Articolo 121 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 111 terArticolo 111 quinquies
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19 aprile 1942
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7 febbraio 2014
Art. 121.

Le azioni di reclamo di stato di figlio ((nato nel matrimonio)) spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda e' stata proposta prima del 1° luglio 1939.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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