Art. 121.
Le azioni di reclamo di stato di figlio ((nato nel matrimonio)) spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda e' stata proposta prima del 1° luglio 1939.
Le azioni di reclamo di stato di figlio ((nato nel matrimonio)) spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda e' stata proposta prima del 1° luglio 1939.