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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1911/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA ex ARTT. 669 bis e ss. e 700 e ss. c.p.c.
Il Giudice, dott. Amedeo Russo, nella causa iscritta al n. R.G. 1911/2024;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.02.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento su ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da:
(C.F.: ), società con socio unico Parte_1 P.IVA_1 soggetta alla direzione e coordinamento di in persona dell'Avv. Controparte_1
Francesco Leggiadro (c.f.: ) quale institore pro tempore, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Paolo Cattani;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in CP_2 C.F._2
Crispina Lorenzana (Pisa), Villafranca, 1
RESISTENTE CONTUMACE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 29.11.2024, Parte_1 ha convenuto nell'odierno giudizio cautelare , chiedendo ordinarsi in via
[...] CP_2
d'urgenza il rilascio immediato degli immobili di proprietà della ricorrente ed asseritamente occupati abusivamente dal resistente, già adibiti a “posto di blocco intermedio” e “casa cantoniera”, siti in Grosseto, al km 195+390 della linea ferroviaria Grosseto-Montepescali e meglio rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 34, rispettivamente alle particelle 14 e 15; il tutto con vittoria di spese di lite e con determinazione delle modalità di attuazione della richiesta misura cautelare, mediante delega per l'esecuzione all'Ufficiale giudiziario territorialmente competente e con esonero dalla preventiva notifica dell'emanando provvedimento e dell'atto di precetto.
Pagina 1 A sostegno della domanda, in punto di fumus, la ricorrente ha dedotto (i) di essere proprietaria, giusta di scheda di trasferimento n. 68 del 6.06.1991 e nota di trascrizione n.
3.3 del 17.09.1992, di due immobili già adibiti a “posto di blocco intermedio” e “casa cantoniera”, siti in Grosseto, al km
195+390 della linea ferroviaria Grosseto-Montepescali e meglio rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 34, rispettivamente alle particelle 14 e 15; (ii) che in occasione di un sopralluogo eseguito l'11.04.2022 gli immobili in questione sarebbero risultati abusivamente occupati da terzi soggetti, i quali avrebbero altresì collocato al relativo ingresso una cassetta postale riportante il nominativo , nonché introdotto nella resede degli stessi immobili CP_2 un'autovettura targata “FZ868ZL”, la quale sarebbe poi risultata essere intestata al medesimo Sig.
, nato a [...] il [...]; (iii) che ulteriori sopralluoghi eseguiti il 21.12.2022, CP_2
il 13.01.2023 e il 18.09.2024, avrebbero constatato la persistenza di segni di occupazione, tra i quali la chiusura dell'intera area mediante un cancello munito di lucchetto a combinazione;
(iv) che, in ragione di tale situazione, sarebbe stata depositata una denuncia-querela avanti la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, dando in tale sede atto della «presenza di due cartelli di avviso, uno riportante la scritta “Attenti al cane”, l'altro [informante] circa la presenza di telecamere di sorveglianza, con un campanello funzionante fissato sullo stesso»; (v) che, identificato l'autore dell'occupazione nel predetto Sig. nato a [...] il [...], questi sarebbe CP_2
stato imputato per il delitto di cui all'art. 633 e 639 bis c.p. proprio in ragione dell'occupazione dei predetti immobili.
In relazione al periculum, la ricorrente ha dedotto: (i) che gli immobili per cui è causa sarebbero immediatamente prospicienti alla linea Ferroviaria ed interamente ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al D.P.R. 753/80; (ii) che vi sarebbe dunque una situazione di pericolo sia per l'incolumità dell'occupante abusivo, sia per la regolare circolazione del traffico ferroviario, ossia per un servizio pubblico essenziale di interesse nazionale;
(iii) che il suddetto pericolo risulterebbe tanto più grave e concreto ove si consideri come negli immobili occupati, e quindi immediatamente a ridosso dei binari, sarebbe stato realizzato, in condizioni di sicurezza non note, un allaccio posticcio e abusivo alla rete elettrica, non spiegandosi altrimenti il funzionamento del campanello, nonché introdotto un animale domestico, il quale sarebbe così costretto a vivere a ridosso dei binari,
a rischio della propria e dell'altrui incolumità non appena dovesse sfuggire alla vigilanza del proprietario;
(iv) che il trascorrere del tempo aggraverebbe un danno economico irrimediabile poiché non suscettibile di essere risarcito, atteso che il resistente – privo di beni utilmente aggredibili – non potrebbe corrispondere l'indennità di occupazione il cui ammontare aumenterebbe di giorno in giorno.
Pagina 2 Ha concluso chiedendo ordinarsi in via d'urgenza il rilascio immediato degli immobili in questione, con determinazione delle modalità di attuazione della richiesta misura cautelare.
Non si è costituito in giudizio, benché ritualmente citato, il resistente , sicché CP_2 all'udienza del 5.02.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, sulle conclusioni dell'unica parte costituita, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Deve affermarsi, in via preliminare, l'ammissibilità della tutela cautelare atipica sia rispetto al diritto al godimento del bene, finalizzata a ottenere la pronuncia di condanna ad un facere relativa al rilascio di un immobile (cfr. Cass. Civ. n. 10554/1993, Cass. Civ. Sez. Un. n. 1355/1987, Cass. Civ.
n. 245/1986).
Ciò in quanto lo scopo della cautela, nel caso di specie, è quello di impedire che il tempo necessario alla pronuncia di merito pregiudichi, in maniera irreparabile, le utilità che il titolare della situazione giuridica violata avrebbe potuto trarre da una pronuncia tempestiva a sé favorevole o, comunque, necessaria a scongiurare l'aggravamento di una situazione già pregiudicata, tutela che ben può ritenersi ammissibile per il proprietario di un bene immobile che documenti una situazione di pericolo che non consente la permanenza, al suo interno, dell'occupante, qualora quest'ultimo si rifiuti di rilasciarlo.
Ciò posto, sussistono in questa sede sia il fumus che il periculum richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda.
In punto di fumus, la ricorrente ha documentato di essere proprietaria di due immobili già adibiti a
“posto di blocco intermedio” e “casa cantoniera”, siti in Grosseto, al km 195+390 della linea ferroviaria Grosseto-Montepescali e meglio rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di
Grosseto al foglio 34, rispettivamente alle particelle 14 e 15 (cfr. doc. 1A-D ricorso).
Risulta altresì dimostrato nella presente sede cautelare che gli immobili in questione sono abusivamente occupati dal resistente come può evincersi dalla documentata CP_2 presenza in loco di una cassetta postale riportante il nominativo , nonché di CP_2 un'autovettura targata “FZ868ZL”, intestata al medesimo Sig. (cfr. doc. 2 ricorso). CP_2
Il resistente risulta inoltre, per tale abusiva occupazione, già imputato «per il delitto di cui all'art.
633 e 639 bis c.p., perché invadeva arbitrariamente, al fine di trarne profitto, l'immobile di proprietà di “ , censito al Catasto del Comune di Grosseto alle Parte_1
particelle 14 e 15 del folgio 34 e sito alla progressiva chilometrica 195+390 della linea Grosseto-
Montepescali. In particolare, senza alcun titolo autorizzatorio, si introduceva nel predetto immobile
Pagina 3 e apponeva un lucchetto con combinazione al cancello d'ingresso impedendo alla proprietà di farvi accesso, installando anche una cassetta della posta per ricevere missive, introducendo animali da cortile e apponendo il cartello “attenti al cane”. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su immobile pubblico e a uso pubblico di proprietà dell'azienda pubblica (cfr. doc. 8 Parte_2
ricorso).
La ricorrente ha inoltre documentato la persistenza di segni di occupazione, tra i quali la chiusura dell'intera area mediante un cancello munito di lucchetto a combinazione, come emerso in occasione di ulteriori sopralluoghi eseguiti il 21.12.2022, il 13.01.2023 e il 18.09.2024 (cfr. docc. 4,
5 e 6 ricorso).
In relazione al periculum, risulta che gli immobili per cui è causa sono immediatamente prospicienti alla linea Ferroviaria ed interamente ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al D.P.R.
753/80; tale circostanza denota una evidente situazione di pericolo, sia per l'incolumità dell'occupante abusivo, sia per la regolare circolazione del traffico ferroviario, atteso che gli immobili occupati sono collocati immediatamente a ridosso dei binari.
Inoltre, la situazione sopra descritta fa ragionevolmente presumere che il trascorrere del tempo aggraverà un danno economico non suscettibile di essere integralmente risarcito, risultando comunque dovuta, da parte del resistente ed in favore della ricorrente, una indennità per tutto il tempo di occupazione abusiva, il cui recupero ben potrebbe risultare difficoltoso alla luce della potenziale incapienza del patrimonio dell'occupante.
Alla luce della situazione sopra rappresentata, il diritto della ricorrente oggi azionato può essere fatto valere solamente agendo in via cautelare ex art. 700 c.p.c., in quanto potenzialmente pregiudicato in maniera irrimediabile durante il tempo necessario per agire in via ordinaria.
Da tutto quanto precede, deriva che il ricorso deve essere accolto.
Conseguentemente, andrà ordinato in via d'urgenza il rilascio immediato degli immobili di proprietà della ricorrente ed occupati abusivamente dal resistente, già adibiti a “posto di blocco intermedio” e “casa cantoniera”, siti in Grosseto, al km 195+390 della linea ferroviaria Grosseto-
Montepescali e meglio rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 34, rispettivamente alle particelle 14 e 15.
Quanto alle modalità di attuazione, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. va in questa disposto che il rilascio avvenga senza dilazione, previa notifica della presente Ordinanza al resistente per tramite dell'Ufficiale giudiziario territorialmente competente, eventualmente anche con l'ausilio della forza pubblica. Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al DM 55/2014, in applicazione dello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità, con esclusione della fase
Pagina 4 istruttoria in quanto non espletata e calcolando la fase decisionale ai minimi, in considerazione della contumacia del resistente e dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, ordina al resistente il rilascio immediato CP_2
degli immobili di proprietà della ricorrente, già adibiti a “posto di blocco intermedio” e “casa cantoniera”, siti in Grosseto, al km 195+390 della linea ferroviaria Grosseto-Montepescali e meglio rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 34, rispettivamente alle particelle 14 e 15;
2) letto l'art. 669 duodecies c.p.c. dispone che il rilascio avvenga senza dilazione, eventualmente anche con l'ausilio della forza pubblica, previa notifica della presente
Ordinanza al resistente per tramite dell'Ufficiale giudiziario territorialmente competente;
3) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 260,00 per spese, nonché in Euro 2.627,00per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali (15%), se dovute, come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
Pagina 5
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA ex ARTT. 669 bis e ss. e 700 e ss. c.p.c.
Il Giudice, dott. Amedeo Russo, nella causa iscritta al n. R.G. 1911/2024;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.02.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento su ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da:
(C.F.: ), società con socio unico Parte_1 P.IVA_1 soggetta alla direzione e coordinamento di in persona dell'Avv. Controparte_1
Francesco Leggiadro (c.f.: ) quale institore pro tempore, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Paolo Cattani;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in CP_2 C.F._2
Crispina Lorenzana (Pisa), Villafranca, 1
RESISTENTE CONTUMACE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 29.11.2024, Parte_1 ha convenuto nell'odierno giudizio cautelare , chiedendo ordinarsi in via
[...] CP_2
d'urgenza il rilascio immediato degli immobili di proprietà della ricorrente ed asseritamente occupati abusivamente dal resistente, già adibiti a “posto di blocco intermedio” e “casa cantoniera”, siti in Grosseto, al km 195+390 della linea ferroviaria Grosseto-Montepescali e meglio rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 34, rispettivamente alle particelle 14 e 15; il tutto con vittoria di spese di lite e con determinazione delle modalità di attuazione della richiesta misura cautelare, mediante delega per l'esecuzione all'Ufficiale giudiziario territorialmente competente e con esonero dalla preventiva notifica dell'emanando provvedimento e dell'atto di precetto.
Pagina 1 A sostegno della domanda, in punto di fumus, la ricorrente ha dedotto (i) di essere proprietaria, giusta di scheda di trasferimento n. 68 del 6.06.1991 e nota di trascrizione n.
3.3 del 17.09.1992, di due immobili già adibiti a “posto di blocco intermedio” e “casa cantoniera”, siti in Grosseto, al km
195+390 della linea ferroviaria Grosseto-Montepescali e meglio rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 34, rispettivamente alle particelle 14 e 15; (ii) che in occasione di un sopralluogo eseguito l'11.04.2022 gli immobili in questione sarebbero risultati abusivamente occupati da terzi soggetti, i quali avrebbero altresì collocato al relativo ingresso una cassetta postale riportante il nominativo , nonché introdotto nella resede degli stessi immobili CP_2 un'autovettura targata “FZ868ZL”, la quale sarebbe poi risultata essere intestata al medesimo Sig.
, nato a [...] il [...]; (iii) che ulteriori sopralluoghi eseguiti il 21.12.2022, CP_2
il 13.01.2023 e il 18.09.2024, avrebbero constatato la persistenza di segni di occupazione, tra i quali la chiusura dell'intera area mediante un cancello munito di lucchetto a combinazione;
(iv) che, in ragione di tale situazione, sarebbe stata depositata una denuncia-querela avanti la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, dando in tale sede atto della «presenza di due cartelli di avviso, uno riportante la scritta “Attenti al cane”, l'altro [informante] circa la presenza di telecamere di sorveglianza, con un campanello funzionante fissato sullo stesso»; (v) che, identificato l'autore dell'occupazione nel predetto Sig. nato a [...] il [...], questi sarebbe CP_2
stato imputato per il delitto di cui all'art. 633 e 639 bis c.p. proprio in ragione dell'occupazione dei predetti immobili.
In relazione al periculum, la ricorrente ha dedotto: (i) che gli immobili per cui è causa sarebbero immediatamente prospicienti alla linea Ferroviaria ed interamente ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al D.P.R. 753/80; (ii) che vi sarebbe dunque una situazione di pericolo sia per l'incolumità dell'occupante abusivo, sia per la regolare circolazione del traffico ferroviario, ossia per un servizio pubblico essenziale di interesse nazionale;
(iii) che il suddetto pericolo risulterebbe tanto più grave e concreto ove si consideri come negli immobili occupati, e quindi immediatamente a ridosso dei binari, sarebbe stato realizzato, in condizioni di sicurezza non note, un allaccio posticcio e abusivo alla rete elettrica, non spiegandosi altrimenti il funzionamento del campanello, nonché introdotto un animale domestico, il quale sarebbe così costretto a vivere a ridosso dei binari,
a rischio della propria e dell'altrui incolumità non appena dovesse sfuggire alla vigilanza del proprietario;
(iv) che il trascorrere del tempo aggraverebbe un danno economico irrimediabile poiché non suscettibile di essere risarcito, atteso che il resistente – privo di beni utilmente aggredibili – non potrebbe corrispondere l'indennità di occupazione il cui ammontare aumenterebbe di giorno in giorno.
Pagina 2 Ha concluso chiedendo ordinarsi in via d'urgenza il rilascio immediato degli immobili in questione, con determinazione delle modalità di attuazione della richiesta misura cautelare.
Non si è costituito in giudizio, benché ritualmente citato, il resistente , sicché CP_2 all'udienza del 5.02.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, sulle conclusioni dell'unica parte costituita, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Deve affermarsi, in via preliminare, l'ammissibilità della tutela cautelare atipica sia rispetto al diritto al godimento del bene, finalizzata a ottenere la pronuncia di condanna ad un facere relativa al rilascio di un immobile (cfr. Cass. Civ. n. 10554/1993, Cass. Civ. Sez. Un. n. 1355/1987, Cass. Civ.
n. 245/1986).
Ciò in quanto lo scopo della cautela, nel caso di specie, è quello di impedire che il tempo necessario alla pronuncia di merito pregiudichi, in maniera irreparabile, le utilità che il titolare della situazione giuridica violata avrebbe potuto trarre da una pronuncia tempestiva a sé favorevole o, comunque, necessaria a scongiurare l'aggravamento di una situazione già pregiudicata, tutela che ben può ritenersi ammissibile per il proprietario di un bene immobile che documenti una situazione di pericolo che non consente la permanenza, al suo interno, dell'occupante, qualora quest'ultimo si rifiuti di rilasciarlo.
Ciò posto, sussistono in questa sede sia il fumus che il periculum richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda.
In punto di fumus, la ricorrente ha documentato di essere proprietaria di due immobili già adibiti a
“posto di blocco intermedio” e “casa cantoniera”, siti in Grosseto, al km 195+390 della linea ferroviaria Grosseto-Montepescali e meglio rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di
Grosseto al foglio 34, rispettivamente alle particelle 14 e 15 (cfr. doc. 1A-D ricorso).
Risulta altresì dimostrato nella presente sede cautelare che gli immobili in questione sono abusivamente occupati dal resistente come può evincersi dalla documentata CP_2 presenza in loco di una cassetta postale riportante il nominativo , nonché di CP_2 un'autovettura targata “FZ868ZL”, intestata al medesimo Sig. (cfr. doc. 2 ricorso). CP_2
Il resistente risulta inoltre, per tale abusiva occupazione, già imputato «per il delitto di cui all'art.
633 e 639 bis c.p., perché invadeva arbitrariamente, al fine di trarne profitto, l'immobile di proprietà di “ , censito al Catasto del Comune di Grosseto alle Parte_1
particelle 14 e 15 del folgio 34 e sito alla progressiva chilometrica 195+390 della linea Grosseto-
Montepescali. In particolare, senza alcun titolo autorizzatorio, si introduceva nel predetto immobile
Pagina 3 e apponeva un lucchetto con combinazione al cancello d'ingresso impedendo alla proprietà di farvi accesso, installando anche una cassetta della posta per ricevere missive, introducendo animali da cortile e apponendo il cartello “attenti al cane”. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su immobile pubblico e a uso pubblico di proprietà dell'azienda pubblica (cfr. doc. 8 Parte_2
ricorso).
La ricorrente ha inoltre documentato la persistenza di segni di occupazione, tra i quali la chiusura dell'intera area mediante un cancello munito di lucchetto a combinazione, come emerso in occasione di ulteriori sopralluoghi eseguiti il 21.12.2022, il 13.01.2023 e il 18.09.2024 (cfr. docc. 4,
5 e 6 ricorso).
In relazione al periculum, risulta che gli immobili per cui è causa sono immediatamente prospicienti alla linea Ferroviaria ed interamente ricadenti nella fascia di rispetto ferroviario di cui al D.P.R.
753/80; tale circostanza denota una evidente situazione di pericolo, sia per l'incolumità dell'occupante abusivo, sia per la regolare circolazione del traffico ferroviario, atteso che gli immobili occupati sono collocati immediatamente a ridosso dei binari.
Inoltre, la situazione sopra descritta fa ragionevolmente presumere che il trascorrere del tempo aggraverà un danno economico non suscettibile di essere integralmente risarcito, risultando comunque dovuta, da parte del resistente ed in favore della ricorrente, una indennità per tutto il tempo di occupazione abusiva, il cui recupero ben potrebbe risultare difficoltoso alla luce della potenziale incapienza del patrimonio dell'occupante.
Alla luce della situazione sopra rappresentata, il diritto della ricorrente oggi azionato può essere fatto valere solamente agendo in via cautelare ex art. 700 c.p.c., in quanto potenzialmente pregiudicato in maniera irrimediabile durante il tempo necessario per agire in via ordinaria.
Da tutto quanto precede, deriva che il ricorso deve essere accolto.
Conseguentemente, andrà ordinato in via d'urgenza il rilascio immediato degli immobili di proprietà della ricorrente ed occupati abusivamente dal resistente, già adibiti a “posto di blocco intermedio” e “casa cantoniera”, siti in Grosseto, al km 195+390 della linea ferroviaria Grosseto-
Montepescali e meglio rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 34, rispettivamente alle particelle 14 e 15.
Quanto alle modalità di attuazione, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. va in questa disposto che il rilascio avvenga senza dilazione, previa notifica della presente Ordinanza al resistente per tramite dell'Ufficiale giudiziario territorialmente competente, eventualmente anche con l'ausilio della forza pubblica. Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al DM 55/2014, in applicazione dello scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità, con esclusione della fase
Pagina 4 istruttoria in quanto non espletata e calcolando la fase decisionale ai minimi, in considerazione della contumacia del resistente e dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, ordina al resistente il rilascio immediato CP_2
degli immobili di proprietà della ricorrente, già adibiti a “posto di blocco intermedio” e “casa cantoniera”, siti in Grosseto, al km 195+390 della linea ferroviaria Grosseto-Montepescali e meglio rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 34, rispettivamente alle particelle 14 e 15;
2) letto l'art. 669 duodecies c.p.c. dispone che il rilascio avvenga senza dilazione, eventualmente anche con l'ausilio della forza pubblica, previa notifica della presente
Ordinanza al resistente per tramite dell'Ufficiale giudiziario territorialmente competente;
3) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 260,00 per spese, nonché in Euro 2.627,00per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali (15%), se dovute, come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
Pagina 5