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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/09/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1438/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1438/2025 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI PASQUALE ANDREA
e
, nato ad [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI MATTEO STEFANO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica delle condizioni della regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Sig.ri e , in data 14/07/2025, Parte_1 Controparte_1 depositavano ricorso congiunto, al fine di ottenere una nuova modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore
, nato a [...] il [...], già intervenuta e disposta dal Persona_1
Tribunale di Pescara in data 24/01/2020, a definizione del giudizio n. 2678/2019
V.G.
Stante il trasferimento del Sig. a LO AR (SR) e la decisione della CP_1
Sig.ra di tornare a vivere a AN (PE), le parti adivano il Tribunale Pt_1 di Pescara per modificare il predetto accordo, in ordine al collocamento e al mantenimento del piccolo . Per_1
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Parte_1 Controparte_1 segue:
pagina 2 di 3 O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni della regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio, concordate e confermate dalle parti:
• affidamento condiviso del minore, con collocazione del piccolo Persona_1 presso la residenza della madre a AN (PE) in Via Secchia n.1/B, mantenendo l'alternanza per le visite e per le festività;
• il Sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso per le spese di CP_1 mantenimento ordinario del figlio , la somma di € 100,00=(euro cento), e Per_1 detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario su c\c bancario e\o postale intestato alla Sig.ra Parte_1
la quale sarà l'unica beneficiaria dell'assegno unico, rimanendo invariate le
[...] disposizioni in merito alla divisione delle spese straordinarie.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1438/2025 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI PASQUALE ANDREA
e
, nato ad [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI MATTEO STEFANO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica delle condizioni della regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I Sig.ri e , in data 14/07/2025, Parte_1 Controparte_1 depositavano ricorso congiunto, al fine di ottenere una nuova modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore
, nato a [...] il [...], già intervenuta e disposta dal Persona_1
Tribunale di Pescara in data 24/01/2020, a definizione del giudizio n. 2678/2019
V.G.
Stante il trasferimento del Sig. a LO AR (SR) e la decisione della CP_1
Sig.ra di tornare a vivere a AN (PE), le parti adivano il Tribunale Pt_1 di Pescara per modificare il predetto accordo, in ordine al collocamento e al mantenimento del piccolo . Per_1
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come Parte_1 Controparte_1 segue:
pagina 2 di 3 O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni della regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio, concordate e confermate dalle parti:
• affidamento condiviso del minore, con collocazione del piccolo Persona_1 presso la residenza della madre a AN (PE) in Via Secchia n.1/B, mantenendo l'alternanza per le visite e per le festività;
• il Sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso per le spese di CP_1 mantenimento ordinario del figlio , la somma di € 100,00=(euro cento), e Per_1 detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario su c\c bancario e\o postale intestato alla Sig.ra Parte_1
la quale sarà l'unica beneficiaria dell'assegno unico, rimanendo invariate le
[...] disposizioni in merito alla divisione delle spese straordinarie.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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