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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 432/2024 R.G. e promossa da
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'Avv. Carlo Sangermani C.F._2
LA (C.F. pec: , fax 07355015) e C.F._3 Email_1
Avv. Isabella Perotti del foro di Ascoli Piceno (C.F. pec: C.F._4
, il tutto giusta procura rilasciata, su foglio separato, del quale è stata estratta Email_2 copia informatica per immagine allegata al fascicolo telematico.
Appellanti
Contro
, (c.f. p.i. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._5 P.IVA_1 dall'Avv. LA NI del Foro di Fermo (c.f. ), elettivamente domiciliato C.F._6 presso lo studio del difensore a Petritoli, c.da Sant'Antonio n.149, come da procura in atti: l'Avv.
pagina 1 di 14 LA NI dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0734/658683
e all'indirizzo pec: Email_3
- appellato -
OGGETTO: Appello avverso sentenza in materia di appalto tra privati.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 – Antefatto e vicenda processuale in primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio , chiedendo Controparte_1 CP_2 che lo stesso fosse condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro
6.160,22, di cui euro 5.110,22 per compensi come liquidati dal Competente Collegio dei Geometri ed euro 1.050,00 per spese tecniche sostenute dallo ricorrente in favore del resistente, oltre CP_1 accessori.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva che, a seguito di contratto di appalto stipulato con , aveva assunto l'incarico della direzione dei lavori, della progettazione e CP_2 della sicurezza presso l'immobile del committente, sito in Grottammare, via Dei Piceni 48-50. Per tali le prestazioni di cui al contratto, il ricorrente asseriva di non aver ricevuto i compensi per i quali aveva emesso parcella. Aveva, pertanto, detratto gli acconti percepiti ed emesso la fattura n. 6 del 21.03.2017 per l'importo di euro 5.110,22. Per le prestazioni svolte da altro professionista incaricato, CP_1
aveva sostenuto le relative spese per euro 1.050,00 delle quali chiedeva il rimborso, come da
[...] fattura n. 7 del 21.03.2017 rimessa al cliente. Entrambe le fatture erano rimaste insolute.
Si costituiva in giudizio , quale tutore del padre , chiedendo che fosse accertato il Parte_1 CP_2 grave inadempimento del geom. alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di CP_1 CP_2
dichiarando, per l'effetto, la risoluzione del contratto ex art.1453 c.c. e, quindi, non dovuta
[...] alcuna somma a titolo di compenso professionale;
chiedeva, altresì, che, in via riconvenzionale, il pagina 2 di 14 ricorrente fosse condannato a ripetere la somma ricevuta a titolo di acconto, pari ad euro 2.100,00 oltre accessori.
A fondamento delle proprie domande, il resistente deduceva che, in virtù del contratto di appalto del
25.03.2015, tra , quest'ultimo si era impegnato a svolgere lavori di Parte_3 Parte_4 ristrutturazione edilizia dell'immobile di proprietà dell' CP_2
Quale direttori dei lavori, veniva nominato il Geom. . Controparte_1
I lavori comprendevano il rifacimento della copertura dell'edificio e la demolizione e rifacimento dell'intonaco esterno. Nel primo computo metrico consegnato ai proprietari e dagli stessi sottoscritto era stata, inizialmente, proposta la realizzazione di un tetto ad isolamento classico.
Successivamente, considerata l'ingente spesa, veniva pattuita la realizzazione di un più funzionale tetto ventilato a quattro falde che avrebbe maggiormente valorizzato l'immobile.
Nelle more, peggiorando le condizioni di salute di , il figlio assumeva la CP_2 Pt_1 gestione degli affari del padre per il tempo necessario a chiedere la sua interdizione.
A maggio 2015, l'appaltatore e il direttore dei lavori informavano di aver proceduto alla Parte_1 realizzazione di un isolamento classico maggiormente funzionale relativamente ad un tetto a quattro falde come quello progettato. Nel mese successivo, durante un nuovo sopralluogo in cantiere, l' CP_2 apprendeva che, differentemente da quanto previsto nel contratto per l'integrale demolizione e rifacimento dell'intonaco, gli appaltatori avevano optato per mantenere le porzioni di intonaco in buone condizioni demolendo solo le parti pericolanti, con rasatura del resto. Insospettito dalle variazioni rispetto agli accordi iniziali, tutte realizzate senza interpellarlo, il committente, alla consegna dei lavori, chiedeva un termine di 30 giorni per procedere alla verifica delle opere a mezzo del Geom. il Parte_5 quale, in data 01.03.2016, contestava al Direttore dei Lavori le difformità rispetto al progetto iniziale, non giustificabili dal punto di vista tecnico.
A tale incontro seguiva una raccomandata inviata dall' all'impresa e al Geom. , CP_2 Pt_4 CP_1 con la quale venivano reiterate tutte le contestazioni, in termini di un grave inadempimento del
Direttore dei Lavori: interpellato dall' in merito alle difformità relative sia al tetto, sia CP_2 all'intonaco, il Geom. aveva addotto ragioni tecniche, cui ovviamente il committente aveva CP_1 dato credito, salvo poi scoprire che le medesime erano del tutto infondate.
Analogamente, per quanto riguardava l'intonaco, anche in questo caso il Geom. aveva CP_1 giustificato l'operato della ditta, sostenendo che le buone condizioni dell'intonaco avevano fatto optare pagina 3 di 14 per la diversa scelta. Al contrario, sarebbe stato obbligo del professionista segnalare a priori al committente che la scelta di non demolire interamente l'intonaco non era quella tecnicamente più idonea e comunque che l'impresa non stava operando secondo la buona regola dell'arte.
Inoltre, innanzi alla difformità del tetto rispetto al progetto presentato con la SCIA, il professionista avrebbe dovuto presentare in Comune una variante urbanistica per la realizzazione di una copertura diversa rispetto a quella dichiarata. La mancata apposizione del pacchetto ventilato avrebbe dovuto comportare, infatti, nuovi calcoli ed un nuovo progetto termico. Al contrario, nella comunicazione di fine lavori, il Direttore dei lavori aveva dichiarato la conformità delle opere al progetto e alla relazione tecnica asseverata anche se nel progetto allegato si poteva evincere come il tetto ventilato non fosse stato realizzato, con le dovute conseguenze in punto di irregolarità amministrativa: da un lato si sarebbe dovuto richiedere la sanatoria ed una nuova progettazione termica, quantificata almeno in euro
5.100,00 oltre le sanzioni applicate dal Comune;
dall'altro lato, sarebbe derivato un ulteriore danno non potendosi apportare all'immobile future modifiche volumetriche.
Ultimo inadempimento ascrivibile al professionista era quello relativo allo smaltimento dell'eternit. Nel progettare il rifacimento della copertura, infatti, era emersa la necessità di demolire alcune parti in eternit, che si sarebbero dovute smaltire secondo quanto prescritto dalla legge con l'ausilio di una ditta specializzata. Il Geom. avrebbe dovuto occuparsi di reperire una ditta e vigilare sul corretto CP_1 svolgimento dell'operazione ma il professionista non aveva consegnato alla proprietà la documentazione relativa al corretto smaltimento.
L' contestava la non precisa corrispondenza, in ogni caso, rispetto al preventivo originario pari CP_2 ad euro 4.987,50 comprendente le attività di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Fine Lavori ed Agibilità, Contratti con Imprese, Consulenza, Redazione di Nuovo Accatastamento e Sicurezza
Cantieri, di spese “anomale”, come quelle relative alla “Redazione di verbali condominio e riunioni”,
“Redazione di documentazione per occupazione di suolo pubblico” e i compensi per i vari sopralluoghi in cantiere. Ingiustificato doveva ritenersi poi, il compenso aggiuntivo richiesto per la progettazione architettonica del piano sottotetto, per il posizionamento Velux e per la predisposizione scarichi dovendosi ricondurre i compensi richiesti in quello generale relativo alla progettazione, i compensi per il progetto termico e quello acustico affidato all'Arch. il cui compenso sarebbe poi stato incluso Per_1 in quello spettante al Direttore dei Lavori. Il preventivo rilasciato dall'Arch. era pari ad euro Per_1
600,00 di importo, dunque, inferiore di euro 400,00 rispetto a quanto richiesto dallo . CP_1
pagina 4 di 14 In sede di memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., il ricorrente specificava, fra l'altro, che le opere realizzate erano esenti da qualsivoglia vizio e, in ogni caso, nella diversa realizzazione, erano state concordate ed accettate dal committente, con espresso esonero del Direttore dei Lavori da ogni responsabilità per le variazioni lamentate ed espressa approvazione mediante sottoscrizione del certificato di fine lavori recante la specifica indicazione delle modifiche, regolarmente depositata agli enti preposti. L'accettazione dell'opera escludeva la garanzia per i vizi per la quale era comunque maturata la decadenza di legge poiché non era stata attivata entro otto giorni dalla scoperta secondo quanto previsto dall'art. 2230, comma 1 c.c. e art. 2226 c.c.. Il committente, infatti, aveva ammesso di aver avuto notizia delle difformità relative al progetto già nei sopralluoghi di maggio e giugno 2015. In ogni caso, il contratto di appalto prevedeva espressamente, all'art.3, il potere del Direttore dei lavori, di apportare in corso d'opera varianti e modifiche ai disegni esecutivi, di qualunque natura e consistenza;
al successivo art. 4 era prevista l'incondizionata accettazione da parte del committente dell'operato del
Direttore dei Lavori per tutto quanto attinente all'esecuzione dei lavori oggetto di appalto. I danni lamentati, poi, dovevano ritenersi inveritieri e non provati.
L'eccezione relativa alla rimozione dell'eternit era infondata avendo la parte ricorrente depositato documentazione attestante il regolare smaltimento del materiale. Nel caso di specie, era stata seguita la procedura ESEDI (Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità) secondo la quale, nei casi indicati dall'art. 249, comma 2, non vi è per il datore di lavoro l'obbligo di presentare una notifica all'organo di vigilanza competente1.
§ 2 - La sentenza impugnata
Il primo giudice decideva la causa sulla base dei rilievi in fatto e diritto che di seguito si riassumono
1) Alla luce dell'istruttoria espletata è stato accertato che, in data 25.03.2015 e CP_2
nelle rispettive qualità di committente e di impresa appaltatrice, hanno Parte_4 concluso un contratto di appalto per la manutenzione straordinaria della copertura e solaio dell'appartamento di proprietà dell' CP_2 1 A sua volta,'art. 249, comma 2, del d.lgs 81/2008 stabilisce che “nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”. pagina 5 di 14 2) Ancora, dalla lettura del contratto è agevole desumere come alla Direzione dei Lavori fosse stato riservato il potere di apportare, in corso d'opera, varianti e modifiche ai progetti, fatta salva la pattuizione di prezzi e compensi da concordare oltre quelli già previsti (cfr. art. 3 contratto di appalto). Nondimeno, in ossequio alla lettera dell'art. 9 del contratto de quo, il committente, sottoscrivendo lo stesso e indicando il nominativo del direttore dei lavori, ha riconosciuto incondizionatamente ed accettato l'operato di quest'ultimo, quale proprio rappresentante per quanto di attinente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Ancora,
l'art. 10 dell'accordo, in punto di varianti in corso d'opera, ha previsto i limiti delle dette varianti provenienti dal solo committente.
3) Sussisteva sostanziale accettazione delle opere, se pure in variante, da parte della committenza.
Da un lato, infatti, dai documenti in atti può appurarsi la sottoscrizione da parte di CP_2
– mai disconosciuta – della comunicazione di fine lavori e certificato di collaudo finale
[...] nell'ambito della quale, il 26.01.2016, si dà conto dell'ultimazione dei lavori relativi al contratto di appalto per cui è causa nonché della certificazione delle opere eseguite in conformità al progetto e alla relazione tecnica asseverata.
4) Parimenti, era stato sottoscritto da e, successivamente, non disconosciuto, il CP_2 documento nel quale sono precisati i lavori eseguiti e svincolato il direttore dei lavori. Dalla lettura della dichiarazione in esame, emerge ancora una volta che i lavori sono stati ultimati il
25 gennaio 2016 ma, soprattutto, che gli stessi sono stati, a quella data, “verificati e concordati nella parziale e differente esecuzione, come meglio illustrato nell'elaborato grafico allegato al fine lavori e collaudo […]”; nell'ambito della stessa comunicazione l' si riserva il CP_2 diritto di verificare, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del documento, le opere eseguite delle quali aveva, però, già dichiarato l'avvenuta verifica e l'identificazione delle stesse quali opere concordate dovendosi, pertanto, interpretare la suddetta riserva relativa solo ad eventuali contestazioni circa l'esecuzione secondo le regole dell'arte delle varianti concordate.
5) Il tenore letterale della scrittura de qua va coordinato, poi, con le affermazioni rese dall' CP_2 nella comparsa di costituzione e risposta. Per affermazione dello stesso resistente, infatti, è accertato che il committente, già nel maggio 2015, avesse avuto notizia della difformità delle opere di isolamento del tetto realizzato secondo un isolamento classico piuttosto che con
“pacchetto ventilato”. Nello stesso senso, a giugno 2015, il committente era stato reso edotto del mancato smantellamento di tutto l'intonaco esterno che era stato demolito solo nelle parti pagina 6 di 14 pericolanti, mantenendo quelle porzioni risultate in buone condizioni previa sottoposizione a rasatura.
6) A fronte di un simile quadro circostanziale, il resistente non ha offerto elementi idonei a provare di aver contestato né all'appaltatore, nei termini di cui agli artt. 1662 e 1667 c.c., né al direttore dei lavori le difformità o la realizzazione non a regola d'arte delle opere deducendo, al più di aver chiesto nella persona di e del perito incaricato, successivamente alla Parte_1 conclusione e consegna dei lavori, spiegazioni sulla mancata conformazione a quanto pattuito nel capitolato e nella D.I.A..
7) Anche le prove orali richieste non sono state ammesse proprio alla luce della irrilevanza ed inidoneità delle stesse a superare un documento sottoscritto – e non disconosciuto – dal committente con cui si era dato conto dell'avvenuta consegna dell'opera e dell'ultimazione della stessa espressamente indicata come verificata e concordata nella parziale e differente esecuzione.
8) Passando alla valutazione dell'ulteriore dedotto inadempimento relativo allo smaltimento del materiale di risulta integrante rifiuti pericolosi, il ricorrente aveva dato prova del perfezionamento della procedura ESEDI (Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità).
L'effettiva esecuzione dello smaltimento dei rifiuti secondo la procedura in questione è rimasta, tra l'altro, incontestata;
il resistente il quale neppure aveva dato concreta prova che il materiale oggetto dello smaltimento, per natura o quantità dovesse essere sottoposto a diversa procedura.
La stessa corrispondenza con la AS RC non può ritenersi prova idonea ad affermare l'obbligo da parte del direttore dei lavori di optare per una diversa procedura di smaltimento.
9) Nessun inadempimento può essere individuato in capo al professionista per le asserite difformità urbanistiche rispetto alla D.I.A. trasmessa alle competenti autorità che, secondo le deduzioni dell' importerebbero la necessità di un procedimento in sanatoria con CP_2 conseguenze anche in punto di perdita di volumetria e compressione dello ius aedificandi del proprietario. Il resistente non aveva fornito alcun elemento probatorio né in relazione ad eventuali comunicazioni da parte delle amministrazioni competenti né relativamente alla concreta sussumibilità delle varianti oggetto di causa nell'ambito di quelle integranti un'irregolarità edilizia o urbanistica necessitante del suddetto intervento in sanatoria.
10) Infine, occorreva osservare che il diritto al corrispettivo per l'opera prestata, in ogni caso, non veniva meno nel caso di quello che secondo la stessa prospettazione dell' era un CP_2 inadempimento parziale, poiché “in tema di appalto, qualora l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità ed il committente non ne pretenda pagina 7 di 14 l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore, limitandosi, invece, a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, i detti vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (invocandosi in tal senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del
06/12/2017 (Rv. 646538 - 01). Un simile assunto andava, a maggior ragione, confermato ove, nell'accertamento dei profili di presunto inadempimento, la domanda di risoluzione (e dunque lo scioglimento del contratto di cui sopra) sia stata respinta dal giudice che non ne ravvisi i presupposti.
11) Circa il quantum da corrispondere al progettista, le censure erano avanzate in termini del tutto generici dal resistente il quale si è limitato ad affermare, quanto alle spese di progettazione, che le stesse dovevano essere ricondotte ad una spesa unitaria o comunque prevedibile e, pertanto, già computata nel preventivo. La detta contestazione non può essere, dunque, ritenuta fondata valorizzando la mancata negazione da parte del committente dell'effettiva realizzazione dell'opera nonché la documentazione comprovante lo svolgimento delle attività in questione da parte dello e, ancora, sulla scorta del parere di congruità fornito dal Collegio CP_1
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno. Se, infatti, è vero che nella liquidazione delle competenze professionali il Giudice non è vincolato al parere di congruità del
Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, è altrettanto vero che il soggetto che a tale congruità si oppone deve allegare elementi validi affinché detto potere officioso di riduzione possa essere esercitato. Così, dinanzi alla prova della fatturazione e del pagamento da parte del direttore dei lavori delle prestazioni rese dall'Arch. Per_1 relativamente agli impianti termici e acustici (cfr. doc 7 fascicolo parte ricorrente), il resistente ha mancato di fornire specifici elementi fondanti circostanze che escludessero la debenza del corrispettivo nella misura indicata.
§ 3 – L'appello
L'appello è stato articolato con censure appena al di sopra della necessaria specificità richiesta dalla legge e, in sostanza, attiene a tre tematiche, prevalentemente trattate in forma discorsiva:
1) Errata valutazione del primo giudice circa la sufficienza del consenso o accettazione dell'esecuzione delle opere in difformità rispetto al progetto, in realtà inidonea se provocata dalla pagina 8 di 14 inadempienza del direttore dei lavori rispetto alle obbligazioni che derivano dal contratto di prestazione d'opera professionale.
2) Conseguente erroneo rigetto delle prove orali richieste e mancata ctu
3) Errata applicazione, da parte del primo giudice, delle regole che presiedono alle responsabilità del professionista/dir. Lavori in ordine alla impossibilità o estrema difficolta di realizzazione del progetto originario, poi soggetto a modifiche, che debbono essere necessarie e funzionali, e relativamente alle quali, nell'operare la scelta, il direttore deve adoperare la diligenza di cui all'art. 1176 c.c. secondo comma. Se il D.L. ha comunicato al committente la non convenienza dell'esecuzione delle opere secondo progetto, e se invece il progetto poteva essere eseguito con profitto per il committente, il D.L. ha violato il disposto dell'art. 2236 c.c. e deve risarcire il danno da inadempimento.
Si è costituito lo ed ha richiesto l'integrale rigetto dell'appello, in via preliminare, peraltro, CP_1 invocando l'art. 329 c.p.c., in relazione all'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili, in specie l'impugnazione parziale, dal momento che gli odierni appellanti non hanno inteso proporre appello nei confronti del convenuto principale, sicchè la domanda, Controparte_3 volta all'accertamento dell'inadempimento dell'impresa alle obbligazioni contrattualmente assunte, è domanda abbandonata.
§§§§§
I motivi come sintetizzati ai punti 1) e 3) vanno trattati congiuntamente, il motivo sub 2) viene trattato in conseguenza delle risposte che si daranno in relazione al censurato comportamento del direttore dei lavori .
§ 4 – Il contesto contrattuale e la responsabilità in solido tra impresa appaltatrice e direttore dei lavori prospettata dal committente
4.1 – Va disattesa l'affermata valenza, valorizzata dall'appellato, dell'art. 329 cpc : la stessa parte appellata, nelle sue difese, richiama quanto lamentato dalla controparte in ordine all'asserita responsabilità in solido: “se l'impresa ha materialmente eseguito l'opera in difformità rispetto al progetto, il D.L. ha dal canto suo omesso di avvertire la committenza che tali difformità non erano giustificate, al contrario avallando le tesi dell'appaltatore”. Inoltre, seppure in maniera anodina,
l'appellante tiene a precisare quanto segue pagina 9 di 14 “Contestata la difformità delle esecuzioni rispetto al progetto, l'impresa ha giustificato la condotta invocando l'applicazione dell' articolo n.3 del contratto di appalto, il quale consentiva al direttore dei lavori di assegnare all'appaltatrice modifiche delle opere rispetto a quelle previste nel progetto originario. Ha quindi asserito di avere operato in ossequio alle istruzioni della D.L. che aveva istruito l'appaltatrice su come realizzare le opere (appunto in contrasto rispetto al progetto). La suddetta linea difensiva è stata prospettata dall'impresa non senza ambiguità. Su questo aspetto l'appellante non intende impugnare la sentenza ed oggi infatti non grava la pronunzia nei confronti dell'impresa.
Questo non perché l'appaltatrice sia stata esente da colpe, ma per circoscrivere il contenzioso ed ottenere per gli appellanti un risultato utile nella migliore semplificazione processuale.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo gli odierni appellanti hanno esercitato due azioni.
Con la prima hanno contestato l'inadempimento dell'impresa alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto.
Detta azione è da intendersi abbandonata.
Con la seconda, sostanziata dalla chiamata in causa del direttore dei lavori, hanno contestato l'inadempimento del geometra alle obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione d'opera professionale. CP_1
Questa seconda azione è coltivata con l'appello…”.
È ben vero che una responsabilità che si presuppone in solido può comportare che la rinuncia nei confronti di uno dei responsabili in solido (ove rinuncia vi sia) abbia effetto nei confronti del
(l'asserito) coobbligato, secondo quanto prevede l'art. 1301 c.c.2.
Ma la modalità di tale dichiarazione, posto che in sé significhi “remissione” ai sensi dell'art. 1301 c.c., sarebbe inserita in una argomentazione difensiva, in quanto tale insufficiente ad una vera e propria dichiarazione di volontà, e, per di più, fatta dal difensore del titolare del credito, privo di specifico mandato.
È invece vero quanto subordinatamente affermato da parte appellata, ove osserva che
“Gli odierni opponenti [rectius, appellanti] hanno promosso ricorso per cassazione avverso suddetta sentenza, col chiaro intento di non far scendere il giudicato su un procedimento, i cui riflessi sono indubbi rispetto al presente giudizio.
Resta fermo che il Giudice può sempre fare propria, come già detto in premessa, la pronuncia di merito, resa in altro procedimento, tanto più quando la Corte di Cassazione sia investita del giudizio di legittimità, solo per alcune parti della sentenza impugnata che diventa dunque irrevocabile per le altre.
Come detto, oggetto del ricorso per cassazione è l'argomentazione della Corte territoriale sul secondo motivo di appello che denunciava l'inadempimento del geometra per la mancata presentazione della SCIA in variante a seguito della avvenuta modifica del tetto, rispetto ai progetti originariamente depositati in Comune e la conseguente irregolarità urbanistica che ne era derivata…”.
Pertanto si dovrà effettuare riscontro sotto tale ultimo profilo , come di seguito 2 Comma 1 : “La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.” pagina 10 di 14 4.2 - L'art. 3 del contratto di appalto prevede : “E' inteso altresì che la Direzione dei Lavori potrà apportare in corso d'opera, varianti e modifiche ai disegni esecutivi, di qualunque natura e consistenza, fatti salva la pattuizione di prezzi e compensi da concordare, oltre quelli già previsti, come indicato al successivo art. 4…”.
L'Art 9, rubricato “ direzione dei lavori” prevede che “Il committente, con la sottoscrizione del contratto e l'indicazione del nominativo del direttore dei lavori, riconosce incondizionatamente ed accetta l'operato di quest'ultimo, quale suo rappresentante per tutto quanto attiene all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel contratto e nei documenti contrattuali”.
Ora, se da un lato appare evidente che espressioni del tipo “riconoscere incondizionatamente ed accettare l'operato del dir. Lav.”, in sé, non può consistere in una manleva incondizionata ed anticipata,
è però anche da rilevare che le espressioni contrattuali debbono essere interpretate, secondo l'art. 1367
c.c. nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
E l'effetto giuridico che si può individuare, nella fattispecie, non può che riguardare, in via generale un'ampia discrezionalità delle scelte tecniche, anche di modifica degli interventi.
Quali, poi, possano considerarsi i (pur sempre necessari) limiti di tali scelte, affinché la discrezionalità tecnica non trasmodi in mero arbitrio, costituirà oggetto della disamina al par. seguente.
§ 5 – Il controllo del committente, l'accettazione , i limiti della stessa.
Il committente, nel contratto d'appalto, ha un generale potere di controllo, finalizzato a garantire l'esatto adempimento dell'appaltatore, ma non anche a fungere da accettazione dell'opera.
Il controllo, in altre parole, non esclude la responsabilità dell'appaltatatore per vizi o difformità dell'opera stessa (Cass. 2003/4544), anche per quanto riguarda le parti già verificate (Cass. 80/5285;
78/4408; 46/72) e non incide sull'autonomia dell'appaltatore fino al punto da degradarne la posizione a quella di nudus minister, posto che egli conserva il potere e il dovere di vagliare la conformità alle regole dell'arte delle istruzioni fornite dal committente e, ove si limiti alla pedissequa ed acritica esecuzione di quanto richiestogli, non può liberarsi dalla responsabilità per i danni conseguenti alla maldestra esecuzione dell'opera (giurisprudenza costante, v. comunque Cass. 97/3520).
Nel nostro caso, la questione è diversa, in quanto l'appellante espone che solo dopo aver consultato altri suoi tecnici di fiducia si è resa conto che i lavori erano non solo difformi (giova ripetere ancora pagina 11 di 14 una volta: la difformità - non antigiuridica in sé, è chiaro - era ampiamente autorizzata nel contratto), ma inadeguati.
La questione, tuttavia, nel caso in esame, si pone in termini del tutto diversi ed è stata bene individuata proprio dal primo giudice nel passaggio della motivazione che è opportuno riprendere integralmente:
“Da un lato infatti, dai documenti in atti può appurarsi la sottoscrizione da parte di – mai disconosciuta – CP_2 della comunicazione di fine lavori e certificato di collaudo finale nell'ambito della quale, il 26.01.2016, si dà conto dell'ultimazione dei lavori relativi al contratto di appalto per cui è causa nonché della certificazione delle opere eseguite in conformità al progetto e alla relazione tecnica asseverata.
Ancora, analogamente sottoscritto da e, successivamente, non disconosciuto risulta il documento nel quale CP_2 sono precisati i lavori eseguiti e svincolato il direttore dei lavori. Dalla lettura della dichiarazione in esame, emerge ancora una volta che i lavori sono stati ultimati il 25 gennaio 2016 ma, soprattutto, che gli stessi sono stati, a quella data,
“verificati e concordati nella parziale e differente esecuzione, come meglio illustrato nell'elaborato grafico allegato al fine lavori e collaudo […]”; nell'ambito della stessa comunicazione l' si riserva il diritto di verificare, entro il termine CP_2 di 30 giorni dalla sottoscrizione del documento, le opere eseguite delle quali ha, però, già dichiarato l'avvenuta verifica e l'identificazione delle stesse quali opere concordate dovendosi, pertanto, interpretare la suddetta riserva relativa solo ad eventuali contestazioni circa l'esecuzione secondo le regole dell'arte delle varianti concordate. Il tenore letterale della scrittura de qua va coordinato, poi, con le affermazioni rese dall' nella comparsa di costituzione e risposta. Per CP_2 affermazione dello stesso resistente, infatti, è accertato che il committente, già nel maggio 2015, avesse avuto notizia della difformità delle opere di isolamento del tetto realizzato secondo un isolamento classico piuttosto che con “pacchetto ventilato”. Nello stesso senso, a giugno 2015, il committente era stato reso edotto del mancato smantellamento di tutto
l'intonaco esterno che era stato demolito solo nelle parti pericolanti, mantenendo quelle porzioni risultate in buone condizioni previa sottoposizione a rasatura…”.
Orbene appare evidente che in questo caso non ci si trova di fronte a lavori eseguiti male.
Così come non ci si trova di fronte a lavori che non sono corrispondenti al progetto iniziale con ricadute pubblicistiche in materia urbanistica, posta la “certificazione delle opere eseguite in conformità al progetto e alla relazione tecnica asseverata”.
A questo punto, ma la risposta sarebbe quasi inutile, a meno di non configurare una mancata corrispondenza dei lavori al minimo autorizzabile dalla PA, la qual cosa non è affermata, o è affermata in maniera tale da non consentire ove sia tale difformità, occorre verificare non se vi siano state autorizzazioni di lavori comunque inadeguati, ma piuttosto se i lavori effettivamente eseguiti, oggetto di accettazione, sia pure ad un livello tecnico diverso e/o astrattamente inferiore rispetto ad altre soluzioni tecniche inserite nel progetto originario, siano comunque stati eseguiti, nel loro ambito e secondo le loro specifiche tecniche, correttamente eseguiti.
Sia la prospettazione degli appellanti, sia la consulenza di parte da loro invocata – ove, l'una e l'altra, non trasmodino nell'affermazione che siano state eseguite opere francamente abusive o illegittime, il che è, come sopra detto, un fuor d'opera, sono, pertanto, nell'ambito della , per quanto Parte_6 esposto- modifica del progetto originario.
pagina 12 di 14 Incomprensibile, pertanto, appare l'ulteriore affermazione contenuta nell'atto di appello , secondo la quale un' “Accettazione postuma delle difformità od anche accordo preventivo sulle stesse possono determinare la non contestabilità all'impresa.
Nessun rilievo hanno invece, da parte di un committente sprovvisto di cognizioni tecniche, rispetto al direttore dei lavori esperto del settore e fiduciario del committente stesso se è stato il direttore dei lavori a rappresentare le difformità come necessarie o convenienti.
Le rimostranze nei confronti della DL sono avvenute nel momento in cui la committenza ha posto le deduzioni tecniche del DL sulla non fattibilità del progetto originario al vaglio dell'ing. e del geom. ”. CP_4 CP_5
Non si capisce, invero, ove si possa attingere l'autonoma rilevanza dei “cattivi consigli” del dir. Lav. rispetto alla non contestabilità all'impresa per accettazione, postuma o meno, delle difformità .
Verrebbe, a tacer d'altro, a cadere ogni possibile nesso causale tra la condotta del direttore dei lavori e la difformità dei lavori rispetto al progetto originario.
Infine, anche a volere prospettare, puramente e semplicemente, la figura del direttore dei lavori quale
“esperto del settore e fiduciario del committente”, nelle condizioni contrattuali delineate dal contratto d'appalto, così aperte, ab origine, ad un ampio ventaglio di soluzioni tecniche nella disponibilità, in primo luogo, dell'appaltatore, non si vede quali proposte alternative - che non fossero puramente e semplicemente quelle del blocco dei lavori, con le relative conseguenze sfavorevoli al committente, nascenti dall'assetto contrattuale esaminato – poteva consigliare il direttore dei lavori, salvo vigilare, e si è più volte detto che non è questo il problema messo in luce dalla domanda di inadempimento, che le modifiche fossero, nel loro ambito, tecnicamente accettabili.
§§§§§§§§§§§§§§§
In conclusione, l'appello è infondato, le spese seguono la soccombenza con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo. Ne consegue anche la sussistenza dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
e nei confronti di , così provvede: Parte_7 Parte_2 Controparte_1
- rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado che liquida, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00, per la Fase decisionale, in € 1.911,00, oltre 15% s.g., cassa ed iva di legge pagina 13 di 14 - Dichiara la sussistenza dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 2.12.25
IL CONSIGLIERE est.
Dr. C. Marziali
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 432/2024 R.G. e promossa da
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'Avv. Carlo Sangermani C.F._2
LA (C.F. pec: , fax 07355015) e C.F._3 Email_1
Avv. Isabella Perotti del foro di Ascoli Piceno (C.F. pec: C.F._4
, il tutto giusta procura rilasciata, su foglio separato, del quale è stata estratta Email_2 copia informatica per immagine allegata al fascicolo telematico.
Appellanti
Contro
, (c.f. p.i. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._5 P.IVA_1 dall'Avv. LA NI del Foro di Fermo (c.f. ), elettivamente domiciliato C.F._6 presso lo studio del difensore a Petritoli, c.da Sant'Antonio n.149, come da procura in atti: l'Avv.
pagina 1 di 14 LA NI dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0734/658683
e all'indirizzo pec: Email_3
- appellato -
OGGETTO: Appello avverso sentenza in materia di appalto tra privati.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 – Antefatto e vicenda processuale in primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio , chiedendo Controparte_1 CP_2 che lo stesso fosse condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro
6.160,22, di cui euro 5.110,22 per compensi come liquidati dal Competente Collegio dei Geometri ed euro 1.050,00 per spese tecniche sostenute dallo ricorrente in favore del resistente, oltre CP_1 accessori.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva che, a seguito di contratto di appalto stipulato con , aveva assunto l'incarico della direzione dei lavori, della progettazione e CP_2 della sicurezza presso l'immobile del committente, sito in Grottammare, via Dei Piceni 48-50. Per tali le prestazioni di cui al contratto, il ricorrente asseriva di non aver ricevuto i compensi per i quali aveva emesso parcella. Aveva, pertanto, detratto gli acconti percepiti ed emesso la fattura n. 6 del 21.03.2017 per l'importo di euro 5.110,22. Per le prestazioni svolte da altro professionista incaricato, CP_1
aveva sostenuto le relative spese per euro 1.050,00 delle quali chiedeva il rimborso, come da
[...] fattura n. 7 del 21.03.2017 rimessa al cliente. Entrambe le fatture erano rimaste insolute.
Si costituiva in giudizio , quale tutore del padre , chiedendo che fosse accertato il Parte_1 CP_2 grave inadempimento del geom. alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di CP_1 CP_2
dichiarando, per l'effetto, la risoluzione del contratto ex art.1453 c.c. e, quindi, non dovuta
[...] alcuna somma a titolo di compenso professionale;
chiedeva, altresì, che, in via riconvenzionale, il pagina 2 di 14 ricorrente fosse condannato a ripetere la somma ricevuta a titolo di acconto, pari ad euro 2.100,00 oltre accessori.
A fondamento delle proprie domande, il resistente deduceva che, in virtù del contratto di appalto del
25.03.2015, tra , quest'ultimo si era impegnato a svolgere lavori di Parte_3 Parte_4 ristrutturazione edilizia dell'immobile di proprietà dell' CP_2
Quale direttori dei lavori, veniva nominato il Geom. . Controparte_1
I lavori comprendevano il rifacimento della copertura dell'edificio e la demolizione e rifacimento dell'intonaco esterno. Nel primo computo metrico consegnato ai proprietari e dagli stessi sottoscritto era stata, inizialmente, proposta la realizzazione di un tetto ad isolamento classico.
Successivamente, considerata l'ingente spesa, veniva pattuita la realizzazione di un più funzionale tetto ventilato a quattro falde che avrebbe maggiormente valorizzato l'immobile.
Nelle more, peggiorando le condizioni di salute di , il figlio assumeva la CP_2 Pt_1 gestione degli affari del padre per il tempo necessario a chiedere la sua interdizione.
A maggio 2015, l'appaltatore e il direttore dei lavori informavano di aver proceduto alla Parte_1 realizzazione di un isolamento classico maggiormente funzionale relativamente ad un tetto a quattro falde come quello progettato. Nel mese successivo, durante un nuovo sopralluogo in cantiere, l' CP_2 apprendeva che, differentemente da quanto previsto nel contratto per l'integrale demolizione e rifacimento dell'intonaco, gli appaltatori avevano optato per mantenere le porzioni di intonaco in buone condizioni demolendo solo le parti pericolanti, con rasatura del resto. Insospettito dalle variazioni rispetto agli accordi iniziali, tutte realizzate senza interpellarlo, il committente, alla consegna dei lavori, chiedeva un termine di 30 giorni per procedere alla verifica delle opere a mezzo del Geom. il Parte_5 quale, in data 01.03.2016, contestava al Direttore dei Lavori le difformità rispetto al progetto iniziale, non giustificabili dal punto di vista tecnico.
A tale incontro seguiva una raccomandata inviata dall' all'impresa e al Geom. , CP_2 Pt_4 CP_1 con la quale venivano reiterate tutte le contestazioni, in termini di un grave inadempimento del
Direttore dei Lavori: interpellato dall' in merito alle difformità relative sia al tetto, sia CP_2 all'intonaco, il Geom. aveva addotto ragioni tecniche, cui ovviamente il committente aveva CP_1 dato credito, salvo poi scoprire che le medesime erano del tutto infondate.
Analogamente, per quanto riguardava l'intonaco, anche in questo caso il Geom. aveva CP_1 giustificato l'operato della ditta, sostenendo che le buone condizioni dell'intonaco avevano fatto optare pagina 3 di 14 per la diversa scelta. Al contrario, sarebbe stato obbligo del professionista segnalare a priori al committente che la scelta di non demolire interamente l'intonaco non era quella tecnicamente più idonea e comunque che l'impresa non stava operando secondo la buona regola dell'arte.
Inoltre, innanzi alla difformità del tetto rispetto al progetto presentato con la SCIA, il professionista avrebbe dovuto presentare in Comune una variante urbanistica per la realizzazione di una copertura diversa rispetto a quella dichiarata. La mancata apposizione del pacchetto ventilato avrebbe dovuto comportare, infatti, nuovi calcoli ed un nuovo progetto termico. Al contrario, nella comunicazione di fine lavori, il Direttore dei lavori aveva dichiarato la conformità delle opere al progetto e alla relazione tecnica asseverata anche se nel progetto allegato si poteva evincere come il tetto ventilato non fosse stato realizzato, con le dovute conseguenze in punto di irregolarità amministrativa: da un lato si sarebbe dovuto richiedere la sanatoria ed una nuova progettazione termica, quantificata almeno in euro
5.100,00 oltre le sanzioni applicate dal Comune;
dall'altro lato, sarebbe derivato un ulteriore danno non potendosi apportare all'immobile future modifiche volumetriche.
Ultimo inadempimento ascrivibile al professionista era quello relativo allo smaltimento dell'eternit. Nel progettare il rifacimento della copertura, infatti, era emersa la necessità di demolire alcune parti in eternit, che si sarebbero dovute smaltire secondo quanto prescritto dalla legge con l'ausilio di una ditta specializzata. Il Geom. avrebbe dovuto occuparsi di reperire una ditta e vigilare sul corretto CP_1 svolgimento dell'operazione ma il professionista non aveva consegnato alla proprietà la documentazione relativa al corretto smaltimento.
L' contestava la non precisa corrispondenza, in ogni caso, rispetto al preventivo originario pari CP_2 ad euro 4.987,50 comprendente le attività di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Fine Lavori ed Agibilità, Contratti con Imprese, Consulenza, Redazione di Nuovo Accatastamento e Sicurezza
Cantieri, di spese “anomale”, come quelle relative alla “Redazione di verbali condominio e riunioni”,
“Redazione di documentazione per occupazione di suolo pubblico” e i compensi per i vari sopralluoghi in cantiere. Ingiustificato doveva ritenersi poi, il compenso aggiuntivo richiesto per la progettazione architettonica del piano sottotetto, per il posizionamento Velux e per la predisposizione scarichi dovendosi ricondurre i compensi richiesti in quello generale relativo alla progettazione, i compensi per il progetto termico e quello acustico affidato all'Arch. il cui compenso sarebbe poi stato incluso Per_1 in quello spettante al Direttore dei Lavori. Il preventivo rilasciato dall'Arch. era pari ad euro Per_1
600,00 di importo, dunque, inferiore di euro 400,00 rispetto a quanto richiesto dallo . CP_1
pagina 4 di 14 In sede di memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., il ricorrente specificava, fra l'altro, che le opere realizzate erano esenti da qualsivoglia vizio e, in ogni caso, nella diversa realizzazione, erano state concordate ed accettate dal committente, con espresso esonero del Direttore dei Lavori da ogni responsabilità per le variazioni lamentate ed espressa approvazione mediante sottoscrizione del certificato di fine lavori recante la specifica indicazione delle modifiche, regolarmente depositata agli enti preposti. L'accettazione dell'opera escludeva la garanzia per i vizi per la quale era comunque maturata la decadenza di legge poiché non era stata attivata entro otto giorni dalla scoperta secondo quanto previsto dall'art. 2230, comma 1 c.c. e art. 2226 c.c.. Il committente, infatti, aveva ammesso di aver avuto notizia delle difformità relative al progetto già nei sopralluoghi di maggio e giugno 2015. In ogni caso, il contratto di appalto prevedeva espressamente, all'art.3, il potere del Direttore dei lavori, di apportare in corso d'opera varianti e modifiche ai disegni esecutivi, di qualunque natura e consistenza;
al successivo art. 4 era prevista l'incondizionata accettazione da parte del committente dell'operato del
Direttore dei Lavori per tutto quanto attinente all'esecuzione dei lavori oggetto di appalto. I danni lamentati, poi, dovevano ritenersi inveritieri e non provati.
L'eccezione relativa alla rimozione dell'eternit era infondata avendo la parte ricorrente depositato documentazione attestante il regolare smaltimento del materiale. Nel caso di specie, era stata seguita la procedura ESEDI (Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità) secondo la quale, nei casi indicati dall'art. 249, comma 2, non vi è per il datore di lavoro l'obbligo di presentare una notifica all'organo di vigilanza competente1.
§ 2 - La sentenza impugnata
Il primo giudice decideva la causa sulla base dei rilievi in fatto e diritto che di seguito si riassumono
1) Alla luce dell'istruttoria espletata è stato accertato che, in data 25.03.2015 e CP_2
nelle rispettive qualità di committente e di impresa appaltatrice, hanno Parte_4 concluso un contratto di appalto per la manutenzione straordinaria della copertura e solaio dell'appartamento di proprietà dell' CP_2 1 A sua volta,'art. 249, comma 2, del d.lgs 81/2008 stabilisce che “nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”. pagina 5 di 14 2) Ancora, dalla lettura del contratto è agevole desumere come alla Direzione dei Lavori fosse stato riservato il potere di apportare, in corso d'opera, varianti e modifiche ai progetti, fatta salva la pattuizione di prezzi e compensi da concordare oltre quelli già previsti (cfr. art. 3 contratto di appalto). Nondimeno, in ossequio alla lettera dell'art. 9 del contratto de quo, il committente, sottoscrivendo lo stesso e indicando il nominativo del direttore dei lavori, ha riconosciuto incondizionatamente ed accettato l'operato di quest'ultimo, quale proprio rappresentante per quanto di attinente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Ancora,
l'art. 10 dell'accordo, in punto di varianti in corso d'opera, ha previsto i limiti delle dette varianti provenienti dal solo committente.
3) Sussisteva sostanziale accettazione delle opere, se pure in variante, da parte della committenza.
Da un lato, infatti, dai documenti in atti può appurarsi la sottoscrizione da parte di CP_2
– mai disconosciuta – della comunicazione di fine lavori e certificato di collaudo finale
[...] nell'ambito della quale, il 26.01.2016, si dà conto dell'ultimazione dei lavori relativi al contratto di appalto per cui è causa nonché della certificazione delle opere eseguite in conformità al progetto e alla relazione tecnica asseverata.
4) Parimenti, era stato sottoscritto da e, successivamente, non disconosciuto, il CP_2 documento nel quale sono precisati i lavori eseguiti e svincolato il direttore dei lavori. Dalla lettura della dichiarazione in esame, emerge ancora una volta che i lavori sono stati ultimati il
25 gennaio 2016 ma, soprattutto, che gli stessi sono stati, a quella data, “verificati e concordati nella parziale e differente esecuzione, come meglio illustrato nell'elaborato grafico allegato al fine lavori e collaudo […]”; nell'ambito della stessa comunicazione l' si riserva il CP_2 diritto di verificare, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del documento, le opere eseguite delle quali aveva, però, già dichiarato l'avvenuta verifica e l'identificazione delle stesse quali opere concordate dovendosi, pertanto, interpretare la suddetta riserva relativa solo ad eventuali contestazioni circa l'esecuzione secondo le regole dell'arte delle varianti concordate.
5) Il tenore letterale della scrittura de qua va coordinato, poi, con le affermazioni rese dall' CP_2 nella comparsa di costituzione e risposta. Per affermazione dello stesso resistente, infatti, è accertato che il committente, già nel maggio 2015, avesse avuto notizia della difformità delle opere di isolamento del tetto realizzato secondo un isolamento classico piuttosto che con
“pacchetto ventilato”. Nello stesso senso, a giugno 2015, il committente era stato reso edotto del mancato smantellamento di tutto l'intonaco esterno che era stato demolito solo nelle parti pagina 6 di 14 pericolanti, mantenendo quelle porzioni risultate in buone condizioni previa sottoposizione a rasatura.
6) A fronte di un simile quadro circostanziale, il resistente non ha offerto elementi idonei a provare di aver contestato né all'appaltatore, nei termini di cui agli artt. 1662 e 1667 c.c., né al direttore dei lavori le difformità o la realizzazione non a regola d'arte delle opere deducendo, al più di aver chiesto nella persona di e del perito incaricato, successivamente alla Parte_1 conclusione e consegna dei lavori, spiegazioni sulla mancata conformazione a quanto pattuito nel capitolato e nella D.I.A..
7) Anche le prove orali richieste non sono state ammesse proprio alla luce della irrilevanza ed inidoneità delle stesse a superare un documento sottoscritto – e non disconosciuto – dal committente con cui si era dato conto dell'avvenuta consegna dell'opera e dell'ultimazione della stessa espressamente indicata come verificata e concordata nella parziale e differente esecuzione.
8) Passando alla valutazione dell'ulteriore dedotto inadempimento relativo allo smaltimento del materiale di risulta integrante rifiuti pericolosi, il ricorrente aveva dato prova del perfezionamento della procedura ESEDI (Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità).
L'effettiva esecuzione dello smaltimento dei rifiuti secondo la procedura in questione è rimasta, tra l'altro, incontestata;
il resistente il quale neppure aveva dato concreta prova che il materiale oggetto dello smaltimento, per natura o quantità dovesse essere sottoposto a diversa procedura.
La stessa corrispondenza con la AS RC non può ritenersi prova idonea ad affermare l'obbligo da parte del direttore dei lavori di optare per una diversa procedura di smaltimento.
9) Nessun inadempimento può essere individuato in capo al professionista per le asserite difformità urbanistiche rispetto alla D.I.A. trasmessa alle competenti autorità che, secondo le deduzioni dell' importerebbero la necessità di un procedimento in sanatoria con CP_2 conseguenze anche in punto di perdita di volumetria e compressione dello ius aedificandi del proprietario. Il resistente non aveva fornito alcun elemento probatorio né in relazione ad eventuali comunicazioni da parte delle amministrazioni competenti né relativamente alla concreta sussumibilità delle varianti oggetto di causa nell'ambito di quelle integranti un'irregolarità edilizia o urbanistica necessitante del suddetto intervento in sanatoria.
10) Infine, occorreva osservare che il diritto al corrispettivo per l'opera prestata, in ogni caso, non veniva meno nel caso di quello che secondo la stessa prospettazione dell' era un CP_2 inadempimento parziale, poiché “in tema di appalto, qualora l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità ed il committente non ne pretenda pagina 7 di 14 l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore, limitandosi, invece, a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, i detti vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (invocandosi in tal senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del
06/12/2017 (Rv. 646538 - 01). Un simile assunto andava, a maggior ragione, confermato ove, nell'accertamento dei profili di presunto inadempimento, la domanda di risoluzione (e dunque lo scioglimento del contratto di cui sopra) sia stata respinta dal giudice che non ne ravvisi i presupposti.
11) Circa il quantum da corrispondere al progettista, le censure erano avanzate in termini del tutto generici dal resistente il quale si è limitato ad affermare, quanto alle spese di progettazione, che le stesse dovevano essere ricondotte ad una spesa unitaria o comunque prevedibile e, pertanto, già computata nel preventivo. La detta contestazione non può essere, dunque, ritenuta fondata valorizzando la mancata negazione da parte del committente dell'effettiva realizzazione dell'opera nonché la documentazione comprovante lo svolgimento delle attività in questione da parte dello e, ancora, sulla scorta del parere di congruità fornito dal Collegio CP_1
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno. Se, infatti, è vero che nella liquidazione delle competenze professionali il Giudice non è vincolato al parere di congruità del
Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, è altrettanto vero che il soggetto che a tale congruità si oppone deve allegare elementi validi affinché detto potere officioso di riduzione possa essere esercitato. Così, dinanzi alla prova della fatturazione e del pagamento da parte del direttore dei lavori delle prestazioni rese dall'Arch. Per_1 relativamente agli impianti termici e acustici (cfr. doc 7 fascicolo parte ricorrente), il resistente ha mancato di fornire specifici elementi fondanti circostanze che escludessero la debenza del corrispettivo nella misura indicata.
§ 3 – L'appello
L'appello è stato articolato con censure appena al di sopra della necessaria specificità richiesta dalla legge e, in sostanza, attiene a tre tematiche, prevalentemente trattate in forma discorsiva:
1) Errata valutazione del primo giudice circa la sufficienza del consenso o accettazione dell'esecuzione delle opere in difformità rispetto al progetto, in realtà inidonea se provocata dalla pagina 8 di 14 inadempienza del direttore dei lavori rispetto alle obbligazioni che derivano dal contratto di prestazione d'opera professionale.
2) Conseguente erroneo rigetto delle prove orali richieste e mancata ctu
3) Errata applicazione, da parte del primo giudice, delle regole che presiedono alle responsabilità del professionista/dir. Lavori in ordine alla impossibilità o estrema difficolta di realizzazione del progetto originario, poi soggetto a modifiche, che debbono essere necessarie e funzionali, e relativamente alle quali, nell'operare la scelta, il direttore deve adoperare la diligenza di cui all'art. 1176 c.c. secondo comma. Se il D.L. ha comunicato al committente la non convenienza dell'esecuzione delle opere secondo progetto, e se invece il progetto poteva essere eseguito con profitto per il committente, il D.L. ha violato il disposto dell'art. 2236 c.c. e deve risarcire il danno da inadempimento.
Si è costituito lo ed ha richiesto l'integrale rigetto dell'appello, in via preliminare, peraltro, CP_1 invocando l'art. 329 c.p.c., in relazione all'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili, in specie l'impugnazione parziale, dal momento che gli odierni appellanti non hanno inteso proporre appello nei confronti del convenuto principale, sicchè la domanda, Controparte_3 volta all'accertamento dell'inadempimento dell'impresa alle obbligazioni contrattualmente assunte, è domanda abbandonata.
§§§§§
I motivi come sintetizzati ai punti 1) e 3) vanno trattati congiuntamente, il motivo sub 2) viene trattato in conseguenza delle risposte che si daranno in relazione al censurato comportamento del direttore dei lavori .
§ 4 – Il contesto contrattuale e la responsabilità in solido tra impresa appaltatrice e direttore dei lavori prospettata dal committente
4.1 – Va disattesa l'affermata valenza, valorizzata dall'appellato, dell'art. 329 cpc : la stessa parte appellata, nelle sue difese, richiama quanto lamentato dalla controparte in ordine all'asserita responsabilità in solido: “se l'impresa ha materialmente eseguito l'opera in difformità rispetto al progetto, il D.L. ha dal canto suo omesso di avvertire la committenza che tali difformità non erano giustificate, al contrario avallando le tesi dell'appaltatore”. Inoltre, seppure in maniera anodina,
l'appellante tiene a precisare quanto segue pagina 9 di 14 “Contestata la difformità delle esecuzioni rispetto al progetto, l'impresa ha giustificato la condotta invocando l'applicazione dell' articolo n.3 del contratto di appalto, il quale consentiva al direttore dei lavori di assegnare all'appaltatrice modifiche delle opere rispetto a quelle previste nel progetto originario. Ha quindi asserito di avere operato in ossequio alle istruzioni della D.L. che aveva istruito l'appaltatrice su come realizzare le opere (appunto in contrasto rispetto al progetto). La suddetta linea difensiva è stata prospettata dall'impresa non senza ambiguità. Su questo aspetto l'appellante non intende impugnare la sentenza ed oggi infatti non grava la pronunzia nei confronti dell'impresa.
Questo non perché l'appaltatrice sia stata esente da colpe, ma per circoscrivere il contenzioso ed ottenere per gli appellanti un risultato utile nella migliore semplificazione processuale.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo gli odierni appellanti hanno esercitato due azioni.
Con la prima hanno contestato l'inadempimento dell'impresa alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto.
Detta azione è da intendersi abbandonata.
Con la seconda, sostanziata dalla chiamata in causa del direttore dei lavori, hanno contestato l'inadempimento del geometra alle obbligazioni derivanti dal contratto di prestazione d'opera professionale. CP_1
Questa seconda azione è coltivata con l'appello…”.
È ben vero che una responsabilità che si presuppone in solido può comportare che la rinuncia nei confronti di uno dei responsabili in solido (ove rinuncia vi sia) abbia effetto nei confronti del
(l'asserito) coobbligato, secondo quanto prevede l'art. 1301 c.c.2.
Ma la modalità di tale dichiarazione, posto che in sé significhi “remissione” ai sensi dell'art. 1301 c.c., sarebbe inserita in una argomentazione difensiva, in quanto tale insufficiente ad una vera e propria dichiarazione di volontà, e, per di più, fatta dal difensore del titolare del credito, privo di specifico mandato.
È invece vero quanto subordinatamente affermato da parte appellata, ove osserva che
“Gli odierni opponenti [rectius, appellanti] hanno promosso ricorso per cassazione avverso suddetta sentenza, col chiaro intento di non far scendere il giudicato su un procedimento, i cui riflessi sono indubbi rispetto al presente giudizio.
Resta fermo che il Giudice può sempre fare propria, come già detto in premessa, la pronuncia di merito, resa in altro procedimento, tanto più quando la Corte di Cassazione sia investita del giudizio di legittimità, solo per alcune parti della sentenza impugnata che diventa dunque irrevocabile per le altre.
Come detto, oggetto del ricorso per cassazione è l'argomentazione della Corte territoriale sul secondo motivo di appello che denunciava l'inadempimento del geometra per la mancata presentazione della SCIA in variante a seguito della avvenuta modifica del tetto, rispetto ai progetti originariamente depositati in Comune e la conseguente irregolarità urbanistica che ne era derivata…”.
Pertanto si dovrà effettuare riscontro sotto tale ultimo profilo , come di seguito 2 Comma 1 : “La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.” pagina 10 di 14 4.2 - L'art. 3 del contratto di appalto prevede : “E' inteso altresì che la Direzione dei Lavori potrà apportare in corso d'opera, varianti e modifiche ai disegni esecutivi, di qualunque natura e consistenza, fatti salva la pattuizione di prezzi e compensi da concordare, oltre quelli già previsti, come indicato al successivo art. 4…”.
L'Art 9, rubricato “ direzione dei lavori” prevede che “Il committente, con la sottoscrizione del contratto e l'indicazione del nominativo del direttore dei lavori, riconosce incondizionatamente ed accetta l'operato di quest'ultimo, quale suo rappresentante per tutto quanto attiene all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel contratto e nei documenti contrattuali”.
Ora, se da un lato appare evidente che espressioni del tipo “riconoscere incondizionatamente ed accettare l'operato del dir. Lav.”, in sé, non può consistere in una manleva incondizionata ed anticipata,
è però anche da rilevare che le espressioni contrattuali debbono essere interpretate, secondo l'art. 1367
c.c. nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
E l'effetto giuridico che si può individuare, nella fattispecie, non può che riguardare, in via generale un'ampia discrezionalità delle scelte tecniche, anche di modifica degli interventi.
Quali, poi, possano considerarsi i (pur sempre necessari) limiti di tali scelte, affinché la discrezionalità tecnica non trasmodi in mero arbitrio, costituirà oggetto della disamina al par. seguente.
§ 5 – Il controllo del committente, l'accettazione , i limiti della stessa.
Il committente, nel contratto d'appalto, ha un generale potere di controllo, finalizzato a garantire l'esatto adempimento dell'appaltatore, ma non anche a fungere da accettazione dell'opera.
Il controllo, in altre parole, non esclude la responsabilità dell'appaltatatore per vizi o difformità dell'opera stessa (Cass. 2003/4544), anche per quanto riguarda le parti già verificate (Cass. 80/5285;
78/4408; 46/72) e non incide sull'autonomia dell'appaltatore fino al punto da degradarne la posizione a quella di nudus minister, posto che egli conserva il potere e il dovere di vagliare la conformità alle regole dell'arte delle istruzioni fornite dal committente e, ove si limiti alla pedissequa ed acritica esecuzione di quanto richiestogli, non può liberarsi dalla responsabilità per i danni conseguenti alla maldestra esecuzione dell'opera (giurisprudenza costante, v. comunque Cass. 97/3520).
Nel nostro caso, la questione è diversa, in quanto l'appellante espone che solo dopo aver consultato altri suoi tecnici di fiducia si è resa conto che i lavori erano non solo difformi (giova ripetere ancora pagina 11 di 14 una volta: la difformità - non antigiuridica in sé, è chiaro - era ampiamente autorizzata nel contratto), ma inadeguati.
La questione, tuttavia, nel caso in esame, si pone in termini del tutto diversi ed è stata bene individuata proprio dal primo giudice nel passaggio della motivazione che è opportuno riprendere integralmente:
“Da un lato infatti, dai documenti in atti può appurarsi la sottoscrizione da parte di – mai disconosciuta – CP_2 della comunicazione di fine lavori e certificato di collaudo finale nell'ambito della quale, il 26.01.2016, si dà conto dell'ultimazione dei lavori relativi al contratto di appalto per cui è causa nonché della certificazione delle opere eseguite in conformità al progetto e alla relazione tecnica asseverata.
Ancora, analogamente sottoscritto da e, successivamente, non disconosciuto risulta il documento nel quale CP_2 sono precisati i lavori eseguiti e svincolato il direttore dei lavori. Dalla lettura della dichiarazione in esame, emerge ancora una volta che i lavori sono stati ultimati il 25 gennaio 2016 ma, soprattutto, che gli stessi sono stati, a quella data,
“verificati e concordati nella parziale e differente esecuzione, come meglio illustrato nell'elaborato grafico allegato al fine lavori e collaudo […]”; nell'ambito della stessa comunicazione l' si riserva il diritto di verificare, entro il termine CP_2 di 30 giorni dalla sottoscrizione del documento, le opere eseguite delle quali ha, però, già dichiarato l'avvenuta verifica e l'identificazione delle stesse quali opere concordate dovendosi, pertanto, interpretare la suddetta riserva relativa solo ad eventuali contestazioni circa l'esecuzione secondo le regole dell'arte delle varianti concordate. Il tenore letterale della scrittura de qua va coordinato, poi, con le affermazioni rese dall' nella comparsa di costituzione e risposta. Per CP_2 affermazione dello stesso resistente, infatti, è accertato che il committente, già nel maggio 2015, avesse avuto notizia della difformità delle opere di isolamento del tetto realizzato secondo un isolamento classico piuttosto che con “pacchetto ventilato”. Nello stesso senso, a giugno 2015, il committente era stato reso edotto del mancato smantellamento di tutto
l'intonaco esterno che era stato demolito solo nelle parti pericolanti, mantenendo quelle porzioni risultate in buone condizioni previa sottoposizione a rasatura…”.
Orbene appare evidente che in questo caso non ci si trova di fronte a lavori eseguiti male.
Così come non ci si trova di fronte a lavori che non sono corrispondenti al progetto iniziale con ricadute pubblicistiche in materia urbanistica, posta la “certificazione delle opere eseguite in conformità al progetto e alla relazione tecnica asseverata”.
A questo punto, ma la risposta sarebbe quasi inutile, a meno di non configurare una mancata corrispondenza dei lavori al minimo autorizzabile dalla PA, la qual cosa non è affermata, o è affermata in maniera tale da non consentire ove sia tale difformità, occorre verificare non se vi siano state autorizzazioni di lavori comunque inadeguati, ma piuttosto se i lavori effettivamente eseguiti, oggetto di accettazione, sia pure ad un livello tecnico diverso e/o astrattamente inferiore rispetto ad altre soluzioni tecniche inserite nel progetto originario, siano comunque stati eseguiti, nel loro ambito e secondo le loro specifiche tecniche, correttamente eseguiti.
Sia la prospettazione degli appellanti, sia la consulenza di parte da loro invocata – ove, l'una e l'altra, non trasmodino nell'affermazione che siano state eseguite opere francamente abusive o illegittime, il che è, come sopra detto, un fuor d'opera, sono, pertanto, nell'ambito della , per quanto Parte_6 esposto- modifica del progetto originario.
pagina 12 di 14 Incomprensibile, pertanto, appare l'ulteriore affermazione contenuta nell'atto di appello , secondo la quale un' “Accettazione postuma delle difformità od anche accordo preventivo sulle stesse possono determinare la non contestabilità all'impresa.
Nessun rilievo hanno invece, da parte di un committente sprovvisto di cognizioni tecniche, rispetto al direttore dei lavori esperto del settore e fiduciario del committente stesso se è stato il direttore dei lavori a rappresentare le difformità come necessarie o convenienti.
Le rimostranze nei confronti della DL sono avvenute nel momento in cui la committenza ha posto le deduzioni tecniche del DL sulla non fattibilità del progetto originario al vaglio dell'ing. e del geom. ”. CP_4 CP_5
Non si capisce, invero, ove si possa attingere l'autonoma rilevanza dei “cattivi consigli” del dir. Lav. rispetto alla non contestabilità all'impresa per accettazione, postuma o meno, delle difformità .
Verrebbe, a tacer d'altro, a cadere ogni possibile nesso causale tra la condotta del direttore dei lavori e la difformità dei lavori rispetto al progetto originario.
Infine, anche a volere prospettare, puramente e semplicemente, la figura del direttore dei lavori quale
“esperto del settore e fiduciario del committente”, nelle condizioni contrattuali delineate dal contratto d'appalto, così aperte, ab origine, ad un ampio ventaglio di soluzioni tecniche nella disponibilità, in primo luogo, dell'appaltatore, non si vede quali proposte alternative - che non fossero puramente e semplicemente quelle del blocco dei lavori, con le relative conseguenze sfavorevoli al committente, nascenti dall'assetto contrattuale esaminato – poteva consigliare il direttore dei lavori, salvo vigilare, e si è più volte detto che non è questo il problema messo in luce dalla domanda di inadempimento, che le modifiche fossero, nel loro ambito, tecnicamente accettabili.
§§§§§§§§§§§§§§§
In conclusione, l'appello è infondato, le spese seguono la soccombenza con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo. Ne consegue anche la sussistenza dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
e nei confronti di , così provvede: Parte_7 Parte_2 Controparte_1
- rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado che liquida, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921,00, per la Fase decisionale, in € 1.911,00, oltre 15% s.g., cassa ed iva di legge pagina 13 di 14 - Dichiara la sussistenza dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 2.12.25
IL CONSIGLIERE est.
Dr. C. Marziali
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
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