Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4303/2020 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. GRIGOLO ALBERTO del Foro di Verona, ZA UC e AN
IC del Foro di Rimini e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Grigolo in Verona, Corso Porta Nuova nr. 11
ATTORE OPPONENTE
contro
Controparte_1
ià
[...] Controparte_2
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CAPPELLARO ALVISE
[...] P.IVA_1
del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in
Vicenza, Contrà San Biagio nr. 25
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 42
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
A) per tutte le causali esposte in atti e per i gravi motivi dedotti, sospendersi l'esecuzione di cui all'atto di precetto notificato da
[...]
, già TR Controparte_4
al signor in data 29.06.2020, e, in
[...] Parte_1
ogni caso, l'efficacia esecutiva del mutuo fondiario stipulato in data 7.10.2008 a ministero del Notaio n. 34187 rep. – n. 6394 racc. munito di Persona_1
formula esecutiva in data 17.10.2008.
Nel merito
- B) accertarsi e dichiararsi che il mutuo fondiario stipulato in data 7.10.2008 a ministero del Notaio n. 34187 rep. – n. 6394 racc. è inidoneo Persona_1
a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e per l'effetto, ed in ogni caso, sospendersi e/o dichiararsi invalida e/o inefficace l'esecuzione preannunciata con l'atto di precetto notificato da
[...]
, già TR Controparte_4
al signor in data 29.06.2020;
[...] Parte_1
- C) accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte in atti, la nullità e/o invalidità e/o comunque inefficacia del precetto notificato in data 29.06.2020 e la non debenza delle somme in esso contenute, e per l'effetto, ed in ogni caso,
sospendersi e/o dichiararsi invalida e/o inefficace l'esecuzione preannunciata con l'atto di precetto notificato da TR
, già
[...] Controparte_4
al signor in data 29.06.2020;
[...] Parte_1
pagina 2 di 42 - C1) Accertare e dichiarare, anche disponendo apposita consulenza tecnica,
l'usurarietà del contratto di mutuo fondiario del 7.10.2008 e quindi la nullità
per pattuizione di interessi superiori al tasso soglia usura in tale contratto,
tenuto conto dell'incidenza del costo implicito legato all'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta da parte della banca convenuta, e per l'effetto ed in ogni caso accertare e dichiarare che nulla sia dovuto a titolo di interessi a da TR
parte del signor in relazione a tale mutuo, che quanto Parte_1
complessivamente corrisposto dal sig. alla banca alla data del Pt_1
7.02.2020, pari ad Euro 428.894,07 come accertato dalla CT (pag. 31 elaborato del 25.11.2024) o in subordine ad Euro 423.214,69, venga imputato in conto capitale, che il contratto di mutuo per cui è causa non è risolto e che, previa rielaborazione di un piano di ammortamento a tasso zero come accertato dalla
CT (all. 2 depositato in data 12.12.2024), quanto pagato dal sig. alla Pt_1
data del 7.02.2020 (€ 428.894,07 secondo le stime effettuate dalla CT o, in subordine, € 423.214,69) venga imputato a copertura delle mensilità fino al
07.04.2026 (cfr. all. 2 CT depositato in data 12.12.2024) o in subordine fino al
07.01.2026, che pertanto fino a tale data null'altro sia da pagarsi da parte dell'attore alla banca e che, a partire dal 07.05.2026 (cfr. all. 2 CT depositato in data 12.12.2024) o in subordine dal 07.02.2026, il capitale residuo da rimborsare (€ 220.925,86 secondo quanto ricavabile dall'allegato 2 della CT
depositato in data 12.12.2024 - o in subordine € 226.785,31) sia distribuito fino al 07.10.2034 in n. 102 mensilità (cfr. all. 2 CT predetto) o in subordine in n.
pagina 3 di 42 depositato in data 12.12.2024, o in subordine di € 2.166,67 ciascuna fatta eccezione per la prima di esse che dovrà essere saldata per soli 105,59 (€
2.166,67 meno € 2.061.08 già corrisposti e ricompresi nel totale pagato di €
428.894,07 – (cfr. pag. 31 elaborato CT del 25.11.2024 e all. 2 CT del
12.12.2024), o in subordine per soli € 1.452,63 (€ 2.166,67 meno € 714,04 già
corrisposti e ricompresi nel totale pagato di € 423.214,69), ovvero, in subordine, che il capitale ancora da rimborsare pari ad € 220.925,86 (cfr. all. 2
CT depositato in data 12.12.2024) ovvero in subordine ad € 226.785,31, venga distribuito a partire dal 07/03/2020 in quote uguali di € 1.255,26 caduna
(ricavabili dal capitale da rimborsare di cui all'allegato 2 della CT del
12.12.2024), o in subordine di €1.288,55 cadauna, a comporre esattamente le restanti 176 rate di solo capitale fino al 07/10/2034, attuale scadenza contrattuale.
- D) accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte in atti, e comunque per violazione dell'art. 117, comma 8, TUB e/o del 9° aggiornamento del 25 luglio
2003 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - Istruzioni di Vigilanza per le banche, Sezione I, paragrafo 1.1 e Sezione II, paragrafo 3.1, la nullità del mutuo fondiario stipulato in data 7.10.2008 a ministero del Notaio Persona_1
n. 34187 rep. – n. 6394 racc. e conseguentemente, ed in ogni caso, accertarsi e dichiararsi come non dovute le somme indicate nel precetto notificato in data
29.06.2020 da , già TR
e dichiararsi il Controparte_4
sig. , previa imputazione a capitale di quanto pagato alla Parte_1
banca per Euro 428.894,07 (come accertato dalla CT a pag. 31 dell'elaborato pagina 4 di 42 del 25.11.2024), o in subordine per Euro 414.717,05, tenuto a restituire alla banca l'importo di Euro 201.448,39 (derivante da quanto accertato dalla CT a pag. 31 del predetto elaborato 25.11.2024), o in subordine l'importo di Euro
215.625,41 (importi già al netto di quanto indebitamente corrisposto alla banca in relazione al c/c n. 81030871 e all'apertura di credito ipotecaria del
08.03.2013) o in subordine di Euro 221.105,93 (derivante da quanto accertato dalla CT a pag. 31 del predetto elaborato 25.11.2024) o in via di ulteriore subordine di Euro 235.282,95, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata, anche in via equitativa, in corso di causa;
- E) in via subordinata rispetto alla domanda sub D), accertare e dichiarare,
per tutte le causali esposte in atti, la violazione da parte di
[...]
, già TR [...]
degli articoli 1346 – 1325 n. 3, Controparte_4
1418, 1419, 1284 III comma, c.c. e 117, 4 -6 – 7- 8 comma TUB, del 9°
aggiornamento del 25 luglio 2003 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999 -
Istruzioni di Vigilanza per le banche, Sezione III, paragrafo 3, con riferimento al mutuo fondiario per cui è causa, la nullità delle clausole dell'art. 4 (Termini e modalità di rimborso) e 5 (Interessi) del contratto di mutuo fondiario, e/o la mancata indicazione nel contratto di mutuo fondiario del regime di calcolo degli interessi, e/o l'indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo fondiario, e/o la nullità degli interessi applicati nella misura superiore al tasso legale, e/o l'errata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di mutuo fondiario per cui è causa e per l'effetto ed in ogni caso, previa rielaborazione del piano di ammortamento pagina 5 di 42 e/o finanziario e ricalcolo del corretto dare-avere tra le parti con applicazione del regime di calcolo degli interessi semplice – o in subordine
– composto e con l'applicazione di nessun tasso di interesse ex art. 117,
comma 7, lettera b) TUB, o, in subordine, del tasso di interesse ex art. 117,
comma 7, lettera a) TUB, o, in ulteriore subordine, del saggio legale pro tempore vigente, ovvero ancora in subordine del tasso di interesse contrattuale ma in regime di capitalizzazione semplice, accertarsi e dichiararsi che il contratto di mutuo fondiario stipulato in data
7.10.2008 a ministero del Notaio n. 34187 rep. – n. 6394 Persona_1
racc. non è risolto e che quanto corrisposto dal signor Parte_1
alla banca convenuta alla data del 20.02.2020, in eccedenza rispetto a
Contr quanto dovuto ex art. 117, comma 7, lettera b) pari a Euro
160.266,48 come accertato dalla CT (all. 2 CT depositato in data
12.12.2024) ovvero in via subordinata a Euro 172.842,54, o, in subordine,
ex art. 117, comma 7, lettera a) TUB, pari a Euro 134.236,34 (all. 6 della
CT – calcolo secondo tasso Bot variabile in regime semplice), ovvero in subordine a Euro 126.371,12 (all. 4 della CT – calcolo secondo tasso Bot
variabile in regime composto), ovvero in subordine a Euro 65.595,90 (all.
7 della CT - calcolo secondo tasso Bot fisso in regime semplice), ovvero in subordine a Euro 2.753,80 (all. 5 della CT - calcolo secondo tasso Bot
fisso in regime composto) ovvero a Euro 198.241,76, o in ulteriore subordine al saggio legale pro tempore vigente pari ad Euro 151.570,82,
ovvero in via di estremo subordine pari ad Euro 92.069,16 (all. 3 della
CT - calcolo secondo tasso contrattuale in regime semplice) o per la pagina 6 di 42 diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, deve essere imputato a copertura delle rate con scadenza successiva al 20.02.2020, e, quindi, fino al 7.04.2026 (all. 2 della CT – calcolo del piano a tasso zero ex art. 117, comma 7, lettera b TUB), e/o fino al
7.01.2025 (all. 6 della CT – calcolo secondo tasso Bot variabile in regime semplice), e/o fino al 7.09.2024 (all. 4 della CT – calcolo secondo tasso
Bot variabile in regime composto), e/o fino al 7.12.2021 (all. 7 della CT
- calcolo secondo tasso Bot fisso in regime semplice), e/o fino al 7.02.2020
(all. 5 della CT - calcolo secondo tasso Bot fisso in regime composto),
e/o fino al 7.12.2022 (all. 3 della CT - calcolo secondo tasso contrattuale in regime semplice) e/o in subordine fino al 7.04.2027 (calcolo ex art. 117,
comma 7, lettera b) TUB), e/o al 7.04.2028 (calcolo ex art. 117, comma 7,
lettera a) TUB), e/o al 7.06.2026 (calcolo al saggio legale pro tempore vigente) e comunque fino all'equivalenza dell'importo complessivo già
corrisposto dall'attore di Euro 428.894,07 (pag. 31 elaborato CT del
25.11.2024) o in subordine di Euro 414.717,05;
- F) in via subordinata rispetto alle domande sub E) e D), accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte in atti, la violazione da parte di
, già TR
degli Controparte_4
articoli 1346 – 1325 n. 3, 1418, 1419, 1284 III comma, c.c. e 117, 4 -6 – 7-
8 comma TUB, del 9° aggiornamento del 25 luglio 2003 alla circolare n.
229 del 21 aprile 1999 - Istruzioni di Vigilanza per le banche, Sezione III,
paragrafo 3, con riferimento al mutuo fondiario per cui è causa, la nullità
pagina 7 di 42 delle clausole dell'art. 4 (Termini e modalità di rimborso) e 5 (Interessi)
del contratto di mutuo fondiario, e/o la mancata indicazione nel contratto di mutuo fondiario del regime di calcolo degli interessi, e/o l'indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo fondiario, e/o la nullità
degli interessi applicati nella misura superiore al tasso legale, e/o l'errata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di mutuo fondiario per cui è
causa e per l'effetto, ed in ogni caso, previa rielaborazione del piano di ammortamento e/o finanziario e ricalcolo del corretto dare-avere tra le parti con applicazione del regime di calcolo degli interessi semplice – o in subordine – composto e con l'applicazione del tasso di interesse ex art. 117,
comma 7, lettera a) TUB, o, in ulteriore subordine, del saggio legale pro tempore vigente, ovvero ancora in subordine del tasso di interesse contrattuale ma in regime di capitalizzazione semplice, condannarsi
, già TR
a Controparte_4
restituire all'attore, e/o compensarsi con quanto risultasse dovuto da quest'ultimo alla banca, la somma pari ad Euro 134.236,34 (all. 6 della
CT – calcolo secondo tasso Bot variabile in regime semplice), ovvero in subordine pari ad Euro 126.371,12 (all. 4 della CT – calcolo secondo tasso Bot variabile in regime composto), ovvero in subordine pari ad Euro
65.595,90 (all. 7 della CT - calcolo secondo tasso Bot fisso in regime semplice), ovvero in subordine a Euro 2.753,80 (all. 5 della CT - calcolo secondo tasso Bot fisso in regime composto) ovvero in via di ulteriore subordine a Euro 162.027,04, risultante dal ricalcolo del piano al tasso di pagina 8 di 42 cui all'art 117 Tub, comma 7, lettera a) o, in subordine pari ad Euro
120.631,36 qualora si ritenesse applicabile il tasso legale vigente pro tempore, ovvero ancora in subordine pari a Euro 92.069,16 (all. 3 della
CT - calcolo secondo tasso contrattuale in regime semplice) o in subordine a Euro 36.065,01 qualora si ritenesse applicabile il tasso contrattuale in regime di capitalizzazione semplice, oltre in ogni caso all'importo di Euro 19.657,54 per effetto di quanto indebitamente corrisposto alla banca in relazione al c/c n. 81030871 e all' apertura di credito ipotecaria del 08.03.2013, o quella minore o maggiore somma che risulterà provata nell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo, e/o dalla domanda al saldo, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, IV comma, cc.,
ivi compresa la rivalutazione monetaria;
- G) in via subordinata rispetto alle domande sub F), E) e D) accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni esposte in atti, la violazione da parte di
, già TR
dell'art. Controparte_4
118 TUB, e comunque l'illecita variazione in modo peggiorativo da parte della banca del tasso di interesse e/o dello spread in relazione al contratto di mutuo fondiario per cui è causa, e/o la nullità e/o vessatorietà delle clausole relative all'innalzamento dello spread contenute nei documenti 8
e 10 avversari, e conseguentemente, ed in ogni caso, condannarsi
[...]
, già TR [...]
a restituire all'attore, Controparte_4
pagina 9 di 42 e/o compensarsi con quanto risultasse dovuto da quest'ultimo alla banca, la somma pari ad Euro 98.201,12 (all. 8 della CT) o in subordine ad Euro 111.503,41 oltre in ogni caso all'importo di Euro 19.657,54 per effetto di quanto indebitamente corrisposto alla banca in relazione al c/c n.
81030871 e dell' apertura di credito ipotecaria del 08.03.2013, o quella minore o maggiore somma che risulterà provata nell'espletanda istruttoria,
oltre agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo, e/o dalla domanda al saldo, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, IV comma, cc., ivi compresa la rivalutazione monetaria;
- H) in via di subordine rispetto a quanto chiesto alle superiori domande sub
D), E), F), G) accertare e dichiarare per tutte le causali esposte in atti, la violazione da parte di TR
, già
[...] Controparte_4
degli articoli 1346 – 1325 n. 3, 1418, 1419, 1284 III comma, c.c. e
[...]
117, 4 -6 – 7- 8 comma TUB, del 9° aggiornamento del 25 luglio 2003 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - Istruzioni di Vigilanza per le banche,
Sezione III, paragrafo 3, con riferimento alla apertura di credito ipotecaria stipulata in data 08.03.2013 a rogito Notaio rep. n. Persona_1
37511, racc. n. 7739, la nullità della clausola 4 della predetta apertura di credito e/o la difformità tra il valore dell'ISC/TAEG riportato sul contratto di apertura di credito in conto corrente, pari all' 8,169% e quello effettivo,
calcolato in misura pari all' 8,366%, e/o l'illegittima capitalizzazione trimestrale da parte della banca degli interessi passivi sul conto corrente ordinario n. 81030871, e per l'effetto, ed in ogni caso, previa pagina 10 di 42 rielaborazione del piano di ammortamento e/o finanziario e ricalcolo del corretto dare-avere tra le parti con applicazione del regime di calcolo degli interessi semplice – o in subordine – composto e con l'applicazione del tasso di interesse ex art. 117, comma 7, lettera a) TUB, o, in ulteriore subordine, del saggio legale pro tempore vigente, ovvero ancora in subordine del tasso di interesse contrattuale ma in regime di capitalizzazione semplice, condannarsi
[...]
, già TR [...]
a restituire all'attore, e/o compensarsi Controparte_4
con quanto risultasse dovuto da quest'ultimo alla banca, la somma di
Euro 19.657,54 o la minore o maggiore somma che risulterà provata nell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo, e/o dalla domanda al saldo, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, IV comma, cc., ivi compresa la rivalutazione monetaria;
- I) in via di subordine rispetto a quanto chiesto alle superiori domande sub
D), E), F), G), accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni esposte in atti al paragrafo 4.5, l'utilizzo da parte di TR
, già
[...] Controparte_4
con riferimento al contratto di mutuo fondiario
[...]
per cui è causa e al parametro di indicizzazione del tasso di interesse un tasso base diverso da quello reale alla data di stipula del contratto, e per l'effetto, ed in ogni caso, condannarsi TR
, già
[...] Controparte_4
pagina 11 di 42 a restituire all'attore, e/o compensarsi con TR
quanto risultasse dovuto da quest'ultimo alla banca, la somma di Euro
10.100,73 o la minore o maggiore somma che risulterà provata nell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi via via maturati dalle singole debenze sino all'effettivo saldo, e/o dalla domanda al saldo, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, IV comma, cc., ivi compresa la rivalutazione monetaria.
In ogni caso
- L) Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate;
- M) Con vittoria di spese e compensi di causa come per legge oltre IVA e
CPA.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi CT tecnico contabile sui seguenti quesiti.
Letti gli atti, assunte se del caso informazioni anche presso terzi da indicare,
ovvero presso la Banca d'Italia e/o la ed esaminati documenti sebbene CP_6
non prodotti in giudizio, ma nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c.,:
a) accerti e quantifichi il CT l'ammontare di tutte le somme corrisposte a titolo di rimborso capitale, di interessi, anche di mora, di spese, o ad altro titolo, dal signor a Parte_1 TR
– (già
[...] Controparte_4
– d'ora innanzi anche solo banca) in relazione al
[...]
contratto di mutuo del 7.10.2008 per cui è causa;
b) determini il CT, imputando a rimborso capitale tutto quanto pagato a qualsiasi titolo dal sig. alla banca in relazione al contratto di Parte_1
pagina 12 di 42 mutuo per cui è causa, la somma che residua da restituire a titolo di capitale alla banca;
c) ricalcoli il CT il piano di ammortamento del contratto di mutuo per cui è
causa senza applicazione di alcun interesse o spesa, imputando a rimborso capitale tutto quanto pagato a qualsiasi titolo dal sig. alla Parte_1
banca in relazione al contratto di mutuo per cui è causa, e quantifichi il maggior importo pagato dal signor e/o addebitato Parte_1
all'odierno attore dalla convenuta alla data del 20.02.2020, indicando altresì
quante rate successive alla data del 20.02.2020 l'eventuale maggior importo corrisposto dal sig. potrebbe coprire;
Pt_1
d) ricalcoli il CT l'intero piano di ammortamento del contratto di mutuo per cui è causa - indicando la diversa componente a titolo di capitale e di interessi all'interno delle rate – sia al tasso di cui all'art. 117, comma 7 lettera a), Tub
che al tasso legale pro tempore vigente ex art. 1284, terzo comma cc.,
applicando sia il regime finanziario di calcolo degli interessi semplice sia quello composto, e quantifichi, a seconda del regime finanziario di calcolo adottato e/o del tasso applicato, il maggior importo pagato per capitale, interessi e spese dal signor e/o addebitato all'odierno attore dalla convenuta Parte_1
alla data del 20.02.2020, indicando altresì quante rate successive alla data del
20.02.2020 l'eventuale maggior importo corrisposto dal sig. potrebbe Pt_1
coprire;
e) verifichi il CT, in relazione al contratto di mutuo del 7.10.2008, il regime finanziario di calcolo degli interessi applicato nel piano di ammortamento comunicato dalla banca con le comunicazioni periodiche del 18.08.2015 e pagina 13 di 42 1.07.2019 (doc. n. 16 e 17 di parte attrice), precisando se lo stesso sia stato costruito secondo il regime finanziario dell'interesse semplice o dell'interesse composto. In caso di adozione del regime composto, ridetermini il CT il piano di ammortamento del mutuo secondo il regime dell'interesse semplice,
sia al tasso previsto dall'art. 117, comma 7, lettera a), Tub, sia al tasso legale pro tempore vigente ex art. 1284, terzo comma cc., sia al tasso indicato nel testo del contratto di mutuo del 7.10.2008 (eseguendo il calcolo sia senza considerare la variazione dello spread indicata nei documenti n. 8 e 10 di parte convenuta, sia tenendone conto), indicando la diversa componente a titolo di capitale e di interessi all'interno delle rate, e quantifichi - a seconda del tasso applicato - il maggior importo pagato per capitale, interessi e spese dal signor Parte_1
e/o addebitato all'odierno attore dalla convenuta alla data del
[...]
20.02.2020, indicando altresì quante rate successive alla data del 20.02.2020
l'eventuale maggior importo corrisposto dal sig. potrebbe coprire;
Pt_1
f) accerti e quantifichi il C.T.U. il differenziale tra gli interessi applicati dalla banca o risultanti dal piano finanziario e/o di ammortamento adottato dalla banca in relazione al contratto di mutuo per cui è causa e l'ammontare di interessi che risulterebbe applicando il tasso di interesse indicato nel contratto di mutuo adottando il regime finanziario di calcolo semplice, eseguendo il calcolo sia senza considerare la variazione dello spread indicata nei documenti n. 8 e 10 di parte convenuta, sia tenendone conto;
g) accerti il CT se le clausole n. 4 e 5 del mutuo per cui è causa siano univocamente formulate e se la composizione in quota capitale ed interessi delle rate del mutuo per cui è causa ed il metodo di rimborso capitale ed pagina 14 di 42 interessi siano univocamente determinabili. In mancanza di univocità, ricalcoli il CT il piano di ammortamento sia secondo il tasso previsto dall'art. 117,
comma 7, lettera a), Tub, sia al tasso legale pro tempore vigente ex art. 1284,
terzo comma cc., applicando sia il regime finanziario di calcolo degli interessi semplice sia quello composto, indicando la diversa componente a titolo di capitale e di interessi all'interno delle rate, e quantifichi, a seconda del regime finanziario di calcolo adottato e/o del tasso applicato, il maggior importo pagato per capitale, interessi e spese dal signor e/o addebitato Parte_1
all'odierno attore dalla convenuta alla data del 20.02.2020, indicando altresì
quante rate successive alla data del 20.02.2020 l'eventuale maggior importo corrisposto dal sig. potrebbe coprire;
Pt_1
h) verifichi il CT se il meccanismo di indicizzazione delle rate in funzione delle variazioni del tasso Euribor 6 mesi lettera base 365 del contratto di mutuo del 7.10.2008 risulti univocamente determinato. In mancanza, ricalcoli il CT
il piano di ammortamento sia secondo il tasso previsto dall'art. 117, comma 7,
lettera a), Tub, sia al tasso legale pro tempore vigente ex art. 1284, terzo comma cc., sia applicando il regime finanziario di calcolo degli interessi semplice che quello composto, indicando la diversa componente a titolo di capitale e di interessi all'interno delle rate, e quantifichi, a seconda del regime finanziario di calcolo adottato e/o del tasso applicato, il maggior importo pagato per capitale, interessi e spese dal signor e/o addebitato Parte_1
all'odierno attore dalla convenuta alla data del 20.02.2020, indicando altresì
quante rate successive alla data del 20.02.2020 l'eventuale maggior importo corrisposto dal sig. potrebbe coprire;
Pt_1
pagina 15 di 42 i) verifichi il CT se il tasso Euribor 6 Mesi lettera base 365 alla data di stipula del contratto di mutuo per cui è causa corrisponda al valore del parametro di indicizzazione indicato o ricavabile dal contratto al momento della sua sottoscrizione. Qualora sia difforme, ricalcoli il CT il piano di ammortamento sia al tasso previsto dall'art. 117, comma 7, lettera a), Tub, sia al tasso legale pro tempore vigente ex art. 1284, terzo comma cc., applicando sia il regime finanziario di calcolo degli interessi semplice sia quello composto, indicando la diversa componente a titolo di capitale e di interessi all'interno delle rate, e quantifichi, a seconda del regime finanziario di calcolo adottato e/o del tasso applicato, il maggior importo pagato per capitale, interessi e spese dal signor e/o addebitato all'odierno attore dalla convenuta alla data Parte_1
del 20.02.2020, indicando altresì quante rate successive alla data del 20.02.2020
l'eventuale maggior importo corrisposto dal sig. potrebbe coprire;
in Pt_1
subordine ricalcoli l'ammontare degli interessi maturati a titolo di indicizzazione utilizzando il valore dell'Euribor 6 Mesi lettera base 365 alla data di stipula del contratto, eseguendo il calcolo sia senza considerare la variazione dello spread indicata nei documenti n. 8 e 10 di parte convenuta, sia tenendone conto, ed indichi l'eventuale differenziale rispetto a quanto addebitato dalla banca;
j) verifichi il CT se il TAEG/ISC comprensivo di tutte le commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito relativo al contratto di mutuo del
7.10.2008 sia conforme rispetto a quello indicato nel contratto di mutuo medesimo. In caso di difformità ricalcoli il CT il piano di ammortamento sia pagina 16 di 42 al tasso previsto dall'art. 117, comma 7, lettera a), Tub, sia al tasso legale pro tempore vigente ex art. 1284, terzo comma cc., applicando sia il regime finanziario di calcolo degli interessi semplice, sia quello composto, indicando la diversa componente a titolo di capitale e di interessi all'interno delle rate, e quantifichi, a seconda del regime finanziario di calcolo adottato e/o del tasso applicato, il maggior importo pagato per capitale, interessi e spese dal signor e/o addebitato all'odierno attore dalla convenuta alla data Parte_1
del 20.02.2020, indicando altresì quante rate successive alla data del 20.02.2020
l'eventuale maggior importo corrisposto dal sig. potrebbe coprire;
Pt_1
k) indichi il CT se il contratto di mutuo del 7.10.2008 riporti il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (TAE), In assenza dell'indicazione del TAE, ricalcoli il CT il piano di ammortamento sia al tasso previsto dall'art. 117, comma 7, lettera a),
Tub, sia al tasso legale pro tempore vigente ex art. 1284, terzo comma cc.,
applicando sia il regime finanziario di calcolo degli interessi semplice, sia quello composto, indicando la diversa componente a titolo di capitale e di interessi all'interno delle rate, e quantifichi, a seconda del regime finanziario di calcolo adottato e/o del tasso applicato, il maggior importo pagato per capitale,
interessi e spese dal signor e/o addebitato all'odierno attore Parte_1
dalla convenuta, alla data del 20.02.2020, indicando altresì quante rate successive alla data del 20.02.2020 l'eventuale maggior importo corrisposto dal sig. potrebbe coprire;
Pt_1
l) determini il CT gli importi corrisposti e/o addebitati al signor Parte_1
dalla banca per effetto dell'aumento dello spread avvenuto in data
[...]
pagina 17 di 42 25.03.2013 e 27.12.2010 (cfr. documenti di parte convenuta n. 8 e 10) in relazione al contratto di mutuo per cui è causa. Epuri il CT il piano d'ammortamento del mutuo dall'aumento dello spread e lo ricalcoli sia secondo il tasso previsto dall'art. 117, comma 7, lettera a), Tub, sia al tasso legale pro tempore vigente ex art. 1284, terzo comma cc., sia al tasso indicato nel testo del contratto di mutuo del 7.10.2008, applicando sia il regime finanziario di calcolo degli interessi semplice che quello composto, indicando la diversa componente a titolo di capitale e di interessi all'interno delle rate, e quantifichi, a seconda del regime finanziario di calcolo adottato e/o del tasso applicato, il maggior importo pagato per capitale, interessi e spese dal signor e/o Parte_1
addebitato all'odierno attore dalla convenuta alla data del 20.02.2020,
indicando altresì quante rate successive alla data del 20.02.2020 l'eventuale maggior importo corrisposto dal sig. potrebbe coprire;
Pt_1
m) verifichi il CT se il TAEG/ISC comprensivo di tutte le commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito calcolato secondo le Istruzioni Banca
d'Italia pro tempore vigenti, relativo al contratto di apertura di credito ipotecaria del 8.03.2013 regolata sul conto corrente n. 81030871, sia conforme rispetto a quello indicato nel medesimo contratto. In ogni caso ricalcoli il CT
il saldo sia al tasso previsto dall'art. 117, comma 7, lettera a) Tub, sia al tasso legale pro tempore vigente ex art. 1284, terzo comma cc., applicando sia il regime finanziario di calcolo degli interessi semplice che quello composto, ed espungendo dopo il 1.1.2014 gli interessi calcolati sugli interessi contabilizzati sul conto corrente n. 81030871 in assenza di specifica pattuizione intervenuta pagina 18 di 42 tra le parti, e quantifichi, a seconda del regime finanziario di calcolo adottato e/o del tasso applicato, il maggior importo pagato dal signor Parte_1
e/o addebitato all'odierno attore dalla convenuta;
n) verifichi il ctu in merito al contratto di mutuo fondiario stipulato in data
07.10.2008 se lo stesso abbia superato le soglie usurarie, tenuto conto nel calcolo del TEG dell'incidenza del costo implicito legato all'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta da parte della banca convenuta;
o) nella verifica di cui al punto n) applichi il ctu la formula di attualizzazione per la ricerca del TEG in regime semplice ovvero utilizzi la formula di Banca
d'Italia in regime composto opportunamente adattata secondo i criteri esposti al paragrafo d) delle note difensive del 15.11.2023 per consentire l'emersione del maggior costo provocato dall'utilizzo del regime composto, e, in caso di usura, rielabori un piano di ammortamento a tasso zero spalmando quanto pagato dal sig. a copertura delle rate che ne risulteranno, accertando Pt_1
fino a quale momento le rate siano da considerarsi pagate.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
1) Nel merito: respingersi l'opposizione avverso l'atto di precetto di cui è causa e così le domande tutte di parte attrice, perché infondate, dandosi atto che con la propria comparsa di risposta l'intimante, odierna convenuta, ha precisato che gli ulteriori interessi da intendersi precettati con l'atto di precetto opposto,
oltre a quelli già conteggiati nell'atto medesimo sino al 4/06/2020, sono quelli maturati e maturandi sull'importo di euro 470.273,60 nella misura del 6,20%
pari a quella del 3,7% per gli interessi convenzionali corrispettivi al momento pagina 19 di 42 della risoluzione del contratto di mutuo, maggiorata di 2,5 punti percentuali per la mora, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del contratto, dal 5/06/2020 al saldo e non, invece, come erroneamente indicato nell'atto di precetto per un mero refuso materiale, quelli successivi al 07/11/2019 su euro 93.295,45, nella misura del 6,00% annuo;
e, conseguentemente, accertarsi la correttezza del credito precettato con la correzione sopra indicata.
2) In via istruttoria: si insiste sulle già svolte osservazioni alla CT.
3) Con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Sul mancato rispetto del principio di sinteticità degli atti da parte dell'attore. Preliminarmente non può che rilevarsi come l'attore sia palesemente venuto meno al rispetto del principio di sinteticità degli atti di parte. Lo stesso ha infatti depositato un atto di citazione di ben 59 pagine (con citazione di copiosissima giurisprudenza di merito), una prima memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di ulteriori 39 pagine (peraltro depositata tre volte) e comparse conclusionali e memorie di replica rispettivamente di 47 e 11 pagine (oltre a 17
pagine di conclusioni precisate). Il principio di sinteticità degli atti processuali,
specie in una causa come la presente la quale non presenta elementi di particolare difficoltà, sollevando questioni “classiche” del contenzioso bancario,
è ormai consacrato, a seguito della c.d. “Riforma Cartabia”, nell'art. 121 c.p.c.:
“Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”. Purtuttavia,
anche anteriormente alla Riforma, non applicabile al presente procedimento ratione temporis, l'importanza del rispetto del principio di cui trattasi, oltre ad pagina 20 di 42 essere espressamente previsto dall'art. 3 del Codice del Processo
Amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010, poteva dirsi ormai patrimonio comune, tant'è che era stato consacrato anche da un apposito protocollo di intesa fra la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense (Sulle
“regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria”, redatto in data 17.12.2015), oltre ad essere oggetto di pronunce della Suprema Corte. A
tal proposito preme qui richiamare il dictum di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21297
del 20/10/2016, emessa vigente il precedente testo dell'art. 121 c.p.c.: ”Va
premesso che nel codice di procedura civile una espressa prescrizione di sinteticità è posta solo con riferimento agli atti del giudice (nei riferimenti alla
"concisa" esposizione ed alla "succinta" motivazione contenuti negli artr. 132 e
134 c.p.c e art. 118 disp. att. c.p.c. ), mentre per gli atti di parte (per le cui modalità redazionali le uniche prescrizioni espresse sono quelle dettate dall'art. 46 disp. att. c.p.c. , concernenti profili meramente estrinseci) opera il principio della libertà delle forme, fissato in via residuale dall'art. 121 c.p.c.. Il principio di sinteticità degli atti processuali (tanto del giudice quanto delle parti) è stato tuttavia introdotto nell'ordinamento processuale con l'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo n.
104/110, alla cui stregua, "Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica". Tale disposizione esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire, per un verso, il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'art. 111 Cost. e, per altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed pagina 21 di 42 il giudice. La smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte, infatti, non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall'illuminare i temi del decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza,
risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale (cfr. Cass. n. 11199/12, nella cui motivazione si legge che l'eccessiva ampiezza degli scritti difensivi, pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c. ,
"concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio"; nonché Cass. n. 9488/14,
nella cui motivazione si fa espresso riferimento all'inderogabile dovere di solidarietà che responsabilizza il giudice e le parti alla luce dei principi del giusto processo ispirato al canone della ragionevole durata").
II. Con atto di citazione ex art. 615 e 617 c.p.c. con istanza di sospensione dell'esecuzione, ritualmente notificato, opponeva il Parte_1
precetto, datato 05.06.20 e a lui notificato in data 29.06.20, unitamente a copia del mutuo fondiario del 07.10.2008 (n. 34187 rep. – n. 6394 racc. notaio con il quale Persona_1 Controparte_4
(ora
[...] Controparte_1
d'ora in avanti solo la ) gli intimava il pagamento
[...] CP_3
della somma complessiva di € 478.976,92, così composta: € 470.273,60 per capitale residuo e 15 rate asseritamente scadute e non pagate sino alla data di risoluzione del contratto di mutuo (comunicata con lettera del 20.02.20,
ricevuta il 26.02.20); € 8.018,16 per interessi convenzionali di mora su €
pagina 22 di 42 470.273,60 dal 26.02.20 al 04.06.20 nella misura del 6,20% (base 360 giorni); €
540 per competenze di precetto oltre IVA e CAP e oltre a spese e interessi di mora convenzionali successivi al 07.11.2019 su € 93.295,45 nella misura del 6%
annuo e successive occorrende. Tale precetto veniva notificato ex art. 603 c.p.c.
anche ai sig.ri quale terza datrice di ipoteca e e Persona_2 Pt_2
, quali terzi cessionari di parte degli immobili ipotecati. Persona_3
L'opponente formulava i seguenti motivi di opposizione (in sintesi):
1) inidoneità del mutuo fondiario azionato a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.: in quanto con la sottoscrizione del contratto la mutuante non avrebbe posto la somma mutuata nella disponibilità giuridica del mutuatario,
poiché tale disponibilità era condizionata all'esatto adempimento, da parte del mutuatario, di una pluralità di obbligazioni o alla valutazione insindacabile della CP_3
2) erronea indicazione delle somme precettate: in quanto, da un lato non era allegato al contratto un piano di ammortamento, né era indicato nello stesso il regime di calcolo degli interessi rendendo non individuabile quindi il capitale residuo ad una certa data, dall'altra erano stati calcolati interessi di mora due volte su importi diversi e a un tasso differente senza spiegazione di tale calcolo;
3) errata indicazione dei diritti immobiliari ex art. 603, comma 2, c.p.c.
con particolare riguardo ai beni mobili indicati in citazione;
4) nullità del mutuo azionato:
- a) per contrarietà alla norma imperativa ex art. 117, comma 8, TUB
mancando l'indicazione della modalità di calcolo degli interessi con particolare pagina 23 di 42 riguardo al regime finanziario degli stessi e mancando un piano di ammortamento con conseguente obbligo per l'opponente di restituire il solo capitale ricevuto (anzi € 235.282,95 pari alla differenza tra il capitale mutuato e quanto già corrisposto dal sig. a titolo di capitale e interessi ovvero € Pt_1
414.717,05);
- b) mancanza dei presupposti perché la potesse invocare la CP_3
risoluzione contrattuale in quanto, alla data della lettera di risoluzione, a motivo delle nullità rilevabili nel mutuo, il mutuatario era creditore e non debitore della CP_3
- c) violazione della disciplina dell'art. 117, comma 4, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c.: ove non si ritenesse nullo il contratto di mutuo, la violazione delle norme in rubrica comporterebbe comunque la nullità parziale delle clausole relative agli interessi o, in subordine, quantomeno l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dal TUB o, in ulteriore alternativa, il tasso legale;
- d) indeterminatezza delle clausole di cui all'art. 4 (Termini e modalità di rimborso) e 5 (Interessi). Violazione del disposto degli artt. 1325 n. 3, 1346,
1418 e 1419 c.c.: le predette clausole sarebbero affette da indeterminatezza in quanto al contratto di mutuo non è stato allegato un piano di ammortamento e non è stato specificato il regime (semplice o composto) per il calcolo degli interessi e la metodologia da seguire per definire la quota interessi inserita nelle rate del piano di rimborso. La dedotta indeterminatezza comporterebbe l'applicazione della sanzione del ricalcolo al tasso ex art. 117, comma 7, TUB o al tasso legale;
pagina 24 di 42 - e) violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e indeterminatezza della clausola di variabilità del tasso di interesse (clausola 5
del mutuo): viene dedotta la mancanza della indicazione del valore del parametro di indicizzazione con le medesime conseguenze di cui al punto precedente;
- f) erronea indicazione del TAEG/ISC in quanto non comprensivo delle spese delle due polizze di assicurazione collegate alla erogazione del credito;
- g) illegittima applicazione dello ius variandi in quanto la durante CP_3
il rapporto, aveva unilateralmente innalzato lo spread previsto contrattualmente dal 1,60% al 2,10% e successivamente al 4,00% ed era mancante la prova della comunicazione del giustificato motivo collegato alle modifiche effettuate;
5) Ulteriori rapporti bancari (c/c n. 81030871 con annessa apertura di credito ipotecaria del 08.03.2013) rispetto ai quali veniva dedotto:
-a) difformità dell' riportato sul contratto di apertura di credito Pt_3
in conto corrente rispetto a quello effettivo;
- b) indeterminatezza della clausola n. 4 della apertura di credito nella parte in cui viene fatto riferimento al tasso alternativo all'Euribor;
- c) illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sul conto corrente dal 01.01.2014
Con conseguente saldo a credito dell'opponente di € 19.657,54 in luogo del saldo zero indicato dalla CP_3
Concludeva quindi l'opponente nei termini di cui in citazione.
pagina 25 di 42 III. Si costituiva in giudizio la opposta replicando specificamente ai CP_3
motivi di opposizione attorei e ammettendo l'errore effettuato nell'indicazione degli interessi in atto di precetto. Concludeva quindi come in comparsa previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
IV. All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del
21.12.2020, era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'opponente e concessi i termini per memorie ex art. 183/6
c.p.c.. La causa era istruita mediante ammissione di CT con il quesito allegato al verbale dell'udienza del 07.10.21 (consulente d'ufficio dott.ssa , Persona_4
come integrato con ordinanza del 20.03.23 e come da successivi chiarimenti richiesti dal precedente g.i. e dal sottoscritto, subentrato in data 03.10.24, con ordinanza del 29.11.24. Quindi all'esito dell'udienza cartolare del 30.01.25 la causa era trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
V. L'opposizione è parzialmente fondata e deve quindi essere accolta nei limiti che seguono.
V.
1. Preliminarmente si deve prendere atto che la ha rinunciato al CP_3
precetto oggetto di opposizione nel presente giudizio (notificando precetto in rinnovazione), come dedotto dall'opponente e risultante documentalmente. La
rinuncia al precetto dopo che sia già stata proposta opposizione comporta la cessazione della materia del contendere riguardo alle questioni attinenti al precetto rinunciato, salvo il dovere del giudice di regolare le spese secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 351/2023). Pertanto è
cessata la materia del contendere sui motivi di opposizione rubricati sub. 2 e 3,
pagina 26 di 42 su cui peraltro la aveva già ammesso l'errore nella redazione del CP_3
precetto, poi rinunciato.
V.
2.1. Quanto al motivo di opposizione sub. 1 lo stesso è infondato in virtù di quanto chiarito da Cass., S.U., n. 5968/2025: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile,
messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione -
univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo,
anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”. Nel
presente caso non vi è dubbio che, come risulta dalla lettura del contratto, la somma mutuata sia stata posta nella disponibilità del mutuatario, che, infatti dichiara di averla ricevuta e ne rilascia ampia quietanza, seppur ne sia stato previsto il deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia CP_3
dell'adempimento degli obblighi posti dall'art. 2 del contratto e altrettanto indubitabile è la pattuizione dell'obbligo di restituzione della somma. Pertanto
il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a mente della giurisprudenza sopra richiamata, essendo peraltro pacifica l'erogazione anche effettiva della somma all'opponente che ha, infatti, pagato parte delle rate previste per il rimborso.
pagina 27 di 42 V.
2.2. I motivi sub. 4 a, c e d (rispetto ai motivi sub. 2 e 3 è cessata la materia del contendere, come già esposto) non meritano accoglimento. Infatti
Cass., S.U. 15130/2024 ha statuito che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto»
degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” e tale principio è stato esteso, dalla giurisprudenza di legittimità successiva, anche ai mutui a tasso variabile, come quello che ci occupa (cfr. Cass. 7382/2025).
Né, sempre ad avviso della menzionata Cass., S.U. 15130/2024 si è in presenza di una carenza rispetto agli obblighi di trasparenza gravanti sull'istituto di credito “…Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Indicazioni in senso diverso non provengono dalla normativa primaria e secondaria vigenti ratione temporis (all'epoca di stipulazione del contratto nel 2007) e successivamente. Con riguardo alla prima, l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente:
pagina 28 di 42 in tema di «credito immobiliare ai consumatori» (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 72 del 2016, della
Direttiva 2014/17/UE) e di «credito ai consumatori» (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con d.lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli «interessi e [di] tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili…» (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea
è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di «credito ai consumatori» che, all'art. 21,
comma 2, prevede che «il creditore mette a disposizione del consumatore,
senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito,
un estratto sotto forma di tabella di ammortamento [che] indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi [e]
contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi»). Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio 2000 (in relazione all'art. 120, comma 2,
T.u.b.), in tema di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi della difesa che la invoca, riguardando «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti» o la produzione di «interessi sugli interessi» come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) ‒ con conseguente incidenza sul tasso effettivo ‒ cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento pagina 29 di 42 criticato (indicazioni contrastanti con la conclusione condivisa dal Collegio
non si ricavano neppure dalle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio
2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»
e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR, del 3 agosto 2016 sulle «modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» e del 29 settembre 2016 in tema di «disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori»). Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca
d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto Informativo Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza pagina 30 di 42 e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese). Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è
sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse. Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza europea che,
in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo «alla francese» di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17). Ed allora,
se il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno
(Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la pagina 31 di 42 convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico,
proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di «credito ai consumatori», prevede tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al consumatore «le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato»; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007). A una opposta conclusione non potrebbe pervenirsi alla luce della normativa consumeristica di derivazione comunitaria in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore (Direttiva 1993/13/CEE), secondo la quale le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, anche nel caso in cui riguardino la determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, a condizione che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 34, comma 2, cod. cons. (Cass. n. 30556/2023, n. 23655/2021),
essendo da escludere nella fattispecie in esame sia un deficit di chiarezza del pagina 32 di 42 piano di ammortamento in questione sia l'insorgenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto….”.
Orbene, riguardo al mutuo azionato con il precetto opposto, è vero che allo stesso non è stato allegato un piano di ammortamento, ma il contratto specifica che la parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in anni 25
mediante il pagamento di 300 rate mensili di ammortamento, comprensive di capitale, interessi e commissione di incasso rata, al tasso indicato nell'art. 5,
dell'importo unitario in allora di € 4.555,58 variabile in caso di variazione del tasso e l'art. 5 stabilisce un tasso di interesse in allora del 6,90% nominale annuo variabile posticipato, indicizzato alla media aritmetica del parametro
“Euribor sei mesi lettera” base 365 relativo al mese di agosto, rilevato da “Il
Sole 24 ore” arrotondato per eccesso al decimale di punto superiore maggiorato di uno spread di 1,60 punti, con conteggio 360 giorni e un indicatore sintetico di costo pari al 7,18% con variazioni come da paragrafo 2 del medesimo articolo. Pertanto, anche senza l'allegazione di un piano di ammortamento, la parte mutuataria è in grado di conoscere senza particolari difficoltà il costo iniziale del mutuo (e quindi la rata e il capitale che andrà a rimborsare alla fine del periodo con una semplice operazione matematica), salvo, trattandosi di mutuo a tasso variabile l'eventuale modifica dei tassi nel prosieguo,
connaturata alla tipologia di mutuo, che comportano il conseguente ricalcolo del piano di ammortamento. Pertanto, pur mancando l'allegazione del piano di ammortamento in origine, erano comunque presenti gli elementi ritenuti necessari dalla giurisprudenza di legittimità per rendere conoscibile al mutuatario il costo del finanziamento, tenuto conto che, come detto la pagina 33 di 42 mancata indicazione del regime di ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione “semplice” o “composto” non incide sui requisiti di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale1. L'eventuale carenza di trasparenza comporterebbe, nel caso,
una responsabilità risarcitoria (precontrattuale) che, tuttavia, non è stata dedotta.
V.
2.3. Quanto al motivo 4 e) si evidenzia che, in realtà, nel testo contrattuale il parametro di indicizzazione è previsto, né rileva la parte della clausola che prevede la determinazione del tasso di interesse in caso l'Euribor
non sia disponibile, in quanto non risulta che tale clausola abbia avuto alcuna attuazione.
V.
2.4. I motivi sub. 4 f) e 5 a) sono infondati per la medesima ragione,
ovvero che l'ISC/TAEG non è un tasso di interesse o una specifica condizione 1 Il CT, a pag. 64 del primo elaborato, sul punto espone, condivisibilmente, quanto segue:
“Si ritiene tuttavia che il contratto prodotto in atti dall'attore contenga tutti gli elementi necessari per determinare, secondo una consolidata metodologia di tecnica bancaria, l'ammontare della rata del mutuo e, peraltro, l'informazione in merito alla tipologia della capitalizzazione degli interessi non rientra tra gli elementi essenziali indicati nelle linee guida in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia. Peraltro nel piano di ammortamento prodotto da parte attrice e rimodulato dalla sottoscritta, come in tutti i piani di ammortamento proposti nel presente elaborato, non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi atteso che questi sono stati calcolati mensilmente sulla quota capitale residua e pagati alla scadenza della rata.
• Infine il contraente, nel caso di specie, non può lamentare l'indeterminatezza del regime finanziario alla base del contratto di mutuo in quanto, al momento della stipula, sono resi disponibili e noti tutti gli elementi che consentono di comprendere i termini dell'operazione e quindi anche la formazione della rata ovvero: Capitale finanziato;
Data di inizio dell'ammortamento; Durata o numero di rate o data di scadenza finale;
Frequenza dei pagamenti;
Tasso di interesse.” di talché la stessa CT evidenzia che i ricalcoli al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB sono stati effettuati in quanto previsti dal quesito formulato dal precedente g.i. e al fine di fornire al giudicante tutti i dati eventualmente necessari alla decisione da prendere pagina 34 di 42 economica e quindi un elemento del contratto in senso stretto, ma un'informazione fornita dalla Banca al cliente, cioè un semplice indicatore, su base annua, del costo del finanziamento nel suo complesso, destinato a porre il cliente nelle condizioni di meglio conoscere la singola offerta e i relativi costi e così di meglio valutare le diverse proposte del mercato. Sembra significativo, in proposito, che tale informazione sia basata su calcoli elaborati secondo le indicazioni della Banca d'Italia, indicazioni che comprendono anche imposte e tasse, cioè voci che, a differenza degli interessi, non costituiscono remunerazioni per la Banca e non compaiono nel TEG. Ne discende che eventuali difformità o indicazioni erronee del TAEG/ISC potrebbero al più
importare un difetto di informazione, ma non una nullità invalidante le clausole contrattuali pattuite e applicate (cfr. App. Milano, n. 1807/2020, in senso conforme ex multis Trib. Milano 10832/2017 G.U. Tombesi;
Trib.
Bologna, n. 20123/2018; Trib. Roma, n. 3632/2018; Trib. Bologna, n. 3/2018).
Né può farsi applicazione dell'art. 125bis, comma 7, TUB non trattandosi di credito ai consumatori (v. art. 122TUB che espressamente esclude dall'ambito di applicazione del Capo i finanziamenti con ipoteca su beni immobili, come quello di cui trattasi). Tale giurisprudenza è ormai condivisa anche dalla Corte
di legittimità: ““in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC),
altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica pagina 35 di 42 ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più
sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. Sez. 1 n. 4597-23) (cfr. Cass.
16121/2024), tale ultima tipologia di responsabilità non è, tuttavia, stata dedotta dall'attore opponente.
V.
2.5. Quanto all'eventuale applicazione di tassi superiori alla soglia di usura nei due rapporti oggetto di causa, mutuo fondiario e apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria fondiaria, la CT (cfr. secondo elaborato pag. 43 e ss.) ha escluso, riguardo il primo contratto, il superamento del tasso soglia usura sia riguardo gli interessi corrispettivi, sia riguardo gli interessi moratori (anche con riguardo alla verifica, chiesta dal precedente g.i.,
del tasso di interesse effettivo calcolato tenuto conto nel calcolo del TEG
dell'incidenza del costo implicito legato all'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta da parte della . CP_3
Quanto al secondo contratto risulta il superamento della soglia di usura solamente per il tasso di mora oltre fido, tale superamento risulta, però
irrilevante, in quanto non fa venire meno la debenza degli interessi corrispettivi (cfr. Cass., S.U. 19597/2020) e, non essendo mai stati applicati al rapporto interessi di mora, non vi sono importi da stornare dal saldo del medesimo.
V.
2.6. Fondato è, invece, il motivo sub. 4b relativo all'illegittimo esercizio, da parte della Banca opposta, dello ius variandi nel contratto di mutuo fondiario. L'art. 118 TUB sul punto, per quanto qui rileva, prevede che pagina 36 di 42 “Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.
Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo…”.
La ha provveduto unilateralmente a modificare due volte lo spread CP_3
previsto dal mutuo. Il predetto contratto prevedeva, all'art. 8, la facoltà per la
Banca di modificare le condizioni economiche applicate al finanziamento,
rispettando, però, in caso di variazioni sfavorevoli alla parte finanziata le prescrizioni di cui al vigente art. 118 TUB e alle relative disposizioni di attuazione.
Mancando in entrambe le variazioni dello spread comunicate dalla CP_3
(2011 e 2013) l'indicazione del giustificato motivo della modifica unilaterale delle condizioni del finanziamento tale modifica è da ritenersi nulla con applicazione quindi dello spread originario e non applicazione del tasso floor del 3,5% (anch'esso oggetto della modifica unilaterale del 2013). Al contempo si rileva che le sottoscrizioni del sig. sulle due comunicazioni di Pt_1
variazione unilaterale appaiono poste per ricevuta non per espressa accettazione delle nuove condizioni determinate dalla Banca.
A fronte di ciò, il CT (pag. 83 primo elaborato depositato il 28.02.22) ha provveduto al ricalcolo del dovuto applicando l'originario spread contrattuale pagina 37 di 42 sull'Euribor del 1,6% (come da art. 5 del contratto di mutuo) ricavando quanto segue:
Anziché l'importo precettato di € 470.273,60.
V.
2.7. In conseguenza di quanto finora esposto è conseguentemente infondato il motivo sub. 4b) poiché la al momento della risoluzione dei CP_3
rapporti (20.02.2020 doc. 2 opponente), nonostante il ricalcolo di cui al punto precedente era comunque a credito dell'opponente per un cospicuo importo e pertanto sussistevano i presupposti per l'intimata risoluzione, anche ai sensi dell'art. 10 del capitolato patti e condizioni del mutuo che prevede la risoluzione anche per una sola rata rimasta impagata.
V.
3. Relativamente all'altro rapporto per cui è causa (c/c n. 81030871 con annessa apertura di credito ipotecaria del 08.03.2013) si rileva che il c/c è stato acceso in data 19.12.2012 ed estinto in data 16.03.2017, sullo stesso era stata concessa una apertura di credito fino ad un importo massimo di € 90.000 per una durata di 25 mesi (scadenza originaria 8 marzo 2016, salvo proroghe).
Tale rapporto si è chiuso al saldo zero (saldo . CP_3
Quanto ai motivi di opposizione, rispetto ai quali onerato dalla prova è
l'opponente, trattandosi di rapporto non azionato con il precetto originariamente opposto (e quindi in definitiva di una domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito) il 5a e 5b sono da rigettare per le pagina 38 di 42 motivazioni già esposte quanto ai corrispondenti motivi sollevati rispetto al mutuo, qui da intendersi integralmente richiamate.
Il motivo sub. c) è invece da accogliere. Quanto al dedotto anatocismo successivo alla data del 01.01.2014, sul tema si contrappongono due orientamenti nella giurisprudenza di merito, il primo che ritiene l'anatocismo illegittimo fin dal 1.1.2014, data di entrata in vigore della modifica dell'art. 120, comma 2, TUB ad opera dell'art. 1, comma 629, L. 147/13, l'altro che lo ritiene illegittimo dal 01.10.2016 ovvero dal termine previsto per l'adeguamento da parte degli Istituti di credito dalla delibera CICR del
03.08.2016. Pur avendo questo giudicante in passato aderito al secondo orientamento (sulla base delle motivazioni di cui a Trib. Cuneo, ord.
01.08.2017 e App. Torino, sentenza n. 550/2019) si ritiene di conformarsi a quanto, recentemente, statuito dalla Corte di legittimità (proprio in riforma della richiamata App. Torino n. 550/2019) con la pronuncia n. 21344/2024 “In
tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1,
comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. Non deve farsi,
invece, applicazione di quanto statuito da Cass. n. 4321/2022 in quanto gli interessi attivi sono correttamente indicati nel contratto di conto corrente
(come tasso creditore nominale annuo e tasso creditore effettivo annuo) e il fatto che il valore sia identico (0,050%) è derivato dall'utilizzo della seconda pagina 39 di 42 cifra decimale e dal tasso quasi pari a 0 per il quale la capitalizzazione infrannuale è sostanzialmente irrilevante.
La CT pag. 70 e ss. (secondo elaborato dt. 14.09.23) ha rilevato, inoltre,
la mancata pattuizione in modo determinato o determinabile nel calcolo della commissione disponibilità fondi (per un totale da espungere di € 2.554,59) e la mancata contrattualizzazione di spese gestione deposito titoli per uno storno di
€ 35, arrivando ad un ricalcolo del saldo ad € 7.341,88 a favore del cliente (il c/c era stato chiuso a 0). Pur tuttavia, in realtà, la CT non ha svolto il calcolo considerando un anno circa (dal 19.12.2012 al 31.12.2013) di lecita capitalizzazione degli interessi passivi (svolgendo nell'integrazione del
25.11.2024 un altro diverso calcolo che peraltro porta a risultati non comprensibili in quanto, nonostante lo storno degli effetti della capitalizzazione degli interessi passivi, il c/c risulterebbe addirittura in passivo,
pur avendo chiuso a 0). Per ragioni di economia processuale, dati anche i complessivi valori di causa e la risalenza del giudizio, i tempi e i costi di una ulteriore integrazione di CT (sarebbe la quinta) e la minima incidenza di un anno di capitalizzazione di interessi passivi sul ricalcolo del c/c (considerato che l'interesse debitore nominale era del 14% e l'interesse effettivo, quindi contando l'effetto della capitalizzazione trimestrale è del 14,752%) si ritiene,
anche in via equitativa, di rideterminare il ricalcolo in € 7.100 (a fronte di un totale di interessi addebitati nell'anno 2013 di € 3.413,72 con l'applicazione della lecita capitalizzazione trimestrale: la capitalizzazione trimestrale dovrebbe aver comportato un aumento di interessi nell'ordine di circa € 175).
pagina 40 di 42 V.
4. In conclusione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento ai motivi di opposizione sub 2 e 3 attinenti al precetto rinunciato e deve essere accertato e dichiarato che la ha diritto CP_3
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, eseguita la compensazione tra il saldo passivo del mutuo e il saldo attivo ricalcolato del conto corrente, per l'importo di € 363.227,90, a cui andranno aggiunti gli interessi di mora al tasso contrattuale (6,20% base 360) dal 26.02.2020 al saldo effettivo.
V.
5. Ogni altra domanda attorea rimane assorbita dalle considerazioni finora svolte.
VI. Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere compensate, tenuto conto che il primo precetto conteneva effettivamente degli errori, tanto che la l'ha rinnovato e che vi è stato un ricalcolo del dovuto, anche se inferiore CP_3
ad un quarto della somma precettata, ma anche che alcuni dei motivi di opposizione sollevati (riguardo l'ammortamento alla francese e la valenza come titolo esecutivo del mutuo condizionato) all'epoca della instaurazione del giudizio erano effettivamente controversi ed infatti sono stati oggetto di pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione solo recentemente.
Per le medesime ragioni le spese di CT, come già liquidate in atti,
possono essere poste a definitivo carico delle parti nella misura del 50%
ciascuna con vincolo solidale a favore del CT.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
pagina 41 di 42 1) accerta e dichiara che Controparte_1
ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di
[...]
per la minor somma, rispetto a quella originariamente Parte_1
oggetto del precetto opposto e attualmente oggetto del precetto rinnovato del
21.02.24, di € 363.227,90, oltre gli interessi di mora al tasso contrattuale
(6,20% base 360) dal 26.02.2020 al saldo effettivo;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in riferimento ai motivi di opposizione al precetto originario rubricati sub. 2 e 3 in motivazione e rigetta ogni altra domanda attorea;
3) compensa le spese di lite del presente procedimento;
4) pone le spese di CT, come già liquidate in atti, a definitivo carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, con vincolo solidale a favore del CT.
Così deciso in Vicenza il 11.06.2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 42 di 42 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
105 mensilità, di importo pari a quanto evincibile dall'allegato n. 2 della CT