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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1000065/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINRIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.1000065 del Ruolo Generale per l'anno 2009
promossa da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Gianfranco C.F._2
Trullu e Giaime Peddoni, che li rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura speciale a margine dell'atto di citazione attori, convenuti in riconvenzionale contro
(CF ), elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio ONroparte_1 C.F._3
dell'avv. Nicola Andrea Oggiano, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv.
Michele Zuddas, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 20.11.2017
convenuta, attrice in riconvenzionale e chiamante in causa e nei confronti di
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_2 C.F._4
dell'avv. Beatrice Cui, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di pagina 1 di 20 costituzione e risposta depositata il 13.1.2010
chiamato e chiamante in causa e di
(PI ), in persona del suo procuratore speciale avv. , ONroparte_3 P.IVA_1 CP_4
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giampiero Schirru, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa chiamata in causa
Oggetto: inosservanza distanze legali, condanna al ripristino e ai danni e altro.
La causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (come da note ex art.127ter cpc depositate il 4.12.2024) voglia il Tribunale,
contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso: 1) accertare e dichiarare che la copertura del
magazzino edificato da a ridosso del muro della casa degli attori si arresta a meno ONroparte_1
di tre metri dalla soglia della veduta diretta ed obliqua degli attori sulla proprietà e pertanto CP_1
viola la distanza prescritta dall'art.907 u.c. c.c.; 2) per l'effetto condannare a ONroparte_1
demolire la predetta costruzione quanto meno sino al rispetto della distanza legale;
3) accertare e
dichiarare che dal cortile di proprietà della convenuta, nella parte di esso confinante con l'immobile
degli attori, provengono infiltrazioni di umidità che si diffondono all'interno dell'abitazione di questi
ultimi, causate dalle opere eseguite dalla convenuta a ridosso del fabbricato in proprietà
[...]
descritte al punto 7 dell'espositiva dell'atto di citazione;
4) per l'effetto, dichiarare tenuta e Pt_3
condannare ad apportare alle su menzionate opere i necessari accorgimenti e/o ONroparte_1
modifiche atti ad eliminare la causa delle infiltrazioni di umidità, così come individuati dal CTU
(pagg.17-19 della relazione tecnica); 5) stabilire, ai sensi dell'art.614bis cpc, la somma di denaro
dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nella spontanea esecuzione della condanna di cui al
superiore punto 4); 6) dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni tutti ONroparte_1
pagina 2 di 20 subiti dagli attori per via delle suddette infiltrazioni d'umido, nella misura quantificata dal CTU
(pagg.20-23 della relazione tecnica); 7) col favore delle spese, anche di CTU, e degli accessori di
legge.
Nell'interesse della convenuta (come da note ex art.127ter cpc depositate il 10.12.2024): (A)
PRELIMINRMENTE si avanza formale istanza di rimessione della causa in istruttoria, in ragione
della inadeguatezza della CTU espletata, e si chiede di convocare il CTU a chiarimenti e, in subordine,
di dichiarare l'inefficacia dell'elaborato peritale e se ritenuto opportuno la rinnovazione della CTU;
(B) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: assolvere l'odierna convenuta da ogni avversa pretesa; (C)
IN VIA MERAMENTE SUBORDINTA, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato il fatto
per cui è causa: dichiarare l'ingegner tenuto a sollevare la convenuta dalle pretese di cui ai CP_2
capi 1) e 2) dell'atto di citazione; (C) IN VIA RICONVENZIONALE: condannare i signori Pt_1
e alla rimessa in pristino delle luci nello stato in cui si trovavano in
[...] Parte_2
origine; (D) con vittoria di spese diritti ed onorari.
Nell'interesse di (come da note ex art.127ter cpc depositate il 9.12.2024) si insiste nelle CP_2
conclusioni rese nella comparsa di costituzione - ovvero voglia il Tribunale, disattesa ogni istanza,
eccezione o deduzione e conclusione contraria: (1) nel merito: (a) rigettare ogni avversa pretesa nei
confronti di per essere la domanda nei suoi confronti destituita di fondamento sia in fatto CP_2
che in diritto; (b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio; (2) nella denegata ipotesi in cui si
dovesse riconoscere anche solo in parte una qualche responsabilità di questa parte convenuta: (a)
mandare assolto perché manlevato da ogni conseguenza in virtù del contratto di CP_2
assicurazione con la compagnia di assicurazioni IN SI …per la responsabilità civile verso
terzi e, conseguentemente, (b) condannare quest'ultima a tenere sollevato l'ingegner da CP_2
ogni avversa pretesa; (c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio - e si dichiara di non
accettare il contraddittorio su nuove e diverse conclusioni eventualmente formulate dalle controparti.
Nell'interesse di (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 21.11.2024): preso CP_3
pagina 3 di 20 atto dei chiarimenti resi dal CTU ing. si conclude in conformità alle conclusioni Persona_1
assunte nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero voglia il Tribunale, contrariis rejectis: a) in
via preliminare e pregiudiziale: (1) accertare e dichiarare il difetto di garanzia assicurative per le
ipotesi in cui dovessero emergere profili di responsabilità a carico dell'ing. per attività CP_2
diverse da quelle per cui è prestata la garanzia assicurativa e rispetto alle quali la polizza non opera;
(2) con vittoria di spese ed onorari;
b) nel merito, in via principale: (1) rigettare ogni avversa
domanda ed assolvere da ogni avversa pretesa; (2) con vittoria di spese ed onorari; ONroparte_3
c) nel merito, in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese: (1)
limitare e contenere l'entità della obbligazione di garanzia di entro i limiti di ONroparte_3
condizioni, massimale, scoperti e franchigie previste in polizza;
(2) con vittoria di spese ed onorari;
d)
in ogni caso: compensare integralmente le spese processuali tra e l'ing. . ONroparte_3 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO atto di citazione notificato nell'aprile 2009 e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio e concluso come sopra indicato (con l'ovvia esclusione dei riferimenti ONroparte_1
all'espletata CTU) dopo aver dedotto che:
gli esponenti sono comproprietari di un fabbricato in Masainas, via Municipio 19, confinante in parte
con un'area di proprietà di ; ONroparte_1
sulla facciata dell'immobile dei ricorrenti esistono da oltre 30 anni due vedute dirette ed oblique, una
delle quali (che qui rileva) si affaccia sulla sottostante proprietà e permette agli esponenti di CP_1
“inspicere” e “prospicere” verso il fondo della stessa;
nell'anno 2008 la ha costruito, in aderenza al muro dell'abitazione degli attori dove si aprono CP_1
le predette vedute, un manufatto destinato a magazzino la cui copertura in tegole giunge ad una
distanza inferiore ai tre metri consentiti dall'art.907, ultimo comma, cc (situandosi a poche decine di
centimetri dalla soglia della veduta degli attori): tale edificazione è stata eseguita sulla base della
pagina 4 di 20 concessione edilizia n.17/2008 del 19/06/2008, che è stata rilasciata dal Comune di Masainas soltanto
perché il progetto presentato, artatamente, non riportava la veduta in questione;
gli attori possono legittimamente pretendere che la costruzione della convenuta si arresti ad almeno
tre metri al di sotto della soglia della loro veduta, avendo acquisito il diritto di mantenerla per
intervenuta usucapione: entrambe le vedute (ovvero anche quella che qui non rileva, prospettante sulla
confinante proprietà , se pure non previste nel progetto originario della casa degli attori, Pt_4
furono infatti realizzate tra gli ultimi mesi del 1974 e i primi del 1975 (cioè al momento della
costruzione dell'edificio), in accordo col padre della odierna convenuta, (all'epoca Persona_2
proprietario) e con l'altro confinante nel 1984 gli attori hanno poi presentato domanda Parte_5
di sanatoria delle vedute in parola, e nel 1998 hanno ottenuto le concessioni in sanatoria nn.54bis e
55;
dall'istruttoria del procedimento per denuncia di nuova opera precedentemente promosso dagli esponenti, la cui domanda è stata ivi rigettata (con compensazione delle spese) poiché nelle more la
tettoia era stata interamente realizzata, è comunque emerso come dato pacifico come la costruzione
della on rispetti la distanza prevista dall'art.907, 3° comma, cc; CP_1
nell'anno 2007, inoltre, la ha eseguito all'interno del suo cortile, nella parte confinante con CP_1
l'edificio degli attori, i seguenti lavori: a) costruzione, a ridosso del muro della casa dei ricorrenti, di
un muretto con mera funzione ornamentale, realizzato con elementi in pietra faccia a vista, alto circa
40 cm e largo altrettanti, avente come base una fascia pavimentata di basalto e malta cementizia larga
circa 50 cm; b) modificazione delle pendenze del suo fondo - con notevole apporto di terra la cui
sistemazione finale ha definito un piano che supera di circa 20 cm la quota del pavimento del piano
terra del fabbricato degli attori -, al fine di creare un piano uniforme livellato;
c) variazione di
posizione e imbocco della caditoia che esisteva nel vertice tra i confini delle due proprietà e che
garantiva il deflusso delle acque in eccesso, di varia provenienza, che per la naturale pendenza del
terreno convergevano in quel punto;
pagina 5 di 20 successivamente ed in conseguenza delle su descritte opere, al piano terra dell'immobile degli esponenti, nelle murature portanti e nei pilastri al centro dell'edificio, sono comparsi diffusi segni di
umidità ascendente, con conseguente distacco dei battiscopa, dei paraspigoli in ferro dei pilastri e
formazione di inflorescenze nelle fughe delle piastrelle;
i su menzionati fenomeni sono dovuti al ristagno delle acque meteoriche e di irrigazione che si
accumulano all'interno delle murature del fabbricato e della recinzione, ristagno che è a sua volta causato dal fatto che dette acque non possono più defluire verso un punto di sfogo a quota inferiore
poiché il pozzetto di raccolta è stato ubicato dalla nel basolato in basalto sopra descritto sub CP_1
a), che si trova ad una quota di circa 5 cm più alta rispetto a quella del terreno adiacente e, in ogni
caso, ad una quota ben superiore rispetto al piano della pavimentazione interna alla casa degli attori;
questi ultimi hanno inutilmente richiesto alla convenuta, da ultimo con diffida scritta ricevuta dalla
stessa il 26/1/08, di risolvere tali inconvenienti mediante modifiche o accorgimenti idonei ad eliminare
il ristagno delle acque a ridosso del loro fabbricato: essendo rimasta inerte, la dovrà essere CP_1
condannata (anche) ad eliminare la causa delle infiltrazioni provenienti dal suo fondo ed a risarcire i
danni che esse hanno arrecato all'immobile degli attori.
tempestivamente costituita, ha preliminarmente chiesto di essere autorizzata alla ONroparte_1
chiamata in causa dell'ing. ed ha concluso nel merito come sopra indicato, dopo aver CP_2
dedotto ed eccepito che:
con rogito del 6 luglio 1995 (doc.1) l'esponente ha acquistato da tale il tratto di area Persona_3
edificatoria di are
1.71 ivi descritta, confinante tra gli altri con gli odierni attori;
al punto 2) di tale contratto risulta che nessuna servitù vi fosse da parte degli attori sul terreno
acquistato dalla convenuta, ad eccezione di un accesso al terreno attraverso un passaggio comune
indicato nella planimetria allegata al rogito;
Par con successivo rogito del 9 aprile 1998 (doc.1) l'esponente ha acquistato dai signori un
vecchissimo fabbricato da demolire elevato al solo piano fuori terra, composto da due vani di mq 30 e
pagina 6 di 20 tratto di area edificabile adiacente di mq 275, confinante tra gli altri con la proprietà degli attori;
il 29 giugno 1998 la a ottenuto una concessione edilizia finalizzata alla demolizione parziale e CP_1
modifica della recinzione di un lotto di terreno e alla costruzione di un muretto di sostegno in cemento
armato (doc.3): tali lavori sono stati eseguiti nel mese di luglio dello stesso anno - e non nel 2007 - con
il benestare degli attori, che nella circostanza hanno chiesto e ottenuto lo spostamento del cancelletto
di accesso alla proprietà della convenuta (che in origine si apriva in aderenza al loro muro di confine)
e la messa in sicurezza delle fondazioni del loro immobile, che era stato danneggiato da anni di
incuria dei precedenti proprietari;
in occasione dei medesimi lavori la convenuta, sempre in accordo con gli odierni attori, ha fatto
costruire un sistema di raccolta delle acque piovane e di esubero delle innaffiature che defluiva in un
pozzetto di raccolta situato al di fuori delle proprietà delle odierne parti in causa, ovvero sulla strada
comunale, in adiacenza ai muri di confine di entrambi;
successivamente gli attori, non si sa per quale ragione, hanno però ostruito il suddetto pozzetto
tappandone la grata di copertura con una fioriera che impedisce il regolare deflusso delle acque e che non è mai stata rimossa, nonostante le continue richieste della convenuta;
circa cinque anni fa (cioè intorno al 2004) gli attori hanno inoltre modificato arbitrariamente le
aperture sulla proprietà della convenuta, che erano due semplici luci, trasformandole in vere e proprie
vedute: anche in questo caso a nulla sono valse le continue richieste della convenuta ad un ripristino
dei luoghi;
solo con la missiva datata 16 gennaio 2008 prodotta come doc.
7 - con cui hanno chiesto alla convenuta
l'autorizzazione alla posa delle impalcature per il rifacimento degli intonaci esterni della loro
abitazione - gli attori hanno per la prima volta fatto presente che sul loro muro di confine erano
presenti segni di umidità dovuti, a loro dire, ad infiltrazioni di acqua piovana e di esubero delle
innaffiature;
detta missiva, riscontrata dalla convenuta con lettera del 29.1.2008 (doc.8) - che autorizzando quanto pagina 7 di 20 richiesto ha anche formalmente richiesto agli attori la rimessa a norma delle luci che si affacciano sulla
sua proprietà -, è stata seguita da ulteriore corrispondenza tra gli avvocati delle parti;
il 19 giugno 2008 la ha ottenuto la concessione edilizia per la costruzione, in aderenza con la CP_1
proprietà attrice, di un piccolo locale da adibire a magazzino e ricovero per attrezzi;
il 22 giugno 2008 (ovvero dopo il rilascio della suindicata concessione) si è svolto presso gli uffici del
un incontro al quale hanno partecipato l'attrice , il progettista ONroparte_5 Parte_2
dell'opera ing. l'esecutore dei lavori geom. e un impiegato CP_2 ONroparte_6
dell'Ufficio Tecnico comunale, geom. : in tale occasione gli attori non hanno ONroparte_7
manifestato alcuna opposizione all'esecuzione delle opere ora contestate, chiedendo soltanto la
supervisione di un tecnico di loro fiducia che impartisse le opportune prescrizioni per evitare danni
all'immobile di loro proprietà;
i lavori in esame sono iniziati il 23 giugno 2008 e sono terminati dal punto di vista strutturale il 2
luglio 2008 e da quello delle finiture l'8 successivo, giorno in cui il direttore dei lavori ha ricevuto dal
Comune un'ordinanza di sospensione degli stessi, notificata in pari data anche alla convenuta;
in tale occasione la ha appreso dell'esposto con cui gli attori, affermando di avere due vedute CP_1
sul suo fondo, lamentavano che la costruzione di cui sopra avesse leso i loro diritti, non rispettando le
distanze di legge;
a seguito della notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori la convenuta ha “contattato” l'ufficio
tecnico del Comune per comprenderne le ragioni, visto il rilascio della relativa concessione, ed in tale occasione ha appreso (da un impiegato comunale non identificato) che essa era stata rilasciata perché
il tecnico da lei incaricato, cioè l'ing. aveva depositato degli elaborati grafici e tecnici CP_2
omettendo di rilevare la presenza delle luci sulla parete di proprietà degli attori;
l'ing. interpellato sul punto, ha dichiarato di aver omesso la rappresentazione delle CP_2
aperture perché trattandosi di luci, e non di vedute, dal punto di vista tecnico non esistono: poiché però
l'amministrazione del di Masainas riteneva e ritiene tutt'ora di esser stata tratta in errore CP_5
pagina 8 di 20 ON dagli elaborati depositati dall'ingegner non rispondenti alla realtà, si richiede la formale
chiamata in causa di quest'ultimo perché - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere
vedute e non luci le aperture in questione - risponda della sua responsabilità nell'elaborazione del
progetto, dal quale è stata omessa in toto la presenza delle aperture sul muro di proprietà degli attori
confinante con la proprietà della convenuta;
in relazione all'allegata sanatoria delle aperture arbitrariamente effettuate da controparte lo stesso
con missiva del 5 marzo 2009 (doc.11), ha comunicato che gli elaborati depositati per la CP_5
richiesta di condono non permettono di stabilire con esattezza se dette opere siano state effettivamente
oggetto di sanatoria;
in ogni caso, indipendentemente da quanto sopra, è pacifico che solo dal 2004 gli attori hanno
modificato le aperture trasformandole in vedute;
la pur non avendo mai fatto acquiescenza a detta modifica, aveva desistito dal citare in causa CP_1
gli odierni attori per cercare di mantenere rapporti di buon vicinato;
per quanto premesso è comunque palese che nessun danno è stato creato agli attori dalla costruzione
della che si è limitata ad appoggiarla ad un muro in cui insistono due semplici luci: l'obbligo CP_1
di rispettare le distanze di cui all'art.907 cc sussiste infatti solo in relazione alle vedute e non anche
alle luci;
a tale proposito l'esponente propone formale domanda riconvenzionale per la condanna degli attori
alla rimessa in pristino della luce che si apre sulla sua proprietà;
quanto ai lamentati danni causati dalle asserite infiltrazioni, controparte dovrà fornire seria e rigorosa
prova di quanto affermato nell'atto di citazione, che allo stato non trova neanche un indizio nelle sue
produzioni.
L'ing. ritualmente citato dalla convenuta dopo l'autorizzazione del GI, si è CP_2
tempestivamente costituito ed ha a sua volta chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di
[...]
CO (da qui anche ) per concludere nel merito come indicato in epigrafe. CP_3
pagina 9 di 20 A sostegno di tali conclusioni ha dedotto ed eccepito che:
nell'esecuzione dell'incarico conferitogli dalla (progettazione e direzioni dei lavori di CP_1
costruzione di un magazzino e di un garage in aderenza al fabbricato di proprietà degli attori)
l'esponente ha tecnicamente esaminato tutto quanto necessitava, in ossequio ai suoi obblighi
professionali, al fine di verificare la fattibilità urbanistica del progetto;
all'uopo ha tra l'altro effettuato dei sopralluoghi in sito ed esaminato tutti i dati urbanistici presso
l'ufficio tecnico del Comune di Masainas ed all'esito di tali attività ha redatto il relativo progetto, che
contrariamente agli assunti avversi ha rappresentato la realtà in fatto senza nulla omettere, ivi
riportando ogni e qualunque elemento che potesse influire sulla legittimità edificatoria del fabbricato;
deve sul punto rilevarsi che l'elaborato progettuale deve limitarsi a rappresentare solo ed
esclusivamente quanto rileva, secondo le leggi urbanistiche ed i diritti del committente, per la legittima
edificabilità del fabbricato che ne è oggetto, e che il professionista non è invece tenuto a riportare tutto
quanto insiste nelle vicinanze, se inutiliter data;
ciò premesso, con le indagini preliminari sopra indicate l'esponente ha potuto verificare che non esiste
alcuna pratica edilizia che abbia permesso-autorizzato la costruzione del primo piano del fabbricato
degli attori confinante con la proprietà tanto che nemmeno gli attori hanno prodotto al CP_1
riguardo alcunchè: le indagini hanno infatti accertato che in riferimento al fabbricato degli attori
esistono due pratiche di sanatoria ex L. 28.02.85 n.47, nessuna delle quali connessa o in qualsiasi
modo relativa all'apertura per cui è causa, che sono sfociate rispettivamente nelle concessioni n.54/98
(relativa ad una cantina entroterra) e n.55/98 (relativa ad opere realizzate in difformità della licenza
edilizia n.9/74 tra le quali non ricade l'apertura in questione);
a quanto sopra va aggiunto che la sanatoria della apertura in esame non è stata né poteva essere
autorizzata, ex legge 47/1985, perlomeno per le seguenti oggettive motivazioni: 1) in primis perché la
legge citata non permette la sanatoria di opere lesive dei diritti di terzi come quella in questione (che
senza ombra di dubbio va a ledere il diritto della che nessuna apertura si affacci sul cortile CP_1
pagina 10 di 20 della sua casa); 2) in secondo luogo perché gli stessi attori non ne hanno mai chiesto la sanatoria,
come risulta anche dalla domanda prot.n.878 presentata in data 28.03.86 (doc.3), da cui si evince: (a)
che essa ha avuto ad oggetto opere della categoria n.3 - ovvero “opere realizzate in difformità della
licenza o concessione edilizia ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici al momento dell'inizio dei lavori” -, tra cui non può rientrare l'apertura in esame (che può
essere semmai inclusa nell'opzione n.1, ovvero “opere realizzate in difformità della licenza o
concessione edilizia e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici”); (b) che detta apertura non viene mai indicata, né è oggetto di alcun riferimento, nella
relazione tecnica e negli elaborati grafici ad essa allegati;
il progettista ha anche verificato che in nessuno degli atti pubblici relativi all'acquisto del fondo della
risulta che gli attori potessero vantare un diritto di servitù di luci o vedute gravante sul fondo CP_1
stesso;
va poi aggiunto che l'esponente già in occasione dei molteplici sopralluoghi svolti in vista della progettazione e costruzione del fabbricato per civile abitazione della aveva constatato che gli CP_1
attori, in fatto, non potevano esercitare alcuna veduta sul fondo confinante in quanto l'apertura in questione - il cui infisso aveva la parte bassa fissa e quella alta con apertura a cerniera - non
permetteva l'affaccio, ossia non consentiva la “inspectio” e la “prospectio”, ed era quindi qualificabile come “luce” (costruita peraltro in violazione della normativa e “tollerata” dalla CP_1
solo per rapporto di vicinato);
nei sopralluoghi effettuati per la costruzione del manufatto per cui è lite, poiché l'infisso sopra descritto
è rimasto sempre chiuso e delle medesime dimensioni, l'esponente non ha potuto rilevare alcuna
modifica della “luce” che già conosceva, e ha appreso solo durante la direzione dei lavori che essa era
stata invece modificata e trasformata in veduta poco tempo prima (come confermato all'esponente anche dal responsabile della ditta edile e del suo assistente, che hanno direttamente sostituito la
vecchia apertura con quella nuova su incarico dei signori ); Parte_7
pagina 11 di 20 non vi è quindi dubbio sulla correttezza dell'attività professionale a regola d'arte svolta dall'ingegner
visto che l'attuale situazione di mero fatto si è concretizzata in tempi piuttosto recenti e CP_2
non può aver fatto acquisire agli attori la pretesa del rispetto delle distanze ex art.907 cc, che le indagini dell'esponente avevano fondatamente escluso;
ON CO in ogni caso l'ing. - che ha stipulato con la polizza n.020 00282710 per l'assicurazione della
responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione di progettista e direttore dei
lavori (doc.2) - chiede di essere garantito dalla chiamata, in conformità alle clausole contrattuali, da
ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare al chiamante qualora fosse dichiarata una sua
responsabilità e venisse conseguentemente condannato, anche in parte o in solido, al risarcimento del
danno nei confronti della CP_1
CO ON
, ritualmente citata dal dopo l'autorizzazione del GI e tempestivamente costituita, ha preliminarmente eccepito, in via preliminare e pregiudiziale: 1) il difetto di operatività della garanzia
assicurativa nel caso in cui dovessero emergere profili di responsabilità a carico dell'ing. CP_2
per attività diverse da quelle per cui tale garanzia è stata prestata;
2) il limite di massimale di €
500.000,00 previsto in polizza “per sinistro e anno assicurativo”; 3) il contenimento dell'eventuale obbligazione dell'esponente entro i limiti degli scoperti e delle franchigie previste in polizza;
4) ai
sensi dell'art.15 delle COdizioni di Assicurazione, e nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda attrice, la violazione del c.d. “patto di gestione della lite” (per cui le spese processuali tra
ON CO l'ing. ed dovranno essere integralmente compensate); nel merito ha contestato che vi possa
ON essere una qualsiasi responsabilità in capo all'ing. - il quale ha svolto la sua attività in guisa
tecnicamente corretta ed al quale non può essere imputato l'evento per cui è causa -, nonché, in ogni
caso, entità, fondatezza e risarcibilità dei vari titoli di danno ex adverso reclamati e la loro dipendenza
ON dall'omissione contestata al
CO le prime memorie ex art.183 cpc gli attori, nel confermare le precedenti difese e conclusioni,
hanno ulteriormente dedotto che:
pagina 12 di 20 come allegato in citazione la veduta per cui è causa, che consente di “inspicere” e “prospicere” sia
direttamente sia obliquamente sul fondo ora della è stata realizzata tra il 1974 e il 1975 (nello CP_1
stesso periodo in cui è stata realizzata quella sul fondo dell'altro confinante ed è stata Parte_5
altresì assentita verbalmente dal padre della convenuta (oltre che dal : dal 1995, quindi, gli Pt_4
attori hanno certamente acquisito per usucapione il diritto di mantenerla ed ogni costruzione
intrapresa sul fondo servente deve conseguentemente rispettare le distanze prescritte dall'art.907,
ultimo comma, cc;
in quest'ottica è del tutto ininfluente il fatto che detta veduta e quella verso siano state o meno Pt_4
regolarmente assentite dal ed è pertanto ultronea la disamina condotta su tali CP_5 CP_5
ON questioni dall'ing.
in ogni caso si conferma che dette vedute, ben visibili nella planimetria catastale del 20/4/984 allegata
alla domanda di sanatoria presentata nel 1986 (doc.3), sono state sanate a seguito del rilascio delle
concessioni in sanatoria nn.54bis/98 e 55/98;
non è poi vero che la finestra in questione all'origine non consentisse l'affaccio - avendo la parte
inferiore fissa e quella superiore apribile “a cerniera” (?!) -, essendo vero invece che dal 1974/75 sia quella verso che quella verso hanno sempre consentito l'affaccio sui fondi confinanti e CP_1 Pt_4
sono state sostituite nel 2007 con altre delle stesse caratteristiche e dimensioni (come potrà essere dimostrato dalla eventuale ispezione dei vecchi infissi, che si trovano tuttora presso l'abitazione degli
attori, e dalla testimonianza del personale della ONroparte_8 ONroparte_9
che ha effettuato la sostituzione);
i lavori di ricostruzioni murarie che la afferma di avere eseguito nel 1998 nulla hanno a che CP_1
vedere con quelli di cui si dolgono gli attori, che come già detto sono stati eseguiti nell'anno 2007;
quanto alla fioriera indicata dalla convenuta, essa è amovibile e, ovviamente, non è collocata sopra la
grata del pozzetto, che quindi non è da essa ostruito.
CO le seconde memorie ex art.183 cpc - con cui gli attori e la convenuta hanno integrato le originarie pagina 13 di 20 produzioni e formulato le rispettive deduzioni istruttorie in materia diretta - la ha allegato che CP_1
nelle more del giudizio gli attori hanno provveduto a rimettere in pristino il canale di raccolta delle
acque che corre lungo il confine tra le rispettive proprietà rimuovendo la fioriera che lo ostruiva (così
che esso è ora libero di scaricare sulla pubblica via).
CO Dopo il deposito delle terze memorie ex art.183 cpc da parte degli attori, della e di la causa CP_1
ON
- istruita con documenti, interrogatorio formale della e del prova per testi e CTU - è stata CP_1
tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, ad avvenuto deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda avente ad oggetto la tutela della (servitù di) veduta è fondata: gli attori hanno infatti provato, come era loro onere (ex art.2697, comma 1, cc): a) che sul muro della loro villa confinante con la proprietà della è presente, sin dalla costruzione della medesima villa - ovvero dalla prima CP_1
metà degli anni '70 del secolo scorso -, un'apertura dalla quale è possibile affacciarsi e guardare direttamente ed obliquamente sul fondo della vicina (e che è dunque giuridicamente qualificabile come veduta); b) che nel 2008, ovvero dopo oltre trent'anni di ininterrotto esercizio della servitù di veduta consentito dalla descritta finestra, la convenuta ha edificato, in aderenza al muro dove quest'ultima si apre, un nuovo manufatto, adibito a magazzino, il cui piano di copertura si trova rispetto ad essa ad una distanza notevolmente inferiore a quella di tre metri.
La circostanza sub a) emerge dalle deposizioni dei testi dedotti dagli attori, che hanno concordemente riferito come le attuali caratteristiche dell'apertura in esame - coeva come detto all'edificazione della loro villa - non siano mai cambiate e, in particolare, non siano mutate nemmeno in occasione della sostituzione degli infissi, avvenuta nella seconda metà degli anni 2000 (sul punto, tra gli altri, i testi e che hanno eseguito detti lavori e che devono considerarsi pienamente attendibili perché CP_8 Tes_1
del tutto disinteressati all'esito della causa); la circostanza sub b), oltre ad essere sostanzialmente pagina 14 di 20 pacifica (emergendo tra l'altro dall'ordinanza del 3/4.11.2008 resa nel procedimento cautelare n.597/2008), è comunque confermata dalle dichiarazioni dei medesimi testi e dalle foto prodotte.
Sulla base di tali premesse di fatto deve concludersi, in diritto, nel senso che: l'allegato diritto degli attori di mantenere la veduta in esame è stato acquisito per usucapione (ex art.1158 cc) quantomeno dalla seconda metà degli anni '90 del secolo scorso (restando quindi irrilevanti l'accertamento dell'eventuale sanatoria e l'esame delle contrapposte argomentazioni offerte sul punto); il manufatto edificato nel 2008 da , aderendo al muro dove si apre tale veduta diretta ed obliqua e ONroparte_1
trovandosi a meno di tre metri dalla sua soglia, viola l'obbligo di mantenere la distanza minima prescritta in tali casi dall'art.907, ultimo comma, cc e legittima gli attori ad ottenerne la demolizione o l'arretramento sino al ripristino della suddetta distanza (restando irrilevante in senso contrario il rilascio della concessione n.17/2008 del 19.6.2008, sia perché esso non può comunque pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi sia perché il progetto presentato dalla non evidenzia la presenza della veduta CP_1
in questione).
Accertato quanto sopra, la convenuta deve essere quindi condannata a demolire il suddetto manufatto o,
in alternativa, ad arretrarlo sino al rispetto della distanza minima di tre metri dalla soglia della veduta degli attori.
Da tale conclusione discende ovviamente anche il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta avente ad oggetto la condanna degli attori “alla rimessa in pristino delle luci nello stato in
cui si trovavano in origine”, da ritenere infondata per le medesime ragioni già esposte (ovvero perché
l'apertura contestata consente dagli anni '70 di guardare direttamente ed obliquamente sul suo fondo ed
è qualificabile come veduta che gli attori hanno il diritto di mantenere quantomeno dagli anni '90).
L'accoglimento della domanda degli attori impone di esaminare quella formulata dalla convenuta nei confronti dell'ing. CP_2
Tale domanda è fondata.
ON È innanzitutto documentato e pacifico che l'ing. bbia redatto per conto della il progetto CP_1
pagina 15 di 20 posto a base della domanda di concessione per l'edificazione del fabbricato lesivo della veduta degli attori - alla quale è seguito il rilascio della concessione n.17 del 19.6.2008 - e che in tale progetto non sia rappresentata l'apertura presente sul muro al quale il nuovo manufatto avrebbe dovuto aderire o appoggiarsi.
Appare poi certo che tale omissione sia stata decisiva per l'adozione della sopra citata concessione edilizia, visto che la fedele rappresentazione dello stato dei luoghi - e, quindi, la segnalazione della presenza della suddetta finestra - avrebbe evidenziato la violazione delle distanze prescritte dall'art.907
cc, indotto il a negare il proprio assenso ed impedito alla di edificare un manufatto CP_5 CP_1
ritenuto erroneamente legittimo, ma in realtà lesivo del diritto del vicino e per questo destinato ad essere demolito (almeno parzialmente).
Non è infine seriamente contestabile che detta omissione - causa diretta del danno lamentato dalla chiamante - integri una palese violazione degli obblighi e doveri incombenti sul professionista ai sensi
ON degli artt.2230 e ss. cc e delle regole sul mandato: nell'esecuzione del suo incarico l'ing. - agendo senza far uso della diligenza qualificata legittimamente esigibile - ha infatti omesso di verificare, o comunque di segnalare, un elemento di fatto (almeno potenzialmente) ostativo alla legittima realizzabilità dell'opera prevista;
né tale omissione può ritenersi ininfluente o giustificata dalle argomentazioni esposte dal chiamato, posto che la oggettiva presenza di un'apertura sul muro previsto per la costruzione in aderenza o in appoggio, a prescindere dalla opinabile qualificazione giuridica di
“luce” presupposta dal progettista incaricato, doveva comunque essere obbligatoriamente segnalata negli elaborati progettuali presentati al Comune, così da fornire la fedele rappresentazione della situazione di fatto necessaria ai fini della diligente esecuzione dell'incarico affidato dalla CP_1
ON L'ing. deve essere quindi chiamato a tenere indenne la convenuta dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda di demolizione/arretramento del magazzino e, quindi, a rifondere alla le somme che la stessa dovrà pagare per il ripristino delle distanze dalla veduta degli attori. CP_1
ON L'accoglimento della suddetta domanda impone ora di esaminare quella formulata dall'ing ei pagina 16 di 20 CO confronti di .
Tale domanda è infondata.
La polizza azionata dal chiamante - ovvero la n.020 00282710, avente ad oggetto la responsabilità
civile derivante dall'esercizio della professione di “progettista e direttore dei lavori” (doc.2) - risulta aver “effetto” dalle “ore 24 del 21/7/2008” alle “ore 24 del 21/7/2013”, con la conseguenza che non ricopre l'evento in esame, visto che la concessione edilizia è del 19.6.2008 e quindi precede, così come
ON l'attività progettuale fonte dell'attuale responsabilità civile del il periodo di vigenza della garanzia
CO assicurativa rilasciata da .
Per le medesime ragioni addotte dagli attori e sopra riportate - che sono confermate in fatto dall'istruttoria svolta e che possono intendersi qui richiamate e condivise in applicazione dell'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015 - sono altresì fondate le domande dai medesimi formulate ai punti 3, 4,
e 6 delle conclusioni in epigrafe: sinteticamente concordando con gli attori deve infatti rilevarsi che gli accertamenti svolti dal CTU - la cui relazione deve pure intendersi qui integralmente richiamata e condivisa perché fondata su accurate e scrupolose indagini, ampiamente e congruamente motivata
(anche con riferimento alle osservazioni delle parti ed ai chiarimenti forniti) ed esente da vizi o contraddizioni di natura logica, metodologica o giuridica - hanno integralmente confermato, sul punto,
le allegazioni da loro poste a fondamento delle domande in esame, avendo accertato: a) che le opere di livellamento del terreno eseguite dalla nella parte di giardino confinante con la proprietà attrice, CP_1
ovvero l'accumulo di terra addossata alla parete dell'immobile degli attori (apprezzabile dalla figura 7
della pagina 12 della relazione), hanno causato a quest'ultimo i danni da infiltrazioni descritti nella relazione e ritratti nelle fotografie di cui alle pagine dalla 14 alla 16 della stessa relazione;
b) che al fine di eliminare le cause di tali infiltrazioni è necessario ripristinare il livello originario del piano di campagna del giardino della confinante con la proprietà - così da tornare alla CP_1 Parte_7
situazione ritratta nella figura 14 (pag.18) della relazione - e quindi eseguire tutte le opere indicate dal pagina 17 di 20 CTU alla pagina 20 della relazione (preventivo pag.1), con un costo stimato di € 2.065,08; c) che al fine di ripristinare i danni subiti dalla villa degli attori è necessario eseguire le opere di ripristino della parete esterna indicate dal CTU alla pagina 21 della relazione (preventivo pag.2), con un costo stimato di € 3.007,15, e quelle di ripristino del garage indicate dal CTU alle pagine 22 e 23 della relazione
(preventivo pagg.3 e 4), con un costo stimato di € 1.912,85.
La in accoglimento di tali domande, deve essere quindi condannata ad eliminare le cause delle CP_1
infiltrazioni, eseguendo le opere indicate alla pagina 20 della relazione di CTU (preventivo pag.1), e a risarcire gli attori dei danni da esse causati, corrispondendogli la complessiva somma di € 4.920,00,
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo (importo corrispondente al costo complessivo delle opere di ripristino indicate dal CTU alle pagine 21, 22 e 23 della relazione:
preventivo pagine 2, 3 e 4).
Deve essere invece rigettata la domanda avente ad oggetto la misura di coercizione indiretta di cui all'art.614bis cpc, il cui accoglimento appare allo scrivente, nella situazione data, manifestamente iniquo.
La convenuta, integralmente soccombente nei confronti degli attori, deve essere condannata ex art.91
cpc a rifondere ai medesimi le spese di lite, liquidate in dispositivo (quanto agli onorari, applicando
ratione temporis le tabelle relative ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità
bassa e calcolando per le varie fasi importi intorno ai medi).
ON L'ing. integralmente soccombente nei confronti della chiamante e della chiamata, deve essere condannato a rifondere ad entrambe le spese di lite, liquidate in dispositivo (quanto agli onorari,
applicando ratione temporis le tabelle relative ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando per le varie fasi importi intorno tra i minimi e i medi, visto che la materia del contendere tra dette parti è limitata alla violazione delle distanze dalla veduta attrice ed alle sue conseguenze).
pagina 18 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:
accertato e dichiarato che il magazzino edificato da in aderenza o appoggio al muro ONroparte_1
della casa degli attori si trova ad una distanza inferiore ai tre metri rispetto alla veduta diretta ed obliqua degli attori esistente su detto muro, e quindi viola quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art.907 cc, condanna a demolire la predetta costruzione o ad arretrarla sino al ONroparte_1
rispetto della distanza minima di tre metri dalla soglia della descritta veduta;
accertato che l'ing. redattore del progetto del suddetto magazzino allegato alla domanda di CP_2
concessione edilizia, nell'espletare l'incarico affidatogli dalla ha omesso di rappresentare la CP_1
veduta degli attori, lo dichiara tenuto a tenere indenne dalle conseguenze ONroparte_1
pregiudizievoli derivanti dalla condanna della stessa alla demolizione o arretramento del medesimo fabbricato (e, quindi, a rifonderle le spese che la stessa dovrà sopportare a tale titolo);
accertato che le opere di livellamento del proprio terreno eseguite dalla nella parte di giardino CP_1
confinante con l'immobile degli attori sono fonte di infiltrazioni ed hanno causato a quest'ultimo i danni descritti nella relazione del CTU ing. datata 10.7.2020, da ritenere qui allegata, Persona_1
condanna a) ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere indicate dal CTU alla ONroparte_1
pagina 20 della relazione (preventivo pag.1); b) a corrispondere agli attori la complessiva somma di €
4.920,00 - oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo - a titolo di risarcimento dei danni causati da tali infiltrazioni;
ON rigetta la domanda proposta dall'ing. ei confronti di ONroparte_3
condanna a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in € 4.800,00 per compensi ONroparte_1
professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge, e in € 356,58 per esborsi;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate come da separato ONroparte_1
provvedimento;
condanna a rifondere a e a le spese di lite, che si Parte_8 ONroparte_1 ONroparte_3
pagina 19 di 20 liquidano per ciascuna in € 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge.
Cagliari, 14 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINRIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.1000065 del Ruolo Generale per l'anno 2009
promossa da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Gianfranco C.F._2
Trullu e Giaime Peddoni, che li rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura speciale a margine dell'atto di citazione attori, convenuti in riconvenzionale contro
(CF ), elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio ONroparte_1 C.F._3
dell'avv. Nicola Andrea Oggiano, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv.
Michele Zuddas, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 20.11.2017
convenuta, attrice in riconvenzionale e chiamante in causa e nei confronti di
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_2 C.F._4
dell'avv. Beatrice Cui, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di pagina 1 di 20 costituzione e risposta depositata il 13.1.2010
chiamato e chiamante in causa e di
(PI ), in persona del suo procuratore speciale avv. , ONroparte_3 P.IVA_1 CP_4
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giampiero Schirru, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa chiamata in causa
Oggetto: inosservanza distanze legali, condanna al ripristino e ai danni e altro.
La causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (come da note ex art.127ter cpc depositate il 4.12.2024) voglia il Tribunale,
contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso: 1) accertare e dichiarare che la copertura del
magazzino edificato da a ridosso del muro della casa degli attori si arresta a meno ONroparte_1
di tre metri dalla soglia della veduta diretta ed obliqua degli attori sulla proprietà e pertanto CP_1
viola la distanza prescritta dall'art.907 u.c. c.c.; 2) per l'effetto condannare a ONroparte_1
demolire la predetta costruzione quanto meno sino al rispetto della distanza legale;
3) accertare e
dichiarare che dal cortile di proprietà della convenuta, nella parte di esso confinante con l'immobile
degli attori, provengono infiltrazioni di umidità che si diffondono all'interno dell'abitazione di questi
ultimi, causate dalle opere eseguite dalla convenuta a ridosso del fabbricato in proprietà
[...]
descritte al punto 7 dell'espositiva dell'atto di citazione;
4) per l'effetto, dichiarare tenuta e Pt_3
condannare ad apportare alle su menzionate opere i necessari accorgimenti e/o ONroparte_1
modifiche atti ad eliminare la causa delle infiltrazioni di umidità, così come individuati dal CTU
(pagg.17-19 della relazione tecnica); 5) stabilire, ai sensi dell'art.614bis cpc, la somma di denaro
dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nella spontanea esecuzione della condanna di cui al
superiore punto 4); 6) dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni tutti ONroparte_1
pagina 2 di 20 subiti dagli attori per via delle suddette infiltrazioni d'umido, nella misura quantificata dal CTU
(pagg.20-23 della relazione tecnica); 7) col favore delle spese, anche di CTU, e degli accessori di
legge.
Nell'interesse della convenuta (come da note ex art.127ter cpc depositate il 10.12.2024): (A)
PRELIMINRMENTE si avanza formale istanza di rimessione della causa in istruttoria, in ragione
della inadeguatezza della CTU espletata, e si chiede di convocare il CTU a chiarimenti e, in subordine,
di dichiarare l'inefficacia dell'elaborato peritale e se ritenuto opportuno la rinnovazione della CTU;
(B) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: assolvere l'odierna convenuta da ogni avversa pretesa; (C)
IN VIA MERAMENTE SUBORDINTA, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato il fatto
per cui è causa: dichiarare l'ingegner tenuto a sollevare la convenuta dalle pretese di cui ai CP_2
capi 1) e 2) dell'atto di citazione; (C) IN VIA RICONVENZIONALE: condannare i signori Pt_1
e alla rimessa in pristino delle luci nello stato in cui si trovavano in
[...] Parte_2
origine; (D) con vittoria di spese diritti ed onorari.
Nell'interesse di (come da note ex art.127ter cpc depositate il 9.12.2024) si insiste nelle CP_2
conclusioni rese nella comparsa di costituzione - ovvero voglia il Tribunale, disattesa ogni istanza,
eccezione o deduzione e conclusione contraria: (1) nel merito: (a) rigettare ogni avversa pretesa nei
confronti di per essere la domanda nei suoi confronti destituita di fondamento sia in fatto CP_2
che in diritto; (b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio; (2) nella denegata ipotesi in cui si
dovesse riconoscere anche solo in parte una qualche responsabilità di questa parte convenuta: (a)
mandare assolto perché manlevato da ogni conseguenza in virtù del contratto di CP_2
assicurazione con la compagnia di assicurazioni IN SI …per la responsabilità civile verso
terzi e, conseguentemente, (b) condannare quest'ultima a tenere sollevato l'ingegner da CP_2
ogni avversa pretesa; (c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio - e si dichiara di non
accettare il contraddittorio su nuove e diverse conclusioni eventualmente formulate dalle controparti.
Nell'interesse di (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 21.11.2024): preso CP_3
pagina 3 di 20 atto dei chiarimenti resi dal CTU ing. si conclude in conformità alle conclusioni Persona_1
assunte nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero voglia il Tribunale, contrariis rejectis: a) in
via preliminare e pregiudiziale: (1) accertare e dichiarare il difetto di garanzia assicurative per le
ipotesi in cui dovessero emergere profili di responsabilità a carico dell'ing. per attività CP_2
diverse da quelle per cui è prestata la garanzia assicurativa e rispetto alle quali la polizza non opera;
(2) con vittoria di spese ed onorari;
b) nel merito, in via principale: (1) rigettare ogni avversa
domanda ed assolvere da ogni avversa pretesa; (2) con vittoria di spese ed onorari; ONroparte_3
c) nel merito, in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese: (1)
limitare e contenere l'entità della obbligazione di garanzia di entro i limiti di ONroparte_3
condizioni, massimale, scoperti e franchigie previste in polizza;
(2) con vittoria di spese ed onorari;
d)
in ogni caso: compensare integralmente le spese processuali tra e l'ing. . ONroparte_3 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO atto di citazione notificato nell'aprile 2009 e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio e concluso come sopra indicato (con l'ovvia esclusione dei riferimenti ONroparte_1
all'espletata CTU) dopo aver dedotto che:
gli esponenti sono comproprietari di un fabbricato in Masainas, via Municipio 19, confinante in parte
con un'area di proprietà di ; ONroparte_1
sulla facciata dell'immobile dei ricorrenti esistono da oltre 30 anni due vedute dirette ed oblique, una
delle quali (che qui rileva) si affaccia sulla sottostante proprietà e permette agli esponenti di CP_1
“inspicere” e “prospicere” verso il fondo della stessa;
nell'anno 2008 la ha costruito, in aderenza al muro dell'abitazione degli attori dove si aprono CP_1
le predette vedute, un manufatto destinato a magazzino la cui copertura in tegole giunge ad una
distanza inferiore ai tre metri consentiti dall'art.907, ultimo comma, cc (situandosi a poche decine di
centimetri dalla soglia della veduta degli attori): tale edificazione è stata eseguita sulla base della
pagina 4 di 20 concessione edilizia n.17/2008 del 19/06/2008, che è stata rilasciata dal Comune di Masainas soltanto
perché il progetto presentato, artatamente, non riportava la veduta in questione;
gli attori possono legittimamente pretendere che la costruzione della convenuta si arresti ad almeno
tre metri al di sotto della soglia della loro veduta, avendo acquisito il diritto di mantenerla per
intervenuta usucapione: entrambe le vedute (ovvero anche quella che qui non rileva, prospettante sulla
confinante proprietà , se pure non previste nel progetto originario della casa degli attori, Pt_4
furono infatti realizzate tra gli ultimi mesi del 1974 e i primi del 1975 (cioè al momento della
costruzione dell'edificio), in accordo col padre della odierna convenuta, (all'epoca Persona_2
proprietario) e con l'altro confinante nel 1984 gli attori hanno poi presentato domanda Parte_5
di sanatoria delle vedute in parola, e nel 1998 hanno ottenuto le concessioni in sanatoria nn.54bis e
55;
dall'istruttoria del procedimento per denuncia di nuova opera precedentemente promosso dagli esponenti, la cui domanda è stata ivi rigettata (con compensazione delle spese) poiché nelle more la
tettoia era stata interamente realizzata, è comunque emerso come dato pacifico come la costruzione
della on rispetti la distanza prevista dall'art.907, 3° comma, cc; CP_1
nell'anno 2007, inoltre, la ha eseguito all'interno del suo cortile, nella parte confinante con CP_1
l'edificio degli attori, i seguenti lavori: a) costruzione, a ridosso del muro della casa dei ricorrenti, di
un muretto con mera funzione ornamentale, realizzato con elementi in pietra faccia a vista, alto circa
40 cm e largo altrettanti, avente come base una fascia pavimentata di basalto e malta cementizia larga
circa 50 cm; b) modificazione delle pendenze del suo fondo - con notevole apporto di terra la cui
sistemazione finale ha definito un piano che supera di circa 20 cm la quota del pavimento del piano
terra del fabbricato degli attori -, al fine di creare un piano uniforme livellato;
c) variazione di
posizione e imbocco della caditoia che esisteva nel vertice tra i confini delle due proprietà e che
garantiva il deflusso delle acque in eccesso, di varia provenienza, che per la naturale pendenza del
terreno convergevano in quel punto;
pagina 5 di 20 successivamente ed in conseguenza delle su descritte opere, al piano terra dell'immobile degli esponenti, nelle murature portanti e nei pilastri al centro dell'edificio, sono comparsi diffusi segni di
umidità ascendente, con conseguente distacco dei battiscopa, dei paraspigoli in ferro dei pilastri e
formazione di inflorescenze nelle fughe delle piastrelle;
i su menzionati fenomeni sono dovuti al ristagno delle acque meteoriche e di irrigazione che si
accumulano all'interno delle murature del fabbricato e della recinzione, ristagno che è a sua volta causato dal fatto che dette acque non possono più defluire verso un punto di sfogo a quota inferiore
poiché il pozzetto di raccolta è stato ubicato dalla nel basolato in basalto sopra descritto sub CP_1
a), che si trova ad una quota di circa 5 cm più alta rispetto a quella del terreno adiacente e, in ogni
caso, ad una quota ben superiore rispetto al piano della pavimentazione interna alla casa degli attori;
questi ultimi hanno inutilmente richiesto alla convenuta, da ultimo con diffida scritta ricevuta dalla
stessa il 26/1/08, di risolvere tali inconvenienti mediante modifiche o accorgimenti idonei ad eliminare
il ristagno delle acque a ridosso del loro fabbricato: essendo rimasta inerte, la dovrà essere CP_1
condannata (anche) ad eliminare la causa delle infiltrazioni provenienti dal suo fondo ed a risarcire i
danni che esse hanno arrecato all'immobile degli attori.
tempestivamente costituita, ha preliminarmente chiesto di essere autorizzata alla ONroparte_1
chiamata in causa dell'ing. ed ha concluso nel merito come sopra indicato, dopo aver CP_2
dedotto ed eccepito che:
con rogito del 6 luglio 1995 (doc.1) l'esponente ha acquistato da tale il tratto di area Persona_3
edificatoria di are
1.71 ivi descritta, confinante tra gli altri con gli odierni attori;
al punto 2) di tale contratto risulta che nessuna servitù vi fosse da parte degli attori sul terreno
acquistato dalla convenuta, ad eccezione di un accesso al terreno attraverso un passaggio comune
indicato nella planimetria allegata al rogito;
Par con successivo rogito del 9 aprile 1998 (doc.1) l'esponente ha acquistato dai signori un
vecchissimo fabbricato da demolire elevato al solo piano fuori terra, composto da due vani di mq 30 e
pagina 6 di 20 tratto di area edificabile adiacente di mq 275, confinante tra gli altri con la proprietà degli attori;
il 29 giugno 1998 la a ottenuto una concessione edilizia finalizzata alla demolizione parziale e CP_1
modifica della recinzione di un lotto di terreno e alla costruzione di un muretto di sostegno in cemento
armato (doc.3): tali lavori sono stati eseguiti nel mese di luglio dello stesso anno - e non nel 2007 - con
il benestare degli attori, che nella circostanza hanno chiesto e ottenuto lo spostamento del cancelletto
di accesso alla proprietà della convenuta (che in origine si apriva in aderenza al loro muro di confine)
e la messa in sicurezza delle fondazioni del loro immobile, che era stato danneggiato da anni di
incuria dei precedenti proprietari;
in occasione dei medesimi lavori la convenuta, sempre in accordo con gli odierni attori, ha fatto
costruire un sistema di raccolta delle acque piovane e di esubero delle innaffiature che defluiva in un
pozzetto di raccolta situato al di fuori delle proprietà delle odierne parti in causa, ovvero sulla strada
comunale, in adiacenza ai muri di confine di entrambi;
successivamente gli attori, non si sa per quale ragione, hanno però ostruito il suddetto pozzetto
tappandone la grata di copertura con una fioriera che impedisce il regolare deflusso delle acque e che non è mai stata rimossa, nonostante le continue richieste della convenuta;
circa cinque anni fa (cioè intorno al 2004) gli attori hanno inoltre modificato arbitrariamente le
aperture sulla proprietà della convenuta, che erano due semplici luci, trasformandole in vere e proprie
vedute: anche in questo caso a nulla sono valse le continue richieste della convenuta ad un ripristino
dei luoghi;
solo con la missiva datata 16 gennaio 2008 prodotta come doc.
7 - con cui hanno chiesto alla convenuta
l'autorizzazione alla posa delle impalcature per il rifacimento degli intonaci esterni della loro
abitazione - gli attori hanno per la prima volta fatto presente che sul loro muro di confine erano
presenti segni di umidità dovuti, a loro dire, ad infiltrazioni di acqua piovana e di esubero delle
innaffiature;
detta missiva, riscontrata dalla convenuta con lettera del 29.1.2008 (doc.8) - che autorizzando quanto pagina 7 di 20 richiesto ha anche formalmente richiesto agli attori la rimessa a norma delle luci che si affacciano sulla
sua proprietà -, è stata seguita da ulteriore corrispondenza tra gli avvocati delle parti;
il 19 giugno 2008 la ha ottenuto la concessione edilizia per la costruzione, in aderenza con la CP_1
proprietà attrice, di un piccolo locale da adibire a magazzino e ricovero per attrezzi;
il 22 giugno 2008 (ovvero dopo il rilascio della suindicata concessione) si è svolto presso gli uffici del
un incontro al quale hanno partecipato l'attrice , il progettista ONroparte_5 Parte_2
dell'opera ing. l'esecutore dei lavori geom. e un impiegato CP_2 ONroparte_6
dell'Ufficio Tecnico comunale, geom. : in tale occasione gli attori non hanno ONroparte_7
manifestato alcuna opposizione all'esecuzione delle opere ora contestate, chiedendo soltanto la
supervisione di un tecnico di loro fiducia che impartisse le opportune prescrizioni per evitare danni
all'immobile di loro proprietà;
i lavori in esame sono iniziati il 23 giugno 2008 e sono terminati dal punto di vista strutturale il 2
luglio 2008 e da quello delle finiture l'8 successivo, giorno in cui il direttore dei lavori ha ricevuto dal
Comune un'ordinanza di sospensione degli stessi, notificata in pari data anche alla convenuta;
in tale occasione la ha appreso dell'esposto con cui gli attori, affermando di avere due vedute CP_1
sul suo fondo, lamentavano che la costruzione di cui sopra avesse leso i loro diritti, non rispettando le
distanze di legge;
a seguito della notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori la convenuta ha “contattato” l'ufficio
tecnico del Comune per comprenderne le ragioni, visto il rilascio della relativa concessione, ed in tale occasione ha appreso (da un impiegato comunale non identificato) che essa era stata rilasciata perché
il tecnico da lei incaricato, cioè l'ing. aveva depositato degli elaborati grafici e tecnici CP_2
omettendo di rilevare la presenza delle luci sulla parete di proprietà degli attori;
l'ing. interpellato sul punto, ha dichiarato di aver omesso la rappresentazione delle CP_2
aperture perché trattandosi di luci, e non di vedute, dal punto di vista tecnico non esistono: poiché però
l'amministrazione del di Masainas riteneva e ritiene tutt'ora di esser stata tratta in errore CP_5
pagina 8 di 20 ON dagli elaborati depositati dall'ingegner non rispondenti alla realtà, si richiede la formale
chiamata in causa di quest'ultimo perché - nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere
vedute e non luci le aperture in questione - risponda della sua responsabilità nell'elaborazione del
progetto, dal quale è stata omessa in toto la presenza delle aperture sul muro di proprietà degli attori
confinante con la proprietà della convenuta;
in relazione all'allegata sanatoria delle aperture arbitrariamente effettuate da controparte lo stesso
con missiva del 5 marzo 2009 (doc.11), ha comunicato che gli elaborati depositati per la CP_5
richiesta di condono non permettono di stabilire con esattezza se dette opere siano state effettivamente
oggetto di sanatoria;
in ogni caso, indipendentemente da quanto sopra, è pacifico che solo dal 2004 gli attori hanno
modificato le aperture trasformandole in vedute;
la pur non avendo mai fatto acquiescenza a detta modifica, aveva desistito dal citare in causa CP_1
gli odierni attori per cercare di mantenere rapporti di buon vicinato;
per quanto premesso è comunque palese che nessun danno è stato creato agli attori dalla costruzione
della che si è limitata ad appoggiarla ad un muro in cui insistono due semplici luci: l'obbligo CP_1
di rispettare le distanze di cui all'art.907 cc sussiste infatti solo in relazione alle vedute e non anche
alle luci;
a tale proposito l'esponente propone formale domanda riconvenzionale per la condanna degli attori
alla rimessa in pristino della luce che si apre sulla sua proprietà;
quanto ai lamentati danni causati dalle asserite infiltrazioni, controparte dovrà fornire seria e rigorosa
prova di quanto affermato nell'atto di citazione, che allo stato non trova neanche un indizio nelle sue
produzioni.
L'ing. ritualmente citato dalla convenuta dopo l'autorizzazione del GI, si è CP_2
tempestivamente costituito ed ha a sua volta chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di
[...]
CO (da qui anche ) per concludere nel merito come indicato in epigrafe. CP_3
pagina 9 di 20 A sostegno di tali conclusioni ha dedotto ed eccepito che:
nell'esecuzione dell'incarico conferitogli dalla (progettazione e direzioni dei lavori di CP_1
costruzione di un magazzino e di un garage in aderenza al fabbricato di proprietà degli attori)
l'esponente ha tecnicamente esaminato tutto quanto necessitava, in ossequio ai suoi obblighi
professionali, al fine di verificare la fattibilità urbanistica del progetto;
all'uopo ha tra l'altro effettuato dei sopralluoghi in sito ed esaminato tutti i dati urbanistici presso
l'ufficio tecnico del Comune di Masainas ed all'esito di tali attività ha redatto il relativo progetto, che
contrariamente agli assunti avversi ha rappresentato la realtà in fatto senza nulla omettere, ivi
riportando ogni e qualunque elemento che potesse influire sulla legittimità edificatoria del fabbricato;
deve sul punto rilevarsi che l'elaborato progettuale deve limitarsi a rappresentare solo ed
esclusivamente quanto rileva, secondo le leggi urbanistiche ed i diritti del committente, per la legittima
edificabilità del fabbricato che ne è oggetto, e che il professionista non è invece tenuto a riportare tutto
quanto insiste nelle vicinanze, se inutiliter data;
ciò premesso, con le indagini preliminari sopra indicate l'esponente ha potuto verificare che non esiste
alcuna pratica edilizia che abbia permesso-autorizzato la costruzione del primo piano del fabbricato
degli attori confinante con la proprietà tanto che nemmeno gli attori hanno prodotto al CP_1
riguardo alcunchè: le indagini hanno infatti accertato che in riferimento al fabbricato degli attori
esistono due pratiche di sanatoria ex L. 28.02.85 n.47, nessuna delle quali connessa o in qualsiasi
modo relativa all'apertura per cui è causa, che sono sfociate rispettivamente nelle concessioni n.54/98
(relativa ad una cantina entroterra) e n.55/98 (relativa ad opere realizzate in difformità della licenza
edilizia n.9/74 tra le quali non ricade l'apertura in questione);
a quanto sopra va aggiunto che la sanatoria della apertura in esame non è stata né poteva essere
autorizzata, ex legge 47/1985, perlomeno per le seguenti oggettive motivazioni: 1) in primis perché la
legge citata non permette la sanatoria di opere lesive dei diritti di terzi come quella in questione (che
senza ombra di dubbio va a ledere il diritto della che nessuna apertura si affacci sul cortile CP_1
pagina 10 di 20 della sua casa); 2) in secondo luogo perché gli stessi attori non ne hanno mai chiesto la sanatoria,
come risulta anche dalla domanda prot.n.878 presentata in data 28.03.86 (doc.3), da cui si evince: (a)
che essa ha avuto ad oggetto opere della categoria n.3 - ovvero “opere realizzate in difformità della
licenza o concessione edilizia ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici al momento dell'inizio dei lavori” -, tra cui non può rientrare l'apertura in esame (che può
essere semmai inclusa nell'opzione n.1, ovvero “opere realizzate in difformità della licenza o
concessione edilizia e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici”); (b) che detta apertura non viene mai indicata, né è oggetto di alcun riferimento, nella
relazione tecnica e negli elaborati grafici ad essa allegati;
il progettista ha anche verificato che in nessuno degli atti pubblici relativi all'acquisto del fondo della
risulta che gli attori potessero vantare un diritto di servitù di luci o vedute gravante sul fondo CP_1
stesso;
va poi aggiunto che l'esponente già in occasione dei molteplici sopralluoghi svolti in vista della progettazione e costruzione del fabbricato per civile abitazione della aveva constatato che gli CP_1
attori, in fatto, non potevano esercitare alcuna veduta sul fondo confinante in quanto l'apertura in questione - il cui infisso aveva la parte bassa fissa e quella alta con apertura a cerniera - non
permetteva l'affaccio, ossia non consentiva la “inspectio” e la “prospectio”, ed era quindi qualificabile come “luce” (costruita peraltro in violazione della normativa e “tollerata” dalla CP_1
solo per rapporto di vicinato);
nei sopralluoghi effettuati per la costruzione del manufatto per cui è lite, poiché l'infisso sopra descritto
è rimasto sempre chiuso e delle medesime dimensioni, l'esponente non ha potuto rilevare alcuna
modifica della “luce” che già conosceva, e ha appreso solo durante la direzione dei lavori che essa era
stata invece modificata e trasformata in veduta poco tempo prima (come confermato all'esponente anche dal responsabile della ditta edile e del suo assistente, che hanno direttamente sostituito la
vecchia apertura con quella nuova su incarico dei signori ); Parte_7
pagina 11 di 20 non vi è quindi dubbio sulla correttezza dell'attività professionale a regola d'arte svolta dall'ingegner
visto che l'attuale situazione di mero fatto si è concretizzata in tempi piuttosto recenti e CP_2
non può aver fatto acquisire agli attori la pretesa del rispetto delle distanze ex art.907 cc, che le indagini dell'esponente avevano fondatamente escluso;
ON CO in ogni caso l'ing. - che ha stipulato con la polizza n.020 00282710 per l'assicurazione della
responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione di progettista e direttore dei
lavori (doc.2) - chiede di essere garantito dalla chiamata, in conformità alle clausole contrattuali, da
ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare al chiamante qualora fosse dichiarata una sua
responsabilità e venisse conseguentemente condannato, anche in parte o in solido, al risarcimento del
danno nei confronti della CP_1
CO ON
, ritualmente citata dal dopo l'autorizzazione del GI e tempestivamente costituita, ha preliminarmente eccepito, in via preliminare e pregiudiziale: 1) il difetto di operatività della garanzia
assicurativa nel caso in cui dovessero emergere profili di responsabilità a carico dell'ing. CP_2
per attività diverse da quelle per cui tale garanzia è stata prestata;
2) il limite di massimale di €
500.000,00 previsto in polizza “per sinistro e anno assicurativo”; 3) il contenimento dell'eventuale obbligazione dell'esponente entro i limiti degli scoperti e delle franchigie previste in polizza;
4) ai
sensi dell'art.15 delle COdizioni di Assicurazione, e nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda attrice, la violazione del c.d. “patto di gestione della lite” (per cui le spese processuali tra
ON CO l'ing. ed dovranno essere integralmente compensate); nel merito ha contestato che vi possa
ON essere una qualsiasi responsabilità in capo all'ing. - il quale ha svolto la sua attività in guisa
tecnicamente corretta ed al quale non può essere imputato l'evento per cui è causa -, nonché, in ogni
caso, entità, fondatezza e risarcibilità dei vari titoli di danno ex adverso reclamati e la loro dipendenza
ON dall'omissione contestata al
CO le prime memorie ex art.183 cpc gli attori, nel confermare le precedenti difese e conclusioni,
hanno ulteriormente dedotto che:
pagina 12 di 20 come allegato in citazione la veduta per cui è causa, che consente di “inspicere” e “prospicere” sia
direttamente sia obliquamente sul fondo ora della è stata realizzata tra il 1974 e il 1975 (nello CP_1
stesso periodo in cui è stata realizzata quella sul fondo dell'altro confinante ed è stata Parte_5
altresì assentita verbalmente dal padre della convenuta (oltre che dal : dal 1995, quindi, gli Pt_4
attori hanno certamente acquisito per usucapione il diritto di mantenerla ed ogni costruzione
intrapresa sul fondo servente deve conseguentemente rispettare le distanze prescritte dall'art.907,
ultimo comma, cc;
in quest'ottica è del tutto ininfluente il fatto che detta veduta e quella verso siano state o meno Pt_4
regolarmente assentite dal ed è pertanto ultronea la disamina condotta su tali CP_5 CP_5
ON questioni dall'ing.
in ogni caso si conferma che dette vedute, ben visibili nella planimetria catastale del 20/4/984 allegata
alla domanda di sanatoria presentata nel 1986 (doc.3), sono state sanate a seguito del rilascio delle
concessioni in sanatoria nn.54bis/98 e 55/98;
non è poi vero che la finestra in questione all'origine non consentisse l'affaccio - avendo la parte
inferiore fissa e quella superiore apribile “a cerniera” (?!) -, essendo vero invece che dal 1974/75 sia quella verso che quella verso hanno sempre consentito l'affaccio sui fondi confinanti e CP_1 Pt_4
sono state sostituite nel 2007 con altre delle stesse caratteristiche e dimensioni (come potrà essere dimostrato dalla eventuale ispezione dei vecchi infissi, che si trovano tuttora presso l'abitazione degli
attori, e dalla testimonianza del personale della ONroparte_8 ONroparte_9
che ha effettuato la sostituzione);
i lavori di ricostruzioni murarie che la afferma di avere eseguito nel 1998 nulla hanno a che CP_1
vedere con quelli di cui si dolgono gli attori, che come già detto sono stati eseguiti nell'anno 2007;
quanto alla fioriera indicata dalla convenuta, essa è amovibile e, ovviamente, non è collocata sopra la
grata del pozzetto, che quindi non è da essa ostruito.
CO le seconde memorie ex art.183 cpc - con cui gli attori e la convenuta hanno integrato le originarie pagina 13 di 20 produzioni e formulato le rispettive deduzioni istruttorie in materia diretta - la ha allegato che CP_1
nelle more del giudizio gli attori hanno provveduto a rimettere in pristino il canale di raccolta delle
acque che corre lungo il confine tra le rispettive proprietà rimuovendo la fioriera che lo ostruiva (così
che esso è ora libero di scaricare sulla pubblica via).
CO Dopo il deposito delle terze memorie ex art.183 cpc da parte degli attori, della e di la causa CP_1
ON
- istruita con documenti, interrogatorio formale della e del prova per testi e CTU - è stata CP_1
tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, ad avvenuto deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda avente ad oggetto la tutela della (servitù di) veduta è fondata: gli attori hanno infatti provato, come era loro onere (ex art.2697, comma 1, cc): a) che sul muro della loro villa confinante con la proprietà della è presente, sin dalla costruzione della medesima villa - ovvero dalla prima CP_1
metà degli anni '70 del secolo scorso -, un'apertura dalla quale è possibile affacciarsi e guardare direttamente ed obliquamente sul fondo della vicina (e che è dunque giuridicamente qualificabile come veduta); b) che nel 2008, ovvero dopo oltre trent'anni di ininterrotto esercizio della servitù di veduta consentito dalla descritta finestra, la convenuta ha edificato, in aderenza al muro dove quest'ultima si apre, un nuovo manufatto, adibito a magazzino, il cui piano di copertura si trova rispetto ad essa ad una distanza notevolmente inferiore a quella di tre metri.
La circostanza sub a) emerge dalle deposizioni dei testi dedotti dagli attori, che hanno concordemente riferito come le attuali caratteristiche dell'apertura in esame - coeva come detto all'edificazione della loro villa - non siano mai cambiate e, in particolare, non siano mutate nemmeno in occasione della sostituzione degli infissi, avvenuta nella seconda metà degli anni 2000 (sul punto, tra gli altri, i testi e che hanno eseguito detti lavori e che devono considerarsi pienamente attendibili perché CP_8 Tes_1
del tutto disinteressati all'esito della causa); la circostanza sub b), oltre ad essere sostanzialmente pagina 14 di 20 pacifica (emergendo tra l'altro dall'ordinanza del 3/4.11.2008 resa nel procedimento cautelare n.597/2008), è comunque confermata dalle dichiarazioni dei medesimi testi e dalle foto prodotte.
Sulla base di tali premesse di fatto deve concludersi, in diritto, nel senso che: l'allegato diritto degli attori di mantenere la veduta in esame è stato acquisito per usucapione (ex art.1158 cc) quantomeno dalla seconda metà degli anni '90 del secolo scorso (restando quindi irrilevanti l'accertamento dell'eventuale sanatoria e l'esame delle contrapposte argomentazioni offerte sul punto); il manufatto edificato nel 2008 da , aderendo al muro dove si apre tale veduta diretta ed obliqua e ONroparte_1
trovandosi a meno di tre metri dalla sua soglia, viola l'obbligo di mantenere la distanza minima prescritta in tali casi dall'art.907, ultimo comma, cc e legittima gli attori ad ottenerne la demolizione o l'arretramento sino al ripristino della suddetta distanza (restando irrilevante in senso contrario il rilascio della concessione n.17/2008 del 19.6.2008, sia perché esso non può comunque pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi sia perché il progetto presentato dalla non evidenzia la presenza della veduta CP_1
in questione).
Accertato quanto sopra, la convenuta deve essere quindi condannata a demolire il suddetto manufatto o,
in alternativa, ad arretrarlo sino al rispetto della distanza minima di tre metri dalla soglia della veduta degli attori.
Da tale conclusione discende ovviamente anche il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta avente ad oggetto la condanna degli attori “alla rimessa in pristino delle luci nello stato in
cui si trovavano in origine”, da ritenere infondata per le medesime ragioni già esposte (ovvero perché
l'apertura contestata consente dagli anni '70 di guardare direttamente ed obliquamente sul suo fondo ed
è qualificabile come veduta che gli attori hanno il diritto di mantenere quantomeno dagli anni '90).
L'accoglimento della domanda degli attori impone di esaminare quella formulata dalla convenuta nei confronti dell'ing. CP_2
Tale domanda è fondata.
ON È innanzitutto documentato e pacifico che l'ing. bbia redatto per conto della il progetto CP_1
pagina 15 di 20 posto a base della domanda di concessione per l'edificazione del fabbricato lesivo della veduta degli attori - alla quale è seguito il rilascio della concessione n.17 del 19.6.2008 - e che in tale progetto non sia rappresentata l'apertura presente sul muro al quale il nuovo manufatto avrebbe dovuto aderire o appoggiarsi.
Appare poi certo che tale omissione sia stata decisiva per l'adozione della sopra citata concessione edilizia, visto che la fedele rappresentazione dello stato dei luoghi - e, quindi, la segnalazione della presenza della suddetta finestra - avrebbe evidenziato la violazione delle distanze prescritte dall'art.907
cc, indotto il a negare il proprio assenso ed impedito alla di edificare un manufatto CP_5 CP_1
ritenuto erroneamente legittimo, ma in realtà lesivo del diritto del vicino e per questo destinato ad essere demolito (almeno parzialmente).
Non è infine seriamente contestabile che detta omissione - causa diretta del danno lamentato dalla chiamante - integri una palese violazione degli obblighi e doveri incombenti sul professionista ai sensi
ON degli artt.2230 e ss. cc e delle regole sul mandato: nell'esecuzione del suo incarico l'ing. - agendo senza far uso della diligenza qualificata legittimamente esigibile - ha infatti omesso di verificare, o comunque di segnalare, un elemento di fatto (almeno potenzialmente) ostativo alla legittima realizzabilità dell'opera prevista;
né tale omissione può ritenersi ininfluente o giustificata dalle argomentazioni esposte dal chiamato, posto che la oggettiva presenza di un'apertura sul muro previsto per la costruzione in aderenza o in appoggio, a prescindere dalla opinabile qualificazione giuridica di
“luce” presupposta dal progettista incaricato, doveva comunque essere obbligatoriamente segnalata negli elaborati progettuali presentati al Comune, così da fornire la fedele rappresentazione della situazione di fatto necessaria ai fini della diligente esecuzione dell'incarico affidato dalla CP_1
ON L'ing. deve essere quindi chiamato a tenere indenne la convenuta dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda di demolizione/arretramento del magazzino e, quindi, a rifondere alla le somme che la stessa dovrà pagare per il ripristino delle distanze dalla veduta degli attori. CP_1
ON L'accoglimento della suddetta domanda impone ora di esaminare quella formulata dall'ing ei pagina 16 di 20 CO confronti di .
Tale domanda è infondata.
La polizza azionata dal chiamante - ovvero la n.020 00282710, avente ad oggetto la responsabilità
civile derivante dall'esercizio della professione di “progettista e direttore dei lavori” (doc.2) - risulta aver “effetto” dalle “ore 24 del 21/7/2008” alle “ore 24 del 21/7/2013”, con la conseguenza che non ricopre l'evento in esame, visto che la concessione edilizia è del 19.6.2008 e quindi precede, così come
ON l'attività progettuale fonte dell'attuale responsabilità civile del il periodo di vigenza della garanzia
CO assicurativa rilasciata da .
Per le medesime ragioni addotte dagli attori e sopra riportate - che sono confermate in fatto dall'istruttoria svolta e che possono intendersi qui richiamate e condivise in applicazione dell'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015 - sono altresì fondate le domande dai medesimi formulate ai punti 3, 4,
e 6 delle conclusioni in epigrafe: sinteticamente concordando con gli attori deve infatti rilevarsi che gli accertamenti svolti dal CTU - la cui relazione deve pure intendersi qui integralmente richiamata e condivisa perché fondata su accurate e scrupolose indagini, ampiamente e congruamente motivata
(anche con riferimento alle osservazioni delle parti ed ai chiarimenti forniti) ed esente da vizi o contraddizioni di natura logica, metodologica o giuridica - hanno integralmente confermato, sul punto,
le allegazioni da loro poste a fondamento delle domande in esame, avendo accertato: a) che le opere di livellamento del terreno eseguite dalla nella parte di giardino confinante con la proprietà attrice, CP_1
ovvero l'accumulo di terra addossata alla parete dell'immobile degli attori (apprezzabile dalla figura 7
della pagina 12 della relazione), hanno causato a quest'ultimo i danni da infiltrazioni descritti nella relazione e ritratti nelle fotografie di cui alle pagine dalla 14 alla 16 della stessa relazione;
b) che al fine di eliminare le cause di tali infiltrazioni è necessario ripristinare il livello originario del piano di campagna del giardino della confinante con la proprietà - così da tornare alla CP_1 Parte_7
situazione ritratta nella figura 14 (pag.18) della relazione - e quindi eseguire tutte le opere indicate dal pagina 17 di 20 CTU alla pagina 20 della relazione (preventivo pag.1), con un costo stimato di € 2.065,08; c) che al fine di ripristinare i danni subiti dalla villa degli attori è necessario eseguire le opere di ripristino della parete esterna indicate dal CTU alla pagina 21 della relazione (preventivo pag.2), con un costo stimato di € 3.007,15, e quelle di ripristino del garage indicate dal CTU alle pagine 22 e 23 della relazione
(preventivo pagg.3 e 4), con un costo stimato di € 1.912,85.
La in accoglimento di tali domande, deve essere quindi condannata ad eliminare le cause delle CP_1
infiltrazioni, eseguendo le opere indicate alla pagina 20 della relazione di CTU (preventivo pag.1), e a risarcire gli attori dei danni da esse causati, corrispondendogli la complessiva somma di € 4.920,00,
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo (importo corrispondente al costo complessivo delle opere di ripristino indicate dal CTU alle pagine 21, 22 e 23 della relazione:
preventivo pagine 2, 3 e 4).
Deve essere invece rigettata la domanda avente ad oggetto la misura di coercizione indiretta di cui all'art.614bis cpc, il cui accoglimento appare allo scrivente, nella situazione data, manifestamente iniquo.
La convenuta, integralmente soccombente nei confronti degli attori, deve essere condannata ex art.91
cpc a rifondere ai medesimi le spese di lite, liquidate in dispositivo (quanto agli onorari, applicando
ratione temporis le tabelle relative ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità
bassa e calcolando per le varie fasi importi intorno ai medi).
ON L'ing. integralmente soccombente nei confronti della chiamante e della chiamata, deve essere condannato a rifondere ad entrambe le spese di lite, liquidate in dispositivo (quanto agli onorari,
applicando ratione temporis le tabelle relative ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando per le varie fasi importi intorno tra i minimi e i medi, visto che la materia del contendere tra dette parti è limitata alla violazione delle distanze dalla veduta attrice ed alle sue conseguenze).
pagina 18 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:
accertato e dichiarato che il magazzino edificato da in aderenza o appoggio al muro ONroparte_1
della casa degli attori si trova ad una distanza inferiore ai tre metri rispetto alla veduta diretta ed obliqua degli attori esistente su detto muro, e quindi viola quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art.907 cc, condanna a demolire la predetta costruzione o ad arretrarla sino al ONroparte_1
rispetto della distanza minima di tre metri dalla soglia della descritta veduta;
accertato che l'ing. redattore del progetto del suddetto magazzino allegato alla domanda di CP_2
concessione edilizia, nell'espletare l'incarico affidatogli dalla ha omesso di rappresentare la CP_1
veduta degli attori, lo dichiara tenuto a tenere indenne dalle conseguenze ONroparte_1
pregiudizievoli derivanti dalla condanna della stessa alla demolizione o arretramento del medesimo fabbricato (e, quindi, a rifonderle le spese che la stessa dovrà sopportare a tale titolo);
accertato che le opere di livellamento del proprio terreno eseguite dalla nella parte di giardino CP_1
confinante con l'immobile degli attori sono fonte di infiltrazioni ed hanno causato a quest'ultimo i danni descritti nella relazione del CTU ing. datata 10.7.2020, da ritenere qui allegata, Persona_1
condanna a) ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere indicate dal CTU alla ONroparte_1
pagina 20 della relazione (preventivo pag.1); b) a corrispondere agli attori la complessiva somma di €
4.920,00 - oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo - a titolo di risarcimento dei danni causati da tali infiltrazioni;
ON rigetta la domanda proposta dall'ing. ei confronti di ONroparte_3
condanna a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in € 4.800,00 per compensi ONroparte_1
professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge, e in € 356,58 per esborsi;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate come da separato ONroparte_1
provvedimento;
condanna a rifondere a e a le spese di lite, che si Parte_8 ONroparte_1 ONroparte_3
pagina 19 di 20 liquidano per ciascuna in € 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge.
Cagliari, 14 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
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