso” di , né contestato gli effetti della manifestazione di
CP volontà di di ritenersi sciolta dal contratto di appalto principale, non vi
CP erano margini per dedurre in ordine al contratto di sub-appalto strettamente collegato
(e condizionato) per quanto si è detto al rapporto principale di appalto, pur conservando, in tesi, il terzo colpito dagli effetti del contratto concluso inter-alios, un interesse giuridicamente rilevante e diretto se leso dal comportamento delle parti che quel (diverso) contratto hanno concluso, se e nella misura in cui il recesso o la pagina 7 di 13 manifestazione di volontà di sciogliersi dagli effetti del contratto va ad incidere su un suo proprio diritto.
Anche relativamente al settimo profilo del secondo motivo di appello - ovverosia al preteso inadempimento di , in tesi non osservante la buona fede in executivis, per CP aver dato corso al recesso (anche) dal contratto di appalto principale senza aver riscosso la T.I.A. ma affidando il recupero ad valgono le stesse considerazioni Parte_3 precedenti, non essendo stata avversata la manifestazione di volontà di di CP sciogliersi dal rapporto principale provocando così effetti a cascata sulla posizione della IT ZZ PO. In ogni caso anche tale aspetto è superato, per quanto si dirà, dalle sopravvenienze che consentono di chiarire l'effettiva esigibilità del credito.
Il terzo motivo di appello può essere esaminato unitamente al quarto, vertendosi nell'ambito di documenti non esaminati o non ammessi in primo grado e riferiti ai pagamenti percepiti da da nel corso del primo giudizio, CP Parte_3 in parte anche citati nell'elaborato del c.t.u.. Più precisamente, la c.t.u. ha dato atto di una transazione intercorsa tra e nel corso del 2008 con cui CP Parte_3
8 veniva accertato l'importo residuo del credito vantato da nei confronti CP della committente al 31.12.2006. non ha poi celato (anzi è dato riferito dal proprio c.t.p.) che alla data CP del 31.5.2011 rimanevano da incassare dalla committente € 38.652.431,54 per titoli maturati anche sulle somme ancora da riscuotere, per interessi scaduti e per ricavi maturati ma non ancora fatturati. Ciò consente di affermare, non condividendo il riparto proporzionale in percentuale di cui alla c.t.u. per quanto in precedenza esposto, che trattasi di confessione stragiudiziale e riconoscimento di debito nei confronti della IT , che porta a riconoscere che al 31.5.2011 - dopo il perfezionamento del Parte_1 recesso di del febbraio 2010 con effetto dal 31.3.2010 - la committente CP [...] avesse saldato il corrispettivo residuo complessivamente maturato da Parte_3
dovuto a fronte del contratto di appalto, e, quindi, anche il collegato CP corrispettivo di cui al contratto di sub-appalto tra e la IT . CP Parte_1
Se ne trae che, diversamente da quanto ritenuto con la pronuncia impugnata, a tale data la IT sub-appaltatrice aveva il diritto di essere pagata anche per la parte residua che le spettava, ovvero per la somma di € 319.927,03, che si ricava dal prospetto pagina 8 di 13 comparativo che ha depositato nel corso del primo grado, riportante le somme CP percepite a titolo di corrispettivi maturati per l'esecuzione del contratto di appalto (v. doc. n. 13 del fascicolo , in relazione al successivo deposito, effettuato CP all'udienza del 7.7.2016, con cui ha dato atto del bonifico effettuato a favore di Pt_1
di € 392.923,11 (v. doc. n. 14 del fascicolo della ).
[...] CP
Ci si deve ora soffermare sull'ulteriore defalcazione di € 21.487,27 dal residuo credito vantato dall'appellante. La c.t.u., come dedotto anche da , con la propria CP opposizione, aveva escluso dal calcolo finale € 21.487,27 semplicemente perché “non dovuta”, preso atto dei dati di cui al mastro contabile di ed escludendo dal CP relativo conteggio anche gli interessi moratori stante la ritenuta inesigibilità del credito.
Sennonché, al 31.3.2011 - prima della confessione stragiudiziale resa sul credito ancora vantabile da nei confronti di - l'ammontare dei CP Parte_3 pagamenti effettuati da a favore di era pari al 49,23% del credito CP Parte_1 maturato dalla sub-appaltatrice, mentre l'ammontare dei pagamenti erogati dalla
[...]
a favore di era pari al 41,97% rispetto all'ammontare del credito Parte_3 CP
9 vantato dalla seconda nei confronti della prima s.p.a., sicché è rilievo corretto che al
31.3.2011 l'importo di € 21.487,27 fosse effettivamente scorporabile dalle somme pretese da , non tanto perché non esigibili, ma perché la subappaltatrice era stata Parte_1 soddisfatta come stabilito in contratto, e, dunque, le somme pretese in sede monitoria non erano dovute.
Ora, non è possibile stabilire con precisione se tali somme, imputabili agli interessi moratori e non alla sorte, in forza del pagamento effettuato nel mese di luglio 2016 (v. doc. n. 14 del fascicolo di spettino o meno a . CP Parte_1
Va allora precisato che la c.t.u., che nella ricostruzione della percentuale di pagamento dei rapporti succitati non ha tenuto in considerazione il preciso espletamento dei servizi resi dalla IT nei comuni di e Parte_1 Persona_2
diviene superabile, posto che il consulente non era stato autorizzato a Per_1 richiedere dati ad e che, i documenti confluiti nel giudizio di primo Parte_3 grado nel corso del 2015 entro i termini rituali concessi per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., non sono stati oggetto di valutazione da parte del primo pagina 9 di 13 Giudice, ciò che consente di esaminare il quarto motivo di appello con riferimento ai documenti di interesse e sopravvenienti nel corso del primo giudizio.
All'udienza del 26.11.2015 la depositava i documenti indicati con i nn. Parte_1
1-8 di cui sosteneva essere venuta a conoscenza perché depositati nel giudizio R.G. n.
6519/2009, ovvero il giudizio incardinato da nei confronti di soltanto CP Pt_3 all'udienza del 17.11.2015, successivamente allo spirare dei termini concessi per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. nel primo grado del presente giudizio, ragione per cui col quarto motivo che ci occupa è stata chiesta la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., e, comunque, l'esame ai fini della decisione per asserita omessa pronuncia. Per vero, prima ancora erano stati depositati da ulteriori Parte_1 documenti rivenienti sempre dal medesimo procedimento (v. nota di deposito documenti del 28.9.2015) allegati da nel corso del 2013 e a corredo dell'atto di CP riassunzione notificato in data 13-21.9.2013 (v. doc. nn. 1,2, 2.1, 2.2. e 2.3.).
Tali documenti sono ammissibili perché prodotti all'udienza immediatamente successiva al momento in cui la parte che li ha prodotti ne è venuta a conoscenza e,
10 comunque, la produzione non è stata opposta dalla difesa di , che, anzi, l'ha CP condivisa. Sono anche rilevanti al fine di stabilire la fondatezza delle ragioni opposte da sull'inesigibilità del pagamento preteso dalla sub-appaltatrice. CP
L'indagine conseguente, con particolare riferimento alla transazione del 31.5.2012 tra e (v. doc. n. 3 della nota di deposito del 28.9.2015) Parte_3 CP dimostra l'effetto novativo sul rapporto preesistente di appalto con effetti sul contratto di sub-appalto, e, quindi, sulla posizione della IT ZZ PO, giacché la novazione del rapporto ha comportato anche la revisione delle somme dovute. Ciò si evince dal contenuto degli atti processuali dell'altro giudizio ma, più ancora, dalla rinuncia della condanna di al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di Parte_3 appalto con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere in seguito alla transazione perfezionata. Ma, ancor più si evince dalla seconda parte di documenti prodotti all'udienza del 26.11.2015 e dallo stesso verbale di udienza in cui dava atto di aver ricevuto il pagamento di € 35.174.184,89, ribadita dalla CP produzione documentale di (v. doc. n. 11), che dimostrava la sua integrale CP
pagina 10 di 13 soddisfazione rispetto al contratto stipulato con ATO Me 2 (v. doc. n. 1 depositato per l'udienza del 26.11.2015).
La novazione del rapporto di appalto e il venir meno di quello di sub-appalto originariamente stipulati, avuto riguardo alla data del deposito della consulenza contabile (18.4.2013) consentono di superare e di ritenere assorbite le questioni che involgono i rapporti sottostanti al credito, le deduzioni di presunti inadempimenti, e permettono di respingere ogni doglianza riferita singolarmente a clausole la cui declaratoria di nullità sarebbe superflua in ragione del principio della ragione più liquida, secondo cui la prova raggiunta consente di dirimere la controversia e di accertare effettivamente la fondatezza delle ragioni a sostegno della domanda.
Del resto, proprio a seguito di tale deposito è avvenuto il pagamento a Parte_1 di € 392.923,11 (v. documenti nn. 13 e 14 del fascicolo di primo grado di ). CP
In conclusione, va rigettata la tesi di di inesigibilità del credito e accolto CP
l'appello.
Vanno però svolte alcune precisazioni riepilogative.
11 Non spettano a : a) € 103.202,52 in quanto non ha titolo contrattuale per Parte_1 pretendere il credito, se si trattava di servizi straordinari convenuti con l'appaltatrice e/o di maggiori costi sostenuti dall'impresa, e ne difetta, in ogni caso, la prova, rimanendo però incontestato che tali prestazioni erano state rese al di fuori del contratto di sub-appalto stipulato con anche perché estranee ai Comuni e CP Per_1 nei quali sarebbero dovute avvenire le prestazioni;
b) € 21.487,27, Persona_2 giacché interessi moratori parzialmente imputabili ad una somma incassata prima della stipulata transazione e degli incassi rivenienti a da CP Parte_3 anche prescindendo dall'esatta ricostruzione delle proporzioni in percentuale, ma semplicemente avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 8 del contratto di sub-appalto letto in relazione all'art. 45 del capitolato allegato.
ha ricevuto da (v. contabile del 27.04.2016) € 392.923,11 Parte_1 CP
(v. doc. n. 14 del fascicolo di . CP
Poiché la revoca del decreto ingiuntivo operata dalla sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. è definitiva, ed il titolo giudiziale revocato non è destinato a riviviscenza neppure nel caso di eventuale riforma della pagina 11 di 13 sentenza di primo grado, restando inidoneo a fondare l'esecuzione (cfr. Cass. n.
20868/2017) - la sentenza deve essere riformata con condanna di a pagare a CP
la somma residua di € 319.927,03. Sono dovuti anche gli interessi moratori Parte_1 ex d.lgs. n. 231/2002, convenuti nel contratto, che vanno calcolati sulla somma complessiva originariamente dovuta (€ 392.923,11 + € 319.927,03 = 712,850,14) dalla scadenza di ogni singola fattura sino al 27.4.2016, e cioè sino alla data del pagamento del rateo di € 392.923,11, e sulla residua somma di € 319.927,03 dal 27.4.2016 sino all'effettivo soddisfo.
Poiché è risultata quasi totalmente soccombente si ritiene equo CP compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio in ragione di 1/5 e condannare a rifondere a i restanti 4/5, comprensivi dei compensi CP Parte_1 professionali e delle spese di lite sostenute per la fase monitoria.
La liquidazione va effettuata come in dispositivo, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa (scaglione ricompreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00),
12 dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m.
n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, detratta la fase istruttoria nel presente grado di giudizio perché non è stata svolta.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
accoglie l'appello proposto da , nella qualità di titolare dell'omonima IT, Parte_1
e per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, n. 1635, depositata in data 22.11.2022: condanna in persona dell'amministratore p.t. al pagamento in favore di CP
, nella qualità spiegata, la somma di € 319.927,03, oltre interessi moratori ex Parte_1
d.lgs. n. 231/2002 sulla somma di € 712.850,14 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al 27.4.2016 e sulla residua somma di € 319.927,03 dal 27.4.2016 sino all'effettivo soddisfo;
pagina 12 di 13 dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in ragione di 1/5 e condanna in persona dell'amministratore p.t. a rifondere a , CP Parte_1 nella qualità spiegata, i restanti 4/5, che liquida per la fase di cognizione del primo grado di giudizio in complessivi € 23.354,40 per compensi professionali, e per la fase monitoria in € 494.80 per esborsi, € 768,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, e per il presente grado di appello in € 11.391,20, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate.
Perugia, 17.7.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
13
pagina 13 di 13