Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3700/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MACCARI Parte_1 C.F._1
CRISTINA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. MACCARI CRISTINA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 11/07/2023, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con sentenza n. 1184/2023 emessa in data 7/09/2024 nel procedimento RG. NR.
3523/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto e ciascuno di essi fisserà ove meglio ritiene la propria residenza.
2) L'immobile casa coniugale, posta in Comune di Serramazzoni (MO), fraz. San Dalmazio, Via San
Dalmazio 1217 di proprietà esclusiva della sola SI.ra , poiché, acquistato dopo il Parte_2
matrimonio quale bene personale ex. art. 179 c.c. lett. F), con dichiarazione resa dal SI. Parte_1
ai sensi del II comma della citata norma, come si evince dall'atto di compravendita
[...]
stipulato in data 30/04/2003 a Ministero del Notaio Notaio in Cavezzo (MO) Rep. Persona_1
nr. 4351 Raccolta 929 registrato in Mirandola (MO) il 13/05/2003 al nr. 640 serie 1T con le relative pertinenze, rimane in proprietà ed uso alla SI.ra medesima con tutti gli arredi ed il Parte_2
relativo mobilio rimanente, che continuerà ad abitarla assieme al figlio maggiorenne . Per_2
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, in sede di separazione consensuale, alla suddivisione ed assegnazione dei beni mobili e degli arredi secondo accordi raggiunti tra di loro, con reciproca soddisfazione.
4) I ricorrenti inoltre concordano e confermano che per quanto riguarda la polizza assicurativa
“ ” prodotto Premium Unit Linked nr. 001892KBA07 con contraente/assicurato la SI.ra CP
, in caso di riscatto il valore corrispondente della predetta polizza verrà interamente Parte_2
versato sul conto corrente personale della SI.ra stessa, essendone la sola intestataria. Parte_2
5) I ricorrenti confermano, altresì, che il totale del portafoglio finanziario “ ” nr. CP
1/069993/000-1/027845/000-1/028562/000 (Dossier Titoli) e Fondi di investimento, di cui al punto e) del presente atto, ad oggi cointestato anche con i due figli, verrà in caso di disinvestimento suddiviso in proporzione esattamente in base alle rispettive concordate quote di proprietà. I coniugi dovranno accordarsi sull'eventuale decisione di disinvestimento riguardante ogni Fondo e Titolo cointestato, e suddividersi - sempre in proporzione in base alle rispettive quote di proprietà - il valore che ne risulterà o verrà rinvenuto alla scadenza, versando l'importo corrispondente sul proprio conto corrente personale.
pagina 2 di 4 6) I ricorrenti, dichiarano di aver già definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione oltre, a quanto qui convenuto, dandosi atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimarrà di spettanza esclusiva dello stesso.
7) I ricorrenti dichiarano reciprocamente di rinunciare a pretendere l'uno dall'altro, somme a titolo di contributo al mantenimento e/o assegno divorzile essendo economicamente autosufficienti e provvedendo ciascuno di essi al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita.
8) Per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza.
9) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473 bis n.51 comma 2 c.p.c. ribadiscono di non volersi riconciliare, e chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
10)Le spese legali relative al presente procedimento, sono a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
11)I coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero”;
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in NAPOLI il
29/08/1990 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NAPOLI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 3 di 4 Anno 1990 Atto n. 114 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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