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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex artt. 348 e 178 c.p.c. promosso da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
reclamanti rappresentate e difese dagli avv.ti Federico Benvenuto e Simone Marian contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
reclamata rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Carbonetti
Conclusioni di parte reclamante:
“revocare l'Ordinanza di improcedibilità pronunciata in data 16.10.2024 e comunicata in data 17.10.2024 in quanto il presente giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini, procedendo quindi con l'esame nel merito del giudizio”.
1 Conclusioni di parte reclamata:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'avverso reclamo, siccome pretestuoso e totalmente infondato e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza reclamata ed accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello avversario. In ogni caso, con condanna delle controparti al pagamento di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 94/2023 pubblicata in data 24.01.2023, il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione promossa da (nella qualità di mutuataria) e Parte_1 Pt_2
(nella qualità di fideiussore) avverso l'atto di precetto notificato in data 22-23
[...]
giugno 2020, con cui aveva intimato alle stesse di Controparte_1 pagare l'importo complessivo di €500.949,45, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 15.6.2007 e dell'atto di erogazione e quietanza del 4.7.2007, nonché respingeva le domande riconvenzionali con cui aveva chiesto la condanna della banca a Parte_1
restituire, ex art. 2033 c.c., le somme indebitamente percepite ed a risarcire il danno derivante dalla sua illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi e la cancellazione dell'ipoteca iscritta sulla base del titolo esecutivo.
Avverso la suddetta sentenza e proponevano appello, che con Parte_1 Parte_2
ordinanza emessa il 16.10.2024 dal consigliere istruttore, veniva dichiarato improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo.
2. Con ricorso depositato in data 28.10.2024 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
tempestivo reclamo avverso la suddetta ordinanza, ai sensi degli artt. 348 e 178 c.p.c., con cui denunciano che il provvedimento, laddove ha ritenuto applicabile alla causa di opposizione in esame la sospensione feriale dei termini processuali, è viziato in quanto si discosta dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo e la Controparte_1
2 conferma dell'ordinanza reclamata.
4. Il reclamo è infondato.
Il principio di diritto che le reclamanti assumono essere stato violato è il seguente:
“Qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all'applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l'operare di due regimi distinti, né il non operare della sospensione per tutta la controversia, potendo
l'impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse” (così Cass. n. 20594/2007 e Cass. n. 8113/2013, tra le altre).
Secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte (v. Cass. n. 27667 del 21/09/2022), dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi, in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, occorre distinguere tra i casi in cui la domanda ordinaria
(soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato) - casi in cui devono prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 - e i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda ordinaria.
Si è inoltre precisato che in caso di domande accessorie e/o consequenziali ad opposizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più domande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo scioglimento della connessione, il giudizio resta interamente sottratto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale,
3 nell'ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell'invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l'esecuzione (cfr., ad es.: Cass.,
n. 25856 del 18/11/2013,; Cass. n. 7421 del 17/03/2021,; Cass. n. 15449 del 21/07/2020;
Cass. n. 1123 del 21/01/2014; Cass. n. 3542 del 13/02/2020).
Pertanto il giudizio in cui vi sia connessione per pregiudizialità fra una domanda pregiudicante non soggetta alla sospensione feriale dei termini e una o più domande pregiudicate ad essa assoggettate - fino a che il giudizio d'impugnazione non scioglie la connessione, in quanto al relativo giudice è devoluta la causa pregiudicante - resta soggetto interamente alla esclusione della sospensione stessa (cfr. Cass. n. 15449 del 21/07/2020).
Nel caso in esame le opponenti hanno contestato il diritto della banca di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti in virtù di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, negando che quest'ultima sia effettivamente creditrice delle somme risultanti dal suddetto titolo ed assumendo che la fideiussione rilasciata da Parte_2
sia nulla;
sulla base del medesimo assunto ha, anzi, sostenuto di vantare essa Parte_1
stessa un credito nei confronti della banca per le somme da quest'ultima indebitamente percepite e ne ha chiesto la condanna al pagamento del relativo importo, nonché al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione a sofferenza, domandando inoltre che venga disposta la cancellazione dell'ipoteca iscritta sulla base del titolo esecutivo.
Le domande riconvenzionali avanzate da si configurano necessariamente come Parte_1
legate da nesso di dipendenza per pregiudizialità rispetto alla causa di opposizione all'esecuzione, e conseguentemente, poiché la causa di opposizione doveva, in ragione di tale nesso, decidersi prima di quelle dipendenti, che avrebbero potuto esserlo, peraltro, solo nel caso di esito positivo dell'opposizione, il cumulo giustifica la soggezione anche delle cause pregiudicate al regime di quella pregiudicante;
sarebbe infatti del tutto incongruo postulare che la sospensione feriale possa operare mentre si deve decidere sulla causa pregiudicante.
L'opposizione all'esecuzione è stata ritenuta infondata dal tribunale, che ha conseguentemente rigettato le domande riconvenzionali proposte da senza Parte_1
neppure esaminarle nel merito.
Non vi è stato, pertanto, nel presente giudizio, lo scioglimento del cumulo tra le domande avanzate da parte opponente: oggetto della decisione impugnata risulta infatti
4 esclusivamente l'opposizione all'esecuzione da queste ultime proposta avverso l'atto di precetto, il cui rigetto ha determinato il mancato accoglimento delle altre domande, avanzate sul presupposto dell'accoglimento dell'opposizione.
Per ragioni sostanzialmente sovrapponibili è stato chiarito che in sede di opposizione all'esecuzione, ove l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di scrutinio positivo dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale versata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale;
al contrario, la detta sospensione non opera nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione, in quanto esclusivamente l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello o a quello di rinvio (v. Cass.,
18/12/2019, n. 33728 e Cass., 21/01/2014, n. 1123).
In definitiva, va confermato che il presente giudizio si sottrae all'applicazione della normativa in tema di sospensione feriale dei termini processuali.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in €5.000,00 per compensi, Controparte_1
oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico delle reclamanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14.01.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
5
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex artt. 348 e 178 c.p.c. promosso da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
reclamanti rappresentate e difese dagli avv.ti Federico Benvenuto e Simone Marian contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
reclamata rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Carbonetti
Conclusioni di parte reclamante:
“revocare l'Ordinanza di improcedibilità pronunciata in data 16.10.2024 e comunicata in data 17.10.2024 in quanto il presente giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini, procedendo quindi con l'esame nel merito del giudizio”.
1 Conclusioni di parte reclamata:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'avverso reclamo, siccome pretestuoso e totalmente infondato e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza reclamata ed accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello avversario. In ogni caso, con condanna delle controparti al pagamento di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 94/2023 pubblicata in data 24.01.2023, il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione promossa da (nella qualità di mutuataria) e Parte_1 Pt_2
(nella qualità di fideiussore) avverso l'atto di precetto notificato in data 22-23
[...]
giugno 2020, con cui aveva intimato alle stesse di Controparte_1 pagare l'importo complessivo di €500.949,45, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 15.6.2007 e dell'atto di erogazione e quietanza del 4.7.2007, nonché respingeva le domande riconvenzionali con cui aveva chiesto la condanna della banca a Parte_1
restituire, ex art. 2033 c.c., le somme indebitamente percepite ed a risarcire il danno derivante dalla sua illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi e la cancellazione dell'ipoteca iscritta sulla base del titolo esecutivo.
Avverso la suddetta sentenza e proponevano appello, che con Parte_1 Parte_2
ordinanza emessa il 16.10.2024 dal consigliere istruttore, veniva dichiarato improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo.
2. Con ricorso depositato in data 28.10.2024 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
tempestivo reclamo avverso la suddetta ordinanza, ai sensi degli artt. 348 e 178 c.p.c., con cui denunciano che il provvedimento, laddove ha ritenuto applicabile alla causa di opposizione in esame la sospensione feriale dei termini processuali, è viziato in quanto si discosta dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo e la Controparte_1
2 conferma dell'ordinanza reclamata.
4. Il reclamo è infondato.
Il principio di diritto che le reclamanti assumono essere stato violato è il seguente:
“Qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all'applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l'operare di due regimi distinti, né il non operare della sospensione per tutta la controversia, potendo
l'impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse” (così Cass. n. 20594/2007 e Cass. n. 8113/2013, tra le altre).
Secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte (v. Cass. n. 27667 del 21/09/2022), dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi, in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, occorre distinguere tra i casi in cui la domanda ordinaria
(soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato) - casi in cui devono prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 - e i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda ordinaria.
Si è inoltre precisato che in caso di domande accessorie e/o consequenziali ad opposizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più domande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo scioglimento della connessione, il giudizio resta interamente sottratto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale,
3 nell'ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell'invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l'esecuzione (cfr., ad es.: Cass.,
n. 25856 del 18/11/2013,; Cass. n. 7421 del 17/03/2021,; Cass. n. 15449 del 21/07/2020;
Cass. n. 1123 del 21/01/2014; Cass. n. 3542 del 13/02/2020).
Pertanto il giudizio in cui vi sia connessione per pregiudizialità fra una domanda pregiudicante non soggetta alla sospensione feriale dei termini e una o più domande pregiudicate ad essa assoggettate - fino a che il giudizio d'impugnazione non scioglie la connessione, in quanto al relativo giudice è devoluta la causa pregiudicante - resta soggetto interamente alla esclusione della sospensione stessa (cfr. Cass. n. 15449 del 21/07/2020).
Nel caso in esame le opponenti hanno contestato il diritto della banca di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti in virtù di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, negando che quest'ultima sia effettivamente creditrice delle somme risultanti dal suddetto titolo ed assumendo che la fideiussione rilasciata da Parte_2
sia nulla;
sulla base del medesimo assunto ha, anzi, sostenuto di vantare essa Parte_1
stessa un credito nei confronti della banca per le somme da quest'ultima indebitamente percepite e ne ha chiesto la condanna al pagamento del relativo importo, nonché al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione a sofferenza, domandando inoltre che venga disposta la cancellazione dell'ipoteca iscritta sulla base del titolo esecutivo.
Le domande riconvenzionali avanzate da si configurano necessariamente come Parte_1
legate da nesso di dipendenza per pregiudizialità rispetto alla causa di opposizione all'esecuzione, e conseguentemente, poiché la causa di opposizione doveva, in ragione di tale nesso, decidersi prima di quelle dipendenti, che avrebbero potuto esserlo, peraltro, solo nel caso di esito positivo dell'opposizione, il cumulo giustifica la soggezione anche delle cause pregiudicate al regime di quella pregiudicante;
sarebbe infatti del tutto incongruo postulare che la sospensione feriale possa operare mentre si deve decidere sulla causa pregiudicante.
L'opposizione all'esecuzione è stata ritenuta infondata dal tribunale, che ha conseguentemente rigettato le domande riconvenzionali proposte da senza Parte_1
neppure esaminarle nel merito.
Non vi è stato, pertanto, nel presente giudizio, lo scioglimento del cumulo tra le domande avanzate da parte opponente: oggetto della decisione impugnata risulta infatti
4 esclusivamente l'opposizione all'esecuzione da queste ultime proposta avverso l'atto di precetto, il cui rigetto ha determinato il mancato accoglimento delle altre domande, avanzate sul presupposto dell'accoglimento dell'opposizione.
Per ragioni sostanzialmente sovrapponibili è stato chiarito che in sede di opposizione all'esecuzione, ove l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di scrutinio positivo dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale versata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale;
al contrario, la detta sospensione non opera nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione, in quanto esclusivamente l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello o a quello di rinvio (v. Cass.,
18/12/2019, n. 33728 e Cass., 21/01/2014, n. 1123).
In definitiva, va confermato che il presente giudizio si sottrae all'applicazione della normativa in tema di sospensione feriale dei termini processuali.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in €5.000,00 per compensi, Controparte_1
oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico delle reclamanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14.01.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
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