Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2927 del 06/10/2023 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, iscritta al RG 4/2024 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. CANNOLETTA ANTONIO Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato 02/01/2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecce -adito per la corretta determinazione del rateo della pensione VO, conformemente a quanto statuito nella sentenza della C.d.A. di Lecce n 1083/17 che aveva accertato il diritto alla riliquidazione della stessa con inclusione degli emolumenti extramensili per i periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione- previo espletamento di consulenza
CP_ tecnica, aveva accolto la domanda, errando nella quantificazione delle spese di lite a carico dell' erroneamente liquidate in € 900, al di sotto dei minimi previsti dal DM 147/22.
Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese processuali del primo grado da quantificarsi, nell'importo medio di € 2620, ovvero nella misura minima pari a € 1310; ha altresì chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese del CP_1
presente grado, con distrazione.
ha chiesto CP_1 il rigetto dell'appello.
La causa è stata decisa all'udienza del 10.1.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55/2014, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura" (cfr. tra le tante, Cass.
n. 28325/2022, n. 89/2021, n. 12537/2019, n. 2386/2017 n. 26608/2017, 22991/2017, n. 29606/2017).
Deve poi aggiungersi che "in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37 del 2018 , non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile" (cfr. art 4, comma 1,
D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
Ciò posto, a proposito della liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, l'art. 4 D.M. n.
55/2014 stabilisce che "la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta", mentre le attività consistenti nella partecipazione a più udienze non sono contemplate tra quelle indicate come meritevoli, se effettivamente svolte, di un compenso, essendo "la partecipazione e assistenza ad attività istruttoria" concetto distinto dalla mera partecipazione alle udienze.
Deve tenersi conto, in proposito, che, nel rito del lavoro (al contrario di quanto accade nel processo civile in senso stretto con riferimento alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.), la fase della trattazione e discussione della controversia deve intendersi come unica, mentre -ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria- rilevano l'effettivo espletamento di prove orali o di CTU o l'ottemperanza a ordini di esibizione o ancora le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55/2014 include in detta fase, tra cui le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte;
la produzione di documenti in allegato agli atti introduttivi e/o agli scritti conclusionali, non equivale allo svolgimento della fase istruttoria, ai fini della liquidazione della relativa voce tariffaria (cfr. Corte d'Appello Bari Sez. lavoro,
Sent., 14/06/2023 e, nello stesso senso, Cass. n. 10206/2021).
Sulla scorta dei suesposti principi, ai fini della liquidazione delle spese, deve tenersi conto nel caso in esame, dell'attività istruttoria svolta in primo grado in cui è stata espletata consulenza tecnica, che rientra pacificamente nell'attività istruttoria.
Ne consegue che la statuizione sulle spese effettuata dal Tribunale va emendata, giacchè non si è tenuto conto della voce tariffaria corrispondente all'attività istruttoria ivi svolta, confermando, per il resto, il minimo tariffario previsto in relazione al valore della causa ed all'estrema serialità della controversia.
Ne consegue che, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 1001,00 a € 5.200,00) le spese del primo grado di giudizio devono essere rideterminate (in presenza della fase istruttoria e tenuto conto della non particolare difficoltà della questione) in misura di € 1320,00.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 02/01/2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 06/10/2023 n. 2927/2023 Parte_1 CP_1 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado, qui liquidate in € 1.320,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Antonio Cannoletta, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Antonio Cannoletta.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott.ssa Caterina Mainolfi