TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/11/2024, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 30.11.2023, da
1) Parte_1
Nato in Romani il 09.11.1987
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Valeria Ratto
e
2) Parte_2
nata Napoli il 15.12.1994
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Claudia Canali
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Como, in data 25.07.2022,
(anno 2022, atto n. 95, reg. atti di matrimonio, parte I, serie A)
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 180/2024 del 13.02.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
Senza figli
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30.11.2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri in Parte_1 Parte_2
Como il 25.07.2022, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio al n. 95, Parte I, serie A, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere all'annotazione della sentenza nel Registro Atti
di Matrimonio.
- Spese compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per pagina 2 di 4 l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in data 25.07.2022, in Como con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Como (anno 2022, atto n. 95, reg. atti di matrimonio, parte I, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Como dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 30.10.2024
pagina 3 di 4
Il Presidente est.
dr. Barbara Cao
pagina 4 di 4
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 30.11.2023, da
1) Parte_1
Nato in Romani il 09.11.1987
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Valeria Ratto
e
2) Parte_2
nata Napoli il 15.12.1994
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Claudia Canali
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Como, in data 25.07.2022,
(anno 2022, atto n. 95, reg. atti di matrimonio, parte I, serie A)
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 180/2024 del 13.02.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
Senza figli
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30.11.2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri in Parte_1 Parte_2
Como il 25.07.2022, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio al n. 95, Parte I, serie A, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere all'annotazione della sentenza nel Registro Atti
di Matrimonio.
- Spese compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per pagina 2 di 4 l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1
in data 25.07.2022, in Como con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Como (anno 2022, atto n. 95, reg. atti di matrimonio, parte I, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Como dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 30.10.2024
pagina 3 di 4
Il Presidente est.
dr. Barbara Cao
pagina 4 di 4