Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/04/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
N. R.G. 10248/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10248/2019 r.g. proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Parte_1
Bocchini e Onofrio Daniele Gonnella, domiciliatario, in virtù di mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
-attore-
contro e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentate e difese dall'Avv. Roberto Massarelli, domi-
ciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenute-
Controparte_4
-convenuto contumace-
e
Controparte_5
-terza chiamata contumace-
Il Giudice 1
A. Ruffino
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del
10/10/2024, che si intendono integralmente richiamate.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in fun-
zione della motivazione della decisione, giusta il combina-
to disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 05/07/2019, ha adito questo Tribunale Parte_1
deducendo le seguenti circostanze:
- con transazione stipulata in data 31/07/2014 tra sé
e ed Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
questi ultimi si erano obbligati a libe- Controparte_3
rarlo da ogni garanzia personale prestata in favore di
[...]
e allorquando Parte_2 Controparte_6
l'attore rivestiva il ruolo di socio / amministratore delle nominate società;
- a fronte dell'inadempimento di tale transazione e della controversia cautelare insorta innanzi al Tribunale
di Bari, aveva stipulato in data 19/01/2017 altro accordo transattivo, in forza del quale le controparti si erano nuovamente obbligate a liberarlo, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del patto, da tutti gli impegni fideiussori;
- solo in data 14/11/2017, il Banco di Napoli s.p.a.
gli aveva comunicato l'effettiva liberazione dalla fideius-
sione rilasciata in data 7/3/2003 in favore CP_7
Il Giudice 2
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, a far tempo dal 07/09/2017 e quindi con 50 giorni Pt_2
di ritardo rispetto al termine pattiziamente convenuto.
Sulla base di tali deduzioni, ha chiesto accertarsi il ri-
tardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo del 19/01/2017 e, per l'effetto, condannarsi le convenute al pagamento della somma di €20.000,00, oltre agli interessi sino al soddisfo, a titolo di penale, così
come pattuita in transazione in ragione di €400,00 per ogni giorno di ritardo;
vinte le spese di lite.
I.2.- Con comparsa di costituzione del 07/02/2020, si sono costituite in giudizio Controparte_1 CP_2
e (d'ora in avanti, “
[...] Controparte_3 CP_8
”), contestando l'inadempimento dedotto dall'attore
[...]
e concludendo per il rigetto della domanda.
Le convenute hanno, altresì, richiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Intesa San Paolo
s.p.a., affinchè quest'ultima, in caso di accoglimento del-
la domanda attorea, le manlevasse da ogni pretesa, essendo l'eventuale ritardo nella liberazione dalle fideiussioni ad essa esclusivamente imputabile. Hanno, infine, domandato,
in caso di soccombenza, la riduzione della penale, in quan-
to manifestamente sproporzionata;
il tutto con vittoria di spese di giudizio.
L'altro convenuto, è rimasto contumace. Controparte_4
I.3.- Con ordinanza del 03/11/2022, è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario ai sensi dell'art. 702-ter, co.3, c.p.c. ed è stata dichiarata la
Il Giudice 3
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contumacia di Controparte_9
.– La causa, istruita con la documentazione versata
[...]
in atti, è da ultimo pervenuta all'udienza del 10/10/2024,
all'esito della quale, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con assegna-
zione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- Nel merito, va rammentata, in premessa, la nota regola distributiva dell'onere probatorio in tema di ina-
dempimento delle obbligazioni. È invero pacifico in giuri-
sprudenza che “il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o
legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'i-
nadempimento della controparte, mentre il debitore convenu-
to è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo
dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(così sin da Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Ciò posto, al fine di verificare l'inadempimento dedotto dall'attore ovvero la sussistenza dei fatti estintivi dei rapporti di garanzia allegati dalle convenute a dimostra-
zione dell'adempimento della transazione, occorre prelimi-
narmente accertare il contenuto dell'obbligo assunto dal
“nucleo con l'accordo transattivo stipula- Controparte_4
to in data 19/01/2017.
Al riguardo, l'art. 10 della richiamata transazione prevede
Il Giudice 4
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testualmente che “i componenti del Nucleo Controparte_4
si impegnano a procurare la liberazione del sig.
[...]
da tutte le garanzie prestate da questi in favore Pt_1
della della in es- Controparte_10 Controparte_6
sere come elencate in premessa sotto la lett. m), anche at-
traverso la definitiva estinzione dei rapporti di debito a
cui accedono”.
A fronte di tale pattuizione, interpretata secondo il suo chiaro tenore letterale, deve ritenersi che la prestazione dedotta in obbligazione, lungi dal declinarsi in una speci-
fica modalità di liberazione, si sostanziasse nel dovere di parte debitrice di porre in essere ogni attività utile e necessaria a soddisfare l'interesse del creditore Parte_1
a conseguire l'integrale liberazione dalle garanzie
[...]
da lui precedentemente prestate in favore di CP_10
e della
[...] Parte_3
[...
altre parole, non pare dubitabile che il “nucleo
[...]
”, con la stipula dell'accordo transattivo, si fos- CP_4
se obbligato al risultato liberatorio, a prescindere dagli strumenti concretamente idonei a procurarlo.
Se da un lato, quindi, il corretto adempimento non risulta-
va vincolato ad una precisa modalià esecutiva, dall'altro,
esso, per essere effettivamente satisfattivo, doveva com-
portare la completa e definitiva liberazione dell'attore da ogni garanzia personale nel termine pattuito in transazio-
ne.
Occorre dunque valutare, proprio in considerazione di tale
Il Giudice 5
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interesse finale del creditore, se l'adempimento dell'obbligazione sub judice si sia verificato anche tempe-
stivamente, avuto riguardo al termine pattiziamente stabi-
lito nella transazione.
È doveroso, altresì, premettere, al fine di meglio perime-
trare il thema decidendum, che, in base alla prospettazione attorea, il dedotto adempimento ritardato dell'obbligazione transattivamente assunta dalle convenute si riferisce uni-
camente alla fideiussione contratta da in Parte_1
data 7/3/2003 in favore del Banco di Napoli s.p.a. (oggi
Intesa San Paolo s.p.a.). Sicchè, è con esclusivo riferi-
mento all'estinzione tempestiva di tale garanzia che deve apprezzarsi l'esatto adempimento.
Ciò chiarito, deve osservarsi che le circostanze asserita-
mente significative dell'adempimento, sulle quali fa leva la difesa delle convenute, risultano del tutto inidonee,
nella misura in cui nessuna di esse dimostra la definitiva liberazione dell'attore dalle garanzie a suo tempo prestate entro il termine stabilito in transazione, emergendo di contro, in via documentale, la permanenza sino all'agosto del 2017 della fideiussione rilasciata dallo in CP_4
favore del Banco di Napoli.
II.1.- In particolare, con riferimento alla valenza liberatoria della proposta concordataria omologata riguar-
dante la società tralasciando il rilievo CP_7
dell'anteriorità di tale evento rispetto all'accordo tran-
sattivo del 19/01/2017 (sicché non si comprende per quale
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motivo l'obbligo di liberazione sarebbe stato assunto dalle convenute allorquando non ve ne sarebbe stato più alcun bi-
sogno), è sufficiente evidenziare che, nel piano concorda-
tario prodotto in causa, le convenute si limitavano a rap-
presentare l'opportunità che le nuove garanzie personali da esse prestate potessero “servire anche per sostituire le
fideiussioni rilasciate dal Signor che sa- Parte_1
rebbero definitivamente rinunciate dalle banche interessa-
te” (doc. 2, produzione convenute). Non diversamente, nel contratto integrativo della precedente apertura di credito stipulato con gli istituti bancari (tra cui il Banco di Na-
poli s.p.a. in data 26/02/2016), lungi dal rinvenirsi alcu-
na regolamentazione definitiva e giuridicamente vincolante tra le parti dell'assetto delle preesistenti fideiussioni
(comprese quelle prestate da , si faceva Controparte_4
unicamente menzione della richiesta delle convenute di “li-
berazione delle fideiussioni rilasciate dalla famiglia
non più presente nella compagine societaria del CP_4
gruppo”.
Tali riscontri, si ribadisce, non possono ritenersi idonei a comprovare l'esatto adempimento, nelle tempistiche previ-
ste dalla transazione, dell'obbligazione dedotta nel pre-
sente giudizio.
II.1.1.- A ciò devono aggiungersi due ulteriori consi-
derazioni di valore dirimente.
In primis, sotto il profilo dell'efficacia liberatoria dell'omologa del concordato preventivo di CP_7
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s.r.l., è noto che l'effetto esdebitatorio derivante dall'integrale esecuzione del concordato omologato è limi-
tato alla società debitrice e, nel caso in cui questa sia una società di persone, ai soci illimitatamente responsabi-
li. Restano invece impregiudicati i diritti dei creditori contro i coobligati, i fideiussori del debitore e gli ob-
bligati in via di regresso. Tale esclusione, in quanto de-
rogativa del principio della comunicabilità degli effetti favorevoli tra i condebitori, previsto dall'art. 1301 c.c.
(per la remissione volontaria) e dall'art. 1941 c.c. (per la fideiussione), trova fondamento nella finalità di favo-
rire l'accettazione della proposta concordataria da parte dei creditori e non può essere superata pattiziamente inse-
rendo la liberazione dei fideiussori nella proposta concor-
dataria (in termini Cass. n. 19609/2017, secondo cui “deve
escludersi che l'effetto esdebitatorio del concordato possa
essere esteso ai coobbligati in forza di patto espresso in-
serito nella proposta, trattandosi di disciplina degli ef-
fetti del concordato normativamente stabilita e dunque sot-
tratta alla disponibilità delle parti”).
Ne consegue che l'omologazione del concordato di
[...]
era comunque inidonea a determinare la libe- CP_10
razione dell'attore dalla contestata fideiussione: tanto più in assenza di alcuna formalizzazione da parte del cre-
ditore garantito della volontà di svincolare l'originario fideiussore.
II.1.2.- In secundis, la valutazione complessiva della
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documentazione prodotta in giudizio depone, anche in chiave indiziaria, per la sussistenza dell'inadempimento delle convenute all'obbligazione di liberare in via definitiva l'attore dalla garanzia fideiussoria contratta con il Banco
di Napoli nei tempi stabiliti in transazione, tenuto conto che:
- dalla visura della Centrale Rischi di Banca
d'Italia risulta che nell'agosto del 2017 la fi-
deiussione controversa era ancora in essere (doc. 8
produzione ; Parte_1
- lo stesso Banco di Napoli, beneficiario della fi-
deiussione, comunicò all'attore “la liberazione
dalle obbligazioni assunte in dipendenza della sud-
detta garanzia (fideiussione rilasciata in data
07/03/2003) a far tempo dal 07/09/2017” (doc. 6
della produzione;
Parte_1
- nella transazione del 19/01/2017, successiva ai presunti negozi estintivi fatti valere dal “nucleo
, le parti davano atto della pros- Controparte_4
sima liberazione dell'attore dalla garanzia presta-
ta; sul punto, si legge infatti che “le parti in-
tendono transigere la controversia tra loro insorta
relativa all'inadempimento dell'accordo transattivo
stipulato tra le parti in data 31 luglio 2014, […]
essendo prossima la liberazione, come da successivi
artt. 10 e 11 del presente accordo, da ogni altra
garanzia personale prestata in favore della Ciao
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e della quali CP_10 Controparte_10
a titolo esemplifativo ma non esaustivo: la fi-
deiussione omnibus del 5.3.2003 prestata al Banco
di Napoli in favore di ” (doc. Controparte_11
4 produzione . Parte_1
II.2.- Tale negativa valutazione del compendio proba-
torio offerto dalle convente non appare modificata dalla dichiarazione resa da Intesa San Paolo s.p.a., succeduta al
Banco di Napoli, in ordine all'asserita estinzione della fideiussione controversa già nel dicembre 2014 (doc. 8 pro-
duzione convenute), in quanto, pur volendo tralasciare la provenienza da un soggetto direttamente interessato all'esito della lite, quale terzo chiamato in manleva, essa appare inattendibile per evidente contraddittorietà rispet-
to alla precedente comunicazione inoltrata all'attore in data 14/11/2017.
II.3.- Quanto, infine, all'eccepita inefficacia ab
origine della garanzia prestata da come Parte_1
conseguenza della nullità della fideiussione omnibus per contrasto con la normativa antitrust, è sufficiente eviden-
ziare l'assoluta genericità di tale assunto difensivo, pri-
vo di qualunque allegazione specifica, idonea a supportare il vizio, puramente e semplicemente affermato.
Peraltro, quand'anche fosse risultato dimostrato l'inserimento nella fideiussione controversa delle clauso-
le di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, l'esito dell'eventuale accertamento incidentale avrebbe, al più,
Il Giudice 10
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potuto comportare, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite, una declaratoria di nullità parziale, limitata cioè
alle clausole in contrasto con la normativa antitrust, e non già la caducazione integrale del rapporto di garanzia
(v. SS.UU. n. 4199/2021: “I contratti di fideiussione a
valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con
gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, so-
no parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 del-
la legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione
alle sole clausole che riproducano quelle dello schema uni-
laterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desu-
mibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una di-
versa volontà delle parti”).
Il che corrobora ulteriormente la conclusione della infon-
datezza dell'eccepita estinzione della fideiussione solle-
vata dalle convenute.
In conclusione, la domanda dell'attore è fondata nell'an.
III.- Passando al quantum debeatur, precisamente deli-
neato dalla determinazione pattizia dell'importo della pe-
nale, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del pote-
re di riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c., invocato dal-
le convenute.
Tenuto conto infatti dell'interesse del creditore alla de-
finitiva liberazione da ogni vincolo fideiussorio, così co-
me dedotto dalle parti in transazione, nonché del reiterato
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inadempimento delle convenute, come accertato già con il provvedimento del Tribunale di Bari del 16/05/2016, reso nel giudizio cautelare iscritto al n. 2260/2016 r.g. (doc.
3 produzione , non si apprezza, al fine Controparte_4
dell'eventuale riduzione del quantum risarcitorio, né un eventuale adempimento parziale, né l'eccessività
dell'importo previsto all'art. 10 dell'accordo transattivo del 19/01/2017, apparendo, di contro, congrua la somma di
€400,00 fissata dalle parti per ogni giorno di ritardo.
IV.- Dev'essere infine rigettata la domanda di manleva formulata dalle convenute nei confronti Intesa San Paolo
s.p.a., terza chiamata.
Va ribadito al riguardo che le convenute non hanno dimo-
strato di aver posto in essere alcuna attività concretamen-
te indonea a determinare la tempestiva estinzione del rap-
porto di garanzia, sicchè non si comprende, né è stato ade-
guatamente illustrato dalle chiamanti, quali sarebbero sta-
ti, in concreto, i comportamenti negligenti della Banca,
terza chiamata, che possono porsi in collegamento causale con il tardivo adempimento dell'obbligo di liberazione pre-
visto in transazione, come certamente imputabile al “nucleo
”. Controparte_4
In altre parole, è mancata la dimostrazione probatoria che l'inadempimento denunciato dall'attore sia dipeso dall'omessa definizione, causata da negligenza della terza chiamata, della procedura di liberazione dalla fideiussione efficacemente attivata dai convenuti, i quali avrebbero do-
Il Giudice 12
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vuto dimostrare di avere compiuto tutto quanto in loro po-
tere per dare modo alla Banca di eseguire le procedure di
“scarico” di cui essa era stata eventualmente investita dalle interessate.
V.- Le spese processuali seguono la soccombenza e van-
no poste, in solido, a carico dei convenuti.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega-
ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona-
li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché, avuto ri-
guardo alla circostanza che il compenso per la fase deci-
sionale deve comprendere, tra l'altro, attività successive al deposito della sentenza (quali l'esame e la registrazio-
ne del provvedimento conclusivo del giudizio, il ritiro del fascicolo: art. 4, co. 5, lett. d, d.m. n. 55/2014), il nuovo regolamento ministeriale (d.m. n. 147/2022) trova ap-
plicazione anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abro-
gate tariffe professionali o del d.m. n.55/2014, immediata-
mente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analo-
go, cfr. Cass. SS.UU. n. 17405/2012 e Cass. SS.UU. n.
33482/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa nonché della difficoltà
Il Giudice 13
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_4
Studio 919,00 // 919,00
Introduttiva 777,00 // 777,00
Istruttoria 1.680,00 -30% 1.176,00
Decisoria 1.701,00 // 1.701,00
TOTALE 4.573,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. deposita- to il 05/7/2019, da nei confronti di Parte_1 [...]
e CP_12 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nonchè della domanda di manleva proposta nei ri-
[...] guardi della terza chiamata, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, CO Controparte_4 CP_1
, e , in soli-
[...] Controparte_2 Controparte_3 do tra loro, al pagamento di €20.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di a titolo di penale Parte_1 per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta con la transazione del 19/01/2017;
b) RIGETTA la domanda di manleva formulata dalle con- venute nei confronti di Controparte_5
c) CO Controparte_4 Controparte_1
e , in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, alla rifusione, in favore di Parte_1 delle spese del giudizio, che liquida in €4.718,50
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(di cui €4.573,00, a titolo di compensi difensivi e €145,50, a titolo di esborsi documentati), oltre a rimborso forf. spese generali (15% compensi),
Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Roberto Bocchini e Onofrio Daniele
Gonnella, dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Bari, 18/04/2024
Il Giudice – Antonio Ruffino
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