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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/06/2024, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 3164/2022 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to COMBA Parte_1
FEDERICO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti CAVALLINI STEFANO MARIA e
CARIMATI FILIPPO che la rappresentano e difendono come da procura in atti convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Piaccia al Tribunale di Varese Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in narrativa, in ordine al contratto di mutuo fondiario Rep. 27537 Racc. 9465 del 10.09.2002 ed ai successivi atti modificativi, previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre CTU nei termini meglio indicati nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice,
NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta pattuizione e/o promessa di un TEG usurario attraverso la stipulazione del contratto di mutuo del 10.09.2002; conseguentemente: a) dichiarare la nullità della clausola relativa al tasso di interesse ex art. 1815 c.c. (anche in relazione ai successivi atti modificativi); b) rideterminare il mutuo mediante espunzione degli interessi;
c) compensare il credito vantato da Parte_1
(maggior somma indebitamente corrisposta a titolo di interessi, che si
[...] quantifica in Euro 20.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa) con il controcredito vantato dalla banca, risultante dalla predetta rideterminazione.
2) accertare e dichiarare l'omessa indicazione in contratto (e nei successivi atti modificativi) del regime finanziario composto utilizzato per il calcolo degli interessi;
conseguentemente: a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza
e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione di un PDA in regime finanziario semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB;
c) compensare il credito vantato da
(maggior somma indebitamente corrisposta a titolo di Parte_1 interessi, che si quantifica in Euro 20.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa) con il controcredito vantato dalla banca, risultante dalla predetta rideterminazione
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria - per le causali di cui in atti così giudicare:
In via preliminare:
Accertare e dichiarare la prescrizione della domanda attorea laddove riferita ad interessi compresi nelle rate scadute e pagate prima del 30 Novembre 2012 e dunque nelle rate dalla n. 1 sino a quella n. 25 compresa di cui al piano di ammortamento allegato all'accordo modificativo del 20 settembre 2010.
Nel merito:
Rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio formulando le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di aver stipulato in data
10.09.2002 con (ora ) contratto di mutuo Controparte_2 Controparte_1 fondiario Rep. 27537 Racc. 9465 (doc. 2), regolato dalle seguenti principali condizioni: importo mutuato €129.000,00, durata 25 anni, rimborso in n. 300 rate mensili costanti dell'importo di €673,81 ciascuna, comprensive di quota di capitale e quota di interessi
(piano di ammortamento alla francese), TAN per il primo anno fisso del 3,90%, successivamente variabile calcolato come indicato in contratto;
di aver stipulato in data
20.09.2010 atto modificativo, con previsione del rimborso del residuo in n. 264 rate mensili di €686,41 ciascuna, comprensive di quota capitale e quota interessi, TAN fisso del 5,80%; di aver stipulato in data 24.10.2014 ulteriore atto modificativo, con previsione del differimento dell'ammortamento con maturazione di interessi al TAN fisso del 6,55% e inoltre del rimborso del residuo in n. 216 rate mensili di €765,11 ciascuna, comprensive di quota capitale e quota interessi, TAN fisso del 6,55%; che il mutuo era in regolare ammortamento.
Parte attrice ha lamentato: l'omessa indicazione del regime finanziario composto applicato per il calcolo degli interessi, non oggetto di espressa pattuizione scritta, con conseguente nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 co. 4
TUB; l'usurarietà del tasso d'interesse applicato, in considerazione della rilevanza ai
Pag. 2 di 5 fini del calcolo del “costo occulto” non indicato in contratto, corrispondente alla maggior somma a titolo di interessi derivante dall'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese in regime finanziario composto.
Si è costituita , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Controparte_1
Giudice il rigetto della pretesa attorea.
Nella propria memoria n. 2, la banca ha dato atto dell'anticipata estinzione del mutuo di cui è causa in data 26.10.2023.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.03.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
2.Le domande formulate dall'attore risultano infondate e non meritevoli di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
3.Procedendo in primo luogo alla disamina dalla domanda relativa alla lamentata nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto in considerazione della mancata indicazione del regime finanziario (semplice o composto) del piano di ammortamento alla francese pattuito, va anzitutto premesso che esula dalla presente indagine, in quanto non pertinente, qualsiasi considerazione relativa alla convenienza delle clausole contrattuali pattuite rispetto ad altre astrattamente possibili, al contrario dovendosi verificare, in via esclusiva, il profilo strutturale della pattuizione concernente gli interessi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte avuto modo di chiarire che
“l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti” (v. ex plurimis, da ultimo, Cass., Sez. Un., sent. n. 15130 del 2024).
4. Tanto chiarito, avuto riguardo a quanto espressamente pattuito dalle parti nel caso di specie, ritiene il Giudice che la censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto risulti del tutto destituita di fondamento, ove si consideri che il contratto stipulato reca esplicita indicazione dei seguenti elementi – come allegato pure dallo stesso attore:
-importo mutuato €129.000;
-durata del mutuo 25 anni;
-TAN fisso del 3,90% per il primo anno;
-per gli anni successivi, TAN variabile calcolato ogni biennio secondo l'analitico procedimento riportato all'art. 3 punto n. 2, pari al minore tra i seguenti tassi alternativi:
A) tasso IRS pubblicato su Il relativo all'ultimo giorno del mese CP_3
Pag. 3 di 5 precedente il periodo di riferimento, maggiorato di 1,375 punti;
B) media mensile dell'EURIBOR 6 mesi relativa al mese precedente il periodo di riferimento, pubblicato su , maggiorato di 1,375 punti;
CP_4
-rimborso in n. 300 rate di importo costante (pari ad €673,81 alla data della stipulazione del contratto) composte da una quota crescente di capitale e decrescente di interessi;
in particolare, l'art. 4 espressamente stabilisce che la quota di capitale risulta pari a quella riportata nel piano di ammortamento allegato, con riferimento alle singole rate, mentre la quota di interessi è soggetta a variazione nel periodo di applicazione del tasso variabile, in ragione appunto della variabilità del TAN pattuito;
-a seguito dell'accordo modificativo del 2010, n. 264 rate mensili di €686,41 ciascuna, comprensive di quota capitale e quota interessi, TAN fisso del 5,80%;
-parimenti, in forza della modifica contrattuale concordata nel 2014, rimborso del residuo in n. 216 rate mensili di €765,11 ciascuna, comprensive di quota capitale e quota interessi, TAN fisso del 6,55%.
Non solo.
E' inoltre espressamente allegato al contratto lo specifico piano di ammortamento applicato, con analitica indicazione di ognuna delle rate e della composizione delle stesse per quota capitale e interessi;
piano di ammortamento specificamente sottoscritto dall'attore e pertanto costituente parte integrante del contratto.
Sulla base degli elementi riportati in contratto, dunque, non residua margine di incertezza alcuno in ordine all'esatta quantificazione dell'importo complessivamente dovuto alla banca;
importo per il primo anno addirittura già espressamente determinato secondo quanto riportato nel piano di ammortamento sottoscritto e così, parimenti, dall'accordo modificativo del 2010 in poi, essendo applicato un TAN fisso;
nel periodo di applicazione del tasso variabile, invece, l'importo è ricavabile sulla base di un mero calcolo matematico, procedendo alla sommatoria della quota capitale mensilmente risultante dal piano di ammortamento sottoscritto con l'importo degli interessi calcolati al tasso rilevato secondo la periodicità e con le modalità concordate dalle parti all'art. 3, punto n. 2.
5.A fronte di quanto ora osservato, si ritiene pertanto che l'esplicita indicazione della tipologia di regime finanziario applicato costituisca informazione non necessaria ai fini dell'univoca determinazione del piano di ammortamento.
Del resto, si consideri che la stessa parte attrice allega nei propri scritti difensivi che “la banca ha applicato un regime finanziario composto, posto che, a parità di condizioni, la rata costante in regime finanziario semplice è pari ad Euro 616,76 (doc. 6) mentre la rata costante in regime finanziario composto è pari ad Euro 673,81 (doc. 7) come raffigurata nel PDA allegato al contratto di mutuo, con un differenziale a titolo di
“costo occulto” pari ad Euro 43.223,00” (p. 3 citazione); con ciò confermando che risulta possibile costruire un solo piano di ammortamento conforme all'intero regolamento negoziale concordato nel caso di specie, a nulla rilevando inoltre la
Pag. 4 di 5 considerazione che tale piano di ammortamento risulti in concreto meno conveniente (in quanto più oneroso) di un differente ed ipotetico piano di ammortamento calcolato con regime finanziario semplice (il cui importo della rata costante non risulta tuttavia conforme a quello indicato esplicitamente nel contratto sottoscritto dalle parti).
6.La censura di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto risulta pertanto infondata.
7.Parimenti infondata è da ritenere la censura di nullità del contratto ex art. 117 co. 4 TUB, essendo sul punto sufficiente rilevare che la locuzione “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” di cui alla norma non può ritenersi comprensiva del regime finanziario applicato, trattandosi di una mera formula matematica che nulla aggiunge alla complessiva e chiara conoscenza in capo alla parte mutuataria dell'importo totale del rimborso, importo - come si è detto - ricavabile in maniera puntuale e univoca sulla base degli elementi indicati nel contratto di cui è causa
(cui è pure ulteriormente allegato il piano di ammortamento).
8.La reiezione delle domande ora esaminate determina, per ciò solo, il consequenziale respingimento altresì della pretesa concernente l'usurarietà del tasso applicato, la tesi difensiva dell'attore presupponendo infatti il riconoscimento di un
“costo occulto” del contratto, tuttavia escluso da questo Giudice sulla base di quanto già sopra ampiamente esposto.
9.In conclusione, tutto ciò complessivamente ritenuto, le domande sono infondate e vanno respinte.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore e alla natura documentale della causa, all'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1.rigetta le domande formulate dall'attore;
2.condanna l'attore a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in €4.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Varese, 24.06.2024
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 3164/2022 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to COMBA Parte_1
FEDERICO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti CAVALLINI STEFANO MARIA e
CARIMATI FILIPPO che la rappresentano e difendono come da procura in atti convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Piaccia al Tribunale di Varese Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in narrativa, in ordine al contratto di mutuo fondiario Rep. 27537 Racc. 9465 del 10.09.2002 ed ai successivi atti modificativi, previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre CTU nei termini meglio indicati nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice,
NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta pattuizione e/o promessa di un TEG usurario attraverso la stipulazione del contratto di mutuo del 10.09.2002; conseguentemente: a) dichiarare la nullità della clausola relativa al tasso di interesse ex art. 1815 c.c. (anche in relazione ai successivi atti modificativi); b) rideterminare il mutuo mediante espunzione degli interessi;
c) compensare il credito vantato da Parte_1
(maggior somma indebitamente corrisposta a titolo di interessi, che si
[...] quantifica in Euro 20.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa) con il controcredito vantato dalla banca, risultante dalla predetta rideterminazione.
2) accertare e dichiarare l'omessa indicazione in contratto (e nei successivi atti modificativi) del regime finanziario composto utilizzato per il calcolo degli interessi;
conseguentemente: a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza
e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione di un PDA in regime finanziario semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB;
c) compensare il credito vantato da
(maggior somma indebitamente corrisposta a titolo di Parte_1 interessi, che si quantifica in Euro 20.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa) con il controcredito vantato dalla banca, risultante dalla predetta rideterminazione
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria - per le causali di cui in atti così giudicare:
In via preliminare:
Accertare e dichiarare la prescrizione della domanda attorea laddove riferita ad interessi compresi nelle rate scadute e pagate prima del 30 Novembre 2012 e dunque nelle rate dalla n. 1 sino a quella n. 25 compresa di cui al piano di ammortamento allegato all'accordo modificativo del 20 settembre 2010.
Nel merito:
Rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio formulando le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di aver stipulato in data
10.09.2002 con (ora ) contratto di mutuo Controparte_2 Controparte_1 fondiario Rep. 27537 Racc. 9465 (doc. 2), regolato dalle seguenti principali condizioni: importo mutuato €129.000,00, durata 25 anni, rimborso in n. 300 rate mensili costanti dell'importo di €673,81 ciascuna, comprensive di quota di capitale e quota di interessi
(piano di ammortamento alla francese), TAN per il primo anno fisso del 3,90%, successivamente variabile calcolato come indicato in contratto;
di aver stipulato in data
20.09.2010 atto modificativo, con previsione del rimborso del residuo in n. 264 rate mensili di €686,41 ciascuna, comprensive di quota capitale e quota interessi, TAN fisso del 5,80%; di aver stipulato in data 24.10.2014 ulteriore atto modificativo, con previsione del differimento dell'ammortamento con maturazione di interessi al TAN fisso del 6,55% e inoltre del rimborso del residuo in n. 216 rate mensili di €765,11 ciascuna, comprensive di quota capitale e quota interessi, TAN fisso del 6,55%; che il mutuo era in regolare ammortamento.
Parte attrice ha lamentato: l'omessa indicazione del regime finanziario composto applicato per il calcolo degli interessi, non oggetto di espressa pattuizione scritta, con conseguente nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 co. 4
TUB; l'usurarietà del tasso d'interesse applicato, in considerazione della rilevanza ai
Pag. 2 di 5 fini del calcolo del “costo occulto” non indicato in contratto, corrispondente alla maggior somma a titolo di interessi derivante dall'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese in regime finanziario composto.
Si è costituita , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Controparte_1
Giudice il rigetto della pretesa attorea.
Nella propria memoria n. 2, la banca ha dato atto dell'anticipata estinzione del mutuo di cui è causa in data 26.10.2023.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.03.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
2.Le domande formulate dall'attore risultano infondate e non meritevoli di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
3.Procedendo in primo luogo alla disamina dalla domanda relativa alla lamentata nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto in considerazione della mancata indicazione del regime finanziario (semplice o composto) del piano di ammortamento alla francese pattuito, va anzitutto premesso che esula dalla presente indagine, in quanto non pertinente, qualsiasi considerazione relativa alla convenienza delle clausole contrattuali pattuite rispetto ad altre astrattamente possibili, al contrario dovendosi verificare, in via esclusiva, il profilo strutturale della pattuizione concernente gli interessi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte avuto modo di chiarire che
“l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti” (v. ex plurimis, da ultimo, Cass., Sez. Un., sent. n. 15130 del 2024).
4. Tanto chiarito, avuto riguardo a quanto espressamente pattuito dalle parti nel caso di specie, ritiene il Giudice che la censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto risulti del tutto destituita di fondamento, ove si consideri che il contratto stipulato reca esplicita indicazione dei seguenti elementi – come allegato pure dallo stesso attore:
-importo mutuato €129.000;
-durata del mutuo 25 anni;
-TAN fisso del 3,90% per il primo anno;
-per gli anni successivi, TAN variabile calcolato ogni biennio secondo l'analitico procedimento riportato all'art. 3 punto n. 2, pari al minore tra i seguenti tassi alternativi:
A) tasso IRS pubblicato su Il relativo all'ultimo giorno del mese CP_3
Pag. 3 di 5 precedente il periodo di riferimento, maggiorato di 1,375 punti;
B) media mensile dell'EURIBOR 6 mesi relativa al mese precedente il periodo di riferimento, pubblicato su , maggiorato di 1,375 punti;
CP_4
-rimborso in n. 300 rate di importo costante (pari ad €673,81 alla data della stipulazione del contratto) composte da una quota crescente di capitale e decrescente di interessi;
in particolare, l'art. 4 espressamente stabilisce che la quota di capitale risulta pari a quella riportata nel piano di ammortamento allegato, con riferimento alle singole rate, mentre la quota di interessi è soggetta a variazione nel periodo di applicazione del tasso variabile, in ragione appunto della variabilità del TAN pattuito;
-a seguito dell'accordo modificativo del 2010, n. 264 rate mensili di €686,41 ciascuna, comprensive di quota capitale e quota interessi, TAN fisso del 5,80%;
-parimenti, in forza della modifica contrattuale concordata nel 2014, rimborso del residuo in n. 216 rate mensili di €765,11 ciascuna, comprensive di quota capitale e quota interessi, TAN fisso del 6,55%.
Non solo.
E' inoltre espressamente allegato al contratto lo specifico piano di ammortamento applicato, con analitica indicazione di ognuna delle rate e della composizione delle stesse per quota capitale e interessi;
piano di ammortamento specificamente sottoscritto dall'attore e pertanto costituente parte integrante del contratto.
Sulla base degli elementi riportati in contratto, dunque, non residua margine di incertezza alcuno in ordine all'esatta quantificazione dell'importo complessivamente dovuto alla banca;
importo per il primo anno addirittura già espressamente determinato secondo quanto riportato nel piano di ammortamento sottoscritto e così, parimenti, dall'accordo modificativo del 2010 in poi, essendo applicato un TAN fisso;
nel periodo di applicazione del tasso variabile, invece, l'importo è ricavabile sulla base di un mero calcolo matematico, procedendo alla sommatoria della quota capitale mensilmente risultante dal piano di ammortamento sottoscritto con l'importo degli interessi calcolati al tasso rilevato secondo la periodicità e con le modalità concordate dalle parti all'art. 3, punto n. 2.
5.A fronte di quanto ora osservato, si ritiene pertanto che l'esplicita indicazione della tipologia di regime finanziario applicato costituisca informazione non necessaria ai fini dell'univoca determinazione del piano di ammortamento.
Del resto, si consideri che la stessa parte attrice allega nei propri scritti difensivi che “la banca ha applicato un regime finanziario composto, posto che, a parità di condizioni, la rata costante in regime finanziario semplice è pari ad Euro 616,76 (doc. 6) mentre la rata costante in regime finanziario composto è pari ad Euro 673,81 (doc. 7) come raffigurata nel PDA allegato al contratto di mutuo, con un differenziale a titolo di
“costo occulto” pari ad Euro 43.223,00” (p. 3 citazione); con ciò confermando che risulta possibile costruire un solo piano di ammortamento conforme all'intero regolamento negoziale concordato nel caso di specie, a nulla rilevando inoltre la
Pag. 4 di 5 considerazione che tale piano di ammortamento risulti in concreto meno conveniente (in quanto più oneroso) di un differente ed ipotetico piano di ammortamento calcolato con regime finanziario semplice (il cui importo della rata costante non risulta tuttavia conforme a quello indicato esplicitamente nel contratto sottoscritto dalle parti).
6.La censura di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto risulta pertanto infondata.
7.Parimenti infondata è da ritenere la censura di nullità del contratto ex art. 117 co. 4 TUB, essendo sul punto sufficiente rilevare che la locuzione “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” di cui alla norma non può ritenersi comprensiva del regime finanziario applicato, trattandosi di una mera formula matematica che nulla aggiunge alla complessiva e chiara conoscenza in capo alla parte mutuataria dell'importo totale del rimborso, importo - come si è detto - ricavabile in maniera puntuale e univoca sulla base degli elementi indicati nel contratto di cui è causa
(cui è pure ulteriormente allegato il piano di ammortamento).
8.La reiezione delle domande ora esaminate determina, per ciò solo, il consequenziale respingimento altresì della pretesa concernente l'usurarietà del tasso applicato, la tesi difensiva dell'attore presupponendo infatti il riconoscimento di un
“costo occulto” del contratto, tuttavia escluso da questo Giudice sulla base di quanto già sopra ampiamente esposto.
9.In conclusione, tutto ciò complessivamente ritenuto, le domande sono infondate e vanno respinte.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore e alla natura documentale della causa, all'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1.rigetta le domande formulate dall'attore;
2.condanna l'attore a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in €4.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Varese, 24.06.2024
Il Giudice
Federica Cattaneo
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