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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 1189/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a Osimo (AN) il 19.12.1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANGELONI CRISTINA.
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_ 2. I figli e , minori di età, sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2 manterranno la residenza anagrafica e la loro stabile dimora presso l'abitazione familiare di Loreto,
Via L. Ariosto n. 67/a.
3. I genitori si alterneranno presso la predetta abitazione di Loreto, Via L. Ariosto n. 67/a ogni due settimane, provvedendo ciascuno autonomamente alle esigenze, alla cura e alle attività dei figli in relazione al proprio periodo di permanenza nella casa familiare. Nelle settimane in cui non staranno con i figli, i genitori potranno vederli liberamente, previo accordo con l'altro genitore.
4. Il SI , successivamente al deposito del presente ricorso, trasferirà la Parte_1 propria residenza anagrafica dandone immediata comunicazione alla SIa Parte_3
1
[...] la quale, invece, manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Loreto, Via L.
Ariosto n. 67/a.
5. Ciascuno dei genitori provvederà autonomamente al mantenimento dei figli per il tempo di permanenza con gli stessi presso la casa famigliare.
6. I minori trascorreranno le festività con i genitori, alternando tra di loro, di anno in anno, il giorno di Natale, della vigilia di Natale, dell'ultimo dell'anno, di Capodanno e dell'Epifania, la Pasqua, il lunedì dell'Angelo e le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre e l'8 dicembre.
7. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo consecutivo di quindici giorni, previo accordo da assumere entro il 31 maggio di ogni anno, che tenga conto dei periodi feriali dei genitori e delle esigenze dei minori, con obbligo di comunicare il luogo prescelto per trascorrere le vacanze all'altro genitore.
8. I genitori si adopereranno affinché i minori conservino rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, come previsto dall'art. 337 ter c.c., anche assicurando il diritto di visita presso la residenza famigliare.
9. Le spese straordinarie relative ai minori, da individuarsi secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di NC (Protocollo distrettuale del 10 luglio 2024), sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e l'eventuale detrazione fiscale della spesa sarà ripartita tra i coniugi nella stessa misura.
10. L'assegno unico familiare verrà percepito interamente dal SI . Parte_1
11. Le spese per utenze domestiche, tasse e manutenzione della casa familiare di Loreto, Via L. Ariosto
n. 67/a saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
12. I coniugi non richiedono alcun contributo di mantenimento personale in quanto economicamente autosufficienti.
13. Il SI trattiene il saldo attivo residuo di euro 1.800,00 del conto corrente Parte_1
n. 2006.13 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di NC Ag. 10, cointestato con la SIa , che rinuncia ad ogni pretesa in merito, in quanto somme Parte_2 provenienti esclusivamente da reddito da lavoro del coniuge.
14. La SIa trattiene il saldo attivo residuo di 1.174,49 del conto corrente n. Parte_2
000042040093 acceso presso BPER - Filiale di Loreto, cointestato con il SI , Parte_1 il quale rinuncia ad ogni pretesa in merito, in quanto somme provenienti esclusivamente da reddito da lavoro della coniuge.
15. I coniugi manterranno ciascuno la proprietà esclusiva della autovettura a loro intestata (doc. 8).
Il SI manterrà anche la proprietà esclusiva del camper tg EA869NH (cfr. Parte_1
2 doc. 8) e, in caso di vendita, si impegna a corrispondere alla SIa il 50% del Parte_2 ricavato (previa detrazione dei costi per le eventuali migliorie da lui apportate), a titolo di restituzione dell'esborso economico dalla stessa sostenuto per l'acquisto del mezzo. Ove il predetto camper non sia venduto entro il termine di quattro anni dal deposito del presente ricorso, il SI
si impegna a corrispondere alla SIa la somma di euro 7.500,00. Parte_1 Parte_2
16. I coniugi dichiarano di aver provveduto a definire e regolare ogni altro rapporto di natura patrimoniale e pertanto dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro.
17. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, compreso quello per i figli minori”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 20.03.2025, e , che Parte_1 Parte_2 si sono sposati a AS (AN) il 24.07.2004, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Da ultimo, va rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato
3 della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di NC, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2 matrimonio a AS (AN) il 24/07/2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AS (AN) al n. 25, parte 2, serie A dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in NC, nella camera di consiglio 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 1189/2025 promosso da:
nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a Osimo (AN) il 19.12.1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANGELONI CRISTINA.
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_ 2. I figli e , minori di età, sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2 manterranno la residenza anagrafica e la loro stabile dimora presso l'abitazione familiare di Loreto,
Via L. Ariosto n. 67/a.
3. I genitori si alterneranno presso la predetta abitazione di Loreto, Via L. Ariosto n. 67/a ogni due settimane, provvedendo ciascuno autonomamente alle esigenze, alla cura e alle attività dei figli in relazione al proprio periodo di permanenza nella casa familiare. Nelle settimane in cui non staranno con i figli, i genitori potranno vederli liberamente, previo accordo con l'altro genitore.
4. Il SI , successivamente al deposito del presente ricorso, trasferirà la Parte_1 propria residenza anagrafica dandone immediata comunicazione alla SIa Parte_3
1
[...] la quale, invece, manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Loreto, Via L.
Ariosto n. 67/a.
5. Ciascuno dei genitori provvederà autonomamente al mantenimento dei figli per il tempo di permanenza con gli stessi presso la casa famigliare.
6. I minori trascorreranno le festività con i genitori, alternando tra di loro, di anno in anno, il giorno di Natale, della vigilia di Natale, dell'ultimo dell'anno, di Capodanno e dell'Epifania, la Pasqua, il lunedì dell'Angelo e le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre e l'8 dicembre.
7. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo consecutivo di quindici giorni, previo accordo da assumere entro il 31 maggio di ogni anno, che tenga conto dei periodi feriali dei genitori e delle esigenze dei minori, con obbligo di comunicare il luogo prescelto per trascorrere le vacanze all'altro genitore.
8. I genitori si adopereranno affinché i minori conservino rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, come previsto dall'art. 337 ter c.c., anche assicurando il diritto di visita presso la residenza famigliare.
9. Le spese straordinarie relative ai minori, da individuarsi secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di NC (Protocollo distrettuale del 10 luglio 2024), sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e l'eventuale detrazione fiscale della spesa sarà ripartita tra i coniugi nella stessa misura.
10. L'assegno unico familiare verrà percepito interamente dal SI . Parte_1
11. Le spese per utenze domestiche, tasse e manutenzione della casa familiare di Loreto, Via L. Ariosto
n. 67/a saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
12. I coniugi non richiedono alcun contributo di mantenimento personale in quanto economicamente autosufficienti.
13. Il SI trattiene il saldo attivo residuo di euro 1.800,00 del conto corrente Parte_1
n. 2006.13 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di NC Ag. 10, cointestato con la SIa , che rinuncia ad ogni pretesa in merito, in quanto somme Parte_2 provenienti esclusivamente da reddito da lavoro del coniuge.
14. La SIa trattiene il saldo attivo residuo di 1.174,49 del conto corrente n. Parte_2
000042040093 acceso presso BPER - Filiale di Loreto, cointestato con il SI , Parte_1 il quale rinuncia ad ogni pretesa in merito, in quanto somme provenienti esclusivamente da reddito da lavoro della coniuge.
15. I coniugi manterranno ciascuno la proprietà esclusiva della autovettura a loro intestata (doc. 8).
Il SI manterrà anche la proprietà esclusiva del camper tg EA869NH (cfr. Parte_1
2 doc. 8) e, in caso di vendita, si impegna a corrispondere alla SIa il 50% del Parte_2 ricavato (previa detrazione dei costi per le eventuali migliorie da lui apportate), a titolo di restituzione dell'esborso economico dalla stessa sostenuto per l'acquisto del mezzo. Ove il predetto camper non sia venduto entro il termine di quattro anni dal deposito del presente ricorso, il SI
si impegna a corrispondere alla SIa la somma di euro 7.500,00. Parte_1 Parte_2
16. I coniugi dichiarano di aver provveduto a definire e regolare ogni altro rapporto di natura patrimoniale e pertanto dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro.
17. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, compreso quello per i figli minori”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 20.03.2025, e , che Parte_1 Parte_2 si sono sposati a AS (AN) il 24.07.2004, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Da ultimo, va rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato
3 della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di NC, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2 matrimonio a AS (AN) il 24/07/2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AS (AN) al n. 25, parte 2, serie A dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in NC, nella camera di consiglio 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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