Articolo 3 della Legge 5 agosto 1981, n. 467
Articolo 2
Versione
28 agosto 1981
Art. 3.
All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 agosto 1981