Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 settembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 settembre 2012 |
Commentari • 183
- 1. Staff house Turismo: decreto di assegnazioneRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 6 dicembre 2026 · 1
Il 3 agosto 2026 l Ministero del Turismo ha adottato e pubblicato il Decreto Direttoriale con gli esiti dell'istruttoria del programma Staff House – Titolo II con nuovi elenchi di assegnazione provvisoria delle agevolazioni. Si tratta di risorse per 3.566 i nuovi posti letto che si aggiungono agli oltre 60.000 posti letto a prezzi calmierati già sostenuti grazie a Staff House – Titolo III. Sono arrivate 102 domande da operatori di tutta Italia, per investimenti pari a 149,9 milioni di euro e richieste di agevolazioni per oltre 80,8 milioni, a fronte di una dotazione di 54 milioni a testimonianza della forte domanda di strumenti a supporto dell'alloggio dei lavoratori turistici. Gli …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 08/07/2025, n. 196Provvedimento: Pubblicato il 08/07/2025 N. 00196/2025 REG.PROV.COLL. N. 00016/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 16 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giandomenico Pittelli e Marco Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Bolzano, via Vintler, n. 17; contro Ministero dell'Interno, Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro …Leggi di più...
- responsabilità amministrativa·
- accesso agli atti·
- art. 100 TULPS·
- sicurezza pubblica·
- colpa amministrativa·
- giurisdizione amministrativa·
- ordine pubblico·
- discrezionalità amministrativa·
- sospensione licenza·
- danno ingiusto
Versioni del testo
- Art. 1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse 1. La presente legge si applica alle attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica altresi' alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attivita'.
3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Restano abrogati gli articoli 89 , 90 , 91 , 95 , 96 , 97 , 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , nonche' le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78 , e 10 luglio 1947, n. 705 , ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342 , e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478 .
4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' l'articolo 5, sesto comma , della legge 8 agosto 1985, n.
443 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 730/1985 reca: "Disciplina dell'agriturismo".
- Si trascrive il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato): "Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali". - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
- Art. 3. Rilascio delle autorizzazioni 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
(( 6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico. )) 7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.