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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/04/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Angela
Alborino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2656 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2019 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., P. Iva Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Cerone, in virtù di procura in atti, P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melfi alla Traversa di Via Lucca snc;
OPPONENTE
E in persona dell'amministratore delegato dott. , Controparte_1 CP_2
P. Iva: , quale società incorporante la rappresentata e P.IVA_2 Controparte_3
difesa dall'avv. Libera Vona, in virtù di procura in atti, ed i elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melfi alla Via P. Savino n. 22;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.09.2019 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 18.07.2019, asseritamente notificato in data
10.09.2019, con cui la ha intimato all'opponente il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 5.745,26, oltre interessi e spese successive, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in via pregiudiziale e/o cautelare, sospendere e/o revocare l'esecuzione a norma dell'art. 624 cpc concorrendo gravi motivi;
b) nel merito accertare e dichiarare che il creditore procedente non ha diritto alla esecuzione per avvenuta estinzione della obbligazione dedotta in giudizio e quindi dichiarare la nullità del precetto opposto”.
L'opponente ha posto a fondamento della domanda i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza del Tribunale di Potenza n. 563/19 per assenza di mandato ad litem da parte dell'avv. Vona nel giudizio n.r.g. 2005/14, nonché perché viziata per omessa declaratoria della cessata materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto;
2) non debenza delle somme di cui al precetto del 6/06/2014, posto a base della causa n. R.G. 2005/14 oggetto della sentenza del Tribunale di Potenza n. 563/19, in quanto è stato oggetto di rinuncia;
3) non debenza delle somme richieste con l'atto di precetto oggi opposto relative al precetto del 6/06/2014, poiché sono state integralmente pagate.
Con comparsa di costituzione risposta depositata il 20.04.2020 si è costituita la
[...]
contestando diffusamente quanto dedotto dall'opponente, ed ha chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione con condanna della per lite temeraria ex art. Parte_1
96 c.p.c. in via equitativa.
Con ordinanza del 9.09.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione e concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. All'udienza cartolare del 17.02.2022 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 7.11.2024, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, si osserva che costituisce principio consolidato quello secondo cui
“Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque,
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022; cfr. in motivazione, Cass., Sez. Un., Sentenza n.
19889 del 23/07/2019 e Sez. Un., Sentenza n. 25478 del 21/09/2021), sicché non possono essere oggetto di esame in questa sede, poiché inammissibili, gli ulteriori motivi di opposizione dedotti dall'opponente con le note scritte depositate il 30.10.2024 per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 7.11.2024, né i documenti a dette note allegati.
Nel merito, l'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata per le ragioni che seguono. In via preliminare, si rileva che le doglianze proposte dall'opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Si osserva che i titoli esecutivi posti a fondamento dell'atto di precetto opposto sono l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Potenza emessa nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi n. R.G.E. 170/14 del 26.05.2014 (doc. nella produzione dell'opposta) e la sentenza del Tribunale di Potenza n. 563/2019 emessa il 3.07.2019, notificata unitamente al suddetto atto di precetto (doc. nella produzione dell'opponente).
Con il precetto opposto in questa sede la creditrice ha chiesto Controparte_1
all'opponente il pagamento della complessiva somma di euro 5.745,26, di cui: euro
2.000,00 quale sorta capitale ordinanza;
euro 1.100,00 quali spese legali ordinanza;
euro
35,68 quali spese esenti ordinanza;
euro 10,98 quale costo di notifica precetto del
5.06.2014; euro 1.000,00 per compensi sentenza;
euro 22,84 per costo copie sentenza;
euro 135,00 per compenso precetto;
euro 400,00 per tassa registrazione sentenza;
euro
14,63 per costo notifica precetto;
euro 588,07 per IVA;
euro 102,81 per Cap;
euro 335,25 per spese generali.
Quanto al primo motivo di opposizione, si osserva che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e, quindi, attribuire rilevanza solo a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 14.02.2013. n. 3667; Cass.
18.02.2015 n. 3277; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027;
Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 23.03.1999 n. 2742; Cass. 18.6.1991 n. 6893,
Cass. 20.5.1987 n. 4617, Cass. 22.4.1981 n. 2385, Cass. 23.11.1978 n. 5496).
Nel caso di specie, con il motivo di opposizione sub 1) parte opponente ha contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata articolando doglianze concernenti il merito del titolo esecutivo azionato e rappresentando l'esistenza di fatti precedenti alla formazione del titolo stesso, sicché le predette doglianze costituiscono contestazioni che potevano essere sollevate unicamente nel processo di cognizione preordinato alla formazione del titolo giudiziale o con gli strumenti lato sensu impugnatori contemplati dall'ordinamento, atteso che si tratta delle uniche e corrette sedi deputate all'accertamento della pretesa sostanziale accertata nel titolo di formazione giudiziale. Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto la nullità della sentenza del Tribunale di
Potenza n. 563/19 per assenza di mandato ad litem da parte dell'avv. Vona nel giudizio n. R.G. 2005/14, nonché perché viziata per omessa declaratoria della cessata materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto del 6/06/2014 oggetto di detto giudizio, che certamente costituiscono contestazioni che possono essere sollevate unicamente con gli strumenti impugnatori contemplati dall'ordinamento avverso il suddetto titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Pertanto, il motivo di opposizione sub 1) è inammissibile.
Il motivo di opposizione sub 2), poi, è infondato, atteso che la rinuncia del 24.06.2014
(doc. nella produzione dell'opposta) al precetto del 6/06/2014, posto a base della causa n.
R.G. 2005/14 oggetto della sentenza del Tribunale di Potenza n. 563/19 non determina il venire meno del diritto dell'opposta ad agire esecutivamente sulla scorta del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Potenza emessa nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi n. R.G.E. 170/14 del
26.05.2014, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11266 del 15/11/1993).
Il motivo di opposizione sub 3), infine, è infondato, poiché l'opponente non ha fornito prova dell'integrale estinzione del diritto di credito dell'opposta, la quale ha richiesto con l'atto di precetto oggetto di esame in questa sede il pagamento della somma di euro
2.000,00 quale sorta capitale ordinanza, di euro 1.100,00 quali spese legali ordinanza, di euro 35,68 quali spese esenti ordinanza, oltre spese generali, Iva e Cap e, dunque, solo di una parte del più ampio credito vantato sulla scorta del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Potenza emessa nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi n. R.G.E. 170/14 del 26.05.2014, che ha assegnato in favore della il più elevato importo di euro 18.947,89, oltre Controparte_3
interessi, e le spese legali liquidate nell'importo di euro 1.135,68, oltre Iva e C.P., ordinando alla “di pagare dette somme al nell'importo annuale di € Parte_1
4.000,00 per ogni singolo creditore, alla data di pagamento semestrale del 1° dicembre
e del 1° giugno di ogni anno;
il tutto fino alla concorrenza del credito pignorato, comprensivo di spese legali come sopra quantificate e comunque entro e non oltre la data di scadenza del fitto del ramo di azienda, tenuto conto degli eventuali rinnovi anche taciti”.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), evidenziando in particolare che nella presente causa, tenuto conto della bassa complessità e della natura meramente documentale della stessa, nonché dell'importo precettato prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento, vanno applicati i valori minimi.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in assenza di elementi da cui ravvisare la mala fede o la colpa grave in capo all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione con riguardo al motivo sub 1).
2) Rigetta l'opposizione per il resto.
3) Condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta Parte_1
la somma di 2.540,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza, il 22.04.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Angela
Alborino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2656 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2019 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., P. Iva Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Cerone, in virtù di procura in atti, P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melfi alla Traversa di Via Lucca snc;
OPPONENTE
E in persona dell'amministratore delegato dott. , Controparte_1 CP_2
P. Iva: , quale società incorporante la rappresentata e P.IVA_2 Controparte_3
difesa dall'avv. Libera Vona, in virtù di procura in atti, ed i elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melfi alla Via P. Savino n. 22;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.09.2019 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 18.07.2019, asseritamente notificato in data
10.09.2019, con cui la ha intimato all'opponente il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 5.745,26, oltre interessi e spese successive, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in via pregiudiziale e/o cautelare, sospendere e/o revocare l'esecuzione a norma dell'art. 624 cpc concorrendo gravi motivi;
b) nel merito accertare e dichiarare che il creditore procedente non ha diritto alla esecuzione per avvenuta estinzione della obbligazione dedotta in giudizio e quindi dichiarare la nullità del precetto opposto”.
L'opponente ha posto a fondamento della domanda i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza del Tribunale di Potenza n. 563/19 per assenza di mandato ad litem da parte dell'avv. Vona nel giudizio n.r.g. 2005/14, nonché perché viziata per omessa declaratoria della cessata materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto;
2) non debenza delle somme di cui al precetto del 6/06/2014, posto a base della causa n. R.G. 2005/14 oggetto della sentenza del Tribunale di Potenza n. 563/19, in quanto è stato oggetto di rinuncia;
3) non debenza delle somme richieste con l'atto di precetto oggi opposto relative al precetto del 6/06/2014, poiché sono state integralmente pagate.
Con comparsa di costituzione risposta depositata il 20.04.2020 si è costituita la
[...]
contestando diffusamente quanto dedotto dall'opponente, ed ha chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione con condanna della per lite temeraria ex art. Parte_1
96 c.p.c. in via equitativa.
Con ordinanza del 9.09.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione e concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. All'udienza cartolare del 17.02.2022 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 7.11.2024, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, si osserva che costituisce principio consolidato quello secondo cui
“Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque,
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022; cfr. in motivazione, Cass., Sez. Un., Sentenza n.
19889 del 23/07/2019 e Sez. Un., Sentenza n. 25478 del 21/09/2021), sicché non possono essere oggetto di esame in questa sede, poiché inammissibili, gli ulteriori motivi di opposizione dedotti dall'opponente con le note scritte depositate il 30.10.2024 per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 7.11.2024, né i documenti a dette note allegati.
Nel merito, l'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata per le ragioni che seguono. In via preliminare, si rileva che le doglianze proposte dall'opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Si osserva che i titoli esecutivi posti a fondamento dell'atto di precetto opposto sono l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Potenza emessa nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi n. R.G.E. 170/14 del 26.05.2014 (doc. nella produzione dell'opposta) e la sentenza del Tribunale di Potenza n. 563/2019 emessa il 3.07.2019, notificata unitamente al suddetto atto di precetto (doc. nella produzione dell'opponente).
Con il precetto opposto in questa sede la creditrice ha chiesto Controparte_1
all'opponente il pagamento della complessiva somma di euro 5.745,26, di cui: euro
2.000,00 quale sorta capitale ordinanza;
euro 1.100,00 quali spese legali ordinanza;
euro
35,68 quali spese esenti ordinanza;
euro 10,98 quale costo di notifica precetto del
5.06.2014; euro 1.000,00 per compensi sentenza;
euro 22,84 per costo copie sentenza;
euro 135,00 per compenso precetto;
euro 400,00 per tassa registrazione sentenza;
euro
14,63 per costo notifica precetto;
euro 588,07 per IVA;
euro 102,81 per Cap;
euro 335,25 per spese generali.
Quanto al primo motivo di opposizione, si osserva che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e, quindi, attribuire rilevanza solo a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 14.02.2013. n. 3667; Cass.
18.02.2015 n. 3277; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027;
Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 23.03.1999 n. 2742; Cass. 18.6.1991 n. 6893,
Cass. 20.5.1987 n. 4617, Cass. 22.4.1981 n. 2385, Cass. 23.11.1978 n. 5496).
Nel caso di specie, con il motivo di opposizione sub 1) parte opponente ha contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata articolando doglianze concernenti il merito del titolo esecutivo azionato e rappresentando l'esistenza di fatti precedenti alla formazione del titolo stesso, sicché le predette doglianze costituiscono contestazioni che potevano essere sollevate unicamente nel processo di cognizione preordinato alla formazione del titolo giudiziale o con gli strumenti lato sensu impugnatori contemplati dall'ordinamento, atteso che si tratta delle uniche e corrette sedi deputate all'accertamento della pretesa sostanziale accertata nel titolo di formazione giudiziale. Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto la nullità della sentenza del Tribunale di
Potenza n. 563/19 per assenza di mandato ad litem da parte dell'avv. Vona nel giudizio n. R.G. 2005/14, nonché perché viziata per omessa declaratoria della cessata materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto del 6/06/2014 oggetto di detto giudizio, che certamente costituiscono contestazioni che possono essere sollevate unicamente con gli strumenti impugnatori contemplati dall'ordinamento avverso il suddetto titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Pertanto, il motivo di opposizione sub 1) è inammissibile.
Il motivo di opposizione sub 2), poi, è infondato, atteso che la rinuncia del 24.06.2014
(doc. nella produzione dell'opposta) al precetto del 6/06/2014, posto a base della causa n.
R.G. 2005/14 oggetto della sentenza del Tribunale di Potenza n. 563/19 non determina il venire meno del diritto dell'opposta ad agire esecutivamente sulla scorta del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Potenza emessa nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi n. R.G.E. 170/14 del
26.05.2014, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11266 del 15/11/1993).
Il motivo di opposizione sub 3), infine, è infondato, poiché l'opponente non ha fornito prova dell'integrale estinzione del diritto di credito dell'opposta, la quale ha richiesto con l'atto di precetto oggetto di esame in questa sede il pagamento della somma di euro
2.000,00 quale sorta capitale ordinanza, di euro 1.100,00 quali spese legali ordinanza, di euro 35,68 quali spese esenti ordinanza, oltre spese generali, Iva e Cap e, dunque, solo di una parte del più ampio credito vantato sulla scorta del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Potenza emessa nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi n. R.G.E. 170/14 del 26.05.2014, che ha assegnato in favore della il più elevato importo di euro 18.947,89, oltre Controparte_3
interessi, e le spese legali liquidate nell'importo di euro 1.135,68, oltre Iva e C.P., ordinando alla “di pagare dette somme al nell'importo annuale di € Parte_1
4.000,00 per ogni singolo creditore, alla data di pagamento semestrale del 1° dicembre
e del 1° giugno di ogni anno;
il tutto fino alla concorrenza del credito pignorato, comprensivo di spese legali come sopra quantificate e comunque entro e non oltre la data di scadenza del fitto del ramo di azienda, tenuto conto degli eventuali rinnovi anche taciti”.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), evidenziando in particolare che nella presente causa, tenuto conto della bassa complessità e della natura meramente documentale della stessa, nonché dell'importo precettato prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento, vanno applicati i valori minimi.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in assenza di elementi da cui ravvisare la mala fede o la colpa grave in capo all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione con riguardo al motivo sub 1).
2) Rigetta l'opposizione per il resto.
3) Condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta Parte_1
la somma di 2.540,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza, il 22.04.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino