Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
05/04/1987, residente in [...]111 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GREGO
TOMASO (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
30/11/1980, residente in [...]B. CASTELLO 8 16100 REZZOAGLIO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BONAVERA
GIORGIO (C.F. , che lo rappresenta e difende, come C.F._4
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore Per_1
nato a [...], il [...], avuto nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. Le Parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto.
2. Il figlio resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione abitativa prevalente presso la madre nell'immobile di Genova, Via
Stefanina Moro n. 111.
3. I genitori si impegnano a condividere ogni principale scelta di vita ed educativa relativa al figlio, per esempio (con elencazione non tassativa) in tema salute, educazione religiosa e scolastica, attività sportive, ludica in genere
(viaggi e vacanze) e di domicilio.
Il figlio, quindi, verrà educato sulla base degli accordi che interverranno tra i genitori nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze del minore.
2 4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti termini (salvi Per_1
eventuali diversi accordi scritti fra i genitori, che dovranno comunque assicurare al figlio un assetto regolare e ordinato di incontri):
week-end alternati dal venerdì (dall'uscita dall'asilo/scuola o dalle ore 16.00 nei periodi di fermo scolastico) sino alla domenica pomeriggio con riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 17.00. Nella giornata di venerdì, qualora uscisse alle 12.30 dall'asilo e/o scuola, il padre potrà Per_1 recarsi a prendere il figlio all'orario di uscita (previa comunicazione tempestiva);
il pomeriggio del lunedì e del giovedì a settimane alternate dalle ore 16.00 alle ore 19.00ncon riaccompagnamento presso la casa materna;
quattro settimane alternate non consecutive durante le vacanze estive (analogo periodo anche in favore della madre) compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 30/5 di ogni anno. In tali periodi sono sospese le frequentazioni con l'altro genitore;
nel periodo natalizio: secondo l'alternanza annuale dal 23 dicembre (ore 9.00) al 31 dicembre (ore 14.00) con un genitore, dal 31 dicembre (ore 14.00) al 6 gennaio (ore 18.00) con l'altro genitore con impegno di fare in modo che il figlio trascorra comunque dal 24 dicembre dalle ore 16.00 al 25 dicembre ore 11.00 presso il genitore che non ha con sé il figlio durante il primo periodo 23/31 dicembre;
festività di Pasqua: ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore e il successivo lunedì dell'Angelo con l'altro. Le altre giornate coincidenti con il fermo scolastico verranno divise fra i genitori in modo fra loro equivalente;
nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno,
1° novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza;
la settimana bianca, laddove prevista dall'Istituto scolastico, verrà divisa tra i genitori in due periodi di 3 giorni ciascuno ad anni alterni;
3 il giorno del compleanno i genitori vedranno il figlio o a pranzo (dalle ore
10.00 alle ore 15.00) oppure a cena (dalle ore 15.00 alle ore 21.00) ad anni alterni.
5. I genitori potranno comunicare quotidianamente con il figlio in via telefonica quando si trova con l'altro genitore (una volta al giorno).
6. In caso di impedimento di un genitore all'accudimento diretto del figlio (per oltre 48 ore consecutive) avrà prevalenza l'altro genitore rispetto a terzi, previo congruo avviso.
I genitori si impegnano comunque a far mantenere buoni rapporti fra il figlio ed i nonni i quali parteciperanno alla vita del minore.
7. I genitori, quando hanno con sé il figlio, hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località nei periodi di vacanza ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore.
8. Il Signor si impegna a corrispondere alla Signora a Parte_2 Pt_1
titolo di concorso al mantenimento del figlio, oltre quanto infra, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) con decorrenza dal mese di settembre
2024 (incluso).
L'importo di cui sopra verrà corrisposto dal padre, a mezzo bonifico bancario, entro i primi cinque giorni di ogni mese, con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali, indice base 30.6.2024.
Il Signor rinuncia inoltre a richiedere in proprio favore la quota parte Pt_2
(pari al 50%) dell'assegno unico che pertanto verrà percepito integralmente e direttamente dalla Signora con impegno a sottoscrivere qualsivoglia Pt_1
documento di voltura a favore della madre.
Al compimento del sesto anno di età di l'assegno sarà aumentato di 80,00 Per_1
euro indipendentemente dagli adeguamenti Istat già maturati. Analogamente dicasi al compimento del nono anno di età.
9. Le spese straordinarie relative al figlio - compresa la retta Per_1 dell'asilo/scuola – saranno sostenute in misura del 50% da ciascun genitore previo accordo come da verbale predisposto dal Tribunale di Genova in data
15.9.2016 (da intendersi qui integralmente richiamato).
4 10. I genitori concordano che le detrazioni fiscali per le spese riconducibili al figlio spettino ad entrambi in misura del 50% ciascuno. Per_1
11. Con la sottoscrizione del presente ricorso le Parti dichiarano di aver definito fra loro, anche in via transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione e/o titolo, a cui comunque rinunziano.
12. Le Parti si concedono reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per quelli del figlio, documenti che, per quest'ultimo, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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