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Sentenza 12 ottobre 2024
Sentenza 12 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/10/2024, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI in persona del Giudice Unico dott. Ssa Elisabetta Artino I., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. Rg 737/2021, pendente tra
TRA
, nato a [...], il [...], e residente a [...]d'Orlando, contrada Parte_1
Malvicino, 80, C.F. , titolare dell'omonima ditta individuale, P.I. C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Muscarà, presso il cui studio in Capo P.IVA_1
D'Orlando ha eletto domicilio;
-OPPONENTE-
E
Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Messina Via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a -
[...] rappresentato e difeso dal Dirigente dell' Ispettorato Territoriale Lavoro di Messina Ing.V.Lo CP_2
( Cf ); C.F._2
-OPPOSTO- avente a oggetto: opposizione ad ordinanze ingiunzioni n. N 20/0292 e N 20/0293 dell'11/09/20 notificate il 18/09/20;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I provvedimenti impugnati traggono origine dal verbale Unico di accertamento e notificazione n. 57/81/117 del 28 ottobre 2015, con il quale è stata accertata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 bis comma 2 del D.Lgs n. 181/2000, così come sostituito dall'art.5 comma 3 della L. 183/2010, le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n12 conv. in legge 23 aprile 2002 n. 73, primo periodo, come sostituito dall'art 4 comma 1 ett.
a) della legge 2/11/2010 n. 183, in quanto il ricorrente, quale titolare delle ditta omonima, con sede in Capo d'Orlando, c/da Malvicino 80, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.lgs n, 152/97 e per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico e sono stati ingiunti il pagamento delle somme di € 1.017,20, e di €
8.134,50
Il ricorrente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione, il difetto di motivazione degli atti opposti e comunque l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti del lavoratore , mentre quanto all'altro lavoratore chiedeva T_
l'applicazione del minimo edittale.
Si costituiva l'ente irrogante le sanzioni che, contestava gli assunti del ricorrente tanto in ordine alle eccezioni preliminari, prive di pregio giuridico, quanto al merito dell'opposizione, sussistendo le contestate violazioni per come accertata con la documentazione prodotta in atti ed insisteva nella conferma dei provvedimenti opposti.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n.
689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del processo ordinario di cognizione e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposi zione. A ciò consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda, non può introdurre in corso di causa domande nuove, ossia motivi di opposizione diversi da quelli originariamente dedotti (Cass. 16.2.2016 n. 2962; Cass. 16.4.2010 n. 9178; Cass.
5.8.2010 n.
18288).
Esaminando le doglianze dell'opponente si osserva.
Sulla prescrizione.
L'art. 28 della l. 689/81 dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile. Nel caso di specie il verbale di primo accesso risulta datato 2.9.2015 e la contestazione della sanzione è avvenuta con la notifica del verbale unico, notificato al trasgressore il 28.10.2015, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 18.9.2020.
Si osserva che la condotta illecita consistente nell'occupare lavoratori non denunciati come per legge agli organi competenti, integra un illecito di natura permanente, atteso che la lesione dell'interesse protetto dalla norma non si esaurisce istantaneamente ma si protrae nel tempo e tale protrarsi è strettamente legato alla volontà illecita del datore di lavoro. La condotta antigiuridica è mantenuta nel tempo, contribuendo alla persistenza dell'offesa al bene protetto. La permanenza dell'illecito cessa nel momento in cui il datore di lavoro regolarizza il rapporto di lavoro sommerso, ovvero tale rapporto si interrompe o, ancora, all'atto dell'accertamento da parte dell'organo ispettivo (cd.fictio iuris).
Cessata la permanenza, la condotta può dirsi esaurita e l'illecito consumato.
Dal momento in cui cessa la permanenza della condotta illecita, nella maniera sopra specificata, potranno trarsi, in assenza di speciali direttive in tema di diritto transitorio, le opportune conclusioni circa la corretta normativa applicabile ed in ordine al decorso della prescrizione quinquennale, da intendere riferita al diritto a riscuotere la sanzione irrogata (cfr. art. 28 L.
n. 689/1981), come tale indirettamente incidente sul termine ultimo per irrogare la stessa.
Tutto ciò significa che nei casi in cui il rapporto di lavoro sommerso abbia avuto inizio oltre i cinque anni antecedenti al momento in cui la P.A., a seguito di accertamento, è chiamata ad esercitare la potestas puniendi, il termine prescrizionale di cui all'art. 28 della L. n.
689/1981 deve essere individuato nel momento in cui tale rapporto irregolare risulti cessato,
a seguito di regolarizzazione, licenziamento o dimissioni ovvero sia stato accertato come irregolare dall'organo ispettivo.
Ora l'art. 28 l. n. 689 del 1981 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione in quanto il diritto di credito della amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione stessa, la quale si pone come fonte della obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta.
Conseguentemente la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata (Casssazione civile, sez. II, 14/03/2007, n. 5896)
Tornando al caso di specie essendo avvenuto l'accertamento dell'illecito in data 2.9.2015, da tale data decorre il termine quinquennale per esercitare la potestà di irrogare la sanzione da parte dell'organo competente. Ebbene la suddetta potestà è stata esercitata dall' di Messina con Controparte_1 atto datato notificato al destinatario in data 28.10.2015.
Emerge dunque che nel quinquennio è intervenuto l'atto interruttivo della prescrizione.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che"ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora, il debitore ai sensi dell'art. 2343 c.c." (Cass. sez. 1", 13 luglio 2001, n. 9520, Cass., sez. 1, 27 aprile 1999, n. 4201; Cass.
18/1/2007 n. 1081). Con specifico riferimento agli atti procedimentali costituiti dalla convocazione e audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta (adempimenti procedimentali previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 18), la Corte ha chiarito le ragioni per le quali il compimento, da parte della P.A., di un atto tipico del procedimento sanzionatorio vale ad interrompere la prescrizione.
Ciò si giustifica perchè l'instaurazione del procedimento amministrativo (mediante il verbale di contestazione) e la sua prosecuzione (mediante i successivi atti previsti dalla legge) "stanno ad esprimere l'esercizio della pretesa sanzionatoria e quindi del diritto di credito nascente in capo all'amministrazione dalla commissione della violazione", sicchè "si è in presenza (…) di un comportamento opposto all'inerzia del creditore che costituisce il fondamento dell'istituto della prescrizione" (cfr. la fondamentale Cass. 5230/1995, cui sono seguite numerose pronunce conformi, tra le quali, da ultimo, Cass. 3124/2005 e 1081/2007).
Appare, altresì infondata l'eccezione di difetto di motivazione dei provvedimenti in oggetto.
L'art. 18, comma 2, della l. n. 689/1981 impone all'autorità amministrativa di motivare l'atto che dispone la sanzione;
la disposizione, pur avendo il merito di aver anticipato il principio fondamentale dell'art. 3 della l. n. 241/1990, non specifica il contenuto di tale obbligo. Per precisare la portata del dovere motivazionale gravante sull'organo pubblico, è necessario rinvenirne il profilo strutturale e quello funzionale. Nell'ottica strutturale appare utile il richiamo all'art. 3 della l. n.
241/1990, il quale stabilisce, com'è noto, che la motivazione consiste nell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento. Il precetto della legge generale sul procedimento amministrativo pone il problema di verificare se la motivazione dell'ordinanza debba avere lo stesso contenuto, ovvero, in ragione della specialità della l. n. 689/1981 rispetto alla l. n.
241/1990, possa contemplarne uno diverso. Tale questione impone di considerare le caratteristiche essenziali dell'atto ingiuntivo, il quale è adottato a seguito di una valutazione positiva dell'accertamento ex art. 18, comma 2, della l. n. 689/1981, e del ricorso ai criteri di quantificazione della misura punitiva ai sensi dell'art. 11 della medesima legge. In considerazione di detti caratteri, può affermarsi che la struttura della motivazione dell'ordinanza va ricercata nei due fondamentali momenti di discrezionalità del provvedimento, cioè nel rendere espliciti gli elementi ritenuti rilevanti nella valutazione della fondatezza dell'accertamento, ed i criteri presi in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione. Pertanto, sul piano strutturale la motivazione deve adeguarsi, più che alle ragioni giuridiche, ai presupposti di fatto emersi nel corso dell'accertamento ispettivo. Sul piano funzionale, la ratio dell'obbligo di rendere manifesti i motivi del provvedimento
è comunemente rinvenuto nell'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa, e conseguentemente di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato (da ultimo si veda
Cass. 20 marzo 2009, n. 6901; Cass. 8 maggio 2006, n. 10478). Va rammentato, in proposito, che lo stesso art. 3 della l. n. 241/1990 ha previsto l'istituto della motivazione per relationem, in virtù del quale l'esternazione dei motivi della determinazione della PA può essere desunta dal mero richiamo ad un ulteriore atto amministrativo. In particolare, l'art. 3, comma 3, stabilisce che se la motivazione risulta da un altro atto, quest'ultimo deve essere richiamato e reso disponibile. In virtù del menzionato disposto normativo, dunque, il provvedimento amministrativo motivato con un semplice rinvio ad altro atto del procedimento assolve all'obbligo di motivazione previsto dal medesimo art. 3, al primo comma, ed è pertanto pienamente legittimo.
Tornando al caso che ci occupa i provvedimenti opposti contengano la motivazione per relationem ed hanno consentito all'opponente il pieno svolgimento del diritto di difesa esercitato, peraltro anche in fase amministrativa, con la proposizione di scritti difensivi, nel corso della quale sono stati confermati gli atti dell'accertamento ed all'esito emessa l'ordinanza ingiunzione oggi opposta.
Ne consegue il rigetto della relativa eccezione.
Passando al merito
Nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11).
Nella specie, il resistente, non ha assolto al suddetto onere probatorio rispetto alla posizione del lavoratore , mentre lo ha fatto rispetto al lavoratore . Parte_2 Controparte_3
La presenza, sul posto di lavoro dove si è verificato l'incidente che ha visto coinvolto T_
, di quest'ultimo e del non è contestata, ma sussiste per ciascuno di essi una
[...] CP_3
diversa posizione.
Mentre, infatti, per alla luce della documentazione prodotta (cfr allegati fascicolo Parte_2
opponente) non può dirsi sussistente un rapporto di lavoro subordinato con il padre T_ , avendo il primo un'autonoma posizione quale titolare di propria e distinta ditta
[...]
individuale, già prima, così come durante e successivamente alla contestazione per cui è causa, viceversa deve ritenersi sussistente un valido rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato per
. Controparte_3
L'Ente irrogante la sanzione rispetto al ha allegato, quali atti sui quali si fonda la Parte_3 pretesa creditoria e dai quali poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato, il verbale unico di accertamento e notificazione e le dichiarazioni spontanee rese dal lavoratore, dal committente dei lavori di scavo ( ) presso i Carabinieri, nonché del datore di lavoro, redatti e Parte_4
sottoscritti dai pubblici ufficiali.
Lo stesso comportamento del datore di lavoro che ha prontamente provveduto Parte_1
ad assumere, regolarizzandone la posizione, il lavoratore consente di ritenere quanto CP_3
sopra dedotto.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
e) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14).
Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale(ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf. Cass.civile, sez. VI, n. 15890/17;Tribunale Milano sez. I,
n. 12643/13). Viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, nè dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche(Trib. Bari sez. III, n. 1141/17;Trib. Bari sez. III, n. 581/17).
Nel caso in esame, ciò che hanno accertato i verbalizzanti è frutto delle dichiarazioni assunte nel corso degli accertamenti rese spontaneamente, mai rettificate dai dichiaranti.
Ora mentre rispetto a quanto emerso per , senza contraddizione con le dichiarazioni Parte_2
rese ai verbalizzanti, sussiste documentazione che esclude la natura di rapporto subordinato del con il padre, eguale prova non è stata raggiunta per che sulla base di quelle T_ CP_3
dichiarazioni risulta avere svolto attività di lavoratore dipendente per il , così come accertato T_
dagli organi ispettivi.
Le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, assumono i connotati della spontaneità e veridicità e non sussiste ragione alcuna per ritenerle inidonee a fondare la sussistenza dell'illecito contestato.
Tanto basta per accogliere nel merito l'opposizione proposta rispetto al lavoratore T_
e rigettarla rispetto al lavoratore , con annullamento degli atti
[...] Controparte_3
opposti solo limitatamente alla detta posizione.
La sanzione applicata va dunque rideterminata, applicando ex art. 19, comma 2 d.lgs
276/03 l'importo di € 500,00 ed ex art. 3, comma 3 D.L. 12/2002 come smi, con maggiorazione per i due giorni, ma senza ulteriore aumento del 30%, € 3.100,00, per il lavoratore interessato.
Va dunque applicata la sanzione per complessivi € 3.600,00.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino I., udito il procuratore della parte opponente, definitivamente pronunciando, così provvede:
− Accoglie in parte l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni di cui all'oggetto limitatamente alla posizione del lavoratore;
Parte_2
− Per l'effetto dichiara l'illegittimità parziale degli atti opposti limitatamente al lavoratore;
Parte_2
− Rigetta l'opposizione proposta rispetto alla posizione del lavoratore Persona_1
;
[...]
− Per l'effetto ridetermina le sanzioni applicate per le violazioni contestate rispetto al lavoratore , nell'importo di € 3.600,00, ossia € 500,00 ex art. Persona_1 19, comma 2 d.lgs n.276/2003 ed € 3.100,00 ex art. 3, comma 3 D.L. n. 12/2002 come convertito in legge e sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a legge 4.11.2010, n. 183 (€
3.000,00 + € 50,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo);
− Compensa interamente le spese di lite, essendo le parti reciprocamente soccombenti.
Così deciso in Patti, 7.10.2024
IL GOP
Dott.ssa Elisabetta Artino Innaria