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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 31/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1531/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1531/2021 promossa da:
- (CF ), (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Leonardo Grossi Parte_3 C.F._2 con studio in San Benedetto del Tronto, Corso Mazzini, 193; ATTORI OPPONENTI Contro
C.F. Controparte_1
) nella qualità di procuratrice di P.IVA_2 [...]
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. Brunella Orsini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Giovanni Falcone N. 23 Fermo;
CONVENUTA OPPOSTA
Nonché contro
- (C.F. e P.I. n. ) in qualità di procuratrice di (CF e CP_3 P.IVA_4 Controparte_4
PI ), con il patrocinio dell'avv. Brunella Orsini ed elettivamente domiciliata in P.IVA_5
Via Giovanni Falcone, 23 Fermo;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come segue: per gli opponenti come da foglio di pc depositato in data 3.07.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi di cui agli atti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via preliminare ed istruttoria accogliere ogni eccezione, difesa e istanza già articolata con le memorie ex art. 183 c.p.c., da intendersi integralmente richiamate e trascritte e, dunque, ammettere tutti i mezzi istruttori articolati e richiesti con le memorie ed allo stato non ammessi (prove orali,
pagina 1 di 25 ordine di esibizione e ctu); - nel merito, accogliere le conclusioni anche in via pregiudiziale e riconvenzionale già enunciate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conclusioni da intendersi integralmente richiamate e trascritte” che di seguito si riportano “Piaccia all'intestata
Giustizia, per tutti i motivi innanzi esposti, ogni contraria istanza e d eccezione disattesa: in via PRELIMINARE, ritenuta l'urgenza e la sussistenza dei gravi motivi addotti, da ritenersi pure in re ipsa, fissare apposita udienza ex art. 649 c.p.c. ed in quella sede, ritenuta l'insussistenza dei gravi motivi addotti da controparte, viste le superiori considerazioni e la produzione documentale dell'opponente, ritenuta l'inadeguatezza ed insufficienza della produzione allegata al ricorso per ingiunzione, accertare e dichiarare la carenza delle condizioni imposte dall'art. 633 e/o 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e, per l'effetto, sospendere e/o revocare la clausola di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. e/o comunque sospendere la provvisoria esecuzione essendo l'opposizione fondata su gravi motivi e su prova scritta;
In via PREGIUDIZIALE, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.313/2019 pendente davanti al Tribunale di Fermo rg n.1563/2019 (Giudice
Rocchi Lucia, prossima udienza 25/11/2021) o, in via subordinata, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio fino alla definizione del giudizio pendente innanzi all'intestato Tribunale di Fermo
(RG 1563/2019, Giudice Rocchi Lucia).
In via GRADATA, accertare e dichiarare che l'inammissibile decreto non poteva esser chiesto e concesso perché carente delle condizioni richieste dalla legge, stante l'indeterminatezza del credito, anche in relazione alle fideiussioni, prive di data certa e nulle, prodotte dall'opposta banca, per l'effetto disponendo la revoca dell'opposto decreto dichiarandolo nullo e privo di ogni effetto di legge;
Nel MERITO ed anche in VIA RICONVENZIONALE:
A) accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'infondatezza della pretesa azionata in monitorio, poiché la domanda è fondata su titoli nulli ed è infondata, indimostrata ed errata e l'importo richiesto non dovuto, ed in ogni caso accertare e dichiarare che le somme eventualmente riconosciute in favore dell'opposta vanno depurate da quelle dovute agli opponenti, accertando e dichiarando la compensazione tra il credito eventualmente riconosciuto alla banca opposta ed il credito degli opponenti in virtù del risarcimento ad essi spettante per le circostanze esposte nella narrativa, per l'effetto disponendo la revoca dell'opposto decreto dichiarandolo nullo e privo di ogni effetto di legge;
pagina 2 di 25 B) dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare di nessun effetto il contratto di mutuo fondiario erogato alla per tutte le ragioni esposte in narrativa, da intendersi qui ripetute e Parte_1 trascritte parola per parola, se del caso accertando e dichiarando, anche incidenter tantum, la illegittimità e la nullità dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici e di commissioni illegittime, comunque non pattuite tra le parti con riferimento al rapporto di conto corrente della Parte_1
n.03/01/00203, nonché agli altri rapporti di conto corrente e bancari intercorsi con le società CP_5
( e per l'effetto disponendo la
[...] Controparte_6 Controparte_7 revoca dell'opposto decreto dichiarandolo nullo e privo di ogni effetto di legge;
C) dichiarare nulle e di nessun effetto le fideiussioni poste a base della richiesta in monitorio ed ex adverso prodotte per violazione delle libertà di concorrenza dei fideiussori e della Legge 287/1990 e per tutti i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui ripetuti e trascritti o, in via gradata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole inserite nelle fideiussioni e garanzie rilasciate dagli attori richiamanti gli artt. 2, 6 ed 8 dello Schema ABI 2003, accertando estinta l'obbligazione; per gli effetti, ed in ogni caso, liberando il fideiussore da ogni obbligazione di garanzia o comunque dichiarando la liberazione dei fideiussori anche ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1956 e 1957 c.c., disponendo la revoca dell'opposto decreto dichiarandolo nullo e privo di ogni effetto di legge;
D) procedere a ricalcolo delle somme in ipotesi dovute alla banca opposta previo espletamento di CTU contabile che tenga conto dei rilievi tutti espressi in narrativa e nelle superiori conclusioni, accertando
e dichiarando, per effetto della rideterminazione del saldo in ordine agli impugnati rapporti bancari, e previa ogni declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e dichiarando che nulla è dovuto in relazione agli intercorsi rapporti, con ogni conseguenza in ordine alla ripetibilità delle somme già corrisposte e, comunque, compensando le somme eventualmente dovute alla banca con i danni dovuti agli opponenti come in appresso richiesti.
E) in VIA RICONVENZIONALE ed indipendentemente dall'accertata nullità del mutuo e/o delle fideiussioni e/o dall'accoglimento delle superiori domande, condannare in via autonoma l'opposta banca, sia a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. che extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
e precontrattuale ex art. 1337, e/o con qualunque altra statuizione, per concessione abusiva del credito, per omessa verifica del merito creditizio e/o per violazione delle norme di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c. e del principio di trasparenza bancaria, e/o per abuso del diritto, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti dalla e dai Sigg. Parte_1 Pt_3
e per le causali esposte nella narrativa, danni da quantificarsi nella misura di
[...] Parte_2
pagina 3 di 25 giustizia, anche a mezzo di consulenza tecnica, ovvero in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, entro il valore della causa azionata dalla banca in monitorio e pure appresso specificato, dichiarando la compensazione tra quanto liquidato a titolo di risarcimento in favore degli opponenti e quanto eventualmente dovuto alla banca opposta, per l'effetto disponendo la revoca dell'opposto decreto dichiarandolo nullo e privo di ogni effetto di legge.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione delle spese, delle competenze e degli onorari non riscossi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”. Con Con Per l'intervenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
DATO ATTO che il procedimento di mediazione è stato regolarmente svolto in corso di causa e che esso ha dato esito negativo come risulta dal verbale in atti. IN VIA PRELIMINARE: si eccepisce
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Fermo a favore del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di Impresa , in relazione alla domanda di nullità delle fideiussioni per violazione del diritto alla concorrenza , ai sensi dell'art. 33 L. n° 287/90 in forza del quale le azioni di nullità per violazione della normativa antitrust debbono promuoversi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la Sezione Specializzata di cui all'art. 1 del D.Lgs. 168/03 e successive modificazioni;
IN VIA PRELIMINARE: si eccepisce il difetto di legitimatio ad causam degli opponenti relativamente alle domande, azioni, deduzioni ed istanze anche istruttorie afferenti rapporti intervenuti tra la Banca e la e la fallita società ex artt. 81 e Controparte_7 CP_5
100 CPC e si eccepisce altresì la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 CPC;
IN VIA PRELIMINARE: si eccepisce la nullità e l'inammissibilità della domanda di nullità del mutuo erogato a per genericità del petitum e della causa petendi ex art.163-164 CPC , per Parte_1 omessa individuazione del thema decidendum e per omessa allegazione fattuale finalizzata a non consentire alla Banca l'individuazione del petitum ed il corrispondente esercizio del suo diritto di difesa, con conseguente invalidità e nullità della domanda;
IN VIA PRELIMINARE: si eccepisce la nullità e l'inammissibilità della domanda risarcitoria per violazione degli artt.163 e 164 CPC per manifesta genericità e mancata individuazione del petitum e della causa petendi , nonché per violazione del disposto dell'art.1226 CC;
IN VIA PRELIMINARE: si eccepisce l'inconferenza e l'inammissibilità di tutta la documentazione versata da controparte in quanto concernente posizioni e questioni estranee alla materia del contendere
pagina 4 di 25 e per l'effetto si chiede che vengano espunti dal procedimento i documenti versati dagli opponenti dal
N° 1 al n° 34 relativi anche a società e questioni estranee al thema decidendum e perché concernono questioni relative a domande nulle ed inammissibili ex art.163 e 164 CPC , sulle quali si rifiuta il contraddittorio;
NEL MERITO: RIGETTARE in ogni caso ed integralmente l'opposizione avversaria , nonché tutte le contestazioni, deduzioni, censure , richieste ed eccezioni di parte opponente , sia preliminari che di merito, ivi compresa la richiesta di nullità del contratto di mutuo e dei contratti di fideiussione, la richiesta di risarcimento del danno e la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e perché contrarie a legge,
RIGETTARE tutte le istanze istruttorie in quanto inconferenti ai fini della decisione ed in quanto afferenti posizioni estranee alle parti in causa e per l'effetto, ESPUNGERE dal giudizio tutti i documenti avversi perché irrilevanti ed estranei alla materia del contendere e riferiti a società che non sono parti del presente giudizio, CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto n. 451/21 emesso dal
Tribunale di Fermo il 28-5-2021 munito di Formula Esecutiva il 3-6-21 , notificato alla debitrice principale il 2-7-21 a il 5-7-21 , a il 2-7-21 con condanna degli Parte_3 Parte_2 opponenti al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi come da domanda, oltre alle spese liquidate in decreto, e con condanna di controparte alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Cont NEL MERITO: condannare controparte per responsabilità aggravata ex art.96 ricorrendone tutti
i presupposti di legge per le ragioni ampiamente espresse in narrativa e che qui integralmente si riportano. Salvis juribus.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data in data 01.09.2021 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente Parte_3 esecutivo n. 451/2021 del 28.05.2021, emesso dal Tribunale di Fermo, in favore della
[...]
, a mezzo della procuratrice con rappresentanza Controparte_2 [...]
con cui gli odierni opponenti venivano ingiunti al Controparte_1
pagamento della complessiva somma di € 720.096,90, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio.
Gli opponenti a proprio favore, in sintesi e per quanto di interesse, deducevano che:
pagina 5 di 25 • il decreto ingiuntivo era stato domandato per credito derivante da mutuo fondiario con garanzia ipotecaria n. 0009/003/0000275 stipulato in data 23.11.2016, in particolare: € 708.373,72 oltre € 10.989,97 per interessi al 31.12.2020, euro 733,21 per spese, oltre interessi dal 1.01.2021 al saldo da calcolarsi su 660.000,00 nella misura del
5,346% e, comunque, entro i limiti stabiliti dalla Legge 108/96, come da estratto ex art. 50 TUB;
la ricorrente assumeva che il credito derivante dal mutuo fondiario era stato garantito dai Sigg. e in virtù di fideiussione specifica Parte_3 Parte_2 limitata sino alla concorrenza dell'importo di € 990.000,00, sottoscritta in data
22.11..2016 e che la debitrice principale ed i garanti erano in grave stato di insolvenza ed avevano subito l'iscrizione di ipoteche giudiziali in forza del precedente decreto ingiuntivo n.313 del 26.04.2019;
• risulta pendente innanzi al Tribunale di Fermo al n. RG 1563/2019 un ulteriore giudizio di opposizione ad un primo decreto ingiuntivo azionato dalla banca opposta, ossia il decreto ingiuntivo n.313/2019; l'opposizione è stata proposta dalla società
[...]
dalla e dai garanti e Controparte_7 Parte_1 Parte_3
e nel relativo giudizio, tra le varie questioni prospettate, è stato Parte_2 domandato l'accertamento della nullità del mutuo fondiario sul quale si fonda il credito verso la azionato dalla banca con il decreto ingiuntivo 451/2021 Parte_1
impugnato in questa sede;
• in sede monitoria la ricorrente non aveva depositato la documentazione necessaria per consentire di verificare la correttezza dei conteggi esposti in ricorso, l'effettivo capitale da rimborsare, la legittimità e congruità delle voci, se lo spread pattuito in contratto sia stato correttamente applicato, se l'indicatore sintetico di costo (c.d. “ISC”) indicato in contratto è corretto e se lo stesso differisce da quello poi effettivamente applicato (c.d.
“TAEG”) e se vi sia stata applicazione di interessi anatocistici;
• descriveva le vicende delle società, tutte gestite dai fratelli e Parte_3 Pt_2
:
[...]
1) la (ora società fallita innanzi al Tribunale Controparte_5 CP_6 Controparte_6
di Teramo giusta sentenza n. 29/2016 R.Fall. del 3/05/2016);
2) la Controparte_7
pagina 6 di 25 3) la (già Idea Inox snc), odierna opponente;
Parte_1
• in relazione al rapporto della odierna opponente (prima Idea Inox snc) Parte_1
con la banca opposta: il rapporto si deteriorava nel 2013, quando in data 04.07.2013 la riceveva dalla BCC di Ripatransone una raccomandata con cui si comunicava Parte_1 che in data 20.07.2013 non poteva essere rinnovata l'apertura di credito del C/C con scadenza 25.07.2013; seguita da revoca del fido di euro 1.311.693,70,
• in data 29.07.2013 la Idea Inox s.n.c. proponeva un piano di rientro, accettato dalla
Banca a seguito del quale venivano versati complessivi euro
(50.000+29.000+6.000+80.000) 165.000,00;
• nel mese di marzo 2014 si concordava con la BCC di Ripatransone di sanare i debiti della nonché la residua esposizione della Idea Inox s.n.c. attraverso Controparte_5
l'erogazione di un mutuo di euro 1.200.000,00 in favore della
[...]
contemporaneamente la Controparte_7 Controparte_7
versava euro 1.200.000,00 in favore di per l'acquisto di un capannone e di Parte_1
attrezzature e si costituiva un pegno su un libretto di euro 170.000,00 sempre a garanzia della Controparte_5
• al fine di risanare il residuo scoperto della (in quel momento Parte_1
ammontante ad euro 400.000,00 circa), la concedeva un nuovo mutuo ipotecario CP_2
alla di euro 660.000,00, ossia il mutuo del 23.11.2016 azionato con il Parte_1
decreto ingiuntivo n.451/2021 opposto, con l'intesa che il ricavato sarebbe stato utilizzato per sistemare il conto corrente della Controparte_7
e, in parte, della a cui seguiva la firma delle garanzie personali dei
[...] Parte_1
sig. he veniva imposta dalla Pt_3 CP_2
• dopo l'erogazione del mutuo di 660.000,00 euro la (con valuta Parte_1
30.11.2016) versava sul C/C della la somma Controparte_7 di 400.000,00 euro;
i finanziamenti erogati dalla banca in favore della (e Parte_1
della furono concessi non per concedere Controparte_7
liquidità ai mutuatari ma per risanare posizioni debitorie di soggetti (uno dei quali poi fallito) diversi dai mutuatari e/o per risanare i saldi passivi di conti correnti di terzi a loro volta viziati da nullità;
pagina 7 di 25 • quali motivi di opposizione deduceva pertanto: a) la nullità del mutuo per contrarietà
a norme imperative ex art. 1418 c.c. e per illiceità della causa ex artt. 1343, 1344 e 1345
c.c.: il mutuo ipotecario non ha costituito un autonomo contratto di finanziamento, ma era parte di un'unica operazione complessa inerente le varie società del gruppo Pt_3
e diretta a risanare i debiti di terzi;
b) la nullità del mutuo per collegamento negoziale con altri contratti di conto corrente e di finanziamento illeciti per applicazione di commissioni non previste, interessi anatocistici o non convenuti, o applicati in misura diversa da quella pattuita in violazione dell'art. 118 TUB;
c) la nullità del mutuo ai sensi degli artt. 1418, 1343, 1344 e 1345 c.c. comporta anche la nullità degli atti negozialmente collegati e delle garanzie accessorie;
d) l' estinzione delle garanzie ex art. 1956 c.c.; e) la nullità ex artt. 1346 c.c. 1418 e 1439 c.c., delle fideiussioni poiché
l'oggetto del contratto è assolutamente indeterminato e indeterminabile, con conseguente nullità; f) la nullità della fideiussione contenente clausole conformi allo schema contrattuale predisposte dall'ABI applicato in modo uniforme dalla Banca opposta in contrasto con l'art. 2, co. 2, L. n. 287/90, specificando che tale nullità viene sollevata in questa sede e proposta in via di eccezione e non di autonoma domanda;
g) la nullità delle clausole conformi allo schema ABI ed in particolare di quelle relative alla preventiva rinuncia al termine di cui all'articolo 1957 c.c.; dovendosi quindi applicare l'art. 1957 c.c., eccepiva la decadenza per superamento del termine semestrale ivi previsto per fare valere le proprie pretese nei confronti del debitore;
• gli opponenti facevano altresì valere la responsabilità sia precontrattuale, contrattuale che extracontrattuale della banca opposta con domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali causati alla debitrice e ai garanti Pt_1 Pt_1
deducendo la violazione delle norme di buona fede e correttezza, anche con riferimento alla trasparenza bancaria, nei confronti dei soggetti finanziati e dei garanti e per la concessione abusiva del credito ed omessa verifica del merito creditizio.
Tanto premesso gli opponenti concludevano chiedendo in via preliminare di sospendere la provvisoria esecuzione e in via pregiudiziale di disporre la riunione del presente giudizio al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.313/2019 pendente davanti al Tribunale di pagina 8 di 25 Fermo rg n.1563/2019 o, in via subordinata, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio fino alla definizione secondo, nel merito concludevano come in epigrafe riportato.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale procuratrice di e del avversando le opposte pretese Controparte_2 CP_2
deducendo:
• la presente opposizione concerne il mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulato per Notaio di San Benedetto del Tronto il 23-11-16 quietanzato dal Persona_1 debitore all'art. 1, da rimborsarsi in 18 anni al tasso pattuito all'art.3 depositato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo unitamente al piano di ammortamento, al documento di sintesi e all' estratto conto certificato ex art.50 D.Lgs 1/9/93 n.385;
• la pretesa creditoria avanzata verso i garanti sigg. e è Parte_3 Parte_2 fondata sulla fideiussione specifica relativa al mutuo fondiario de quo, dai medesimi sottoscritta in data 22-11-16, limitata sino alla concorrenza dell'importo di € 990.000,00;
• la mutuataria ha evidenziato una serie di difficoltà economiche, ha Parte_1
lasciato impagate numerose rate del mutuo e dopo aver consegnato alla Banca una promessa di pagamento tramite un piano di rientro decorrente dal 30.6.2019 non è stata più in grado di adempiere le obbligazioni promesse;
• la preso atto dello stato di grave crisi economica della debitrice principale CP_2
rimasta inadempiente e dei garanti e della loro difficoltà economica ad adempiere le obbligazioni assunte, era stata infine costretta a comunicare con lettera Pec e raccomandata del 24.4.2020 che a causa del mancato pagamento di numerose rate del mutuo fondiario, i medesimi erano decaduti dal beneficio del termine ed aveva intimato loro il pagamento del dovuto, con espresso avvertimento che in mancanza avrebbe attivato ogni opportuna e necessaria azione legale.
Tanto premesso in fatto, in relazione ai motivi di opposizione la convenuta deduceva che:
• la prova del credito emerge dal contratto di mutuo, inoltre la debitrice ha espressamente riconosciuti il debito maturato da verso la Banca nel Parte_1
momento in cui in risposta alla Banca ha proposto che, a decorrere dal 30-6-19 avrebbe eseguito versamenti mensili di € 3.000,00 da imputare a decurtazione del debito scaduto;
pagina 9 di 25 • non era necessaria l'attestazione di conformità all'originale del contratto di mutuo non trattandosi di documento da notificare e l'opponente non ha disconosciuto la conformità della copia all'originale;
• dalla documentazione depositata risultano concretamente determinati il tasso degli interessi pattuiti e di quelli di mora nel rispetto degli artt. 1815 e 1284 CC e dell'art. 117
TUB, nonché risulta determinato l'importo delle rate, la composizione delle stesse e il capitale residuo e risulta indicato l'Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.);
• il piano di ammortamento c.d. alla francese non comporta alcun fenomeno anatocistico;
• si opponeva alla richiesta di riunione del presente giudizio al giudizio n. 1563/19 o alla sospensione del presente giudizio in quanto gli stessi riguardano differenti parti, differenti rapporti e un differente petitum e causa petendi; unico tratto in comune, sarebbe rappresentato dal fatto che i sigg. e risultano garanti per Parte_3 Pt_3 entrambe le società; non vi è alcuna domanda riconvenzionale di nullità del mutuo fondiario per Notaio del 23.11.2016 avanzata nell'altro giudizio Per_1
precedentemente instaurato;
• le vicende debitorie proprie della nulla hanno Controparte_7
a che vedere con il mutuo fondiario oggetto del presente giudizio e la fideiussione specifica relativa al mutuo sottoscritta dai fratelli in data 22.11.2016 e quindi, Pt_3
con l'attuale thema decidendum e non è veritiera la ricostruzione dei fatti data dagli opponenti;
rispetto alle vicende concernenti le altre società estranee al presente giudizio eccepiva il difetto di legittimatio ad causam ex art.81 ed ex art. 100 cpc da parte degli opponenti;
• il mutuo in oggetto è stato espressamente richiesto e caldeggiato dall'amministratore della società sig. che al fine di ottenerlo, aveva Parte_1 Parte_2
ulteriormente inoltrato alla Banca una situazione comprovante il suo fatturato, gli ordini da evadere, il tutto per dimostrare alla Banca che l'azienda era sana ed attiva ed aveva importanti rapporti commerciali in corso e godeva quindi, di una situazione economica positiva, circostanze tutte che rendevano la richiedente società affidabile e di sicura capacità restitutoria ai fini del richiesto mutuo;
pagina 10 di 25 • l'erogazione del finanziamento non era stata concordata con la per estinguere CP_2 diverse posizioni debitorie irrecuperabili afferenti altre società collegate alla mutuataria: la somma finanziata veniva erogata alla mediante Parte_1
accreditamento sul suo conto corrente n. 03/01/00203 in data 27.12.2016 e la stessa ne disponeva successivamente per soddisfare scelte gestorie cui la Banca è rimasta del tutto estranea;
• non può operare l'estinzione delle fideiussioni ex art 1956 c.c. in quanto i garanti, entrambi fratelli, erano soci al 50% ciascuno e controllavano integralmente la società mutuataria, uno era anche amministratore della stessa e dunque erano perfettamente a conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società garantita e degli esiti delle loro iniziative imprenditoriali;
• deduce l'assenza di indeterminatezza dell'oggetto delle fideiussioni;
• quanto alla nullità delle fideiussioni per violazione della L. 287/90 rilevava a)
l'incompetenza del Tribunale di Fermo essendo competente il Tribunale di Ancona sezione specializzata in materia di Imprese;
b) la genericità dell'eccezione; c) le fideiussioni oggetto di lite non sono state redatte in conformità allo schema ABI ritenuto abusivo dalla Banca d'Italia con parere n°55 del 2-5-2005; d) non è configurabile la nullità dell'intero contratto di fideiussione, potendosi solo discutere, al più, della nullità parziale delle singole clausole anticoncorrenziali;
• la genericità della domanda risarcitoria formulata dagli opposti.
L'opponente dunque concludeva chiedendo di rigettare le avverse domande rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
All'esito dell'udienza del 04.02.2022 il Giudice istruttore ritenuto che non vi fossero i presupposti per rimettere gli atti al Presidente ai fini della riunione dei procedimenti, rigettata l'istanza di sospensione della causa, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i., assegnava termine all'opposta per introdurre il tentativo di mediazione.
All'udienza del 28.06.2022 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. e fissava udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori.
pagina 11 di 25 Le parti depositavano le memorie 183 comma 6 numeri 1,2, 3 c.p.c. con cui non si aveva ampliamento del thema decidendum.
In data 20.02.2023 si costituiva quale procuratrice della società CP_3 Controparte_4 cessionaria dei crediti vantanti da e del , Controparte_2 Controparte_2
nei confronti degli odierni opponenti, che faceva propria la posizione della cedente e si riportava agli atti ed ai documenti già depositati dalla medesima, facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate da e del Controparte_2
Eccepiva in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in CP_2 Controparte_4 merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
All'esito dell'udienza del 01.06.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini ex art 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
1.Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva da parte di in Parte_1
relazione alla domanda di cui alla lett d) delle conclusioni “procedere a ricalcolo delle somme in ipotesi dovute alla banca opposta previo espletamento di CTU contabile che tenga conto dei rilievi tutti espressi in narrativa e nelle superiori conclusioni, accertando e dichiarando, per effetto della rideterminazione del saldo in ordine agli impugnati rapporti bancari,” per quanto concerne i rapporti di conto corrente di e dei rapporti di conto corrente CP_5 [...] trattandosi di rapporti contrattuali la cui titolarità è di soggetti Controparte_7
giuridici diversi da odierna opponente. Parte_1
2. Va ribadito il rigetto della richiesta di riunione del presente procedimento con il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n.313/2019 in quanto dagli atti non sussiste nessun collegamento oggettivo con il procedimento sopra indicato posto che si tratta di opposizione decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto debitore principale -
diverso dal per un credito diverso rispetto al Pt_1 Controparte_7 Pt_1
presente; come emerge dall'atto di opposizione allegato dagli opponenti il decreto ingiuntivo della causa 313-2019 concerne il saldo debitore del c/c di corrispondenza N° 03/01/ 02796 e pagina 12 di 25 l'inadempimento del mutuo chirografario N° 03/21/02253 del 22.9.2014 rispetto ai quali Pt_1
odierna opponente e i sig.ri sono chiamati a rispondere quali fideiussori (v. atto
[...] Pt_3
di citazione in opposizione causa n. r.g.313/2019 in atti).
3. Inoltre non sussistono i presupposti per la sospensione del presente procedimento in attesa della conclusione del procedimento n. 313-2019 in quanto non sussiste alcuna pregiudizialità tecnico –giuridica tra i due procedimenti.
4. Entrando nel merito dell'opposizione, va rammentato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
4.1. La ha depositato Controparte_9
documentazione idonea a provare il credito. Invero nel mutuo fondiario ipotecario Notaio del 23-11-16 risultano: la somma erogata a mutuo pari a 660.000,00 euro, la Per_1
durata (18 anni) (v. art. 1) il numero di rate mensili (24 in preammortamento e 129 in ammortamento) e le relative scadenze (v. art. 2), il tasso pattuito nella misura di “2,75 (due virgola settantacinque) punti in più della media mensile dei tassi EURIBOR sei mesi lettera 365, attualmente pari allo -0,201% (meno zero virgola duecentouno per cento) pubblicata nel quotidiano “il sole 24 ore” e rilevata alla chiusura del trimestre antecedente l'odierna data di stipula del presente contratto e quindi nella misura attuale del 2,549 % (due virgola cinquecento quarantanove per cento)…” oltre il tasso di mora pari “al tasso come sopra determinato aumentato di 3 (tre) punti percentuali…su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica” (v. art 3). Tali condizioni sono riportate nel documento di sintesi allegato al contratto, contenente il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti.
Il creditore ha dunque fornito tutti gli elementi che provano l'esistenza del contratto fonte del credito e tutti gli elementi necessari alla quantificazione dello stesso. Ancora risulta in atti la lettera di decadenza dal beneficio del termine del 4 aprile 2019 seguita dalla risposta di
[...]
che in riferimento mutuo fondiario 03/20/00275 manifestava la disponibilità ad Pt_1 eseguire a decorrere dal successivo 30 giugno versamenti mensili così riconoscendo l'esistenza del debito derivante dal mutuo oggetto di causa. pagina 13 di 25 4.2 Quanto all'eccezione del mancato deposito del contratto di mutuo munito di attestazione di conformità all'originale, l'eccezione è priva di rilevanza in quanto è pacifico che l'attestazione di conformità all'originale resa dall'avvocato è richiesta per le copie informatiche depositate telematicamente di atti processuali di parte o provvedimenti del giudice formati su supporto analogico e detenuti in originale o copia conforme (art. 16-decies d.l. 179/2012) ma non per le copie informatiche delle scritture che siano dirette a provare o negare fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni, per le quali operano le regole ordinarie previste dal Codice civile (da ultimo Cassazione, ordinanza 7 ottobre 2024, n.
26200).
4.3. Spettava al creditore allegare errori nei conteggi, l'applicazione di commissioni non pattuite o l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito, indicare precisamente che l'ISC indicato in contatto non è corrispondente a quello effettivo e indicarne i motivi.
Circostanza non avvenuta nel caso di specie.
4.4. Inoltre l'eventuale difformità dell'ISC indicato in contratto non comporta la nullità ex art
117 TUB richiamata da parte opponente posto che l'ISC non costituisce infatti un tasso di interesse o una condizione economica da applicarsi al rapporto di credito, bensì un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi. L'ISC non è un tasso, un prezzo o una condizione economica a cui si riferisce espressamente l'art 117 comma
4 TUB, bensì un indicatore del costo complessivo del finanziamento.
Dunque, l'unica tutela concessa al cliente è quella risarcitoria, nell'ipotesi in cui lo stesso dimostrasse che ove correttamente informato avrebbe trovato sul mercato un finanziamento a condizioni migliori;
tale circostanza non è stata allegata né provata dagli attori (v. tra le altre
Trib. di Bologna, sentenza del 08.02.2018, n. 20123; Trib. Torino, sentenza n. 5233 del 2018,
Tribunale di Roma 21.01.2019 Corte di Appello di Milano, 08.10.2024 n.2643)
Ancora è generico e non provato il fenomeno di illegittimo anatocismo a cui gli opponenti fanno riferimento unicamente per via dell'adozione di un piano di ammortamento alla francese.
5. Va rigettata anche l'eccezione di nullità del mutuo oggetto di causa per essere stato erogato al fine di ripianare i debiti della Controparte_7
pagina 14 di 25 Secondo la tesi degli opponenti il mutuo concesso alla era stato preventivamente Parte_1
destinato all'estinzione di una posizione debitoria irrecuperabile del terzo, e non ad erogare nuova liquidità in favore della parte mutuataria.
Sul punto si deve dare conto del principio di diritto enunciato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione proprio in relazione alla c.d. fattispecie di “mutuo solutorio” la quale ha escluso profili di nullità del mutuo erogato per il ripianamento di precedenti esposizioni debitorie: “
Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841)
In parte motiva le Sezioni Unite hanno infatti argomentato che “7. Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo
(logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.
8. Ben si comprende allora come il sintagma "mutuo solutorio" non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.”
Ancora “10. Non vi sono, inoltre, ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale.
La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto 1977
n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16
r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765).
pagina 15 di 25 11. Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento.
Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria
o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n.
5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018).
Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022; Cass. n.
20576 del 2010; n. 23158 del 2014; n. 11695 del 2018; n. 18610 e n. 24725 del 2021; n. 15844 del
2022).”
5.1. Nel caso di specie l'erogazione della somma di denaro mutuata è avvenuta tramite versamento nel conto corrente intestato alla mutuataria, ossia mediante accreditamento sul suo conto corrente n. 03/01/00203 in data 27-12-2016 come è stato provato dall'opposta con il deposito dell'estratto conto al 31-12-16 evidenziante l'erogazione del finanziamento (v. doc. sub B n° 3 allegato alla comparsa di costituzione).
Il successivo versamento della somma (o meglio di parte della somma pari a € 400.000,00 euro) sul C/C della soggetto terzo, al fine di Controparte_7
ripianare l'esposizione debitoria di quest'ultimo non determina nullità del mutuo.
5.2. Parte opponente afferma che la nullità del mutuo derivi dal fatto che, già in sede di stipula del contratto, le parti avessero conferito un vincolo di destinazione a detto importo.
Tuttavia non vi è alcuna pattuizione espressa all'interno del mutuo del 2016 che destini la somma ad una precisa finalità, in ogni caso anche sul punto la Suprema Corte si è espressa proprio in relazione al mutuo fondiario confermando che lo stesso non possa configurarsi come mutuo di scopo e dunque escludendo la nullità nel caso in cui la somma fosse concretamente destinata a realizzare finalità solutorie: “12. Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento.
Anche per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38
t.u.b.) è pacifica l'opinione - e va qui ribadito - che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del
pagina 16 di 25 contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata.
Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo "poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria" (Cass. n. 9838 del
2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n.
4792 del 2012; n. 9511 del 2007).” Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021).” (cfr. Cass. SS UU sopra Citata).
5.3. Inoltre non risulta provato da parte attrice che il mutuo oggetto di causa sia stato erogato quando la mutuataria si trovava in stato di dissesto così da concretizzare una Parte_1
abusiva erogazione del credito volta a paralizzare la richiesta restitutoria (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/02/2024, n.4376). Si rileva infatti che non risulta depositata la documentazione
(bilanci e libri sociali) di e la situazione economico patrimoniale complessiva Parte_1
della società non può essere ricavata dal solo saldo degli estratti conto corrente depositati, nè può desumersi dalle circostanze oggetto di prova orale dedotte da parte attrice in quanto vertenti su fatti che potevano e dovevano essere provati in via documentale (in particolare v. cap. 34 della II memoria di parte opponente “34) Vero che al momento dell'istruttoria inerente il mutuo stipulato nel 2016 alcun bilancio della evidenziava un utile sufficiente a Parte_1 giustificare la stipula e l'erogazione di un mutuo di tal fatta”).
6. Va altresì rigettata l'eccezione di nullità per collegamento negoziale con altri rapporti (conti correnti) i cui saldi passivi, erano in tesi attorea “palesemente gonfiati” a causa dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici e di commissioni illegittime, comunque non pattuite tra le parti. Infatti l'onere di provare l'esistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento oggetto a causa e gli altri rapporti contrattuali spetta all'opponente.
Secondo parte attrice si tratta di rapporti intrattenuti con (poi Controparte_5 CP_6
e della in particolare Conto corrente
[...] Controparte_7 [...]
n.03/01/00203; Conti correnti (poi Pt_1 CP_5 Controparte_6
pagina 17 di 25 n.03/01/00162, n.03/01/00860, n.03/13/41814 e n.03/01/01144; Conti correnti
[...]
n.03/01/02796, n. 03/13/41821 n. 03/01/02821 e n. Controparte_7
03/13/00032, ma dal tenore letterale dell'atto di mutuo fondiario stipulato in data 23.11.2016 non emerge alcun riferimento ai conti correnti sopra indicati e alla finalità di ridurre il debito assunto con i precedenti rapporti. Pertanto non può accogliersi la tesi per cui l'atto di mutuo sarebbe nullo in quanto volto a ripianare una posizione debitoria illegittima per gli asseriti vizi dei contratti di conto corrente.
In assenza di prova circa un collegamento contrattuale, la circostanza che la somma erogata a mutuo nel 2016 è stata versata in un conto corrente che aveva passività è vicenda attinente non all'atto (negozio) di mutuo, ma all'atto dispositivo della somma erogata che non inficia la validità del negozio a monte. Il fatto che la somma erogata sia stata utilizzata al fine di ripianare l'esposizione del conto corrente non è elemento sufficiente a sostenere la tesi del collegamento negoziale.
Invero il collegamento negoziale sussiste ove più contratti autonomi, ciascuno caratterizzato dalla propria causa, formano oggetto di stipulazioni coordinate, nell'intenzione delle parti, alla realizzazione di uno scopo pratico unitario (Cass., Sez. Un., 27.3.2008, n. 7930).
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorrano sia il requisito oggettivo, costituito dall'esistenza di un nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore (Cass.,
Sez. Un., 27.3.2008, n. 7930; Cass. n. 13580/2004; Cass. n. 11638/1991; Cass. n. 2544/1984).
In tema di collegamento tra muto e conto corrente così si è infatti espressa la Corte di
Cassazione “Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza, cioè, che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la pagina 18 di 25 reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro.”
(Cassazione civile sez. II, 23/03/2022, n.9475)
Nel caso di specie inoltre gli attori non hanno depositato neppure la documentazione contrattuale dei contratti che asserisce essere collegati al mutuo del 2016; hanno invece domandato ordine di esibizione di tale documentazione, tuttavia senza aver dimostrato di essere nell'impossibilità di venire in possesso di tale documentazione o di aver tentato di acquisirla prima di chiederne l'esibizione in giudizio ex art 210 c.p.c.
Né può valere la circostanza che si tratta di documentazione attinente a soggetti terzi, posto che è proprio parte attrice a ritenere il collegamento -che sarebbe stato voluto anche dalla e dalle altre società- tra le operazioni finanziarie in oggetto. CP_2
In assenza di prova del collegamento contrattuale risulta del tutto superfluo l'accertamento di eventuali somme indebitamente versate nei rapporti contrattuali di conto corrente sopra indicati ai fini di paralizzare l'ingiunzione di pagamento.
Tale accertamento è inoltre precluso dal fatto che gli attori, su cui gravava il relativo onere della prova, non hanno depositato i contratti, né tutti gli estratti conto di tali conti correnti e l'ordine di esibizione risulta inammissibile: “la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210
c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte
o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa”. (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2021, n. 38062).
Infine per quanto riguarda gli estratti conto depositati con l'atto di citazione relativi al conto corrente intestato all'odierna opponente quest'ultima non ha evidenziato alcuna Parte_1
specifica contestazione, dunque una CTU risulterebbe meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di allegazione e prova della parte.
7. Anche l'eccezione di estinzione ex art. 1956 c.c. della fideiussione rilasciata da Parte_3
e è infondata e va rigettata. Parte_2
I fideiussori eccepiscono l'estinzione delle fideiussioni per avere la Banca continuato a far credito pur conoscendo che le condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere pagina 19 di 25 notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito e per aver continuato a fare credito nonostante la conoscenza dell'aggravarsi delle condizioni patrimoniali della debitrice principale.
Ebbene l'art. 1957 c.c. prevede che “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
La ratio della norma è quella di imporre al creditore l'onere di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, con l'evidente finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
Nel caso di specie la garanzia rilasciata in data 22.11.2016 da e Parte_3 Parte_2
è una fideiussione specifica ed infatti si legge nel testo dell'atto “lettera di fideiussione a garanzia di operazioni di credito (fideiussione specifica) in relazione MUTUO
IPOT.STIP. 23.11.2016 per l'importo di € 660.000,00” la quale porta la Parte_4
data del 22.11.2016, dunque si tratta di fideiussione stipulata per un credito specifico erogato in un momento immediatamente successivo alla fideiussione (anzi gli attori hanno persino allegato di aver sottoscritto le fideiussioni il giorno dopo) dunque si è fuori dal perimetro di applicazione dell'art 1956 c.c. che richiede, perché operi la liberazione del fideiussore,
l'accordo di un -ulteriore- credito al debitore senza una speciale autorizzazione.
La norma inoltre non si applica laddove il fideiussore per la propria posizione all'interno della società (socio, amministratore o legale rappresentante) ha possibilità di conoscere tempestivamente l'evolversi della situazione patrimoniale del debitore e dunque si presume che abbia implicitamente autorizzato l'operazione: “Tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e
l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto pagina 20 di 25 intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sè ed alla società.” (Cassazione civile sez. III,
03/08/1995, n.8486 conforme Cassazione civile sez. III, 07/09/1998, n.8850). Anconra “La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore”. (Cassazione civile sez. I, 21/02/2006, n.3761).
Nel caso di specie al momento dell'atto di mutuo , oltre che fideiussore era Parte_2
anche amministratore unico e legale rappresentante della società mutuataria garantita (v. atto di mutuo in atti), mentre , come anche erano soci della Parte_3 Parte_2 Parte_1
[... (circostanza non contestata).
8. Gli opponenti hanno anche eccepito la nullità della fideiussione in virtù delle clausole conformi alle condizioni dello schema di contratto predisposto dall'ABI dichiarato nullo per violazione dell'art. 2 della legge antitrust con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della
Banca d'Italia.
8.1. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza formulata dalla e ora da Controparte_2 Controparte_4
Ed invero gli opponenti hanno lamentato la nullità in questione in via di eccezione come specificato nell'atto di opposizione ove si legge “Tale nullità viene sollevata in questa sede e proposta in via di eccezione e non di autonoma domanda” (v. pag. 25 atto di citazione in opposizione).
Ed invero l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non dà luogo ad una autonoma domanda su cui il giudice deve decidere con effetto di giudicato, quanto ad una eccezione riconvenzionale finalizzata a parare la pretesa avversaria. Pertanto, poiché tale eccezione è decisa senza efficacia di giudicato, è competente a pronunciarsi sulla medesima il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e non il diverso giudice della Sezione specializzata in materia di imprese chiamato a decidere, eventualmente, sulla validità della fideiussione (v. tra gli altri Tribunale Bari sez. IV, 28/07/2023, n.3181Corte appello Milano sez. I, 05/07/2023,
n.2217 Tribunale Spoleto sez. I, 12/04/2021, n.244).
Anche la Suprema Corte si è così espressa “A norma della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del pagina 21 di 25 2012, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 1 e successive modificazioni.
Questa Corte ha chiarito che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente di disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n. 6523; Cass. 6 luglio 2022, n. 21429).
Tuttavia, in materia è necessario distingue il caso in cui la nullità della fideiussione sia stata sollevata come domanda riconvenzionale, da quella in cui la stessa sia proposta solo in via di eccezione, perché differenti sono le conseguenze sul piano della competenza giurisdizionale.
Nel primo caso, in cui sia stata proposta domanda riconvenzionale, trova applicazione il principio secondo il quale "Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall' art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni." (Cass. n.35661/2022)
Nel secondo caso, in cui la nullità della fideiussione sia stata fatta valere in via di eccezione, va, invece, applicato il principio seguente "La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale." (Cass. n. 3248/2023; conf. Cass. n. 33014/2023) (Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22305)
8.2. Entrando nel merito, l'eccezione di nullità va rigettata.
pagina 22 di 25 Si rammenta che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito la nullità solo parziale del contratto contenente clausole conformi alle clausole ABI salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Spetta alla parte che invoca a suo favore la nullità della fideiussione o delle clausole provare che il vizio di quelle specifiche clausole abbia incidenza nel caso di specie, gli effetti che conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa, nonchè l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate: “l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.” (Tribunale di Milano – Sezione Specializzata delle Imprese, con sentenza n. 6441/2022, pubblicata il 20/07/2022, cfr anche (Cass. 28 novembre 2018 n.30818).
Nel caso di specie gli opponenti non hanno identificato nello specifico quali clausole della fideiussione sottoscritta coincida con le tre clausole del modello ABI dichiarate nulle.
Gli opponenti hanno in concreto lamentato solo l'esistenza della deroga all'art 1957 c.p.c. e non è comprovato che la predisposizione di detta clausola sia effetto dell'applicazione in maniera uniforme e generalizzata delle condizioni anticoncorrenziali. Ed anzi si rileva che la fideiussione in oggetto è stata sottoscritta il 22.11.2016 dunque in tempo ben successivo a quelle coperte dalla dichiarazione di nullità con provvedimento della Banca d'Italia; il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ovverosia tra il 2002 ed il maggio 2005, diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate antecedentemente o oltre detto periodo e, quindi rispetto alle quali, è la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Rimane dunque valida la clausola di deroga all'art 1957 c.c. così come valido è l'intero atto di fideiussione.
pagina 23 di 25 9. infine la clausola che pone ai fideiussori l'obbligo di pagare “…immediatamente, a semplice richiesta scritta…” non comporta alcuna indeterminatezza del fideiussione rilasciata ma una esplicita indicazione dell'operatività della fideiussione.
10. Gli opponenti hanno infine domandato di accertare la responsabilità per concessione abusiva del credito, per omessa verifica del merito creditizio e per violazione del principio di trasparenza bancaria e per abuso del diritto chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla e dai Sigg. e da Parte_1 Parte_3 Parte_2
porsi anche in compensazione con il credito domandato dalla CP_10
. Con riferimento alla ipotesi di concessione abusiva del credito e alla omessa verifica del
[...]
merito creditizio si è già sopra evidenziato che manca ogni prova, e ancor prima allegazione specifica, circa la situazione di difficoltà/dissesto della alla data di erogazione Parte_1 del mutuo del 2016 per mancato deposito di bilanci e di ogni documento idoneo fornire un quadro complessivo della situazione economico patrimoniale sociale.
10.2 Inoltre la domanda risulta sfornita della prova del danno derivato dal comportamento abusivo ascritto alla del non potendo il danno coincidere Controparte_2 CP_2
con l'erogazione del mutuo (atto con sui si è fornita liquidità alla società) nè con la successiva legittima richiesta di restituzione. Né la società, né i garanti, hanno provato di aver subito perdite patrimoniali conseguenza in via immediata e diretta all'erogazione del mutuo oggetto di causa.
10.3. La violazione del principio di trasparenza bancaria risulta genericamente allegata.
In definitiva l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata così come va rigettata la domanda risarcitoria di parte attrice.
11. Le spese di lite vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido fra loro in favore di quale procuratrice speciale di cessionaria del credito CP_3 Controparte_4 [...]
, come liquidate in dispositivo secondo i Controparte_2
parametri del DM 55 del2014 tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (€
520.000,00- € 1.000.000,00) considerando l'effettiva attività espletata e la complessità delle questioni trattate, e tenuto conto che l'istruttoria è stata espletata con il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. in via documentale, così risultando congruo l'importo di cui alla nota spese depositata 19.12.2024 dall'Avv. Orsini Brunella.
pagina 24 di 25 12. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna per lite temeraria richiesta dalla in quanto le difese degli opponenti non possono essere considerate avvenute in CP_3
mala fede o colpa grave avendo gli stessi esposto in sede processuale le proprie legittime difese in fatto e in diritto, seppure ex post siano risultati soccombenti.
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1531/2021, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• RIGETTA l'opposizione e le domande attoree;
• CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 451/21 emesso dal Tribunale di Fermo in data
28.5.2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 986/21 R.G.,
• CONDANNA , e in solido fra Parte_1 Parte_3 Parte_2 loro alla refusione delle spese di lite in favore di , procuratrice speciale di CP_3
liquidate complessivamente in euro 15.532,48 per compenso Controparte_4
professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Fermo, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1531/2021 promossa da:
- (CF ), (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Leonardo Grossi Parte_3 C.F._2 con studio in San Benedetto del Tronto, Corso Mazzini, 193; ATTORI OPPONENTI Contro
C.F. Controparte_1
) nella qualità di procuratrice di P.IVA_2 [...]
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. Brunella Orsini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Giovanni Falcone N. 23 Fermo;
CONVENUTA OPPOSTA
Nonché contro
- (C.F. e P.I. n. ) in qualità di procuratrice di (CF e CP_3 P.IVA_4 Controparte_4
PI ), con il patrocinio dell'avv. Brunella Orsini ed elettivamente domiciliata in P.IVA_5
Via Giovanni Falcone, 23 Fermo;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come segue: per gli opponenti come da foglio di pc depositato in data 3.07.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi di cui agli atti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via preliminare ed istruttoria accogliere ogni eccezione, difesa e istanza già articolata con le memorie ex art. 183 c.p.c., da intendersi integralmente richiamate e trascritte e, dunque, ammettere tutti i mezzi istruttori articolati e richiesti con le memorie ed allo stato non ammessi (prove orali,
pagina 1 di 25 ordine di esibizione e ctu); - nel merito, accogliere le conclusioni anche in via pregiudiziale e riconvenzionale già enunciate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conclusioni da intendersi integralmente richiamate e trascritte” che di seguito si riportano “Piaccia all'intestata
Giustizia, per tutti i motivi innanzi esposti, ogni contraria istanza e d eccezione disattesa: in via PRELIMINARE, ritenuta l'urgenza e la sussistenza dei gravi motivi addotti, da ritenersi pure in re ipsa, fissare apposita udienza ex art. 649 c.p.c. ed in quella sede, ritenuta l'insussistenza dei gravi motivi addotti da controparte, viste le superiori considerazioni e la produzione documentale dell'opponente, ritenuta l'inadeguatezza ed insufficienza della produzione allegata al ricorso per ingiunzione, accertare e dichiarare la carenza delle condizioni imposte dall'art. 633 e/o 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e, per l'effetto, sospendere e/o revocare la clausola di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. e/o comunque sospendere la provvisoria esecuzione essendo l'opposizione fondata su gravi motivi e su prova scritta;
In via PREGIUDIZIALE, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.313/2019 pendente davanti al Tribunale di Fermo rg n.1563/2019 (Giudice
Rocchi Lucia, prossima udienza 25/11/2021) o, in via subordinata, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio fino alla definizione del giudizio pendente innanzi all'intestato Tribunale di Fermo
(RG 1563/2019, Giudice Rocchi Lucia).
In via GRADATA, accertare e dichiarare che l'inammissibile decreto non poteva esser chiesto e concesso perché carente delle condizioni richieste dalla legge, stante l'indeterminatezza del credito, anche in relazione alle fideiussioni, prive di data certa e nulle, prodotte dall'opposta banca, per l'effetto disponendo la revoca dell'opposto decreto dichiarandolo nullo e privo di ogni effetto di legge;
Nel MERITO ed anche in VIA RICONVENZIONALE:
A) accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'infondatezza della pretesa azionata in monitorio, poiché la domanda è fondata su titoli nulli ed è infondata, indimostrata ed errata e l'importo richiesto non dovuto, ed in ogni caso accertare e dichiarare che le somme eventualmente riconosciute in favore dell'opposta vanno depurate da quelle dovute agli opponenti, accertando e dichiarando la compensazione tra il credito eventualmente riconosciuto alla banca opposta ed il credito degli opponenti in virtù del risarcimento ad essi spettante per le circostanze esposte nella narrativa, per l'effetto disponendo la revoca dell'opposto decreto dichiarandolo nullo e privo di ogni effetto di legge;
pagina 2 di 25 B) dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare di nessun effetto il contratto di mutuo fondiario erogato alla per tutte le ragioni esposte in narrativa, da intendersi qui ripetute e Parte_1 trascritte parola per parola, se del caso accertando e dichiarando, anche incidenter tantum, la illegittimità e la nullità dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici e di commissioni illegittime, comunque non pattuite tra le parti con riferimento al rapporto di conto corrente della Parte_1
n.03/01/00203, nonché agli altri rapporti di conto corrente e bancari intercorsi con le società CP_5
( e per l'effetto disponendo la
[...] Controparte_6 Controparte_7 revoca dell'opposto decreto dichiarandolo nullo e privo di ogni effetto di legge;
C) dichiarare nulle e di nessun effetto le fideiussioni poste a base della richiesta in monitorio ed ex adverso prodotte per violazione delle libertà di concorrenza dei fideiussori e della Legge 287/1990 e per tutti i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui ripetuti e trascritti o, in via gradata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole inserite nelle fideiussioni e garanzie rilasciate dagli attori richiamanti gli artt. 2, 6 ed 8 dello Schema ABI 2003, accertando estinta l'obbligazione; per gli effetti, ed in ogni caso, liberando il fideiussore da ogni obbligazione di garanzia o comunque dichiarando la liberazione dei fideiussori anche ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1956 e 1957 c.c., disponendo la revoca dell'opposto decreto dichiarandolo nullo e privo di ogni effetto di legge;
D) procedere a ricalcolo delle somme in ipotesi dovute alla banca opposta previo espletamento di CTU contabile che tenga conto dei rilievi tutti espressi in narrativa e nelle superiori conclusioni, accertando
e dichiarando, per effetto della rideterminazione del saldo in ordine agli impugnati rapporti bancari, e previa ogni declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e dichiarando che nulla è dovuto in relazione agli intercorsi rapporti, con ogni conseguenza in ordine alla ripetibilità delle somme già corrisposte e, comunque, compensando le somme eventualmente dovute alla banca con i danni dovuti agli opponenti come in appresso richiesti.
E) in VIA RICONVENZIONALE ed indipendentemente dall'accertata nullità del mutuo e/o delle fideiussioni e/o dall'accoglimento delle superiori domande, condannare in via autonoma l'opposta banca, sia a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. che extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
e precontrattuale ex art. 1337, e/o con qualunque altra statuizione, per concessione abusiva del credito, per omessa verifica del merito creditizio e/o per violazione delle norme di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c. e del principio di trasparenza bancaria, e/o per abuso del diritto, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti dalla e dai Sigg. Parte_1 Pt_3
e per le causali esposte nella narrativa, danni da quantificarsi nella misura di
[...] Parte_2
pagina 3 di 25 giustizia, anche a mezzo di consulenza tecnica, ovvero in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, entro il valore della causa azionata dalla banca in monitorio e pure appresso specificato, dichiarando la compensazione tra quanto liquidato a titolo di risarcimento in favore degli opponenti e quanto eventualmente dovuto alla banca opposta, per l'effetto disponendo la revoca dell'opposto decreto dichiarandolo nullo e privo di ogni effetto di legge.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione delle spese, delle competenze e degli onorari non riscossi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”. Con Con Per l'intervenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
DATO ATTO che il procedimento di mediazione è stato regolarmente svolto in corso di causa e che esso ha dato esito negativo come risulta dal verbale in atti. IN VIA PRELIMINARE: si eccepisce
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Fermo a favore del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di Impresa , in relazione alla domanda di nullità delle fideiussioni per violazione del diritto alla concorrenza , ai sensi dell'art. 33 L. n° 287/90 in forza del quale le azioni di nullità per violazione della normativa antitrust debbono promuoversi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la Sezione Specializzata di cui all'art. 1 del D.Lgs. 168/03 e successive modificazioni;
IN VIA PRELIMINARE: si eccepisce il difetto di legitimatio ad causam degli opponenti relativamente alle domande, azioni, deduzioni ed istanze anche istruttorie afferenti rapporti intervenuti tra la Banca e la e la fallita società ex artt. 81 e Controparte_7 CP_5
100 CPC e si eccepisce altresì la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 CPC;
IN VIA PRELIMINARE: si eccepisce la nullità e l'inammissibilità della domanda di nullità del mutuo erogato a per genericità del petitum e della causa petendi ex art.163-164 CPC , per Parte_1 omessa individuazione del thema decidendum e per omessa allegazione fattuale finalizzata a non consentire alla Banca l'individuazione del petitum ed il corrispondente esercizio del suo diritto di difesa, con conseguente invalidità e nullità della domanda;
IN VIA PRELIMINARE: si eccepisce la nullità e l'inammissibilità della domanda risarcitoria per violazione degli artt.163 e 164 CPC per manifesta genericità e mancata individuazione del petitum e della causa petendi , nonché per violazione del disposto dell'art.1226 CC;
IN VIA PRELIMINARE: si eccepisce l'inconferenza e l'inammissibilità di tutta la documentazione versata da controparte in quanto concernente posizioni e questioni estranee alla materia del contendere
pagina 4 di 25 e per l'effetto si chiede che vengano espunti dal procedimento i documenti versati dagli opponenti dal
N° 1 al n° 34 relativi anche a società e questioni estranee al thema decidendum e perché concernono questioni relative a domande nulle ed inammissibili ex art.163 e 164 CPC , sulle quali si rifiuta il contraddittorio;
NEL MERITO: RIGETTARE in ogni caso ed integralmente l'opposizione avversaria , nonché tutte le contestazioni, deduzioni, censure , richieste ed eccezioni di parte opponente , sia preliminari che di merito, ivi compresa la richiesta di nullità del contratto di mutuo e dei contratti di fideiussione, la richiesta di risarcimento del danno e la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e perché contrarie a legge,
RIGETTARE tutte le istanze istruttorie in quanto inconferenti ai fini della decisione ed in quanto afferenti posizioni estranee alle parti in causa e per l'effetto, ESPUNGERE dal giudizio tutti i documenti avversi perché irrilevanti ed estranei alla materia del contendere e riferiti a società che non sono parti del presente giudizio, CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto n. 451/21 emesso dal
Tribunale di Fermo il 28-5-2021 munito di Formula Esecutiva il 3-6-21 , notificato alla debitrice principale il 2-7-21 a il 5-7-21 , a il 2-7-21 con condanna degli Parte_3 Parte_2 opponenti al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi come da domanda, oltre alle spese liquidate in decreto, e con condanna di controparte alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Cont NEL MERITO: condannare controparte per responsabilità aggravata ex art.96 ricorrendone tutti
i presupposti di legge per le ragioni ampiamente espresse in narrativa e che qui integralmente si riportano. Salvis juribus.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data in data 01.09.2021 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente Parte_3 esecutivo n. 451/2021 del 28.05.2021, emesso dal Tribunale di Fermo, in favore della
[...]
, a mezzo della procuratrice con rappresentanza Controparte_2 [...]
con cui gli odierni opponenti venivano ingiunti al Controparte_1
pagamento della complessiva somma di € 720.096,90, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio.
Gli opponenti a proprio favore, in sintesi e per quanto di interesse, deducevano che:
pagina 5 di 25 • il decreto ingiuntivo era stato domandato per credito derivante da mutuo fondiario con garanzia ipotecaria n. 0009/003/0000275 stipulato in data 23.11.2016, in particolare: € 708.373,72 oltre € 10.989,97 per interessi al 31.12.2020, euro 733,21 per spese, oltre interessi dal 1.01.2021 al saldo da calcolarsi su 660.000,00 nella misura del
5,346% e, comunque, entro i limiti stabiliti dalla Legge 108/96, come da estratto ex art. 50 TUB;
la ricorrente assumeva che il credito derivante dal mutuo fondiario era stato garantito dai Sigg. e in virtù di fideiussione specifica Parte_3 Parte_2 limitata sino alla concorrenza dell'importo di € 990.000,00, sottoscritta in data
22.11..2016 e che la debitrice principale ed i garanti erano in grave stato di insolvenza ed avevano subito l'iscrizione di ipoteche giudiziali in forza del precedente decreto ingiuntivo n.313 del 26.04.2019;
• risulta pendente innanzi al Tribunale di Fermo al n. RG 1563/2019 un ulteriore giudizio di opposizione ad un primo decreto ingiuntivo azionato dalla banca opposta, ossia il decreto ingiuntivo n.313/2019; l'opposizione è stata proposta dalla società
[...]
dalla e dai garanti e Controparte_7 Parte_1 Parte_3
e nel relativo giudizio, tra le varie questioni prospettate, è stato Parte_2 domandato l'accertamento della nullità del mutuo fondiario sul quale si fonda il credito verso la azionato dalla banca con il decreto ingiuntivo 451/2021 Parte_1
impugnato in questa sede;
• in sede monitoria la ricorrente non aveva depositato la documentazione necessaria per consentire di verificare la correttezza dei conteggi esposti in ricorso, l'effettivo capitale da rimborsare, la legittimità e congruità delle voci, se lo spread pattuito in contratto sia stato correttamente applicato, se l'indicatore sintetico di costo (c.d. “ISC”) indicato in contratto è corretto e se lo stesso differisce da quello poi effettivamente applicato (c.d.
“TAEG”) e se vi sia stata applicazione di interessi anatocistici;
• descriveva le vicende delle società, tutte gestite dai fratelli e Parte_3 Pt_2
:
[...]
1) la (ora società fallita innanzi al Tribunale Controparte_5 CP_6 Controparte_6
di Teramo giusta sentenza n. 29/2016 R.Fall. del 3/05/2016);
2) la Controparte_7
pagina 6 di 25 3) la (già Idea Inox snc), odierna opponente;
Parte_1
• in relazione al rapporto della odierna opponente (prima Idea Inox snc) Parte_1
con la banca opposta: il rapporto si deteriorava nel 2013, quando in data 04.07.2013 la riceveva dalla BCC di Ripatransone una raccomandata con cui si comunicava Parte_1 che in data 20.07.2013 non poteva essere rinnovata l'apertura di credito del C/C con scadenza 25.07.2013; seguita da revoca del fido di euro 1.311.693,70,
• in data 29.07.2013 la Idea Inox s.n.c. proponeva un piano di rientro, accettato dalla
Banca a seguito del quale venivano versati complessivi euro
(50.000+29.000+6.000+80.000) 165.000,00;
• nel mese di marzo 2014 si concordava con la BCC di Ripatransone di sanare i debiti della nonché la residua esposizione della Idea Inox s.n.c. attraverso Controparte_5
l'erogazione di un mutuo di euro 1.200.000,00 in favore della
[...]
contemporaneamente la Controparte_7 Controparte_7
versava euro 1.200.000,00 in favore di per l'acquisto di un capannone e di Parte_1
attrezzature e si costituiva un pegno su un libretto di euro 170.000,00 sempre a garanzia della Controparte_5
• al fine di risanare il residuo scoperto della (in quel momento Parte_1
ammontante ad euro 400.000,00 circa), la concedeva un nuovo mutuo ipotecario CP_2
alla di euro 660.000,00, ossia il mutuo del 23.11.2016 azionato con il Parte_1
decreto ingiuntivo n.451/2021 opposto, con l'intesa che il ricavato sarebbe stato utilizzato per sistemare il conto corrente della Controparte_7
e, in parte, della a cui seguiva la firma delle garanzie personali dei
[...] Parte_1
sig. he veniva imposta dalla Pt_3 CP_2
• dopo l'erogazione del mutuo di 660.000,00 euro la (con valuta Parte_1
30.11.2016) versava sul C/C della la somma Controparte_7 di 400.000,00 euro;
i finanziamenti erogati dalla banca in favore della (e Parte_1
della furono concessi non per concedere Controparte_7
liquidità ai mutuatari ma per risanare posizioni debitorie di soggetti (uno dei quali poi fallito) diversi dai mutuatari e/o per risanare i saldi passivi di conti correnti di terzi a loro volta viziati da nullità;
pagina 7 di 25 • quali motivi di opposizione deduceva pertanto: a) la nullità del mutuo per contrarietà
a norme imperative ex art. 1418 c.c. e per illiceità della causa ex artt. 1343, 1344 e 1345
c.c.: il mutuo ipotecario non ha costituito un autonomo contratto di finanziamento, ma era parte di un'unica operazione complessa inerente le varie società del gruppo Pt_3
e diretta a risanare i debiti di terzi;
b) la nullità del mutuo per collegamento negoziale con altri contratti di conto corrente e di finanziamento illeciti per applicazione di commissioni non previste, interessi anatocistici o non convenuti, o applicati in misura diversa da quella pattuita in violazione dell'art. 118 TUB;
c) la nullità del mutuo ai sensi degli artt. 1418, 1343, 1344 e 1345 c.c. comporta anche la nullità degli atti negozialmente collegati e delle garanzie accessorie;
d) l' estinzione delle garanzie ex art. 1956 c.c.; e) la nullità ex artt. 1346 c.c. 1418 e 1439 c.c., delle fideiussioni poiché
l'oggetto del contratto è assolutamente indeterminato e indeterminabile, con conseguente nullità; f) la nullità della fideiussione contenente clausole conformi allo schema contrattuale predisposte dall'ABI applicato in modo uniforme dalla Banca opposta in contrasto con l'art. 2, co. 2, L. n. 287/90, specificando che tale nullità viene sollevata in questa sede e proposta in via di eccezione e non di autonoma domanda;
g) la nullità delle clausole conformi allo schema ABI ed in particolare di quelle relative alla preventiva rinuncia al termine di cui all'articolo 1957 c.c.; dovendosi quindi applicare l'art. 1957 c.c., eccepiva la decadenza per superamento del termine semestrale ivi previsto per fare valere le proprie pretese nei confronti del debitore;
• gli opponenti facevano altresì valere la responsabilità sia precontrattuale, contrattuale che extracontrattuale della banca opposta con domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali causati alla debitrice e ai garanti Pt_1 Pt_1
deducendo la violazione delle norme di buona fede e correttezza, anche con riferimento alla trasparenza bancaria, nei confronti dei soggetti finanziati e dei garanti e per la concessione abusiva del credito ed omessa verifica del merito creditizio.
Tanto premesso gli opponenti concludevano chiedendo in via preliminare di sospendere la provvisoria esecuzione e in via pregiudiziale di disporre la riunione del presente giudizio al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.313/2019 pendente davanti al Tribunale di pagina 8 di 25 Fermo rg n.1563/2019 o, in via subordinata, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio fino alla definizione secondo, nel merito concludevano come in epigrafe riportato.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale procuratrice di e del avversando le opposte pretese Controparte_2 CP_2
deducendo:
• la presente opposizione concerne il mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulato per Notaio di San Benedetto del Tronto il 23-11-16 quietanzato dal Persona_1 debitore all'art. 1, da rimborsarsi in 18 anni al tasso pattuito all'art.3 depositato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo unitamente al piano di ammortamento, al documento di sintesi e all' estratto conto certificato ex art.50 D.Lgs 1/9/93 n.385;
• la pretesa creditoria avanzata verso i garanti sigg. e è Parte_3 Parte_2 fondata sulla fideiussione specifica relativa al mutuo fondiario de quo, dai medesimi sottoscritta in data 22-11-16, limitata sino alla concorrenza dell'importo di € 990.000,00;
• la mutuataria ha evidenziato una serie di difficoltà economiche, ha Parte_1
lasciato impagate numerose rate del mutuo e dopo aver consegnato alla Banca una promessa di pagamento tramite un piano di rientro decorrente dal 30.6.2019 non è stata più in grado di adempiere le obbligazioni promesse;
• la preso atto dello stato di grave crisi economica della debitrice principale CP_2
rimasta inadempiente e dei garanti e della loro difficoltà economica ad adempiere le obbligazioni assunte, era stata infine costretta a comunicare con lettera Pec e raccomandata del 24.4.2020 che a causa del mancato pagamento di numerose rate del mutuo fondiario, i medesimi erano decaduti dal beneficio del termine ed aveva intimato loro il pagamento del dovuto, con espresso avvertimento che in mancanza avrebbe attivato ogni opportuna e necessaria azione legale.
Tanto premesso in fatto, in relazione ai motivi di opposizione la convenuta deduceva che:
• la prova del credito emerge dal contratto di mutuo, inoltre la debitrice ha espressamente riconosciuti il debito maturato da verso la Banca nel Parte_1
momento in cui in risposta alla Banca ha proposto che, a decorrere dal 30-6-19 avrebbe eseguito versamenti mensili di € 3.000,00 da imputare a decurtazione del debito scaduto;
pagina 9 di 25 • non era necessaria l'attestazione di conformità all'originale del contratto di mutuo non trattandosi di documento da notificare e l'opponente non ha disconosciuto la conformità della copia all'originale;
• dalla documentazione depositata risultano concretamente determinati il tasso degli interessi pattuiti e di quelli di mora nel rispetto degli artt. 1815 e 1284 CC e dell'art. 117
TUB, nonché risulta determinato l'importo delle rate, la composizione delle stesse e il capitale residuo e risulta indicato l'Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.);
• il piano di ammortamento c.d. alla francese non comporta alcun fenomeno anatocistico;
• si opponeva alla richiesta di riunione del presente giudizio al giudizio n. 1563/19 o alla sospensione del presente giudizio in quanto gli stessi riguardano differenti parti, differenti rapporti e un differente petitum e causa petendi; unico tratto in comune, sarebbe rappresentato dal fatto che i sigg. e risultano garanti per Parte_3 Pt_3 entrambe le società; non vi è alcuna domanda riconvenzionale di nullità del mutuo fondiario per Notaio del 23.11.2016 avanzata nell'altro giudizio Per_1
precedentemente instaurato;
• le vicende debitorie proprie della nulla hanno Controparte_7
a che vedere con il mutuo fondiario oggetto del presente giudizio e la fideiussione specifica relativa al mutuo sottoscritta dai fratelli in data 22.11.2016 e quindi, Pt_3
con l'attuale thema decidendum e non è veritiera la ricostruzione dei fatti data dagli opponenti;
rispetto alle vicende concernenti le altre società estranee al presente giudizio eccepiva il difetto di legittimatio ad causam ex art.81 ed ex art. 100 cpc da parte degli opponenti;
• il mutuo in oggetto è stato espressamente richiesto e caldeggiato dall'amministratore della società sig. che al fine di ottenerlo, aveva Parte_1 Parte_2
ulteriormente inoltrato alla Banca una situazione comprovante il suo fatturato, gli ordini da evadere, il tutto per dimostrare alla Banca che l'azienda era sana ed attiva ed aveva importanti rapporti commerciali in corso e godeva quindi, di una situazione economica positiva, circostanze tutte che rendevano la richiedente società affidabile e di sicura capacità restitutoria ai fini del richiesto mutuo;
pagina 10 di 25 • l'erogazione del finanziamento non era stata concordata con la per estinguere CP_2 diverse posizioni debitorie irrecuperabili afferenti altre società collegate alla mutuataria: la somma finanziata veniva erogata alla mediante Parte_1
accreditamento sul suo conto corrente n. 03/01/00203 in data 27.12.2016 e la stessa ne disponeva successivamente per soddisfare scelte gestorie cui la Banca è rimasta del tutto estranea;
• non può operare l'estinzione delle fideiussioni ex art 1956 c.c. in quanto i garanti, entrambi fratelli, erano soci al 50% ciascuno e controllavano integralmente la società mutuataria, uno era anche amministratore della stessa e dunque erano perfettamente a conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società garantita e degli esiti delle loro iniziative imprenditoriali;
• deduce l'assenza di indeterminatezza dell'oggetto delle fideiussioni;
• quanto alla nullità delle fideiussioni per violazione della L. 287/90 rilevava a)
l'incompetenza del Tribunale di Fermo essendo competente il Tribunale di Ancona sezione specializzata in materia di Imprese;
b) la genericità dell'eccezione; c) le fideiussioni oggetto di lite non sono state redatte in conformità allo schema ABI ritenuto abusivo dalla Banca d'Italia con parere n°55 del 2-5-2005; d) non è configurabile la nullità dell'intero contratto di fideiussione, potendosi solo discutere, al più, della nullità parziale delle singole clausole anticoncorrenziali;
• la genericità della domanda risarcitoria formulata dagli opposti.
L'opponente dunque concludeva chiedendo di rigettare le avverse domande rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
All'esito dell'udienza del 04.02.2022 il Giudice istruttore ritenuto che non vi fossero i presupposti per rimettere gli atti al Presidente ai fini della riunione dei procedimenti, rigettata l'istanza di sospensione della causa, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i., assegnava termine all'opposta per introdurre il tentativo di mediazione.
All'udienza del 28.06.2022 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c. e fissava udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori.
pagina 11 di 25 Le parti depositavano le memorie 183 comma 6 numeri 1,2, 3 c.p.c. con cui non si aveva ampliamento del thema decidendum.
In data 20.02.2023 si costituiva quale procuratrice della società CP_3 Controparte_4 cessionaria dei crediti vantanti da e del , Controparte_2 Controparte_2
nei confronti degli odierni opponenti, che faceva propria la posizione della cedente e si riportava agli atti ed ai documenti già depositati dalla medesima, facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate da e del Controparte_2
Eccepiva in ogni caso la carenza di legittimazione passiva di in CP_2 Controparte_4 merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
All'esito dell'udienza del 01.06.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini ex art 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
1.Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva da parte di in Parte_1
relazione alla domanda di cui alla lett d) delle conclusioni “procedere a ricalcolo delle somme in ipotesi dovute alla banca opposta previo espletamento di CTU contabile che tenga conto dei rilievi tutti espressi in narrativa e nelle superiori conclusioni, accertando e dichiarando, per effetto della rideterminazione del saldo in ordine agli impugnati rapporti bancari,” per quanto concerne i rapporti di conto corrente di e dei rapporti di conto corrente CP_5 [...] trattandosi di rapporti contrattuali la cui titolarità è di soggetti Controparte_7
giuridici diversi da odierna opponente. Parte_1
2. Va ribadito il rigetto della richiesta di riunione del presente procedimento con il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n.313/2019 in quanto dagli atti non sussiste nessun collegamento oggettivo con il procedimento sopra indicato posto che si tratta di opposizione decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto debitore principale -
diverso dal per un credito diverso rispetto al Pt_1 Controparte_7 Pt_1
presente; come emerge dall'atto di opposizione allegato dagli opponenti il decreto ingiuntivo della causa 313-2019 concerne il saldo debitore del c/c di corrispondenza N° 03/01/ 02796 e pagina 12 di 25 l'inadempimento del mutuo chirografario N° 03/21/02253 del 22.9.2014 rispetto ai quali Pt_1
odierna opponente e i sig.ri sono chiamati a rispondere quali fideiussori (v. atto
[...] Pt_3
di citazione in opposizione causa n. r.g.313/2019 in atti).
3. Inoltre non sussistono i presupposti per la sospensione del presente procedimento in attesa della conclusione del procedimento n. 313-2019 in quanto non sussiste alcuna pregiudizialità tecnico –giuridica tra i due procedimenti.
4. Entrando nel merito dell'opposizione, va rammentato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
4.1. La ha depositato Controparte_9
documentazione idonea a provare il credito. Invero nel mutuo fondiario ipotecario Notaio del 23-11-16 risultano: la somma erogata a mutuo pari a 660.000,00 euro, la Per_1
durata (18 anni) (v. art. 1) il numero di rate mensili (24 in preammortamento e 129 in ammortamento) e le relative scadenze (v. art. 2), il tasso pattuito nella misura di “2,75 (due virgola settantacinque) punti in più della media mensile dei tassi EURIBOR sei mesi lettera 365, attualmente pari allo -0,201% (meno zero virgola duecentouno per cento) pubblicata nel quotidiano “il sole 24 ore” e rilevata alla chiusura del trimestre antecedente l'odierna data di stipula del presente contratto e quindi nella misura attuale del 2,549 % (due virgola cinquecento quarantanove per cento)…” oltre il tasso di mora pari “al tasso come sopra determinato aumentato di 3 (tre) punti percentuali…su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica” (v. art 3). Tali condizioni sono riportate nel documento di sintesi allegato al contratto, contenente il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti.
Il creditore ha dunque fornito tutti gli elementi che provano l'esistenza del contratto fonte del credito e tutti gli elementi necessari alla quantificazione dello stesso. Ancora risulta in atti la lettera di decadenza dal beneficio del termine del 4 aprile 2019 seguita dalla risposta di
[...]
che in riferimento mutuo fondiario 03/20/00275 manifestava la disponibilità ad Pt_1 eseguire a decorrere dal successivo 30 giugno versamenti mensili così riconoscendo l'esistenza del debito derivante dal mutuo oggetto di causa. pagina 13 di 25 4.2 Quanto all'eccezione del mancato deposito del contratto di mutuo munito di attestazione di conformità all'originale, l'eccezione è priva di rilevanza in quanto è pacifico che l'attestazione di conformità all'originale resa dall'avvocato è richiesta per le copie informatiche depositate telematicamente di atti processuali di parte o provvedimenti del giudice formati su supporto analogico e detenuti in originale o copia conforme (art. 16-decies d.l. 179/2012) ma non per le copie informatiche delle scritture che siano dirette a provare o negare fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni, per le quali operano le regole ordinarie previste dal Codice civile (da ultimo Cassazione, ordinanza 7 ottobre 2024, n.
26200).
4.3. Spettava al creditore allegare errori nei conteggi, l'applicazione di commissioni non pattuite o l'applicazione di un tasso diverso da quello pattuito, indicare precisamente che l'ISC indicato in contatto non è corrispondente a quello effettivo e indicarne i motivi.
Circostanza non avvenuta nel caso di specie.
4.4. Inoltre l'eventuale difformità dell'ISC indicato in contratto non comporta la nullità ex art
117 TUB richiamata da parte opponente posto che l'ISC non costituisce infatti un tasso di interesse o una condizione economica da applicarsi al rapporto di credito, bensì un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi. L'ISC non è un tasso, un prezzo o una condizione economica a cui si riferisce espressamente l'art 117 comma
4 TUB, bensì un indicatore del costo complessivo del finanziamento.
Dunque, l'unica tutela concessa al cliente è quella risarcitoria, nell'ipotesi in cui lo stesso dimostrasse che ove correttamente informato avrebbe trovato sul mercato un finanziamento a condizioni migliori;
tale circostanza non è stata allegata né provata dagli attori (v. tra le altre
Trib. di Bologna, sentenza del 08.02.2018, n. 20123; Trib. Torino, sentenza n. 5233 del 2018,
Tribunale di Roma 21.01.2019 Corte di Appello di Milano, 08.10.2024 n.2643)
Ancora è generico e non provato il fenomeno di illegittimo anatocismo a cui gli opponenti fanno riferimento unicamente per via dell'adozione di un piano di ammortamento alla francese.
5. Va rigettata anche l'eccezione di nullità del mutuo oggetto di causa per essere stato erogato al fine di ripianare i debiti della Controparte_7
pagina 14 di 25 Secondo la tesi degli opponenti il mutuo concesso alla era stato preventivamente Parte_1
destinato all'estinzione di una posizione debitoria irrecuperabile del terzo, e non ad erogare nuova liquidità in favore della parte mutuataria.
Sul punto si deve dare conto del principio di diritto enunciato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione proprio in relazione alla c.d. fattispecie di “mutuo solutorio” la quale ha escluso profili di nullità del mutuo erogato per il ripianamento di precedenti esposizioni debitorie: “
Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841)
In parte motiva le Sezioni Unite hanno infatti argomentato che “7. Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo
(logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile.
8. Ben si comprende allora come il sintagma "mutuo solutorio" non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.”
Ancora “10. Non vi sono, inoltre, ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale.
La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto 1977
n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16
r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765).
pagina 15 di 25 11. Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento.
Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria
o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n.
5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018).
Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022; Cass. n.
20576 del 2010; n. 23158 del 2014; n. 11695 del 2018; n. 18610 e n. 24725 del 2021; n. 15844 del
2022).”
5.1. Nel caso di specie l'erogazione della somma di denaro mutuata è avvenuta tramite versamento nel conto corrente intestato alla mutuataria, ossia mediante accreditamento sul suo conto corrente n. 03/01/00203 in data 27-12-2016 come è stato provato dall'opposta con il deposito dell'estratto conto al 31-12-16 evidenziante l'erogazione del finanziamento (v. doc. sub B n° 3 allegato alla comparsa di costituzione).
Il successivo versamento della somma (o meglio di parte della somma pari a € 400.000,00 euro) sul C/C della soggetto terzo, al fine di Controparte_7
ripianare l'esposizione debitoria di quest'ultimo non determina nullità del mutuo.
5.2. Parte opponente afferma che la nullità del mutuo derivi dal fatto che, già in sede di stipula del contratto, le parti avessero conferito un vincolo di destinazione a detto importo.
Tuttavia non vi è alcuna pattuizione espressa all'interno del mutuo del 2016 che destini la somma ad una precisa finalità, in ogni caso anche sul punto la Suprema Corte si è espressa proprio in relazione al mutuo fondiario confermando che lo stesso non possa configurarsi come mutuo di scopo e dunque escludendo la nullità nel caso in cui la somma fosse concretamente destinata a realizzare finalità solutorie: “12. Né, ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento.
Anche per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38
t.u.b.) è pacifica l'opinione - e va qui ribadito - che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del
pagina 16 di 25 contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata.
Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo "poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria" (Cass. n. 9838 del
2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n.
4792 del 2012; n. 9511 del 2007).” Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021).” (cfr. Cass. SS UU sopra Citata).
5.3. Inoltre non risulta provato da parte attrice che il mutuo oggetto di causa sia stato erogato quando la mutuataria si trovava in stato di dissesto così da concretizzare una Parte_1
abusiva erogazione del credito volta a paralizzare la richiesta restitutoria (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/02/2024, n.4376). Si rileva infatti che non risulta depositata la documentazione
(bilanci e libri sociali) di e la situazione economico patrimoniale complessiva Parte_1
della società non può essere ricavata dal solo saldo degli estratti conto corrente depositati, nè può desumersi dalle circostanze oggetto di prova orale dedotte da parte attrice in quanto vertenti su fatti che potevano e dovevano essere provati in via documentale (in particolare v. cap. 34 della II memoria di parte opponente “34) Vero che al momento dell'istruttoria inerente il mutuo stipulato nel 2016 alcun bilancio della evidenziava un utile sufficiente a Parte_1 giustificare la stipula e l'erogazione di un mutuo di tal fatta”).
6. Va altresì rigettata l'eccezione di nullità per collegamento negoziale con altri rapporti (conti correnti) i cui saldi passivi, erano in tesi attorea “palesemente gonfiati” a causa dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici e di commissioni illegittime, comunque non pattuite tra le parti. Infatti l'onere di provare l'esistenza di un collegamento negoziale tra il finanziamento oggetto a causa e gli altri rapporti contrattuali spetta all'opponente.
Secondo parte attrice si tratta di rapporti intrattenuti con (poi Controparte_5 CP_6
e della in particolare Conto corrente
[...] Controparte_7 [...]
n.03/01/00203; Conti correnti (poi Pt_1 CP_5 Controparte_6
pagina 17 di 25 n.03/01/00162, n.03/01/00860, n.03/13/41814 e n.03/01/01144; Conti correnti
[...]
n.03/01/02796, n. 03/13/41821 n. 03/01/02821 e n. Controparte_7
03/13/00032, ma dal tenore letterale dell'atto di mutuo fondiario stipulato in data 23.11.2016 non emerge alcun riferimento ai conti correnti sopra indicati e alla finalità di ridurre il debito assunto con i precedenti rapporti. Pertanto non può accogliersi la tesi per cui l'atto di mutuo sarebbe nullo in quanto volto a ripianare una posizione debitoria illegittima per gli asseriti vizi dei contratti di conto corrente.
In assenza di prova circa un collegamento contrattuale, la circostanza che la somma erogata a mutuo nel 2016 è stata versata in un conto corrente che aveva passività è vicenda attinente non all'atto (negozio) di mutuo, ma all'atto dispositivo della somma erogata che non inficia la validità del negozio a monte. Il fatto che la somma erogata sia stata utilizzata al fine di ripianare l'esposizione del conto corrente non è elemento sufficiente a sostenere la tesi del collegamento negoziale.
Invero il collegamento negoziale sussiste ove più contratti autonomi, ciascuno caratterizzato dalla propria causa, formano oggetto di stipulazioni coordinate, nell'intenzione delle parti, alla realizzazione di uno scopo pratico unitario (Cass., Sez. Un., 27.3.2008, n. 7930).
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorrano sia il requisito oggettivo, costituito dall'esistenza di un nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore (Cass.,
Sez. Un., 27.3.2008, n. 7930; Cass. n. 13580/2004; Cass. n. 11638/1991; Cass. n. 2544/1984).
In tema di collegamento tra muto e conto corrente così si è infatti espressa la Corte di
Cassazione “Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza, cioè, che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la pagina 18 di 25 reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro.”
(Cassazione civile sez. II, 23/03/2022, n.9475)
Nel caso di specie inoltre gli attori non hanno depositato neppure la documentazione contrattuale dei contratti che asserisce essere collegati al mutuo del 2016; hanno invece domandato ordine di esibizione di tale documentazione, tuttavia senza aver dimostrato di essere nell'impossibilità di venire in possesso di tale documentazione o di aver tentato di acquisirla prima di chiederne l'esibizione in giudizio ex art 210 c.p.c.
Né può valere la circostanza che si tratta di documentazione attinente a soggetti terzi, posto che è proprio parte attrice a ritenere il collegamento -che sarebbe stato voluto anche dalla e dalle altre società- tra le operazioni finanziarie in oggetto. CP_2
In assenza di prova del collegamento contrattuale risulta del tutto superfluo l'accertamento di eventuali somme indebitamente versate nei rapporti contrattuali di conto corrente sopra indicati ai fini di paralizzare l'ingiunzione di pagamento.
Tale accertamento è inoltre precluso dal fatto che gli attori, su cui gravava il relativo onere della prova, non hanno depositato i contratti, né tutti gli estratti conto di tali conti correnti e l'ordine di esibizione risulta inammissibile: “la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210
c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte
o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa”. (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2021, n. 38062).
Infine per quanto riguarda gli estratti conto depositati con l'atto di citazione relativi al conto corrente intestato all'odierna opponente quest'ultima non ha evidenziato alcuna Parte_1
specifica contestazione, dunque una CTU risulterebbe meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di allegazione e prova della parte.
7. Anche l'eccezione di estinzione ex art. 1956 c.c. della fideiussione rilasciata da Parte_3
e è infondata e va rigettata. Parte_2
I fideiussori eccepiscono l'estinzione delle fideiussioni per avere la Banca continuato a far credito pur conoscendo che le condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere pagina 19 di 25 notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito e per aver continuato a fare credito nonostante la conoscenza dell'aggravarsi delle condizioni patrimoniali della debitrice principale.
Ebbene l'art. 1957 c.c. prevede che “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
La ratio della norma è quella di imporre al creditore l'onere di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, con l'evidente finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
Nel caso di specie la garanzia rilasciata in data 22.11.2016 da e Parte_3 Parte_2
è una fideiussione specifica ed infatti si legge nel testo dell'atto “lettera di fideiussione a garanzia di operazioni di credito (fideiussione specifica) in relazione MUTUO
IPOT.STIP. 23.11.2016 per l'importo di € 660.000,00” la quale porta la Parte_4
data del 22.11.2016, dunque si tratta di fideiussione stipulata per un credito specifico erogato in un momento immediatamente successivo alla fideiussione (anzi gli attori hanno persino allegato di aver sottoscritto le fideiussioni il giorno dopo) dunque si è fuori dal perimetro di applicazione dell'art 1956 c.c. che richiede, perché operi la liberazione del fideiussore,
l'accordo di un -ulteriore- credito al debitore senza una speciale autorizzazione.
La norma inoltre non si applica laddove il fideiussore per la propria posizione all'interno della società (socio, amministratore o legale rappresentante) ha possibilità di conoscere tempestivamente l'evolversi della situazione patrimoniale del debitore e dunque si presume che abbia implicitamente autorizzato l'operazione: “Tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e
l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto pagina 20 di 25 intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sè ed alla società.” (Cassazione civile sez. III,
03/08/1995, n.8486 conforme Cassazione civile sez. III, 07/09/1998, n.8850). Anconra “La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore”. (Cassazione civile sez. I, 21/02/2006, n.3761).
Nel caso di specie al momento dell'atto di mutuo , oltre che fideiussore era Parte_2
anche amministratore unico e legale rappresentante della società mutuataria garantita (v. atto di mutuo in atti), mentre , come anche erano soci della Parte_3 Parte_2 Parte_1
[... (circostanza non contestata).
8. Gli opponenti hanno anche eccepito la nullità della fideiussione in virtù delle clausole conformi alle condizioni dello schema di contratto predisposto dall'ABI dichiarato nullo per violazione dell'art. 2 della legge antitrust con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della
Banca d'Italia.
8.1. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza formulata dalla e ora da Controparte_2 Controparte_4
Ed invero gli opponenti hanno lamentato la nullità in questione in via di eccezione come specificato nell'atto di opposizione ove si legge “Tale nullità viene sollevata in questa sede e proposta in via di eccezione e non di autonoma domanda” (v. pag. 25 atto di citazione in opposizione).
Ed invero l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non dà luogo ad una autonoma domanda su cui il giudice deve decidere con effetto di giudicato, quanto ad una eccezione riconvenzionale finalizzata a parare la pretesa avversaria. Pertanto, poiché tale eccezione è decisa senza efficacia di giudicato, è competente a pronunciarsi sulla medesima il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e non il diverso giudice della Sezione specializzata in materia di imprese chiamato a decidere, eventualmente, sulla validità della fideiussione (v. tra gli altri Tribunale Bari sez. IV, 28/07/2023, n.3181Corte appello Milano sez. I, 05/07/2023,
n.2217 Tribunale Spoleto sez. I, 12/04/2021, n.244).
Anche la Suprema Corte si è così espressa “A norma della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del pagina 21 di 25 2012, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 1 e successive modificazioni.
Questa Corte ha chiarito che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente di disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n. 6523; Cass. 6 luglio 2022, n. 21429).
Tuttavia, in materia è necessario distingue il caso in cui la nullità della fideiussione sia stata sollevata come domanda riconvenzionale, da quella in cui la stessa sia proposta solo in via di eccezione, perché differenti sono le conseguenze sul piano della competenza giurisdizionale.
Nel primo caso, in cui sia stata proposta domanda riconvenzionale, trova applicazione il principio secondo il quale "Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall' art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni." (Cass. n.35661/2022)
Nel secondo caso, in cui la nullità della fideiussione sia stata fatta valere in via di eccezione, va, invece, applicato il principio seguente "La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale." (Cass. n. 3248/2023; conf. Cass. n. 33014/2023) (Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22305)
8.2. Entrando nel merito, l'eccezione di nullità va rigettata.
pagina 22 di 25 Si rammenta che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito la nullità solo parziale del contratto contenente clausole conformi alle clausole ABI salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Spetta alla parte che invoca a suo favore la nullità della fideiussione o delle clausole provare che il vizio di quelle specifiche clausole abbia incidenza nel caso di specie, gli effetti che conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa, nonchè l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate: “l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.” (Tribunale di Milano – Sezione Specializzata delle Imprese, con sentenza n. 6441/2022, pubblicata il 20/07/2022, cfr anche (Cass. 28 novembre 2018 n.30818).
Nel caso di specie gli opponenti non hanno identificato nello specifico quali clausole della fideiussione sottoscritta coincida con le tre clausole del modello ABI dichiarate nulle.
Gli opponenti hanno in concreto lamentato solo l'esistenza della deroga all'art 1957 c.p.c. e non è comprovato che la predisposizione di detta clausola sia effetto dell'applicazione in maniera uniforme e generalizzata delle condizioni anticoncorrenziali. Ed anzi si rileva che la fideiussione in oggetto è stata sottoscritta il 22.11.2016 dunque in tempo ben successivo a quelle coperte dalla dichiarazione di nullità con provvedimento della Banca d'Italia; il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle sole fideiussioni stipulate nel medesimo arco temporale interessato dall'istruttoria del provvedimento in questione, ovverosia tra il 2002 ed il maggio 2005, diversamente, tale efficacia probatoria deve negarsi con riguardo a quelle fideiussioni stipulate antecedentemente o oltre detto periodo e, quindi rispetto alle quali, è la parte interessata a far dichiarare la nullità delle singole clausole ad essere onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, L. n. 287 del 1990.
Rimane dunque valida la clausola di deroga all'art 1957 c.c. così come valido è l'intero atto di fideiussione.
pagina 23 di 25 9. infine la clausola che pone ai fideiussori l'obbligo di pagare “…immediatamente, a semplice richiesta scritta…” non comporta alcuna indeterminatezza del fideiussione rilasciata ma una esplicita indicazione dell'operatività della fideiussione.
10. Gli opponenti hanno infine domandato di accertare la responsabilità per concessione abusiva del credito, per omessa verifica del merito creditizio e per violazione del principio di trasparenza bancaria e per abuso del diritto chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla e dai Sigg. e da Parte_1 Parte_3 Parte_2
porsi anche in compensazione con il credito domandato dalla CP_10
. Con riferimento alla ipotesi di concessione abusiva del credito e alla omessa verifica del
[...]
merito creditizio si è già sopra evidenziato che manca ogni prova, e ancor prima allegazione specifica, circa la situazione di difficoltà/dissesto della alla data di erogazione Parte_1 del mutuo del 2016 per mancato deposito di bilanci e di ogni documento idoneo fornire un quadro complessivo della situazione economico patrimoniale sociale.
10.2 Inoltre la domanda risulta sfornita della prova del danno derivato dal comportamento abusivo ascritto alla del non potendo il danno coincidere Controparte_2 CP_2
con l'erogazione del mutuo (atto con sui si è fornita liquidità alla società) nè con la successiva legittima richiesta di restituzione. Né la società, né i garanti, hanno provato di aver subito perdite patrimoniali conseguenza in via immediata e diretta all'erogazione del mutuo oggetto di causa.
10.3. La violazione del principio di trasparenza bancaria risulta genericamente allegata.
In definitiva l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata così come va rigettata la domanda risarcitoria di parte attrice.
11. Le spese di lite vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido fra loro in favore di quale procuratrice speciale di cessionaria del credito CP_3 Controparte_4 [...]
, come liquidate in dispositivo secondo i Controparte_2
parametri del DM 55 del2014 tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (€
520.000,00- € 1.000.000,00) considerando l'effettiva attività espletata e la complessità delle questioni trattate, e tenuto conto che l'istruttoria è stata espletata con il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. in via documentale, così risultando congruo l'importo di cui alla nota spese depositata 19.12.2024 dall'Avv. Orsini Brunella.
pagina 24 di 25 12. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna per lite temeraria richiesta dalla in quanto le difese degli opponenti non possono essere considerate avvenute in CP_3
mala fede o colpa grave avendo gli stessi esposto in sede processuale le proprie legittime difese in fatto e in diritto, seppure ex post siano risultati soccombenti.
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1531/2021, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• RIGETTA l'opposizione e le domande attoree;
• CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 451/21 emesso dal Tribunale di Fermo in data
28.5.2021 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 986/21 R.G.,
• CONDANNA , e in solido fra Parte_1 Parte_3 Parte_2 loro alla refusione delle spese di lite in favore di , procuratrice speciale di CP_3
liquidate complessivamente in euro 15.532,48 per compenso Controparte_4
professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Fermo, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
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