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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8087/2024 avente ad OGGETTO: carta docenti, vertente
TRA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniele Goglia e Carmela Rosanna Parte_1
Amoroso
RICORRENTE
E
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE – CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 03.04.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, conveniva in giudizio il CP_1 resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2019/2020 e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per il suddetto anno scolastico;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2019/2020, condannarsi il al Controparte_1 pagamento della somma di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
- con vittoria di spese, compensi e onorari di causa da distrarsi in favore dei costituiti procuratori distrattari ex art. 93 c.p.c., considerando che il comportamento della parte resistente ha dato causa alla lite giudiziaria nonostante la diffida alla quale non c'è mai stata risposta rendendo necessario l'accertamento giudiziale. In punto di fatto il ricorrente, non più inserito all'interno del sistema scolastico, rilevava di aver prestato servizio per il menzionato Ministro con contratto annuale a tempo determinato per l'anno scolastico 2019/2020, con decorrenza dal 24.10.2019 e cessazione 30.06.2020, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri i.t e. mattei – Casamicciola
– Casamicciola Terme (NATD05000B). Lamentava di non avere mai ricevuto – in quanto insegnante precario – la cd. Carta Docente, prevista ai sensi dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Buona Scuola), art. 1 comma 121, istitutiva della stessa
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche”, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico. Evidenziava che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato.
Sottolineava, inoltre, di avere svolto funzioni analoghe, se non identiche, a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato. In punto di diritto, deduceva la violazione dell'obbligo di formazione previsto dagli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e della clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999 del principio di buon andamento della PA, di cui all'art. 97 della Cost. del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, il convenuto non si costituiva, per cui CP_1 veniva dichiarato contumace.
A seguito del deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c, la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato nei termini di seguito spiegati. Il ricorrente, come detto, chiede l'erogazione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” strettamente legato alle condizioni di impiego, come si dirà, e previa disapplicazione del D.P.C.M. esplicativo della norma istitutiva dello stesso, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto i profili dell'irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri sia di diritto interno, desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia di diritto dell'Unione europea (e, in specie, alle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE). La normativa nazionale, art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
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, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2 a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122, dell'art. 1 citato, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_3 dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Il comma 124, dal canto suo, al primo periodo stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli al comma 1 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M. elenca, inoltre, le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo, in buona sostanza, le previsioni dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016, il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). In base alla disciplina sopra riportata, dunque, il ha ritenuto che i docenti non di ruolo e CP_1 con contratto a tempo determinato, fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della Carta di cui trattasi. La Suprema Corte nella recente pronuncia n. 29961 del 2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto cui questo Giudice intende uniformarsi:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. Orbene, calando i suddetti principi nella fattispecie in esame è, senz'altro, pacifico che il ricorrente non ha fruito della carta docente e ne avrebbe avuto diritto per quanto innanzi esposto. Egli, però non è più interno al sistema scolastico, avendo, in tal senso, provveduto alla propria cancellazione dalle graduatorie e, pertanto, di certo non ha dritto al beneficio in forma specifica, ma al risarcimento del danno. Danno che, come evidenziato dai giudici di legittimità, presenta plurime sfumature potendo consistere o in esborsi finalizzati alla formazione, perdita di chance formative o ancora danno alla professionalità. Esso presuppone, in ogni caso, l'allegazione da parte del ricorrente in ordine ad esso. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. Il ricorrente non ha allegato e fornito elementi probatori circa il danno cagionatagli dalla mancata erogazione del beneficio richiesto impedendo, così, a questo Giudice la valutazione equitativa dello stesso. La domanda è, dunque, infondata. Non si provvede sulle spese in assenza di costituzione della parte convenuta.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese del giudizio.
Si Comunichi.
Napoli 15 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi