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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 23/12/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona della Dott.ssa Giulia Cassano, all'udienza del 23/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(C.F. , con gli Avv.ti Giuseppe NO e Parte_1 C.F._1
AR NO, elettivamente domiciliata in Milano, presso , per procura in CP_1 atti ricorrente contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Franco P.IVA_1
Pasut, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Novara, Corso della Vittoria n. 8, come da procura generale alle liti in atti resistente OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE: accertare che la ricorrente non deve restituire all l'importo a lei richiesto, di € CP_2
14.394,00 dall' , Sede di Novara, con sede in Corso della Vittoria n. 8, con CP_2 specificazione resa dal Comitato Provinciale , in motivazione della reiezione del CP_2 ricorso amministrativo, in quanto insussistenti in tutto o in parte, e per compensazione col credito di € 515,72; e comunque perché irripetibile ex art. 13, comma 1, L. 412/1991 e condannare l' a restituire l'eventuale importo trattenuto medio tempore su CP_2 pensione AS/04011519; ed alla rifusione delle spese in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da in Parte_1 quanto inammissibile e infondato e mandare l' resistente assolto dalle domande CP_2 tutte svolte nei propri confronti. 1 Con vittoria di spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 ottobre 2024, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti della resistente. Rilevava la ricorrente, beneficiaria di assegno sociale (cat. AS/14011519), che le CP_2 aveva notificato in data 2 gennaio 2023 la comunicazione di indebito assistenziale n. 04011519 relativa al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2022 per Euro 18.670,13, a causa del superamento delle soglie di reddito (fasc. ric. doc. 1). Su richiesta di concedeva la rateizzazione in n. 72 rate, alcune delle quali già Controparte_3 pagate dalla ricorrente (fasc. ric. docc. 2 e 3). La carenza del requisito reddituale per il beneficio comportava, altresì, tra il 1° settembre 2022 e il 31 dicembre 2023 la temporanea sospensione dell'erogazione dell'assegno sociale da parte dell' , erogazione poi ripresa, su richiesta di CP_2 del 25 gennaio 2024, accolta dall (fasc. ric. doc. 6). Parte_1 CP_2 precisava, poi, di aver impugnato il suddetto provvedimento con Parte_1 ricorso amministrativo in data 6 marzo 2024 (fasc. ric. doc. 9), ricorso che veniva rigettato, con la specificazione da parte di che permaneva un debito residuo pari ad CP_2
Euro 14.394,00 e riconoscendo la sussistenza di un credito in favore della ricorrente di Euro 515,72 (fasc. ric. doc. 10).
Si costituiva , evidenziando che gli indebiti contestati erano dovuti alla CP_2 considerazione dei redditi da immobili del coniuge, con l'ulteriore conseguenza della sospensione dell'erogazione tra il 1° settembre 2022 e il 31 dicembre 2023 (fasc. res. docc. 1 e 2). Ribadiva, quindi, il carattere indebito delle prestazioni ottenute tra il CP_2
1° gennaio 2020 ed il 31 agosto 2022, precisando la sussistenza di un debito residuo a carico di pari ad Euro 12.838,16. La resistente rilevava, poi, di aver Parte_1 provveduto a rimborsare alla ricorrente Euro 515,72 (di cui all'indebito n. 17497941 per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, pagati dalla ricorrente) in data 10 luglio 2024. La resistente chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, anche a fronte della domanda di rateazione presentata da da intendersi quale riconoscimento di Parte_1 debito, mancando peraltro la prova di un errore imputabile all' . CP_2
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è solo in parte fondato, per i seguenti motivi. In tema di ripetizione dell'indebito assistenziale, la giurisprudenza – sia della Corte di cassazione che della Corte costituzionale – ha affermato da tempo l'inapplicabilità tout court della regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c., in virtù dell'esigenza costituzionale
2 di “soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio” di cui all'art. 38 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 39/1993; v. anche Corte Cost. n. 431/1993, Corte Cost. n. 448/2000 e n. 264/2004. V. Cass. n. 1446/2008 e Cass. n. 11921/2015). Sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 L. n. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, l'irripetibilità della prestazione viene, comunque, garantita in caso di non addebitabilità al percipiente dell'indebito ed in presenza di una situazione idonea a generare affidamento (così Cass. n. 28771/2018, Cass. n. 26036/2019 e Cass. n. 13223/2020). Comporta, invero, la ripetibilità della prestazione il dolo del beneficiario, ravvisato dalla giurisprudenza pronunciatasi in tema di indebito per superamento delle soglie reddituali, ad esempio, laddove “l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio” (cfr. Cass. n. 28771/2018).
2. Tali principi generali devono, invero, essere coniugati con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'assegno sociale – disciplinato dall'art. 3, L. n. 335/1995, in sostituzione della pensione sociale – quanto a modalità di erogazione. Sul punto, deve condividersi quanto affermato da una recente pronuncia della Corte di cassazione che ha così sintetizzato il “peculiare meccanismo di liquidazione dell'assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s'inquadra nel momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi (pagina 3 della pronuncia d'appello)” (cfr. Cass. 3522/2024), sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995. Dato il carattere bifasico dell'erogazione dell'assegno sociale, la Corte di cassazione ha ritenuto quanto segue, in punto di ripetizione dell'indebito: “In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria dell'assegno sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e ad attivare le indispensabili verifiche dell'Istituto” (cfr. Cass. 3522/2024). Negli stessi termini si è altresì pronunciata di recente la Corte d'Appello di Torino n. 546/2025 (confermando Trib. Novara n. 123/25).
3. Applicando i suddetti principi in relazione ai fatti per cui è causa, deve, in primo luogo, escludersi la ripetizione dell'indebito relativo all'anno 2020. Tenuto conto dei termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni reddituali e quindi della conoscibilità dei redditi dall' alla fine dell'anno successivo alla loro CP_2 produzione (e, dunque, a fine 2021), deve ritenersi violato l'affidamento del beneficiario
3 della erogazione, tale da comportare la stabilizzazione della peculiare liquidazione provvisoria della prestazione in questione. Con riferimento a tale annualità, infatti, in mancanza di deduzioni specifiche e prove da parte di del ritardo nella presentazione della dichiarazione da parte della CP_2 ricorrente, l'accertamento dell'indebito da parte di veniva comunicato a CP_2 solo nel gennaio 2023 e, dunque, dopo oltre un anno da quando Parte_1
doveva ritenersi in grado di verificare la correttezza degli importi erogati. CP_2
In mancanza di dolo della ricorrente, non dimostrato da parte di , deve, dunque, CP_2 ritenersi che per le prestazioni ottenute per dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, la ricorrente versasse in quella situazione di affidamento tale da escludere la possibilità per di ripetere l'indebito assistenziale per superamento delle soglie reddituali. CP_2
Se, da un lato, deve, infatti, riconoscersi la possibilità per di verificare il quantum CP_2 corrisposto di beneficiari di assegno sociale, al fine del conguaglio o della ripetizione, come previsto ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, dall'altro non devono dimenticarsi i principi ispiratori della materia dell'indebito assistenziale, così come affermati dalla giurisprudenza consolidata e sopra richiamata. Deve, quindi, escludersi che l'attività di verifica degli importi erogati demandata all' possa essere effettuata oltre limiti di tempo ragionevoli, risultando altrimenti CP_2 compromesso l'affidamento del beneficiario della prestazione, in violazione dell'art. 38 Cost.
Per questi motivi
, gli indebiti maturati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 sono irripetibili.
4. In relazione al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2022, la domanda di non può essere accolta e deve essere ammessa la ripetizione degli Parte_1 importi indebitamente erogati da parte dell' . CP_2
Con riferimento a tali annualità, infatti, si ritiene che l'accertamento dell'indebito da parte dell' (comunicato, appunto, nel gennaio 2023) sia avvenuto entro un periodo CP_2 congruo rispetto alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte della ricorrente, così escludendosi il sorgere di un affidamento di circa la Parte_1 stabilizzazione dell'erogazione.
5. Dalla somma dovuta da a deve essere, invero, Parte_1 CP_2 detratto l'importo di Euro 515,72 (pagato dalla ricorrente in virtù dell'accertamento di indebito n. 17497941 per i mesi di gennaio e febbraio 2023 e riconosciuto espressamente da come non dovuto, cfr. fasc. ric. doc. 10), dal momento che la resistente, pur CP_2 avendo affermato di averlo rimborsato alla ricorrente, non ha, tuttavia, in alcun modo provato l'assunto.
6. Da ultimo, la domanda di volta a “condannare l' a Parte_1 CP_2 restituire l'eventuale importo trattenuto medio tempore su pensione AS/04011519” deve essere rigettata anche con riferimento agli importi non erogati dall' nel periodo di CP_2
4 sospensione della prestazione e, in particolare, tra il 1° settembre 2022 ed il 31 dicembre 2023, a fronte del superamento delle soglie reddituali occorso in tale periodo e non contestato dalla ricorrente (fasc. res. doc. 2, in relazione al ricalcolo della prestazione da parte di;
fasc. ric. doc. 6 sulla ricostituzione della prestazione). CP_2
Non può, infatti, negarsi la prerogativa di di verificare il rispetto dei requisiti di CP_2 reddito richiesti per l'erogazione della prestazione e, laddove questi siano venuti meno, sospendere l'erogazione stessa.
7. In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito assistenziale relativo al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
2) accerta e dichiara la ripetibilità dell'indebito assistenziale relativo al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2022, detratta la somma di Euro 515,72;
3) respinge il ricorso per il resto;
4) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso il 23/12/2025. La Giudice Giulia Cassano
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona della Dott.ssa Giulia Cassano, all'udienza del 23/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(C.F. , con gli Avv.ti Giuseppe NO e Parte_1 C.F._1
AR NO, elettivamente domiciliata in Milano, presso , per procura in CP_1 atti ricorrente contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Franco P.IVA_1
Pasut, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Novara, Corso della Vittoria n. 8, come da procura generale alle liti in atti resistente OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE: accertare che la ricorrente non deve restituire all l'importo a lei richiesto, di € CP_2
14.394,00 dall' , Sede di Novara, con sede in Corso della Vittoria n. 8, con CP_2 specificazione resa dal Comitato Provinciale , in motivazione della reiezione del CP_2 ricorso amministrativo, in quanto insussistenti in tutto o in parte, e per compensazione col credito di € 515,72; e comunque perché irripetibile ex art. 13, comma 1, L. 412/1991 e condannare l' a restituire l'eventuale importo trattenuto medio tempore su CP_2 pensione AS/04011519; ed alla rifusione delle spese in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
PER : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da in Parte_1 quanto inammissibile e infondato e mandare l' resistente assolto dalle domande CP_2 tutte svolte nei propri confronti. 1 Con vittoria di spese come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 ottobre 2024, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti della resistente. Rilevava la ricorrente, beneficiaria di assegno sociale (cat. AS/14011519), che le CP_2 aveva notificato in data 2 gennaio 2023 la comunicazione di indebito assistenziale n. 04011519 relativa al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2022 per Euro 18.670,13, a causa del superamento delle soglie di reddito (fasc. ric. doc. 1). Su richiesta di concedeva la rateizzazione in n. 72 rate, alcune delle quali già Controparte_3 pagate dalla ricorrente (fasc. ric. docc. 2 e 3). La carenza del requisito reddituale per il beneficio comportava, altresì, tra il 1° settembre 2022 e il 31 dicembre 2023 la temporanea sospensione dell'erogazione dell'assegno sociale da parte dell' , erogazione poi ripresa, su richiesta di CP_2 del 25 gennaio 2024, accolta dall (fasc. ric. doc. 6). Parte_1 CP_2 precisava, poi, di aver impugnato il suddetto provvedimento con Parte_1 ricorso amministrativo in data 6 marzo 2024 (fasc. ric. doc. 9), ricorso che veniva rigettato, con la specificazione da parte di che permaneva un debito residuo pari ad CP_2
Euro 14.394,00 e riconoscendo la sussistenza di un credito in favore della ricorrente di Euro 515,72 (fasc. ric. doc. 10).
Si costituiva , evidenziando che gli indebiti contestati erano dovuti alla CP_2 considerazione dei redditi da immobili del coniuge, con l'ulteriore conseguenza della sospensione dell'erogazione tra il 1° settembre 2022 e il 31 dicembre 2023 (fasc. res. docc. 1 e 2). Ribadiva, quindi, il carattere indebito delle prestazioni ottenute tra il CP_2
1° gennaio 2020 ed il 31 agosto 2022, precisando la sussistenza di un debito residuo a carico di pari ad Euro 12.838,16. La resistente rilevava, poi, di aver Parte_1 provveduto a rimborsare alla ricorrente Euro 515,72 (di cui all'indebito n. 17497941 per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, pagati dalla ricorrente) in data 10 luglio 2024. La resistente chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, anche a fronte della domanda di rateazione presentata da da intendersi quale riconoscimento di Parte_1 debito, mancando peraltro la prova di un errore imputabile all' . CP_2
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è solo in parte fondato, per i seguenti motivi. In tema di ripetizione dell'indebito assistenziale, la giurisprudenza – sia della Corte di cassazione che della Corte costituzionale – ha affermato da tempo l'inapplicabilità tout court della regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c., in virtù dell'esigenza costituzionale
2 di “soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio” di cui all'art. 38 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 39/1993; v. anche Corte Cost. n. 431/1993, Corte Cost. n. 448/2000 e n. 264/2004. V. Cass. n. 1446/2008 e Cass. n. 11921/2015). Sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 L. n. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, l'irripetibilità della prestazione viene, comunque, garantita in caso di non addebitabilità al percipiente dell'indebito ed in presenza di una situazione idonea a generare affidamento (così Cass. n. 28771/2018, Cass. n. 26036/2019 e Cass. n. 13223/2020). Comporta, invero, la ripetibilità della prestazione il dolo del beneficiario, ravvisato dalla giurisprudenza pronunciatasi in tema di indebito per superamento delle soglie reddituali, ad esempio, laddove “l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio” (cfr. Cass. n. 28771/2018).
2. Tali principi generali devono, invero, essere coniugati con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'assegno sociale – disciplinato dall'art. 3, L. n. 335/1995, in sostituzione della pensione sociale – quanto a modalità di erogazione. Sul punto, deve condividersi quanto affermato da una recente pronuncia della Corte di cassazione che ha così sintetizzato il “peculiare meccanismo di liquidazione dell'assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s'inquadra nel momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi (pagina 3 della pronuncia d'appello)” (cfr. Cass. 3522/2024), sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995. Dato il carattere bifasico dell'erogazione dell'assegno sociale, la Corte di cassazione ha ritenuto quanto segue, in punto di ripetizione dell'indebito: “In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria dell'assegno sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e ad attivare le indispensabili verifiche dell'Istituto” (cfr. Cass. 3522/2024). Negli stessi termini si è altresì pronunciata di recente la Corte d'Appello di Torino n. 546/2025 (confermando Trib. Novara n. 123/25).
3. Applicando i suddetti principi in relazione ai fatti per cui è causa, deve, in primo luogo, escludersi la ripetizione dell'indebito relativo all'anno 2020. Tenuto conto dei termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni reddituali e quindi della conoscibilità dei redditi dall' alla fine dell'anno successivo alla loro CP_2 produzione (e, dunque, a fine 2021), deve ritenersi violato l'affidamento del beneficiario
3 della erogazione, tale da comportare la stabilizzazione della peculiare liquidazione provvisoria della prestazione in questione. Con riferimento a tale annualità, infatti, in mancanza di deduzioni specifiche e prove da parte di del ritardo nella presentazione della dichiarazione da parte della CP_2 ricorrente, l'accertamento dell'indebito da parte di veniva comunicato a CP_2 solo nel gennaio 2023 e, dunque, dopo oltre un anno da quando Parte_1
doveva ritenersi in grado di verificare la correttezza degli importi erogati. CP_2
In mancanza di dolo della ricorrente, non dimostrato da parte di , deve, dunque, CP_2 ritenersi che per le prestazioni ottenute per dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, la ricorrente versasse in quella situazione di affidamento tale da escludere la possibilità per di ripetere l'indebito assistenziale per superamento delle soglie reddituali. CP_2
Se, da un lato, deve, infatti, riconoscersi la possibilità per di verificare il quantum CP_2 corrisposto di beneficiari di assegno sociale, al fine del conguaglio o della ripetizione, come previsto ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, dall'altro non devono dimenticarsi i principi ispiratori della materia dell'indebito assistenziale, così come affermati dalla giurisprudenza consolidata e sopra richiamata. Deve, quindi, escludersi che l'attività di verifica degli importi erogati demandata all' possa essere effettuata oltre limiti di tempo ragionevoli, risultando altrimenti CP_2 compromesso l'affidamento del beneficiario della prestazione, in violazione dell'art. 38 Cost.
Per questi motivi
, gli indebiti maturati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 sono irripetibili.
4. In relazione al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2022, la domanda di non può essere accolta e deve essere ammessa la ripetizione degli Parte_1 importi indebitamente erogati da parte dell' . CP_2
Con riferimento a tali annualità, infatti, si ritiene che l'accertamento dell'indebito da parte dell' (comunicato, appunto, nel gennaio 2023) sia avvenuto entro un periodo CP_2 congruo rispetto alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte della ricorrente, così escludendosi il sorgere di un affidamento di circa la Parte_1 stabilizzazione dell'erogazione.
5. Dalla somma dovuta da a deve essere, invero, Parte_1 CP_2 detratto l'importo di Euro 515,72 (pagato dalla ricorrente in virtù dell'accertamento di indebito n. 17497941 per i mesi di gennaio e febbraio 2023 e riconosciuto espressamente da come non dovuto, cfr. fasc. ric. doc. 10), dal momento che la resistente, pur CP_2 avendo affermato di averlo rimborsato alla ricorrente, non ha, tuttavia, in alcun modo provato l'assunto.
6. Da ultimo, la domanda di volta a “condannare l' a Parte_1 CP_2 restituire l'eventuale importo trattenuto medio tempore su pensione AS/04011519” deve essere rigettata anche con riferimento agli importi non erogati dall' nel periodo di CP_2
4 sospensione della prestazione e, in particolare, tra il 1° settembre 2022 ed il 31 dicembre 2023, a fronte del superamento delle soglie reddituali occorso in tale periodo e non contestato dalla ricorrente (fasc. res. doc. 2, in relazione al ricalcolo della prestazione da parte di;
fasc. ric. doc. 6 sulla ricostituzione della prestazione). CP_2
Non può, infatti, negarsi la prerogativa di di verificare il rispetto dei requisiti di CP_2 reddito richiesti per l'erogazione della prestazione e, laddove questi siano venuti meno, sospendere l'erogazione stessa.
7. In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito assistenziale relativo al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
2) accerta e dichiara la ripetibilità dell'indebito assistenziale relativo al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2022, detratta la somma di Euro 515,72;
3) respinge il ricorso per il resto;
4) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso il 23/12/2025. La Giudice Giulia Cassano
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