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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1730 /2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MICELI SALVATORE e dall'Avv. DI PIETRO ROBERTO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MAUGERI SEBASTIANO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Infortunio sul lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 29/07/2022 ha adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di prestare servizio lavorativo con contratto a tempo indeterminato presso la "Raffineria Mediterranea di Milazzo S.C.P.A." sin dal
02.11.2017, con qualifica di impiegato;
che in data 23.10.2019, alle ore 15:15 circa, nel tornare verso casa dopo aver svolto il proprio servizio lavorativo, rimaneva vittima di incidente stradale alla guida del proprio motociclo Ducati Monster Tg. BT 28359. In seguito al violento urto, perdeva conoscenza entrando in stato comatoso e veniva trasportato a mezzo 118 presso il P.S. dell'Ospedale “G. Fogliani” di Milazzo, ove veniva riscontrato: “Coma in politrauma con focolaio lacero-contuso splenico e spandimento urinario del MCD a livello del giunto pielo-uretrale sinistro, frattura scomposta della massa laterale dell'epistrofeo, frattura arco zigomatico sn, frattura processo pterigoideo a sn, sottile falda di pnx, contusioni polmonari, plurime fratture costali scomposte, escoriazioni multiple, frattura femore sn, frattura scapola sn” con ricovero in reparto di degenza e con intubazione. Stante le gravissime condizioni cliniche, lo stesso veniva trasferito con Elisoccorso dall'Ospedale di Milazzo al “Civico
di Palermo e in data 24.10.2019 veniva ricoverato presso il Controparte_2
reparto di Anestesia e rianimazione di Cefalù con diagnosi “Politrauma”. Dopo tutti gli approfondimenti specialistici e le terapie del caso, in data 26.11.2019 veniva dimesso e trasferito in ambulanza con assistenza rianimatoria presso l'Unità Operativo di
Riabilitazione “Fondazione G. Giglio” di Cefalù (PA) ed in data 13.02.2020, dopo un lungo periodo riabilitativo, veniva dimesso con consiglio di proseguire il trattamento riabilitativo, poi regolarmente eseguito.
Il ricorrente esponeva che veniva istruita pratica infortunistica presso l' domanda CP_1 che, con. nota del 26.06.2021, veniva inizialmente respinta ritenendo che “non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio è stato causato da uso di psicofarmaci o di stupefacenti”. Il ricorrente contestava le valutazioni dell'Ente, in quanto l'assunzione di psicofarmaci era stata indotta dallo stesso personale del P.S. dell'Ospedale di Milazzo al momento del ricovero. Con comunicazione del 22.11.2021 l' accoglieva CP_1
l'opposizione avanzata e riconosceva un grado di invalidità pari al 33% (trentatre)%, con l'attribuzione di rendita vitalizia a partire dal 01.06.2021 d'importo mensile pari ad €
807,86 e rendita finale di € 272.097,54, per “Esiti di trauma cranico con danno assonale, disturbo post-traumatico da stress;
cicatrice esito di tracheostomia, cicatrici cuoio capelluto;
limitazioni funzionali rachide cervicale;
esisti di fratture”.
Il ricorrente proponeva ricorso amministrativo a cui l' non dava riscontro. CP_1
Con il proposto ricorso giudiziale, agiva al fine di accertare che, in Parte_1 conseguenza dell'infortunio in itinere del 23/10/2019, ha riportato un danno biologico pari ad almeno il 62% o alla diversa percentuale che risulterà a seguito di Consulenza
Tecnica d'Ufficio, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della CP_1
relativa rendita, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo.
Nella resistenza dell' , che ha sostenuto la congruità e legittimità della valutazione CP_1
medico-legale del 33% di danno biologico espressa in sede di visita medica per accertamento menomazione integrità psicofisica -valutazione confermata anche a seguito di opposizione- la causa è stata istruita con la disposta c.t.u. medico-legale.
Alla udienza dell'11.12.2024 è stato disposto il richiamo del c.t.u. e, all'udienza del
12.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è decisa come segue.
2- La domanda è fondata entro i limiti di seguito esposti.
2.1- La disciplina dell'infortunio in itinere è contenuta nell'art. 210 D.P.R. n. 1124/1965, così come modificato dall'art. 12 D. Lgs. n. 38/2000, ai sensi del quale “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”.
Al riguardo le Sezioni Unite hanno chiarito che “la espressa introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della “causa violenta” ma anche della occasione di lavoro, con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la occasione di lavoro in quanto il collegamento tra l'evento e il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro risulti assolutamente marginale basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica” (Cass., Sez. un., 7 settembre 2015, n.
17685).
La giurisprudenza sembra, tuttavia, aver attribuito un nuovo significato all'espressione
“occasione di lavoro”, la quale contemplerebbe non solo gli spostamenti direttamente collegati all'esercizio di attività lavorativa, ma anche gli spostamenti necessitati proprio da tale attività, tra i quali ricomprendere, per espressa previsione legislativa, quelli relativi al tragitto dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. La stessa “occasione di lavoro” non costituirebbe, quindi, un limite alla copertura assicurativa ma la sua sussistenza, pur nell'accezione in senso lato, deve essere analizzata al fine dell'individuazione di un collegamento, seppur minimo, tra lo spostamento operato dal lavoratore e la prestazione lavorativa che lo stesso avrebbe dovuto porre in essere. Deve quindi compiersi un accertamento complesso diretto alle seguenti verifiche, tenuto conto dei criteri ben individuati da Cass. 23 maggio 2008, n. 13376:
- Se il percorso seguito dal lavoratore e l'evento costituiscano il tragitto ordinario per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
- Se l'itinerario seguito e l'intero spostamento siano dipendenti da esigenze legate all'attività lavorativa o se siano frutto di scelte mirate a soddisfare mere ragioni personali;
- Se l'utilizzo del veicolo privato al posto dei mezzi pubblici o di uno spostamento pedonale fosse o meno necessitato.
È opportuno evidenziare che, per quanto attiene all'ambito dei danni risarcibili, la disciplina è stata significativamente modificata dal d.lgs. n. 38/2000 (pubblicato in G.U.
n. 172 del 25/07/2000), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/2000
e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva.
Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene la fattispecie di cui è causa, trattandosi di un incidente intervenuto in data 23.09.2020), l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un 6% ed un 15% (calcolato senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall'assicurato), e l'erogazione di una rendita (calcolata con riferimento sia al danno biologico mero che alla retribuzione percepita dall'assicurato) per le menomazioni pari o superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6% (franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16%.
2.2.- Fatta questa premessa di ordine generale, si osserva che, nella controversia in esame, l' non ha svolto alcuna contestazione sull'inquadramento dell'infortunio CP_1
occorso al ricorrente nella tipologia di infortunio sul lavoro (an) indennizzabile, avendo contestato invece la fondatezza della domanda in punto di stima percentuale del danno biologico residuato in capo al ricorrente, ribadendo la correttezza delle valutazioni medico-legale espresse in sede amministrativa.
2.3- Il c.t.u. nominato giudizialmente, dott. ha accertato che il sig. Persona_1
, a seguito dell'infortunio lavorativo avvenuto in data 23.10.2019, Parte_1
ha riportato politraumatismo da incidente stradale.
Il c.t.u. ha accertato in particolare che il ricorrente ha riportato:
- Esiti di frattura composta del dente dell'epistrofeo in soggetto con patologia disco- artrosica modica incidenza funzionale- valutabili, per analogia con la voce prevista dal
Codice 194 (Esiti di frattura somatica dell'atlante o dell'epistrofeo consistenti in deficit funzionale medio, in assenza di segni e sintomi neurologici persistenti…Fino a 10%) - in misura pari e non superiore al 7% (sette percento).
- Esiti di trauma cranico con frattura del processo pterigoideo di sinistra e danno assonale in corrispondenza del corpo calloso con riscontrati non specifici disturbi oculari ed alterazioni neurocognitive post traumatiche - valutabili, per analogia con la voce prevista dal Codice 186 (Sindrome prefrontale psicorganica non grave…Fino a 20%) - in misura pari e non superiore al 13% (tredici percento).
- Esiti di frattura dell'arco zigomatico sinistro - valutabili, per analogia, con la voce prevista dal Codice 45 (Esiti di fratture del condilo mandibolare consistenti in sintomi ed alterazioni condilari minori…Fino a 4%) - in misura pari e non superiore al 2% (due percento). - Esiti di frattura di n° 12 coste senza ripercussioni funzionali respiratorie e/o vizi di consolidazione - valutabili, per analogia, con la voce prevista dal Codice 219
(Esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate;
per ogni costa…Fino a 1%)
- in misura pari e non superiore all' 8% (otto percento).
- Esiti di frattura del femore sinistro trattata con mezzi di sintesi, successivamente rimossi, a lieve incidenza funzionale - valutabile, per analogia, con la voce prevista dal
Codice 272 (Esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale…Fino a 8%) - in misura pari e non superiore al
9% (nove percento).
- Esiti di frattura pluriframmentaria e scomposta della scapola sinistra in destrimane con lievi ripercussioni algo-disfunzionali - valutabile, per analogia, con la voce prevista dal
Codice 217 (Esiti di frattura della scapola, apprezzabili strumentalmente, in assenza di compromissione funzionale…Fino a 3%) - in misura pari e non superiore al 3% (tre percento). - Esiti anatomici di lesione lacero-contusa della milza trattata conservativamente - valutabile, per analogia, con la voce prevista dal Codice 109 (Splenectomia con necessità di accorgimenti terapeutici…Fino a 9%) - in misura pari e non superiore all' 1% (uno percento).
- Esiti cicatriziali multipli a lieve-medio pregiudizio estetico complessivo - valutabili, per analogia, con la voce prevista dal Codice 37 (Cicatrici cutanee deturpanti, non interessanti il volto ed il collo…Fino a 12%) - in misura pari e non superiore al 9% (nove percento).
Il ctu ha, quindi, concluso ritenendo che, visto quanto sancito dai “Criteri Applicativi” della valutazione del danno biologico permanente ai sensi del DM 12.07.2000, procedendo ad una valutazione complessiva del danno, è possibile riconoscere al ricorrente, , una invalidità biologica pari al 50% (cinquanta Parte_1 CP_1
percento).
Ritiene il Tribunale che non sia necessario disporre il rinnovo della c.t.u, come chiesto dall' posto che il consulente ha risposto ai rilievi ed alle osservazioni critiche CP_1 dell'Ente relativamente alla valutazione dei danni compositi ed alla necessaria stima complessiva del danno con riferimento alla entità del pregiudizio effettivo all'apparato e/o funzione interessata dalla menomazione nell'allegato “integrazione con valutazione osservazioni” che deve intendersi qui integralmente trascritto, ritenendo che “ [ ] le valutazioni espresse per singolo distretto anatomo funzionale, da pag. 16 e seguenti, sono state già valutate in base alla complessiva riduzione del distretto sede di lesione.
Sulla base di ciò, seppur la somma aritmetica permette di attribuire un danno complessivo pari al 52%, in assenza di specifici riferimenti tabellari e/o metodologici per la valutazione del danno complessivo , è stata considerata la percentuale del CP_1
50%. [..].
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
In punto di decorrenza del danno biologico residuato, il c.t.u., in sede di relazione integrativa, ha ritenuto che la decorrenza sia da fissare al mese di Maggio 2021 (cfr nota di chiarimento depositata il 18.12.2024).
Ritiene tuttavia il Tribunale che, conformemente alle censure dell'Ente, la decorrenza debba essere stabilita al 1° Giugno 2021.
Si precisa, infatti, conformemente ai principi espressi dalla Suprema Corte ( cfr Cass. n.
16722/2017), che l'art. 74 del d.P.R. n. 1125/1965 cit., richiamato dall'art. 13, n. 2, lettera b) del d.lgs. n. 38/2000, stabilisce che "Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo
a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, un rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base dei seguenti...:" ; ed infatti è stato chiarito che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'indennità per inabilità temporanea assoluta ha il preciso scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro, ossia la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro, sicché tale indennità è corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità permanente, cessando nello stesso momento in cui viene meno la inabilità temporanea e, nel caso in cui dall'infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica, dal quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di legge, l'indennità per inabilità permanente.
Ciò posto, nel caso esame, la decorrenza deve essere stabilita al 1° giugno 2021, primo giorno successivo a quello di definizione della inabilità temporanea riconosciuta fino al
31 maggio 2021
Va, pertanto, riconosciuto al ricorrente il diritto alla rendita per danno biologico nella misura del 50% con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa rendita, CP_1
detratto quanto già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con condanna dell' al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione, fatta salva CP_3
l'applicabilità dell'art. 16 Legge 30 dicembre 1991, n. 412.
3- Le spese di lite, tenuto conto del divario emergente tra quanto richiesto in ricorso e quanto accertato dal c.t.u., meritano di essere compensare per 1/3, con condanna dell'Ente al pagamento della restante parte (2/3) liquidata ai sensi del DM 55/14- cause di valore indeterminabile- valori medi.
4- Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1730/2022 RG, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente, Parte_1
, al conseguimento della rendita per danno biologico in misura pari al 50%
[...]
con decorrenza dal 1° Giugno 2021 e condanna l' al pagamento della relativa CP_1
rendita, detratto quanto già percepito, oltre interessi e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità dell'art.16 L. 30/12/1991 n. 412;
2) compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento della restante parte CP_1
(2/3) che si liquidano in € 173,00 per spese ed € 6.182,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv. Salvatore Miceli e Roberto Di Pietro, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, definitivamente a carico dell' CP_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14/03/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano