TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IBunale Ordinario di OD
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5910/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. F. Tosatti e S. Venuta
CONTRO
[...]
Controparte_1
[...]
- Convenuti -
rappresentati e difesi dall'Avv. D. Selmi
Forno Nuovo di RI AR
- Convenuto contumace -
in punto a: opposizione di terzo.
All'udienza del 15/4/2025 la causa è stata decisa ai sensi degli artt 429 e 447 bis C.p.c. dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia il IBunale adito, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, accertata l'esistenza e la validità del contratto di locazione dell'immobile sito in Marano s. Panaro (MO) alla Via Vignolese n. 222 e registrato il 28.05.2013 al n. 4912 Atti Privati Serie 3 per cui è causa, stipulato dal Sig. con la ditta Forno Nuovo di RI AR (P. Iva n. ) e ceduto Parte_2 P.VA_1 regolarmente ex art. 36 L. 392/1978 alla società (P. Iva ) giusto Pt_1 Parte_1 P.VA_2 contratto di affitto di azienda, con la accettazione del locatore , annullare, revocare o Parte_2 comunque dichiarare priva di effetti, nei confronti della società (P. Iva Pt_1 Parte_1
), l'ordinanza di rilascio pronunciata da questo IBunale in data 09.05.2023 in esito al P.VA_2 procedimento ex art. 658 c.p.c. n. 1052/2023 R.G. promosso dagli eredi di ( Parte_2 CP_1
e nei confronti della ditta Forno Nuovo di RI AR (P.
[...] CP_1 CP_1 Iva n. ). P.VA_1 Con vittoria di spese ed anticipazioni come per legge”;
per parte convenuta costituita:
“Voglia l'Ecc.mo IBunale Civile di OD, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande ex adverso formulate per le motivazioni tutte esposte in atto e conseguentemente confermare l'ordinanza di convalida di sfratto cron. n. 4875 del 9/05/2023, pronunciata nell'ambito del procedimento di sfratto per morosità (R.g.n. 1052/2023); IN VIA RICONVENZIONALE
- condannare (C.F. – P.VA ) e Controparte_2 C.F._1 P.VA_2 OR NUOVO DI RI IM (C.F. – P.VA e in C.F._2 P.VA_1 persona dei rispettivi titolari SI.ri e RI AR, anche personalmente ed in Parte_1 solido tra loro, al pagamento della somma di € 31.250,00= per canoni di locazione/indennità di occupazione maturati dal mese di settembre 2021 al mese di ottobre 2023 compreso, ovvero al pagamento di quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condannare (C.F. – P.VA ) e Controparte_2 C.F._1 P.VA_2 OR NUOVO DI RI IM (C.F. – P.VA e in C.F._2 P.VA_1 persona dei rispettivi titolari Signori e RI AR, anche personalmente ed in Parte_1 solido tra loro al risarcimento di tutti i danni causati dagli stessi durante le operazioni di sgombero dell'immobile di proprietà dei convenuti effettuate dal 9 al 15/11/2023, quantificati in € 32.850,31 + VA, ovvero al pagamento di quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso
Con vittoria di spese, compensi legali del giudizio, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge e con condanna di (C.F. – P.VA Controparte_2 C.F._1
) e OR NUOVO DI RI IM (C.F. – P.VA P.VA_2 C.F._2
) e in persona dei rispettivi titolari Signori e RI AR, anche P.VA_1 Parte_1 personalmente ed in solido tra loro al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.
In via istruttoria: si richiede fin d'ora ammettersi prova per interpello su quanto espresso in narrativa nella presente comparsa di costituzione e risposta, con espressa riserva di chiedere CTU in merito all'eventuale contestazione dei danni subiti dall'immobile nel corso dello sgombero degli stessi, nonché di produrre e dedurre ulteriori incombenti se ed in quanto del caso”. Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2 3. Parte attrice chiede la revocazione di una ordinanza di convalida di sfratto emessa nei confronti della società OR NUOVO di RI AR, nell'ambito del procedimento n. 1052/2023 R.G., dal IBunale di OD in data 9.5.2023, a seguito di intimazione di sfratto per morosità notificata dal locatore.
Parte attrice si qualifica conduttrice del contratto di locazione e conduzione ai sensi dell'art. 6 del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la società
OR NUOVO di RI AR, alla quale dichiara di essere subentrata nel rapporto di locazione, a suo tempo stipulato tra la predetta società e l'allora proprietario deceduto in data 8.2.2022, dante causa degli intimanti lo Parte_2 sfratto.
Allega, quindi, di avere appreso dell'intimazione di sfratto solo in occasione del primo accesso mediante Ufficiale Giudiziario e, pertanto, propone opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, 1° c., C.p.c., deducendo che l'esecuzione della citata ordinanza di convalida pregiudica il proprio diritto d a proseguire il rapporto di locazione, e che il subentro dell'odierna conduttrice era giunta a conoscenza del citato locatore oggi defunto. Parte_2
4. Parte convenuta costituita -contumace essendo rimasta l'altra convenuta CP_3
Forno Nuovo di RI AR- contesta integralmente la ricostruzione della vicenda operata da parte attrice, ed allega quanto segue.
I convenuti sono eredi beneficiati di deceduto vedovo, senza Parte_2 figli e senza lasciare scheda testamentaria;
l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario avveniva in data 18/03/2022 e, nell'immediatezza, iniziavano le operazioni di inventario durante le quali veniva, tra l'altro, inviata raccomandata di diffida a , in qualità di conduttore dell'unita immobiliare già di CP_4 proprietà di per il pagamento dei canoni impagati attestati nell'inventario, Pt_2 rimasta senza esito, fino a quando, nel 2023, veniva richiesta l'autorizzazione per agire giudiziariamente per il recupero dei canoni e la riconsegna dell'immobile; dopo di che i convenuti, debitamente autorizzati, hanno promosso sfratto per morosità nei confronti del conduttore, che è stato ritualmente notificato e poi convalidato all'udienza del 9.5.2023, nell'ambito dell'apposito procedimento (R.G. N.
1052/2023), con rilascio “a far data dal 9/07/2023”; nonostante la notifica a mezzo
PEC del provvedimento e annesso precetto di rilascio, non essendo intervenuto il rilascio spontaneo, si procedeva quindi in data 11.7.2023 alla notifica del preavviso di
3 rilascio ai sensi dell'art. 608 C.p.c., nel quale veniva fissato il primo acceso per il giorno 20.9.023; il tutto veniva notificato in data 28.7.2023 e in data 20.9.2023 si svolgeva il primo accesso;
in tale frangente compariva , qualificandosi Parte_1 anche come la “compagna” di RI AR, e chiedeva un rinvio;
il secondo accesso veniva fissato per il 18.10.2023, ma nelle more veniva notificata -in data
16.10.2023 comunicazione PEC da parte del difensore di , titolare della Parte_1 ditta individuale di che preannunciava la notifica l'atto CP_2 Parte_1 introduttivo del presente giudizio;
con il secondo accesso i convenuti venivano rimessi nel possesso dell'immobile, e all'esito dello sgombero dei locali -iniziato il giorno 9.11.23 e terminato il 15.11.23, i convenuti constatavano una “devastazione generalizzata” dell'immobile, immediatamente denunciato e documentato mediante una perizia estimativa dei danneggiamenti redatta dal Geometra che CP_5 ha assistito l'Ufficiale Giudiziario per la redazione dell'inventario in occasione della riconsegna.
Pertanto, i convenuti si oppongono alla opposizione proposta, allegandone la pretestuosità, infondatezza e strumentalità, eccepiscono l'inopponibilità della cessione del ramo d'azienda e svolgono domande riconvenzionali risarcitorie per i danni all'immobile locato.
5. Nel merito, va rilevato che con ordinanza in data 2/1/2024, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza di rilascio svolta dall'opponente, è stato, tra l'altro, osservato
<premesso che: la cessione o l'affitto di azienda relativi ad attività svolta in un immobile condotto in locazione non producono l'automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, in quanto la successione è soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione (Cass. III, 02/07/2010, n.
15700; Cass. III, 01/12/2009, n. 25279; Cass. III, 03/04/2003, n. 5137); rilevato che, nella specie: non risulta prodotto un autonomo contratto di sublocazione;
lo stesso non risulta, in ogni caso, essere stato comunicato al locatore;
allo stato, quindi, non appare fondata l'allegazione della avvenuta successione nel rapporto di locazione>>.
4 Nel corso della successiva istruttoria -come esplicitato anche nell'ordinanza del 9/6/2024- non sono emersi idonei elementi di convincimento di segno diverso, sicché risulta confermato che, quantomeno, l'allegata cessione di ramo d'azienda è rimasta inefficace per difetto di comunicazione al locatore.
Al riguardo, come eccepito da parte convenuta, va rilevato che parte attrice ha documentato esclusivamente l'esistenza di un contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto tra la e la ditta ma non la Parte_3 Parte_1 comunicazione al locatore prevista dall'art. 36 L. 398/92; parte attrice, infatti, fonda la propria opposizione sulla produzione di ricevute risalenti al 2021, che attribuisce al defunto locatore le quali, peraltro, non sono state depositate in originale e Pt_2 che, come già rilevato, non sono idonee ad attestare la conoscenza del defunto locatore circa l'avvenuto subentro nel contratto di locazione dell'immobile da parte dell'odierna opponente, in quanto si tratta di ricevute non datate e non firmate.
Nella specie, invece, l'onere probatorio a carico dell'opponente non è stato soddisfatto non essendo stata effettuata la produzione di un contratto attestante l'intervenuta cessione del contratto di locazione.
6. Attesa, quindi, l'inesistenza o comunque inefficacia della cessione, non ricorrono i presupposti del primo comma dell'art. 404 C.p.c., non avendo parte attrice opponente dimostrato l'idoneità della convalida di sfratto emanata a ledere i suoi diritti.
La situazione come sopra accertata incide anche sulla legittimazione passiva alla domanda riconvenzionale risarcitoria svolta da parte convenuta, circa il risarcimento dei danni provocati nelle operazioni di sgombero dei locali (quantificati in € 32.850,31 + VA), che parte convenuta svolge nei confronti dell'odierna opponente e del conduttore, impresa individuale Forno Nuovo di RI AR, in persona dei rispettivi titolari in solido tra loro.
In base, infatti, alla ricostruzione sopra effettuata, circa la titolarità del rapporto locatizio, la domanda riconvenzionale non può essere accolta nei confronti dell'odierna opponente che, per le stesse ragioni sopra evidenziate, non risulta essere il conduttore al momento del rilascio dei locali.
La domanda può, quindi, essere svolta nei confronti del conduttore indicato come “storico” dalla stessa convenuta, Forno Nuovo di RI AR, contumace in questo giudizio.
5 7. Nei termini fin qui delineati, nel merito la domanda riconvenzionale risarcitoria svolta da parte convenuta è documentalmente provata.
Parte convenuta allega che, per quanto attiene i danni arrecati all'immobile, lo stato di quest'ultimo al momento della riconsegna ai convenuti è stato accertato dall'inventario allegato al verbale redatto dall'Uff. Giud. in data 18/10/23 (doc. n. 26 conv.) e lo stato dell'immobile dopo lo sgombro dei macchinari e arredi da parte del conduttore è attestato dalle fotografie effettuate ai fini dell'allegata perizia dal geom.
CP_5
Sulla quantificazione dei danni è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al Geom. sulla base del seguente quesito: Persona_1
<Accerti il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, e in particolare
l'inventario allegato al verbale redatto dall'Uff. Giud. in data 18/10/23 (doc. 26), eseguito sopralluogo se necessario, e posta in essere ogni altra attività di indagine ritenuta necessaria:
1. lo stato dell'immobile di cui è causa, dopo lo sgombero dei macchinari e arredi da parte del conduttore;
2. natura ed entità dei danni presenti nell'immobile di cui è causa al momento della riconsegna;
3. l'ammontare dei costi di ripristino;
4. quant'altro utile a fini di decisione della presente causa>>.
8. Il consulente nominato, dopo una analisi approfondita, in fatto, dello stato dei luoghi, dello svolgimento dei rapporti tra le parti, e delle risultanze documentali sullo stato dei luoghi dell'epoca del rilascio (in particolare l'inventario dei beni e le 84 fotografie accompagnatorie) nonché una discussione tecnica adeguata in relazione alle esigenze di indagine del caso, ha risposto esaurientemente ai quesiti posti, con procedimento esente da vizi logici e pienamente condivisibile;
ha, infatti, fornito risposte inequivocabili: <- la natura dei danni riscontrati all'interno dell'unità immobiliare è riconducibile sostanzialmente al momento del rilascio degli ambienti da parte di chi li occupava;
- l'ammontare imponibile complessivo dei costi di ripristino dai danni subiti dall'unità immobiliare commerciale di proprietà dei sigg.ri , CP_1 CP_1
e , posta al civ. n. 222 di via Vignolese a Marano sul Panaro
[...] CP_1
(MO) ammonta >ad € 23.594,10>>.
6 9. All'esito dell'istruttoria risulta, quindi, fondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta, alla quale va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni all'immobile locato, nei termini accertati dalla consulenza tecnica d'ufficio.
In definitiva, la domanda di parte attrice risulta infondata, sia per quanto concerne la richiesta di revocazione dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 404,
1° c., C.c., che per quanto concerne le conseguenziali richieste di revoca del l'ordinanza di rilascio.
In accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta e Pt_2
parte convenuta Forno Nuovo di RI AR, in persona del titolare CP_1
RI AR, va condannata al risarcimento della somma di € 23.594,10, oltre
Iva.
Su tale somma decorrono interessi in misura legale dalla data di liquidazione, con la presente decisione, fino a quella di effettivo saldo.
10. Quanto alla richiesta di parte convenuta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 C.p.c., va osservato che nella specie la condanna per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può essere emanata, non essendo ravvisabile in capo a parte opponente la ricorrenza di una situazione di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute ai fini della opposizione di terzo nel caso di specie, anche perché non può essere affermata una strumentalità della cessione aziendale sulla base della sola affermazione che i due titolari sono compagni di vita.
Inoltre, l'accoglimento della riconvenzionale svolta da parte convenuta attesta l'assenza di un danno ulteriore e diverso dal mero coinvolgimento in una causa infondata, interamente risarcito con la rifusione delle spese legali, per cui il giudice non può liquidare un danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza (“in presenza di un danno incerto nella sua stessa esistenza storica, nessuna valutazione equitativa del giudice può avvenire ai sensi dell'art. 1226 cc.”: IB. OD (Cortelloni), 16/9/2017, n.
1601; IB. OD (Cortelloni), 18/9/2017, n. 1602; IB OD (Grandi),
16/3/2022, n. 321; IB OD (Grandi), 25/3/2022, n. 372).
Quanto sopra non incide tuttavia (cfr. C. App. Bologna II (Fiore-Bellotti),
19/9/18, n. 2327; IB OD (Pagliani), 12/2/2023, n. 34; IB OD (Pagliani),
7 2/3/2023, n. 362; IB OD (Pagliani), 19/10/2023, n. 1730) sulla soccombenza sostanziale, che resta totale in capo a parte attrice, con conseguente condanna alle spese processuali che -per valore dichiarato indeterminato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo a favore della parte convenuta costituita nei confronti di parte attrice e della parte convenuta contumace, mentre restano non ripetibili, e a carico di chi le ha sostenute, nei confronti di quest'ultima, da parte dell'opponente.
P. Q. M.
il IBunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, anche riconvenzionale, respinta, rigetta le domande svolte dalla società nei confronti di Parte_1
, e Forno Nuovo di RI AR CP_1 CP_1 CP_1
13/10/2023; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da , CP_1
, CP_1 CP_1 na RI AR quale titolare dell'impresa individuale Forno Nuovo di RI AR a corrispondere a titolo di risarcimento del danno a , e in solido la CP_1 CP_1 CP_1 somma di € 23.594,10 oltre VA, oltre agli interessi legali su detta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna RI AR quale titolare dell'impresa individuale Forno Nuovo di RI AR e la società , in Parte_1 solido tra loro, a rifondere a , in CP_1 CP_1 CP_1 solido le spese di giudizio che li l , er spese, oltre a accessori dovuti come per legge;
dichiara non ripetibili le spese di giudizio da parte della società Pt_1 Pt_1
nei confronti dell'impresa Forno Nuovo di RI AR.
[...] Così deciso in OD, il 15/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IBunale Ordinario di OD
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5910/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. F. Tosatti e S. Venuta
CONTRO
[...]
Controparte_1
[...]
- Convenuti -
rappresentati e difesi dall'Avv. D. Selmi
Forno Nuovo di RI AR
- Convenuto contumace -
in punto a: opposizione di terzo.
All'udienza del 15/4/2025 la causa è stata decisa ai sensi degli artt 429 e 447 bis C.p.c. dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia il IBunale adito, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, accertata l'esistenza e la validità del contratto di locazione dell'immobile sito in Marano s. Panaro (MO) alla Via Vignolese n. 222 e registrato il 28.05.2013 al n. 4912 Atti Privati Serie 3 per cui è causa, stipulato dal Sig. con la ditta Forno Nuovo di RI AR (P. Iva n. ) e ceduto Parte_2 P.VA_1 regolarmente ex art. 36 L. 392/1978 alla società (P. Iva ) giusto Pt_1 Parte_1 P.VA_2 contratto di affitto di azienda, con la accettazione del locatore , annullare, revocare o Parte_2 comunque dichiarare priva di effetti, nei confronti della società (P. Iva Pt_1 Parte_1
), l'ordinanza di rilascio pronunciata da questo IBunale in data 09.05.2023 in esito al P.VA_2 procedimento ex art. 658 c.p.c. n. 1052/2023 R.G. promosso dagli eredi di ( Parte_2 CP_1
e nei confronti della ditta Forno Nuovo di RI AR (P.
[...] CP_1 CP_1 Iva n. ). P.VA_1 Con vittoria di spese ed anticipazioni come per legge”;
per parte convenuta costituita:
“Voglia l'Ecc.mo IBunale Civile di OD, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande ex adverso formulate per le motivazioni tutte esposte in atto e conseguentemente confermare l'ordinanza di convalida di sfratto cron. n. 4875 del 9/05/2023, pronunciata nell'ambito del procedimento di sfratto per morosità (R.g.n. 1052/2023); IN VIA RICONVENZIONALE
- condannare (C.F. – P.VA ) e Controparte_2 C.F._1 P.VA_2 OR NUOVO DI RI IM (C.F. – P.VA e in C.F._2 P.VA_1 persona dei rispettivi titolari SI.ri e RI AR, anche personalmente ed in Parte_1 solido tra loro, al pagamento della somma di € 31.250,00= per canoni di locazione/indennità di occupazione maturati dal mese di settembre 2021 al mese di ottobre 2023 compreso, ovvero al pagamento di quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condannare (C.F. – P.VA ) e Controparte_2 C.F._1 P.VA_2 OR NUOVO DI RI IM (C.F. – P.VA e in C.F._2 P.VA_1 persona dei rispettivi titolari Signori e RI AR, anche personalmente ed in Parte_1 solido tra loro al risarcimento di tutti i danni causati dagli stessi durante le operazioni di sgombero dell'immobile di proprietà dei convenuti effettuate dal 9 al 15/11/2023, quantificati in € 32.850,31 + VA, ovvero al pagamento di quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso
Con vittoria di spese, compensi legali del giudizio, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge e con condanna di (C.F. – P.VA Controparte_2 C.F._1
) e OR NUOVO DI RI IM (C.F. – P.VA P.VA_2 C.F._2
) e in persona dei rispettivi titolari Signori e RI AR, anche P.VA_1 Parte_1 personalmente ed in solido tra loro al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.
In via istruttoria: si richiede fin d'ora ammettersi prova per interpello su quanto espresso in narrativa nella presente comparsa di costituzione e risposta, con espressa riserva di chiedere CTU in merito all'eventuale contestazione dei danni subiti dall'immobile nel corso dello sgombero degli stessi, nonché di produrre e dedurre ulteriori incombenti se ed in quanto del caso”. Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2 3. Parte attrice chiede la revocazione di una ordinanza di convalida di sfratto emessa nei confronti della società OR NUOVO di RI AR, nell'ambito del procedimento n. 1052/2023 R.G., dal IBunale di OD in data 9.5.2023, a seguito di intimazione di sfratto per morosità notificata dal locatore.
Parte attrice si qualifica conduttrice del contratto di locazione e conduzione ai sensi dell'art. 6 del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la società
OR NUOVO di RI AR, alla quale dichiara di essere subentrata nel rapporto di locazione, a suo tempo stipulato tra la predetta società e l'allora proprietario deceduto in data 8.2.2022, dante causa degli intimanti lo Parte_2 sfratto.
Allega, quindi, di avere appreso dell'intimazione di sfratto solo in occasione del primo accesso mediante Ufficiale Giudiziario e, pertanto, propone opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, 1° c., C.p.c., deducendo che l'esecuzione della citata ordinanza di convalida pregiudica il proprio diritto d a proseguire il rapporto di locazione, e che il subentro dell'odierna conduttrice era giunta a conoscenza del citato locatore oggi defunto. Parte_2
4. Parte convenuta costituita -contumace essendo rimasta l'altra convenuta CP_3
Forno Nuovo di RI AR- contesta integralmente la ricostruzione della vicenda operata da parte attrice, ed allega quanto segue.
I convenuti sono eredi beneficiati di deceduto vedovo, senza Parte_2 figli e senza lasciare scheda testamentaria;
l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario avveniva in data 18/03/2022 e, nell'immediatezza, iniziavano le operazioni di inventario durante le quali veniva, tra l'altro, inviata raccomandata di diffida a , in qualità di conduttore dell'unita immobiliare già di CP_4 proprietà di per il pagamento dei canoni impagati attestati nell'inventario, Pt_2 rimasta senza esito, fino a quando, nel 2023, veniva richiesta l'autorizzazione per agire giudiziariamente per il recupero dei canoni e la riconsegna dell'immobile; dopo di che i convenuti, debitamente autorizzati, hanno promosso sfratto per morosità nei confronti del conduttore, che è stato ritualmente notificato e poi convalidato all'udienza del 9.5.2023, nell'ambito dell'apposito procedimento (R.G. N.
1052/2023), con rilascio “a far data dal 9/07/2023”; nonostante la notifica a mezzo
PEC del provvedimento e annesso precetto di rilascio, non essendo intervenuto il rilascio spontaneo, si procedeva quindi in data 11.7.2023 alla notifica del preavviso di
3 rilascio ai sensi dell'art. 608 C.p.c., nel quale veniva fissato il primo acceso per il giorno 20.9.023; il tutto veniva notificato in data 28.7.2023 e in data 20.9.2023 si svolgeva il primo accesso;
in tale frangente compariva , qualificandosi Parte_1 anche come la “compagna” di RI AR, e chiedeva un rinvio;
il secondo accesso veniva fissato per il 18.10.2023, ma nelle more veniva notificata -in data
16.10.2023 comunicazione PEC da parte del difensore di , titolare della Parte_1 ditta individuale di che preannunciava la notifica l'atto CP_2 Parte_1 introduttivo del presente giudizio;
con il secondo accesso i convenuti venivano rimessi nel possesso dell'immobile, e all'esito dello sgombero dei locali -iniziato il giorno 9.11.23 e terminato il 15.11.23, i convenuti constatavano una “devastazione generalizzata” dell'immobile, immediatamente denunciato e documentato mediante una perizia estimativa dei danneggiamenti redatta dal Geometra che CP_5 ha assistito l'Ufficiale Giudiziario per la redazione dell'inventario in occasione della riconsegna.
Pertanto, i convenuti si oppongono alla opposizione proposta, allegandone la pretestuosità, infondatezza e strumentalità, eccepiscono l'inopponibilità della cessione del ramo d'azienda e svolgono domande riconvenzionali risarcitorie per i danni all'immobile locato.
5. Nel merito, va rilevato che con ordinanza in data 2/1/2024, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ordinanza di rilascio svolta dall'opponente, è stato, tra l'altro, osservato
<premesso che: la cessione o l'affitto di azienda relativi ad attività svolta in un immobile condotto in locazione non producono l'automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, in quanto la successione è soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione (Cass. III, 02/07/2010, n.
15700; Cass. III, 01/12/2009, n. 25279; Cass. III, 03/04/2003, n. 5137); rilevato che, nella specie: non risulta prodotto un autonomo contratto di sublocazione;
lo stesso non risulta, in ogni caso, essere stato comunicato al locatore;
allo stato, quindi, non appare fondata l'allegazione della avvenuta successione nel rapporto di locazione>>.
4 Nel corso della successiva istruttoria -come esplicitato anche nell'ordinanza del 9/6/2024- non sono emersi idonei elementi di convincimento di segno diverso, sicché risulta confermato che, quantomeno, l'allegata cessione di ramo d'azienda è rimasta inefficace per difetto di comunicazione al locatore.
Al riguardo, come eccepito da parte convenuta, va rilevato che parte attrice ha documentato esclusivamente l'esistenza di un contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto tra la e la ditta ma non la Parte_3 Parte_1 comunicazione al locatore prevista dall'art. 36 L. 398/92; parte attrice, infatti, fonda la propria opposizione sulla produzione di ricevute risalenti al 2021, che attribuisce al defunto locatore le quali, peraltro, non sono state depositate in originale e Pt_2 che, come già rilevato, non sono idonee ad attestare la conoscenza del defunto locatore circa l'avvenuto subentro nel contratto di locazione dell'immobile da parte dell'odierna opponente, in quanto si tratta di ricevute non datate e non firmate.
Nella specie, invece, l'onere probatorio a carico dell'opponente non è stato soddisfatto non essendo stata effettuata la produzione di un contratto attestante l'intervenuta cessione del contratto di locazione.
6. Attesa, quindi, l'inesistenza o comunque inefficacia della cessione, non ricorrono i presupposti del primo comma dell'art. 404 C.p.c., non avendo parte attrice opponente dimostrato l'idoneità della convalida di sfratto emanata a ledere i suoi diritti.
La situazione come sopra accertata incide anche sulla legittimazione passiva alla domanda riconvenzionale risarcitoria svolta da parte convenuta, circa il risarcimento dei danni provocati nelle operazioni di sgombero dei locali (quantificati in € 32.850,31 + VA), che parte convenuta svolge nei confronti dell'odierna opponente e del conduttore, impresa individuale Forno Nuovo di RI AR, in persona dei rispettivi titolari in solido tra loro.
In base, infatti, alla ricostruzione sopra effettuata, circa la titolarità del rapporto locatizio, la domanda riconvenzionale non può essere accolta nei confronti dell'odierna opponente che, per le stesse ragioni sopra evidenziate, non risulta essere il conduttore al momento del rilascio dei locali.
La domanda può, quindi, essere svolta nei confronti del conduttore indicato come “storico” dalla stessa convenuta, Forno Nuovo di RI AR, contumace in questo giudizio.
5 7. Nei termini fin qui delineati, nel merito la domanda riconvenzionale risarcitoria svolta da parte convenuta è documentalmente provata.
Parte convenuta allega che, per quanto attiene i danni arrecati all'immobile, lo stato di quest'ultimo al momento della riconsegna ai convenuti è stato accertato dall'inventario allegato al verbale redatto dall'Uff. Giud. in data 18/10/23 (doc. n. 26 conv.) e lo stato dell'immobile dopo lo sgombro dei macchinari e arredi da parte del conduttore è attestato dalle fotografie effettuate ai fini dell'allegata perizia dal geom.
CP_5
Sulla quantificazione dei danni è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al Geom. sulla base del seguente quesito: Persona_1
<Accerti il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, e in particolare
l'inventario allegato al verbale redatto dall'Uff. Giud. in data 18/10/23 (doc. 26), eseguito sopralluogo se necessario, e posta in essere ogni altra attività di indagine ritenuta necessaria:
1. lo stato dell'immobile di cui è causa, dopo lo sgombero dei macchinari e arredi da parte del conduttore;
2. natura ed entità dei danni presenti nell'immobile di cui è causa al momento della riconsegna;
3. l'ammontare dei costi di ripristino;
4. quant'altro utile a fini di decisione della presente causa>>.
8. Il consulente nominato, dopo una analisi approfondita, in fatto, dello stato dei luoghi, dello svolgimento dei rapporti tra le parti, e delle risultanze documentali sullo stato dei luoghi dell'epoca del rilascio (in particolare l'inventario dei beni e le 84 fotografie accompagnatorie) nonché una discussione tecnica adeguata in relazione alle esigenze di indagine del caso, ha risposto esaurientemente ai quesiti posti, con procedimento esente da vizi logici e pienamente condivisibile;
ha, infatti, fornito risposte inequivocabili: <- la natura dei danni riscontrati all'interno dell'unità immobiliare è riconducibile sostanzialmente al momento del rilascio degli ambienti da parte di chi li occupava;
- l'ammontare imponibile complessivo dei costi di ripristino dai danni subiti dall'unità immobiliare commerciale di proprietà dei sigg.ri , CP_1 CP_1
e , posta al civ. n. 222 di via Vignolese a Marano sul Panaro
[...] CP_1
(MO) ammonta >ad € 23.594,10>>.
6 9. All'esito dell'istruttoria risulta, quindi, fondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta, alla quale va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni all'immobile locato, nei termini accertati dalla consulenza tecnica d'ufficio.
In definitiva, la domanda di parte attrice risulta infondata, sia per quanto concerne la richiesta di revocazione dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 404,
1° c., C.c., che per quanto concerne le conseguenziali richieste di revoca del l'ordinanza di rilascio.
In accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta e Pt_2
parte convenuta Forno Nuovo di RI AR, in persona del titolare CP_1
RI AR, va condannata al risarcimento della somma di € 23.594,10, oltre
Iva.
Su tale somma decorrono interessi in misura legale dalla data di liquidazione, con la presente decisione, fino a quella di effettivo saldo.
10. Quanto alla richiesta di parte convenuta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 C.p.c., va osservato che nella specie la condanna per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può essere emanata, non essendo ravvisabile in capo a parte opponente la ricorrenza di una situazione di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute ai fini della opposizione di terzo nel caso di specie, anche perché non può essere affermata una strumentalità della cessione aziendale sulla base della sola affermazione che i due titolari sono compagni di vita.
Inoltre, l'accoglimento della riconvenzionale svolta da parte convenuta attesta l'assenza di un danno ulteriore e diverso dal mero coinvolgimento in una causa infondata, interamente risarcito con la rifusione delle spese legali, per cui il giudice non può liquidare un danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi idonei a identificarne concretamente l'esistenza (“in presenza di un danno incerto nella sua stessa esistenza storica, nessuna valutazione equitativa del giudice può avvenire ai sensi dell'art. 1226 cc.”: IB. OD (Cortelloni), 16/9/2017, n.
1601; IB. OD (Cortelloni), 18/9/2017, n. 1602; IB OD (Grandi),
16/3/2022, n. 321; IB OD (Grandi), 25/3/2022, n. 372).
Quanto sopra non incide tuttavia (cfr. C. App. Bologna II (Fiore-Bellotti),
19/9/18, n. 2327; IB OD (Pagliani), 12/2/2023, n. 34; IB OD (Pagliani),
7 2/3/2023, n. 362; IB OD (Pagliani), 19/10/2023, n. 1730) sulla soccombenza sostanziale, che resta totale in capo a parte attrice, con conseguente condanna alle spese processuali che -per valore dichiarato indeterminato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo a favore della parte convenuta costituita nei confronti di parte attrice e della parte convenuta contumace, mentre restano non ripetibili, e a carico di chi le ha sostenute, nei confronti di quest'ultima, da parte dell'opponente.
P. Q. M.
il IBunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, anche riconvenzionale, respinta, rigetta le domande svolte dalla società nei confronti di Parte_1
, e Forno Nuovo di RI AR CP_1 CP_1 CP_1
13/10/2023; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da , CP_1
, CP_1 CP_1 na RI AR quale titolare dell'impresa individuale Forno Nuovo di RI AR a corrispondere a titolo di risarcimento del danno a , e in solido la CP_1 CP_1 CP_1 somma di € 23.594,10 oltre VA, oltre agli interessi legali su detta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di saldo effettivo;
dichiara tenuto e condanna RI AR quale titolare dell'impresa individuale Forno Nuovo di RI AR e la società , in Parte_1 solido tra loro, a rifondere a , in CP_1 CP_1 CP_1 solido le spese di giudizio che li l , er spese, oltre a accessori dovuti come per legge;
dichiara non ripetibili le spese di giudizio da parte della società Pt_1 Pt_1
nei confronti dell'impresa Forno Nuovo di RI AR.
[...] Così deciso in OD, il 15/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
8