Articolo 4 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 3Articolo 5
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22 marzo 1961
Art. 4.

I tratti di strade statali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti fanno parte della rete delle strade statali, giusta la lettera c) dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 .
Nei suddetti tratti interni, regolarmente delimitati, l'A.N.A.S., oltre alla gestione e alla manutenzione del piano viabile potra' assumere, d'intesa, con i Comuni interessati, la gestione e la manutenzione dei marciapiedi e delle banchine rialzate.
Per i tratti interni indicati nel primo comma, l'indennita' prevista dal secondo comma dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F, sui lavori pubblici, e' conservata limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti che non siano capoluoghi di Provincia. E' soppresso il contributo previsto dall' articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F, per i Comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti.
Resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i tratti di strade statali indicati nei precedenti commi; gli adempimenti stessi, ove comportino lavori che investano la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della A.N.A.S. Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore dei Comuni, i quali sono tenuti, nei confronti dell'A.N.A.S., al ripristino dei tratti di strada interessati dalla esecuzione delle opere.
Entrata in vigore il 22 marzo 1961
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