Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 12/07/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00357/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2021, proposto da
F.lli Chiodi Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Madama e Claudio Verini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudio Verini in L’Aquila, via Giosuè Carducci n. 30;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento adottato dal Servizio di Genio Civile dell’Aquila - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica presso la Giunta della Regione Abruzzo in data 24 febbraio 2021, comunicato in pari data;
- di ogni altro atto ad esso connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visto l’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Nel 2011 la società ricorrente ha realizzato due capannoni prefabbricati, in virtù delle ordinanze emergenziali del Sindaco del Comune dell’Aquila n. 711 del 12 agosto 2010 e n. 37 dell’8 febbraio 2011.
Con ordinanza dirigenziale n. 1 del 2 febbraio 2021 il Comune dell’Aquila - Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti, in ragione del venir meno delle condizioni di temporaneità e di provvisorietà di cui alle predette ordinanze sindacali, ha ordinato alla società ricorrente di provvedere alla demolizione dei due capannoni e al ripristino dello stato dei luoghi.
Con provvedimento del 24 febbraio 2021 il Servizio di Genio Civile dell’Aquila - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica presso la Giunta della Regione Abruzzo ha vietato alla società ricorrente, nelle more dell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, l’utilizzo dei due capannoni, a causa della riscontrata carenza dell’autorizzazione alla realizzazione di opere in zona sismica e del certificato di collaudo.
Con ricorso notificato il 12 luglio 2021 e depositato il 13 settembre 2021, la società ricorrente ha domandato l’annullamento del predetto provvedimento della Regione Abruzzo, deducendo la violazione della normativa emergenziale, il difetto di istruttoria e la violazione dei diritti partecipativi.
Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, la quale, in vista della trattazione del merito del ricorso, ha depositato l’autorizzazione sismica in sanatoria per la costruzione dei due capannoni, rilasciata in data 22 aprile 2022 dal Servizio di Genio Civile, fatte salve le determinazioni del Comune dell’Aquila sulla conformità urbanistica del progetto autorizzato e quelle delle altre amministrazioni o degli altri uffici regionali tenuti a pronunciarsi nell’ambito delle rispettive competenze.
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2025, previo avviso della rilevazione officiosa dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il provvedimento di autorizzazione sismica in sanatoria ha rimosso, almeno per quanto riguarda l’interesse alla tutela dell’incolumità pubblica e privata attribuito in cura al Servizio di Genio Civile della Regione Abruzzo, l’efficacia del divieto di utilizzabilità dei due capannoni, per cui è venuto meno l’interesse della società ricorrente a ottenere l’annullamento del provvedimento inibitorio impugnato.
Non sussiste neppure l’interesse della società ricorrente, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo, all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato a fini risarcitori, dal momento che la stessa ha provveduto a presentare la domanda di autorizzazione sismica in sanatoria in data successiva (10 agosto 2021) all’adozione del provvedimento impugnato (24 febbraio 2021).
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
La definizione in rito del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO