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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Potenza-Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione eu- ropea, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo
Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127- ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d.
"Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di CInza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di
Pag. 1 di 9 fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri- ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa- mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2534 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...], TE
Brasile, in data 22/02/1961,
2. , nata a [...], Brasile, in Parte_1 data 17/10/1994, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Roma in Via Crescenzo del Monte n. 31, presso lo studio dell'avv. Anna- maria Zarrelli, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Mini- Controparte_2 stro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della CInza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della CInza ita- CP_2 liana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. (doc. 1), cittadino italiano, na- Parte_2 to a Lauria in data 21.10.1871, poi emigrato in Brasile senza aver mai rinunciato alla CInza italiana (doc. 2)”
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“ 2. In data 08/10/1892 nella città di Mococa, San Paolo, Brasile, il predetto IG.
contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_2 Persona_1
Pag. 2 di 9 falo (doc. 3) e dalla loro unione ivi nasceva in data 03/11/1905 la IG.ra
(doc. 4); Persona_2
3. la IG.ra contraeva matrimonio nella città di Avaré, San Persona_2
Paolo, Brasile in data 26/01/1928 con il IG. (doc. 5) e dalla loro Persona_3 unione in epoca pre-costituzionale e precisamente in data 05/05/1937 ivi nasceva il
IG. (doc. 6); Persona_4
4. il IG. contraeva matrimonio in San Persona_4
Paolo, Brasile in data 20/11/1959 con la IG.ra (doc. Parte_3
7) e dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente: TE
, nata a [...], Brasile in data 22/02/1961 (doc. 8), la quale in
[...] data 15/06/2000 contraeva matrimonio in Ibirapuera, San Paolo, Brasile con il IG.
, assumendo pertanto il nome di Controparte_3 TE
(doc. 9)
[...]
5. Precedentemente, dall'unione della citata CP_1 Persona_4 con il IG. nasceva l'odierna ricorrente: ON [...]
, nata a [...] in data [...] (doc. Parte_4
10), la quale in data 14/12/2019 contraeva matrimonio in San Paolo, Brasile con il
IG. assumendo pertanto il nome di Persona_6 [...]
(doc. 11)”. A sostegno della domanda, gli odierni Parte_1 istanti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente pro- cedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo:
“Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di CInza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come para- metro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pag. 3 di 9 In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attri- buito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di CInza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risie- dono all'estero e che il sig. , conosciuto in Brasile Parte_2 come , nasceva a Lauria (Pz), città che rientra Persona_7 nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Se- zione specializzata in materia di immigrazione protezione internaziona- le e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, co- me l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdi- zionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di ob- biettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudi- ce a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di otte- nere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla neces- sità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la CInza italiana), al- trimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della citta- dinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio
1948.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla neces- sità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la CInza italiana), al- trimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazio- nali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza
Pag. 4 di 9 che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della CInza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio contratto dal sig. , conosciuto in Brasile come Parte_2 [...]
, con , nasceva in Brasile in data Persona_7 Persona_8
03/11/1905 , la quale, in data 26.01.1928, contraeva matri- Persona_2 monio con , cittadino brasiliano, perdendo così la cittadi- Persona_3 nanza italiana. Da quest'unione nasceva, in data 05/05/1937 e dunque sempre in epoca pre-costituzionale, , da cui di- Persona_4 scendono la figlia nata nel 1961 (ricorrente) e la TE nipote nata nel 1994 (ricorrente). Parte_4
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della CInza ita- liana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cit- tadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconosci- mento del loro stato di CInza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadi- nanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della CInza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ri- cognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la CInza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa pre- cedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n.
555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per
Pag. 5 di 9 l'acquisto della CInza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguen- za, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della di- scendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si
è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il se- guente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cit- tadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la CInza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il ri- conoscimento della CInza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano , cono- Parte_2 sciuto in Brasile come , nato a [...] il Persona_7
21.10.1871, abbia mai rinunciato alla CInza italiana in favore di quella brasiliana, come si evince dal certificato rilasciato dal Mini- stero della Giustizia, Segreteria Nazionale di Giustizia, Settore Stra- nieri della Repubblica Federale del Brasile in data 23.06.2023, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la CInza italiana ai suoi discendenti.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimo- nio contratto in data 26.01.1928 – in data anteriore all'entrata in vigo- re della Costituzione italiana – da (figlia dell'avo) con Persona_2
, cittadino brasiliano, perdendo così la CInza italia- Persona_3 na. Da quest'unione nasceva in data 05/05/1937 – sempre in data anterio- re all'entrata in vigore della Costituzione italiana – il IG.
[...]
, da cui discendono la figlia Persona_4 Controparte_4
Pag. 6 di 9 ra nata nel 1961 (ricorrente) e la nipote nata Parte_4 nel 1994 (ricorrente).
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che salvo casi marginali non ricorren- ti nel caso di specie la trasmissione della CInza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna CI che si marita a uno straniero perde la CInza italiana, sempre ché il marito possieda una CInza che pel fatto del matrimonio
a lei si comunichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla CInza ita- liana), nella parte in cui prevedeva la perdita della CInza ita- liana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costitu- zione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuri- dica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente infe- riorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha di- chiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre CI .
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dal- la giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incosti- tuzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre CI italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre CI italiana dopo quella data, in quanto si- tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di tratta- mento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio sta- tus civitatis anche ai discendenti da CI italiana nati anterior- mente al 1° gennaio 1948.
Pag. 7 di 9 Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitiva- mente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a
Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della CInza è effet- to perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giu- ridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riac- quista la CInza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge
n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sa- rebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini italiani non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del lo- ro stato di CInza originario illegittimamente compresso, posso- no farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natu- ra permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della CInza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne con- segue che il matrimonio della donna CI italiana con un cittadi- no straniero non è valso a privare la prima della CInza italia- na, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la CInza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accogli- mento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provve- Controparte_2 dimenti conseguenti.
Pag. 8 di 9 5. Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della ma- teria e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_2
- DICHIARA che le ricorrenti:
1. , nata a [...], TE
Brasile, in data 22/02/1961:
2. , nata a [...], Brasile, in Parte_1 data 17/10/1994; sono cittadine italiane iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_5 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lauria (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annota- zioni di legge nei registri dello stato civile della CInza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle au- torità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 9 di 9
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Potenza-Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione eu- ropea, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Filippo
Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127- ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d.
"Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di CInza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di
Pag. 1 di 9 fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri- ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa- mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2534 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...], TE
Brasile, in data 22/02/1961,
2. , nata a [...], Brasile, in Parte_1 data 17/10/1994, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Roma in Via Crescenzo del Monte n. 31, presso lo studio dell'avv. Anna- maria Zarrelli, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Mini- Controparte_2 stro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della CInza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della CInza ita- CP_2 liana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. (doc. 1), cittadino italiano, na- Parte_2 to a Lauria in data 21.10.1871, poi emigrato in Brasile senza aver mai rinunciato alla CInza italiana (doc. 2)”
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“ 2. In data 08/10/1892 nella città di Mococa, San Paolo, Brasile, il predetto IG.
contraeva matrimonio con la IG.ra Parte_2 Persona_1
Pag. 2 di 9 falo (doc. 3) e dalla loro unione ivi nasceva in data 03/11/1905 la IG.ra
(doc. 4); Persona_2
3. la IG.ra contraeva matrimonio nella città di Avaré, San Persona_2
Paolo, Brasile in data 26/01/1928 con il IG. (doc. 5) e dalla loro Persona_3 unione in epoca pre-costituzionale e precisamente in data 05/05/1937 ivi nasceva il
IG. (doc. 6); Persona_4
4. il IG. contraeva matrimonio in San Persona_4
Paolo, Brasile in data 20/11/1959 con la IG.ra (doc. Parte_3
7) e dalla loro unione nasceva l'odierna ricorrente: TE
, nata a [...], Brasile in data 22/02/1961 (doc. 8), la quale in
[...] data 15/06/2000 contraeva matrimonio in Ibirapuera, San Paolo, Brasile con il IG.
, assumendo pertanto il nome di Controparte_3 TE
(doc. 9)
[...]
5. Precedentemente, dall'unione della citata CP_1 Persona_4 con il IG. nasceva l'odierna ricorrente: ON [...]
, nata a [...] in data [...] (doc. Parte_4
10), la quale in data 14/12/2019 contraeva matrimonio in San Paolo, Brasile con il
IG. assumendo pertanto il nome di Persona_6 [...]
(doc. 11)”. A sostegno della domanda, gli odierni Parte_1 istanti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente pro- cedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo:
“Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di CInza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come para- metro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pag. 3 di 9 In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attri- buito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di CInza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risie- dono all'estero e che il sig. , conosciuto in Brasile Parte_2 come , nasceva a Lauria (Pz), città che rientra Persona_7 nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Se- zione specializzata in materia di immigrazione protezione internaziona- le e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, co- me l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdi- zionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di ob- biettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudi- ce a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di otte- nere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla neces- sità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la CInza italiana), al- trimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della citta- dinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio
1948.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla neces- sità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la CInza italiana), al- trimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazio- nali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza
Pag. 4 di 9 che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della CInza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che dal matrimonio contratto dal sig. , conosciuto in Brasile come Parte_2 [...]
, con , nasceva in Brasile in data Persona_7 Persona_8
03/11/1905 , la quale, in data 26.01.1928, contraeva matri- Persona_2 monio con , cittadino brasiliano, perdendo così la cittadi- Persona_3 nanza italiana. Da quest'unione nasceva, in data 05/05/1937 e dunque sempre in epoca pre-costituzionale, , da cui di- Persona_4 scendono la figlia nata nel 1961 (ricorrente) e la TE nipote nata nel 1994 (ricorrente). Parte_4
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la titolarità della CInza ita- liana va riconosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cit- tadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconosci- mento del loro stato di CInza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadi- nanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della CInza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ri- cognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la CInza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa pre- cedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n.
555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per
Pag. 5 di 9 l'acquisto della CInza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguen- za, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della di- scendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si
è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il se- guente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cit- tadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la CInza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il ri- conoscimento della CInza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano , cono- Parte_2 sciuto in Brasile come , nato a [...] il Persona_7
21.10.1871, abbia mai rinunciato alla CInza italiana in favore di quella brasiliana, come si evince dal certificato rilasciato dal Mini- stero della Giustizia, Segreteria Nazionale di Giustizia, Settore Stra- nieri della Repubblica Federale del Brasile in data 23.06.2023, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la CInza italiana ai suoi discendenti.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di discendenza con il matrimo- nio contratto in data 26.01.1928 – in data anteriore all'entrata in vigo- re della Costituzione italiana – da (figlia dell'avo) con Persona_2
, cittadino brasiliano, perdendo così la CInza italia- Persona_3 na. Da quest'unione nasceva in data 05/05/1937 – sempre in data anterio- re all'entrata in vigore della Costituzione italiana – il IG.
[...]
, da cui discendono la figlia Persona_4 Controparte_4
Pag. 6 di 9 ra nata nel 1961 (ricorrente) e la nipote nata Parte_4 nel 1994 (ricorrente).
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n. 555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che salvo casi marginali non ricorren- ti nel caso di specie la trasmissione della CInza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna CI che si marita a uno straniero perde la CInza italiana, sempre ché il marito possieda una CInza che pel fatto del matrimonio
a lei si comunichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla CInza ita- liana), nella parte in cui prevedeva la perdita della CInza ita- liana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costitu- zione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuri- dica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente infe- riorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha di- chiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre CI .
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dal- la giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incosti- tuzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre CI italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre CI italiana dopo quella data, in quanto si- tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di tratta- mento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio sta- tus civitatis anche ai discendenti da CI italiana nati anterior- mente al 1° gennaio 1948.
Pag. 7 di 9 Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitiva- mente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a
Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della CInza è effet- to perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giu- ridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riac- quista la CInza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge
n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sa- rebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di riconoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini italiani non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del lo- ro stato di CInza originario illegittimamente compresso, posso- no farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natu- ra permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della CInza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne con- segue che il matrimonio della donna CI italiana con un cittadi- no straniero non è valso a privare la prima della CInza italia- na, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la CInza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accogli- mento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provve- Controparte_2 dimenti conseguenti.
Pag. 8 di 9 5. Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della ma- teria e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_2
- DICHIARA che le ricorrenti:
1. , nata a [...], TE
Brasile, in data 22/02/1961:
2. , nata a [...], Brasile, in Parte_1 data 17/10/1994; sono cittadine italiane iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_5 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lauria (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annota- zioni di legge nei registri dello stato civile della CInza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle au- torità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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