TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 12.05.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4259/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, (C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Anna Rosanova Parte_1 C.F._1 con la quale elett.te domicilia in Santa Maria la Carità (NA) alla Via Scafati n. 100 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'AVV. CARMINE BARONE , dell'Avvocatura INPS, con il quale elett.te domicilia come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 26.07.2022, ha dedotto di essere titolare di Parte_1 pensione di invalidità civile (categoria INVCIV n. 07361151), nella misura di euro
246,97 mensili, con decorrenza dal 01.01.2008, ma che in seguito all'omologazione della separazione consensuale dal coniuge l'Inps con missiva Controparte_2 del 06.11.2018 chiedeva in restituzione la somma di euro 6.989,08 per il periodo dal
01/2017 al 12/2018 e, successivamente, in data chiedeva la restituzione della complessiva somma di euro 22.156,03 per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2016, sulla scorta della seguente motivazione: “prestazione non spettante per il possesso di redditi superiori al limite massimo stabilito dalla vigente normativa – percepisce assegno di mantenimento a seguito di separazione dal 3/2010”.
La ricorrente ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa restitutoria dell'INPS, deducendo, in particolare, la mancanza di dolo e la sussistenza di un errore imputabile esclusivamente all' atteso che l'importo dell'assegno CP_1 di mantenimento versato dal coniuge separato sarebbe stato destinato a sostenere gli studi universitari della figlia convivente e non avrebbe incrementato il reddito della percipiente.
L'INPS si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto con varie argomentazioni.
La controversia può essere scrutinata alla luce della disciplina dell'assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995, art.
3. Esso è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Nel caso in esame l'INPS ha revocato la spettanza dell'assegno sociale sostenendo che la , in seguito alla separazione consensuale, non versasse più in stato di Pt_1 bisogno, concorrendo all'incremento del reddito dell'accipiens l'assegno di mantenimento pari all'importo di € 500,00 in presenza di un coniuge in grado di dare un sostegno economico. In particolare, proprio dalla dichiarazione effettuata dalla ricorrente con la trasmissione del modello RED relativo all'anno 2016, effettuata dalla stessa Sig.a di è emersa la percezione di un assegno di mantenimento mensile Pt_1 di euro 500,00 ed il conseguenziale superamento del limite reddituale annuo di legge
(€ 4.800,00), circostanza che ha inevitabilmente determinata la insussistente dello stato di non autosufficienza economica e la revoca del beneficio.
Specularmente, ha sostenuto che l'importo mensile di € 500,00 previsto Parte_1 nell'omologa solo per la metà (€ 250,00) sarebbe stata a lei imputabile mentre la restante metà sarebbe stato destinato a sostenere gli studi universitari della figlia e quindi non considerabile ai fini del suo trattamento di invalidità.
In vero tali affermazioni non hanno trovato sufficiente riscontro probatorio.
Dall'attenta analisi delle condizioni di separazione, infatti, è emerso che la somma di
€ 500,00 sia stata destinata unicamente al mantenimento della moglie. Tanto è vero che al punto n. 2) dell'accordo è previsto che il padre si obbligava al pagamento annuale di tutte le tasse e spese universitarie.
Inoltre, al successivo punto 3) è previsto il versamento della somma di € 500,00 unicamente in favore della moglie senza alcun riferimento neppure indiretto a diversa imputazione. Appare evidente che - atteso che la figlia era già all'epoca maggiorenne - l'eventuale ripartizione in parti uguali del predetto assegno tra madre e figlia avrebbe dovuto essere espressamente previsto.
Inoltre, l'importo dell'assegno risulta “determinato in tale misura ridotta in considerazione del trasferimento immobiliare di cui appresso”. Si legge infatti che
“Infatti esso titolo di integrazione del mantenimento della moglie CP_3
trasferisce con il presente atto ad essa …la propria quota Parte_1 Parte_1 di comproprietà (per cui la Sig.a diventa unica proprietaria) dei seguenti Parte_1 immobili…”.
Dal tenore degli accordi formalizzati appare evidente quindi che l'assegno di € 500,00, contrariamente a quanto ex adverso preteso, va considerato per l'intero a favore della
Sig.a ai fini della determinazione del limite reddituale di legge nella Pt_1 determinazione della spettanza o meno del trattamento di invalidità civile.
Inoltre, la circostanza riferita dalla ricorrente per cui il marito si sarebbe reso parzialmente inadempiente ai propri obblighi, è risultata priva di riscontro documentale e non può essere idonea a delegittimare l'operato dell
[...]
che correttamente, al venir meno del requisito reddituale, ha revocato CP_4 la prestazione oggetto di causa. Conclusivamente deve ritenersi che debba darsi rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge
(ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata nell'anno 2016).
Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso, per il venir meno del requisito reddituale che abilita l'INPS a chiedere la restituzione solo a far data dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è stato comunicato al percipiente. Il che, come emerge dalla documentazione in atti, è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 26.07.22 nei Parte_1 confronti dell'INPS, così provvede: - Rigetta la domanda
- Compensa integralmente le spese del giudizio
Torre Annunziata, 12/6/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 12.05.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4259/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, (C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Anna Rosanova Parte_1 C.F._1 con la quale elett.te domicilia in Santa Maria la Carità (NA) alla Via Scafati n. 100 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'AVV. CARMINE BARONE , dell'Avvocatura INPS, con il quale elett.te domicilia come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 26.07.2022, ha dedotto di essere titolare di Parte_1 pensione di invalidità civile (categoria INVCIV n. 07361151), nella misura di euro
246,97 mensili, con decorrenza dal 01.01.2008, ma che in seguito all'omologazione della separazione consensuale dal coniuge l'Inps con missiva Controparte_2 del 06.11.2018 chiedeva in restituzione la somma di euro 6.989,08 per il periodo dal
01/2017 al 12/2018 e, successivamente, in data chiedeva la restituzione della complessiva somma di euro 22.156,03 per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2016, sulla scorta della seguente motivazione: “prestazione non spettante per il possesso di redditi superiori al limite massimo stabilito dalla vigente normativa – percepisce assegno di mantenimento a seguito di separazione dal 3/2010”.
La ricorrente ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa restitutoria dell'INPS, deducendo, in particolare, la mancanza di dolo e la sussistenza di un errore imputabile esclusivamente all' atteso che l'importo dell'assegno CP_1 di mantenimento versato dal coniuge separato sarebbe stato destinato a sostenere gli studi universitari della figlia convivente e non avrebbe incrementato il reddito della percipiente.
L'INPS si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto con varie argomentazioni.
La controversia può essere scrutinata alla luce della disciplina dell'assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995, art.
3. Esso è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Nel caso in esame l'INPS ha revocato la spettanza dell'assegno sociale sostenendo che la , in seguito alla separazione consensuale, non versasse più in stato di Pt_1 bisogno, concorrendo all'incremento del reddito dell'accipiens l'assegno di mantenimento pari all'importo di € 500,00 in presenza di un coniuge in grado di dare un sostegno economico. In particolare, proprio dalla dichiarazione effettuata dalla ricorrente con la trasmissione del modello RED relativo all'anno 2016, effettuata dalla stessa Sig.a di è emersa la percezione di un assegno di mantenimento mensile Pt_1 di euro 500,00 ed il conseguenziale superamento del limite reddituale annuo di legge
(€ 4.800,00), circostanza che ha inevitabilmente determinata la insussistente dello stato di non autosufficienza economica e la revoca del beneficio.
Specularmente, ha sostenuto che l'importo mensile di € 500,00 previsto Parte_1 nell'omologa solo per la metà (€ 250,00) sarebbe stata a lei imputabile mentre la restante metà sarebbe stato destinato a sostenere gli studi universitari della figlia e quindi non considerabile ai fini del suo trattamento di invalidità.
In vero tali affermazioni non hanno trovato sufficiente riscontro probatorio.
Dall'attenta analisi delle condizioni di separazione, infatti, è emerso che la somma di
€ 500,00 sia stata destinata unicamente al mantenimento della moglie. Tanto è vero che al punto n. 2) dell'accordo è previsto che il padre si obbligava al pagamento annuale di tutte le tasse e spese universitarie.
Inoltre, al successivo punto 3) è previsto il versamento della somma di € 500,00 unicamente in favore della moglie senza alcun riferimento neppure indiretto a diversa imputazione. Appare evidente che - atteso che la figlia era già all'epoca maggiorenne - l'eventuale ripartizione in parti uguali del predetto assegno tra madre e figlia avrebbe dovuto essere espressamente previsto.
Inoltre, l'importo dell'assegno risulta “determinato in tale misura ridotta in considerazione del trasferimento immobiliare di cui appresso”. Si legge infatti che
“Infatti esso titolo di integrazione del mantenimento della moglie CP_3
trasferisce con il presente atto ad essa …la propria quota Parte_1 Parte_1 di comproprietà (per cui la Sig.a diventa unica proprietaria) dei seguenti Parte_1 immobili…”.
Dal tenore degli accordi formalizzati appare evidente quindi che l'assegno di € 500,00, contrariamente a quanto ex adverso preteso, va considerato per l'intero a favore della
Sig.a ai fini della determinazione del limite reddituale di legge nella Pt_1 determinazione della spettanza o meno del trattamento di invalidità civile.
Inoltre, la circostanza riferita dalla ricorrente per cui il marito si sarebbe reso parzialmente inadempiente ai propri obblighi, è risultata priva di riscontro documentale e non può essere idonea a delegittimare l'operato dell
[...]
che correttamente, al venir meno del requisito reddituale, ha revocato CP_4 la prestazione oggetto di causa. Conclusivamente deve ritenersi che debba darsi rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge
(ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata nell'anno 2016).
Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso, per il venir meno del requisito reddituale che abilita l'INPS a chiedere la restituzione solo a far data dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento è stato comunicato al percipiente. Il che, come emerge dalla documentazione in atti, è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 26.07.22 nei Parte_1 confronti dell'INPS, così provvede: - Rigetta la domanda
- Compensa integralmente le spese del giudizio
Torre Annunziata, 12/6/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco