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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa
Valeria Grieco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1175 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
P.I. ), in persona del suo procuratore avv. Parte_1 P.IVA_1
Vincenzo Folino giusta procura generale del 15.5.2008, rep. n. 86055, raccolta n. 20508, elettivamente domiciliata in Catanzaro (CZ) alla via Milano n. 15/bis, presso lo studio dell'avv.
Daniela Iannuzzi, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cutolo, in forza di procura posta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di appello;
APPELLANTE
E
STUDIO LEGALE AVV.TI E (P.IVA CP_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, corso Giovanni Nicotera n. 137 presso P.IVA_2 lo studio dell'Avv. Marcello Rubino che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 113/2014, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, depositata il 27.02.2014.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.1.2012, lo avv.ti e Parte_2 CP_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, Controparte_2 [...]
(oggi , in persona del legale rappresentante p.t., al fine di Parte_1 Controparte_3 ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo per il lamentato malfunzionamento della linea telefonica e ADSL dal mese di giugno al mese di luglio 2010 nella misura di € 309,60 pari ad € 5,16 per ogni giorno di disservizio, oltre al risarcimento dei danni patiti in ragione del lamentato disservizio, ammontanti ad € 3.000,00, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., la quale: preliminarmente, sollevava l'incompetenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme a vantaggio di quello di Roma poiché l'attore non era un consumatore ma un utilizzatore dell'utenza per scopi professionali e perché contrattualmente ed ex artt. 19 e 20 c.p.c. la società di telecomunicazioni convenuta aveva sede a Roma e quivi sorgeva l'obbligazione, nonché l'improcedibilità/inammissibilità della domanda per la mancata corrispondenza tra fase stragiudiziale e quella giudiziale e la nullità per violazione dell'art. 163 comma 3 e 4 c.p.c.; nel merito, contestava la domanda attorea, chiedendone il rigetto perché infondata avendo tempestivamente trasmesso la segnalazione a Telecom che aveva risolto il guasto e perché non provata, il tutto con il favore delle spese di lite. La controversia veniva istruita attraverso la prova testimoniale e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti;
terminata la fase istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con la sentenza n. 113/2014, condannava la
[...] al pagamento dell'indennizzo di € 154,80, nonché al risarcimento del danno Parte_1 liquidato ai sensi dell'art. 1226 c.c. in € 2.000,00, oltre interessi e spese processuali.
Avverso tale pronuncia proponeva appello in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., lamentando l'omesso accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale oltre l'erroneità della sentenza nella determinazione dell'indennizzo e in ordine ai danni lamentati;
concludeva, pertanto, per la riforma integrale della pronuncia impugnata, chiedendo il rigetto totale della domanda avanzata in primo grado dalla controparte, con restituzione degli importi corrisposti dall'appellante in conseguenza della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Resisteva al gravame lo Studio Legale degli Avv.ti Folino, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese di lite.
La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, senza l'espletamento di attività istruttoria, dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata da Parte_1
Secondo la parte appellante, al momento della stipulazione del contratto, il foro competente era stato individuato in quello di Roma tanto è vero che detta clausola derogatoria della competenza era stata accettata e sottoscritta dalla parte appellata;
ne conseguiva che la sentenza impugnata doveva essere riformata nella parte in cui il giudice di prime cure rigettava l'eccezione in esame e stabiliva che “la clausola contrattuale derogativa della competenza territoriale, per avere piena validità necessita di separata sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e per tale ragione non può ritenersi semplicemente accettata per il fatto che essa venga automaticamente inserita nei contratti standard”. Sul punto, appare opportuno precisare, in primo luogo, che in materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., deve essere approvata espressamente per iscritto (Cassazione civile, 12/02/2018, n. 3307). Nel caso di specie, anche alla luce della qualifica imprenditoriale rivestita dalla parte appellata, occorre applicare l'ordinaria disciplina codicistica in ordine alla vessatorietà delle clausole contrattuali e non già la specifica tutela consumeristica. Difatti, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c.(ora art. 33 del Codice del consumo) la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche;
la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, ipotesi che non può ritenersi sussistente nel caso de quo. Tanto premesso, sulla scorta della documentazione presente in atti del fascicolo di primo grado, nonché dell'allegazione effettuata dalle parti nel corso del presente giudizio, non è possibile stabilire se sia stata effettivamente pattuita la clausola vessatoria di cui si controverte. Ed invero, se da un lato ha più volte citato e menzionato nel proprio Parte_1 foliario la documentazione relativa alle condizioni generali del contratto di telefonia sottoscritto dalle parti, dall'altro lato queste non risultano depositate in atti per cui risulta impossibile, all'odierno giudicante valutare la loro sussistenza. Risulta, invece, per tabulas la proposta di contratto, la visura ordinaria società di capitale di
[...]
e la Carta dei Servizi della medesima compagnia telefonica (cfr. fascicolo Parte_1 di parte appellante). Tuttavia, dalla proposta di contratto depositata da non è possibile evincere se siano state Parte_1 effettivamente pattuite e sottoscritte clausole vessatorie in ordine al foro territorialmente competente, giacché l'unica copia del documento depositato in atti è illeggibile. Da quanto sopra esposto discende che deve essere condiviso l'assunto del giudice di prime cure in ordine all'applicazione delle ordinarie regole di cui agli artt. 19 e ss. c.p.c., con radicamento della competenza in capo al giudice adito. Nel merito, assorbita ogni altra questione, l'appello è fondato e merita accoglimento. Invero, occorre precisare che la stesura della decisione è avvenuta sulla scorta del principio della c.d. ragione più liquida, per il quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (v. Cass., 11 marzo 2011, n. 5903; Cass., 25 gennaio 2010 n. 1283; Cass., 18 settembre 2008 n. 23856; Cass., 16 maggio 2006 n. 11356). Ebbene, il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di indennizzo e risarcimento dei danni che, secondo quanto dedotto in primo grado dagli attori, avrebbe cagionato allo studio legale Parte_1 in seguito al malfunzionamento della linea telefonica e ADSL nell'anno 2010. Invero, nel corso del giudizio, asseriva che “gli operatori diversi da Telecom, si limitano Parte_1
a inoltrare a quest'ultima, attraverso il sistema OLO gli ordini che Telecom è tenuta ad espletare entro la c.d. data di attesa di consegna (D.A.C.) fissata in automatico. In altre parole ricevuta la Pt_1 comunicazione di disservizio il 2 luglio 2010, trasmetteva la prima richiesta di intervento a Telecom, che chiudeva l'intervento il 14 luglio 2010 mentre la seconda richiesta avveniva il 22 luglio 2010 e veniva chiusa il 24 luglio 2010. Ciò posto, manca la prova che il disservizio si sia verificato nel mese di giugno, mentre è accertato, sulla base della documentazione depositata da che vi sia stato un disservizio nel periodo dal 2 Pt_1 al 14 luglio e dal 22 al 24 luglio, per un totale di 14 giorni. Tenendo fede a quanto previsto dall'art.
3.3. della carta dei servizi in atti, spetta al cliente un indennizzo fino ad un massimo di € 5,16 euro per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore a 100 euro che, nel caso di specie, può essere quantificato in € 72,24. Manca, invece, la dimostrazione dei danni asseritamente subiti dall'odierna parte appellata. Ed invero, per come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (in questo senso, Cass. 18 marzo 2005 n. 5960)” (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 27/07/2022, n.23512; Cass. civ. Sez. I, 10/10/2007, n. 21140). Giova, infatti, ricordare che il principio per il quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento – ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 – è stato infatti affermato (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non già del danno che all'inadempimento medesimo sia conseguito. Ciò posto e per quello che qui rileva, lo studio legale Folino si è limitato ad allegare genericamente di aver subito un danno da malfunzionamento della linea telefonica e ADSL, senza provare l'effettivo ammontare dei danni subiti. Nell'accogliere la domanda attorea, la sentenza di prime cure impugnata ha ritenuto di dare rilievo alla testimonianza raccolta nel corso del procedimento di primo grado nel corso dell'udienza del 9 maggio 2013, nella quale i testimoni e si sono limitati a Testimone_1 Testimone_2 confermare maldestramente la circostanza del disservizio anche nel mese di giugno e non, per come accertato documentalmente, nel luglio 2010. Detta circostanza non pare utile né a fondare la sussistenza della pretesa risarcitoria in esame né a ritenere assolto lo specifico onere probatorio gravante sul creditore-danneggiato che agisce in giudizio ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Tanto premesso, deve concludersi che nessuna concreta prova è stata offerta dall'attore nel corso del giudizio, né tantomeno sono state avanzate richieste istruttorie idonee a dimostrare l'esistenza del dedotto pregiudizio, sicché alcuna somma può riconoscersi per tale voce di danno. Non può quindi essere condivisa la liquidazione operata dal giudice di prime cure in riferimento al risarcimento del maggior danno, quantificato dal giudice di pace di Lamezia Terme in euro 2.000,00. Ed infatti, è bene ricordare che nel caso di specie è inibita al Tribunale una liquidazione equitativa ex art. 113 c.p.c. dei presunti danni. Detta liquidazione in via equitativa, da un lato, può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito e, dall'altro, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo, quale presupposto indispensabile per una valutazione equitativa, per consentire che tale apprezzamento sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (cfr. Cass.11.07.07, n. 15585). Per tutti questi motivi, l'appello deve essere parzialmente accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado impugnata ed accoglimento della domanda di restituzione delle somme già erogate dalla compagnia telefonica all'appellata in seguito alla sentenza di primo grado detratta la somma di € 72,24 che viene riconosciuta quale voce indennizzo per il disservizio di 14 giorni. Le spese di entrambi i gradi di giudizio stante la soccombenza parziale vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della impugnata sentenza, per le causali di cui in motivazione, accoglie la domanda proposta da parte attrice in primo grado condannando la in persona del legale Parte_1 rapp.te pro-tempore, al pagamento dell'indennizzo previsto dal contratto (art. 3.3) determinato in € 72,24 ;
- condanna lo studio legale Folino alla restituzione, in favore di di Parte_1 quanto eventualmente da questa versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Lamezia Terme, 5 aprile 2025
Il Giudice Teresa Valeria Grieco