Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 settembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 settembre 2012 |
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Giurisprudenza • +500
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- art. 64 c.p.a.·
- art. 13 bis d.l. n. 14/2017·
- violazione art. 25 cost.·
- inadempimento ordine istruttorio·
- travisamento dei fatti·
- violazione art. 11 disp. preleggi c.c.·
- eccesso di potere·
- DASPO·
- violazione principio di proporzionalità·
- difetto di motivazione
Versioni del testo
- Art. 1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse 1. La presente legge si applica alle attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica altresi' alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attivita'.
3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Restano abrogati gli articoli 89 , 90 , 91 , 95 , 96 , 97 , 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , nonche' le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78 , e 10 luglio 1947, n. 705 , ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342 , e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478 .
4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.
5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' l'articolo 5, sesto comma , della legge 8 agosto 1985, n.
443 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 730/1985 reca: "Disciplina dell'agriturismo".
- Si trascrive il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato): "Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali". - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
- Art. 3. Rilascio delle autorizzazioni 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)) .
(( 6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico. )) 7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.