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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/08/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n° 4076/2024
in data 06/09/2024, promossa da
AVV. MARCO ARRIGO (C.F. ) C.F._1
in proprio
parte attrice appellante
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
parte convenuta in appello contumace
avente per oggetto: Prestazione d'opera intellettuale;
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice appellante:
“ NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - accogliere il proposto appello e, per i motivi esposti in ricorso, in riforma della sentenza n. 142/2024, condannare l'odierno appellato al pagamento in favore dell'odierno appellante della somma di € 2.284,07 oltre Iva, ad oggi dovuta e quindi a complessivi € 2.781,63 accessori di legge inclusi, o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- in accoglimento del secondo motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannare conseguentemente a rifondere le spese di giudizio liquidate in osservanza dei parametri ministeriali di cui al D.M. 55/12.
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA - Si richiamano i documenti prodotti docc. 1 e 2. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. Marco Arrigo ha agito avanti al giudice di pace di
Treviso per sentir condannare Parte_1
al pagamento del compenso spettante al professionista per l'opera espletata in favore dello stesso, nel procedimento penale avanti al Tribunale di Treviso n. 4800/2018 RG NR
per il reato di cui all'art. 4 co. 2 e 3, 2° periodo della
L. 110/75.
Il giudice di pace ha condannato il convenuto -rimasto
Pag. 2 di 5 contumace- al pagamento di euro 2.000 in favore dell'avv.
Arrigo e alla rifusione delle spese di lite che ha liquidato in euro 200 per compenso professionale.
L'avv. Arrigo ha proposto appello avverso la sentenza lamentando che il giudice di pace:
- non ha previsto la corresponsione dell'IVA da parte del cliente;
- ha immotivatamente liquidato le spese di lite al di sotto di quanto consentito dal DM 55/2014.
Il convenuto è rimasto contumace anche nel presente grado di giudizio.
La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Ciò premesso, l'appello è fondato nei limiti che di seguito sinteticamente si espongono.
1. Il giudice ha riconosciuto come dovuto al professionista un compenso di euro 2.000 (nessuna contraddizione rispetto alla motivazione); importo che, in assenza di specificazioni da parte del giudice, deve intendersi non comprenda l'I.V.A.
Dunque, deve intendersi che il convenuto è tenuto a versare euro 2.000 oltre IVA se dovuta.
2. Stando al DM 55/2014 come aggiornato, considerato il valore della causa e applicando i valori minimi per la semplicità della controversia, tolta la fase istruttoria e con la diminuzione proposta dallo stesso appellante (si
Pag. 3 di 5 veda lo schema al punto 2 dell'atto di appello), le spese di lite non possono essere inferiori ai 456,50 euro;
importo che si ritiene congruo rispetto, appunto, alla estrema semplicità della controversia, svoltasi nella contumacia del convenuto.
3. Le spese del presente grado di giudizio vanno anch'esse poste a carico del convenuto soccombente e vengono liquidate anch'esse in base ai criteri di cui sopra (tolta anche la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in riforma della sentenza n.
142/2024 del giudice di pace di Treviso:
1.accerta che l'avv. Marco Arrigo è creditore nei confronti di parte convenuta della somma di € 2.000 oltre IVA se dovuta;
2.condanna conseguentemente parte convenuta al pagamento in favore l'avv. Marco Arrigo della somma di € 2.000 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
oltre IVA
se dovuta;
3.condanna parte convenuta a rifondere all'avv Marco Arrigo
le spese del primo grado di giudizio che si liquidano in euro 456,50 per compenso professionale oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge;
4. condanna parte convenuta a rifondere all'avv Marco
Pag. 4 di 5 Arrigo le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 265 per compenso professionale oltre
I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Cosi deciso a Treviso in data 13/8/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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