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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio n. 2362.2025 R.G. TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Messina Via Parte_1 C.F._1 G. Bruno, n. 180 is. 102, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Minutoli (C.F.:
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2 ricorrente E
(C.F. e P.IVA n. ), con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1 alla via Giuseppe Grezar n. 14, 00142, Agente della riscossione per la provincia di Messina, rappresentata nel presente procedimento dall'Avv. Cristoforo Lucio Greco, C.F.: giusta procura in calce al presente atto rilasciata dalla Dott.ssa C.F._3
in qualità di Responsabile Contenzioso SICILIA, a ciò Persona_1 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_2 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024,, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Gela (CL), Via San. 35, Pt_1 resistente avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione In fatto e in diritto Con ricorso notificato in data 06.07.2025 il sig. (C.F.: Parte_1
) proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. C.F._1 29520259000036031000 notificata in data 21.05.2025 con la quale l' Controparte_1
(provincia di Messina) richiedeva il pagamento per un importo complessivo di
[...]
€170.542,04; l'opponente impugnava l'intimazione limitatamente alla pretesa si € 8.709,43 per un'imposta di registro su atti giudiziari, contributo unificato e Cassa delle Ammende portata dalla cartella numero finale 8199. L'opponente
- sì doleva della nullità per omessa notifica della cartella appena indicata (n. 29520110041748819000), di altri atti prodromici (diffide, inviti al pagamento);
- formulava eccezione di decadenza e di prescrizione estintiva del credito;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. Con provvedimento del 25.06.2025, il Presidente di Sezione, dopo aver esaminato gli atti rilevato che non sussistevano i presupposti per accogliere l'istanza di sospensione inaudita altera parte, rigettava l'istanza di sospensione e fissava l'udienza per il 13.11 2025, per confermare, modificare o revocare il decreto, con trattazione ex art. 281 undecies c.p.c.; onerava il ricorrente della notifica del ricorso e del decreto alla controparte concedendo termine ai resistenti per la costituzione fino a 10 giorni prima dell'udienza. Nonostante la regolarità della notifica il optava per la contumacia. Controparte_2
1 Con comparsa del 3.11.2025 si costituiva L la quale, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva il
- difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito: deduceva che la controversia aveva ad oggetto l'imposta di registro e il contributo unificato (il tributo portato dalla cartella su indicata) invero di competenza della Corte di Giustizia Tributaria;
- inammissibilità del ricorso per tardiva formulazione oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
- il difetto di legittimazione passiva di per la porzione di ricorso facente leva sul CP_3 merito della pretesa tributaria;
contestava, infine, l'eccezione di prescrizione deducendo di aver notificato dopo la cartella n. 29520110041748819000 vari atti interruttivi e tra questi un preavviso di fermo (in data 12.05.2012), vari avvisi di intimazione (in data 14.12.2018 e 24.02.2020), una richiesta di compensazione (in data 13.07.2017); chiedeva, quindi, che il Tribunale dichiarasse il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria;
l'inammissibilità per tardività dell'opposizione e, comunque, il rigetto nel merito delle domande perché infondate;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. All'udienza del 13.11.2025 il Presidente di Sezione ordinava la discussione orale della causa e riserva di depositare la motivazione della sentenza nei successivi 30 giorni ex art.281 sexies c.3 c.p.c. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del che, nonostante la Controparte_2 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ha optato per la contumacia. La preliminare questione di giurisdizione posta dall'Agente resistente coglie nel segno sebbene nei limiti di cui innanzi. Va, infatti, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria limitatamente a quella porzione di cartella su indicata – e fondante l'intimazione impugnata – portante i tributi imposta di registro e contributo unificato (e non anche per la diversa entrata Cassa Ammende) e ciò per le ragioni che seguono. La giurisdizione tributaria è stabilita dall'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, che attribuisce alle Commissioni Tributarie – oggi Corte di Giustizia Tributaria - tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie;
quindi, anche le controversie relative a imposta di registro e contributo unificato rientrano nell'alveo della giurisdizione tributaria. Invero, “in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.” (Cassazione civile, sez. trib., 23/04/2025, n. 10667). Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato la debenza di somme riferite all'imposta di registro, al contributo unificato e alla Cassa Ammende, sicché la controversia, per la porzione riferibile a imposta di registro e contributo unificato, attiene al merito della pretesa tributaria e pertanto, la competenza a decidere e del Giudice Tributario e non anche del Giudice Ordinario;
diversamente, invece, deve affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito per quella porzione di cartella riferibile alla pretesa di somme a titolo di ammenda (Cassa Ammende), entrata diversa da quella tributaria. Nel caso di specie, la questione relativa alla giurisdizione è assorbente rispetto alle altre eccezioni (prescrizione, decadenza, vizi di notifica), poiché la sua soluzione determina la definizione del giudizio per quella porzione di contesa su tratteggiata. Parte ricorrente ha allegato di aver ricevuto l'intimazione in data 21.5.2025; il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 23.6.2025 oltre il termine di giorni 20 previsto
2 per l'opposizione agli atti esecutivi tale dovendosi qualificare l'opposizione diretta a far valere un vizio dell'intimazione, atto preordinato all'espropriazione forzata, quale discenderebbe (in via derivata) dall'omessa notifica di un atto prodromico. Le spese, nel rapporto tra ricorrente e seguono la soccombenza;
sicché il ricorrente CP_1 va condannato al pagamento in favore dell' resistente delle spese di lite liquidate in CP_1 dispositivo secondo tariffa vigente, tre fasi del giudizio e parametri minimi sulla base del valore della controversia. Nulla sulle spese nel rapporto tra ricorrente e contumace. CP_2
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 2362.2025 R.G. introdotta da (C.F.: ) elettivamente domiciliato in Messina Via G. Parte_1 C.F._1 Bruno, n. 180 is. 102, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Minutoli (C.F.:
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, parte opponente, contro C.F._2
(C.F. e P.IVA n. ), con sede legale in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar n. 14, 00142, Agente della riscossione per la provincia di Messina, rappresentata nel presente procedimento dall'Avv. Cristoforo Lucio Greco, C.F.: giusta C.F._3 procura in calce al presente atto rilasciata dalla Dott.ssa in Persona_1 qualità di Responsabile Contenzioso SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024,, ed Persona_2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Gela (CL), Via San. Nicola 35, resistente, e
(C.F. e P.Iva , in persona del pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2 CP_4 con sede in Roma Via Arenula, 70, parte opposta contumace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- dichiara, nei limiti indicati in parte motiva, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria innanzi al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato della presente statuizione;
- dichiara inammissibile il ricorso per la restante porzione;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
- nulla sulle spese nel rapporto tra ricorrente e contumace. CP_2 Così deciso in Messina, il 18.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
3
In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio n. 2362.2025 R.G. TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Messina Via Parte_1 C.F._1 G. Bruno, n. 180 is. 102, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Minutoli (C.F.:
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2 ricorrente E
(C.F. e P.IVA n. ), con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1 alla via Giuseppe Grezar n. 14, 00142, Agente della riscossione per la provincia di Messina, rappresentata nel presente procedimento dall'Avv. Cristoforo Lucio Greco, C.F.: giusta procura in calce al presente atto rilasciata dalla Dott.ssa C.F._3
in qualità di Responsabile Contenzioso SICILIA, a ciò Persona_1 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr Persona_2 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024,, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Gela (CL), Via San. 35, Pt_1 resistente avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione In fatto e in diritto Con ricorso notificato in data 06.07.2025 il sig. (C.F.: Parte_1
) proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. C.F._1 29520259000036031000 notificata in data 21.05.2025 con la quale l' Controparte_1
(provincia di Messina) richiedeva il pagamento per un importo complessivo di
[...]
€170.542,04; l'opponente impugnava l'intimazione limitatamente alla pretesa si € 8.709,43 per un'imposta di registro su atti giudiziari, contributo unificato e Cassa delle Ammende portata dalla cartella numero finale 8199. L'opponente
- sì doleva della nullità per omessa notifica della cartella appena indicata (n. 29520110041748819000), di altri atti prodromici (diffide, inviti al pagamento);
- formulava eccezione di decadenza e di prescrizione estintiva del credito;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. Con provvedimento del 25.06.2025, il Presidente di Sezione, dopo aver esaminato gli atti rilevato che non sussistevano i presupposti per accogliere l'istanza di sospensione inaudita altera parte, rigettava l'istanza di sospensione e fissava l'udienza per il 13.11 2025, per confermare, modificare o revocare il decreto, con trattazione ex art. 281 undecies c.p.c.; onerava il ricorrente della notifica del ricorso e del decreto alla controparte concedendo termine ai resistenti per la costituzione fino a 10 giorni prima dell'udienza. Nonostante la regolarità della notifica il optava per la contumacia. Controparte_2
1 Con comparsa del 3.11.2025 si costituiva L la quale, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva il
- difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito: deduceva che la controversia aveva ad oggetto l'imposta di registro e il contributo unificato (il tributo portato dalla cartella su indicata) invero di competenza della Corte di Giustizia Tributaria;
- inammissibilità del ricorso per tardiva formulazione oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
- il difetto di legittimazione passiva di per la porzione di ricorso facente leva sul CP_3 merito della pretesa tributaria;
contestava, infine, l'eccezione di prescrizione deducendo di aver notificato dopo la cartella n. 29520110041748819000 vari atti interruttivi e tra questi un preavviso di fermo (in data 12.05.2012), vari avvisi di intimazione (in data 14.12.2018 e 24.02.2020), una richiesta di compensazione (in data 13.07.2017); chiedeva, quindi, che il Tribunale dichiarasse il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria;
l'inammissibilità per tardività dell'opposizione e, comunque, il rigetto nel merito delle domande perché infondate;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. All'udienza del 13.11.2025 il Presidente di Sezione ordinava la discussione orale della causa e riserva di depositare la motivazione della sentenza nei successivi 30 giorni ex art.281 sexies c.3 c.p.c. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del che, nonostante la Controparte_2 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ha optato per la contumacia. La preliminare questione di giurisdizione posta dall'Agente resistente coglie nel segno sebbene nei limiti di cui innanzi. Va, infatti, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria limitatamente a quella porzione di cartella su indicata – e fondante l'intimazione impugnata – portante i tributi imposta di registro e contributo unificato (e non anche per la diversa entrata Cassa Ammende) e ciò per le ragioni che seguono. La giurisdizione tributaria è stabilita dall'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, che attribuisce alle Commissioni Tributarie – oggi Corte di Giustizia Tributaria - tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie;
quindi, anche le controversie relative a imposta di registro e contributo unificato rientrano nell'alveo della giurisdizione tributaria. Invero, “in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.” (Cassazione civile, sez. trib., 23/04/2025, n. 10667). Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato la debenza di somme riferite all'imposta di registro, al contributo unificato e alla Cassa Ammende, sicché la controversia, per la porzione riferibile a imposta di registro e contributo unificato, attiene al merito della pretesa tributaria e pertanto, la competenza a decidere e del Giudice Tributario e non anche del Giudice Ordinario;
diversamente, invece, deve affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito per quella porzione di cartella riferibile alla pretesa di somme a titolo di ammenda (Cassa Ammende), entrata diversa da quella tributaria. Nel caso di specie, la questione relativa alla giurisdizione è assorbente rispetto alle altre eccezioni (prescrizione, decadenza, vizi di notifica), poiché la sua soluzione determina la definizione del giudizio per quella porzione di contesa su tratteggiata. Parte ricorrente ha allegato di aver ricevuto l'intimazione in data 21.5.2025; il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 23.6.2025 oltre il termine di giorni 20 previsto
2 per l'opposizione agli atti esecutivi tale dovendosi qualificare l'opposizione diretta a far valere un vizio dell'intimazione, atto preordinato all'espropriazione forzata, quale discenderebbe (in via derivata) dall'omessa notifica di un atto prodromico. Le spese, nel rapporto tra ricorrente e seguono la soccombenza;
sicché il ricorrente CP_1 va condannato al pagamento in favore dell' resistente delle spese di lite liquidate in CP_1 dispositivo secondo tariffa vigente, tre fasi del giudizio e parametri minimi sulla base del valore della controversia. Nulla sulle spese nel rapporto tra ricorrente e contumace. CP_2
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 2362.2025 R.G. introdotta da (C.F.: ) elettivamente domiciliato in Messina Via G. Parte_1 C.F._1 Bruno, n. 180 is. 102, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Minutoli (C.F.:
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, parte opponente, contro C.F._2
(C.F. e P.IVA n. ), con sede legale in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar n. 14, 00142, Agente della riscossione per la provincia di Messina, rappresentata nel presente procedimento dall'Avv. Cristoforo Lucio Greco, C.F.: giusta C.F._3 procura in calce al presente atto rilasciata dalla Dott.ssa in Persona_1 qualità di Responsabile Contenzioso SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024,, ed Persona_2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Gela (CL), Via San. Nicola 35, resistente, e
(C.F. e P.Iva , in persona del pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2 CP_4 con sede in Roma Via Arenula, 70, parte opposta contumace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- dichiara, nei limiti indicati in parte motiva, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria innanzi al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato della presente statuizione;
- dichiara inammissibile il ricorso per la restante porzione;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
- nulla sulle spese nel rapporto tra ricorrente e contumace. CP_2 Così deciso in Messina, il 18.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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