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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 4088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4088 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, nella causa RG 2147/2025 all' udienza del 22/4/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
, nata a [...] il [...] (c.f. , res.te in Parte_1 C.F._1
Trecase (NA), Via Cito Menotti, III trav. n.9, elettivamente domiciliata in Pompei (NA), Viale G. Mazzini n.83, presso l'Avv. Davide Fiorentino (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende.
RICORRENTE E
(CF ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, nonché Controparte_2
(C.F. , in persona del dirigente p.t., tutti rappresentati e difesi ex
[...] P.IVA_2 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di PO, (codice fiscale fax 081- P.IVA_3
4979313, posta certificata: servizio polisweb: Email_1
ADS80030620639), domiciliataria in PO alla via A. Diaz, n. 11.
RESISTENTI
E
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_4 in persona del dirigente scolastico pro tempore, Viale Kennedy 112, 80125 PO (NA);
(c.f. , in Controparte_4 P.IVA_5 persona del dirigente scolastico pro tempore, Via Buongiovanni 84 - 80046 S. Giorgio a
Cremano (NA);
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), res.te in Controparte_5 C.F._3
Casavatore (NA), Via E. Fermi n.16 - controinteressato –
RESISTENTI CONTUMACI:
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 1.2.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe proponeva ricorso ex art 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art 700 c.p.c., deducendo:
- di essere insegnante precaria, inserita dall'anno 2022 nella graduatoria informatizzata per incarichi di supplenze (GPS) II Fascia della Provincia di PO, per la “Classe di concorso A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”, con istanze di iscrizione del 24/05/2024 e aggiornamento del 30/07/2024, per il biennio 2024/2026;
1 - che, con Decreto dirigenziale n. 14315 dell' Controparte_6
in data 30/08/2024 veniva pubblicata la complessiva graduatoria
[...] provinciale, per l'anno scolastico appena iniziato, ove, per la sua classe di concorso, veniva collocata alla posizione n.57, con 47 punti;
- che, nelle date 12/09/2024, 03/10/2024, 25/10/24, e 12/11/2024, venivano emessi, con altrettanti Decreti dirigenziali (prot.15390 del 12/09/2024, prot.16828 del 03/10/2024, prot. 18168 del 25/10/2024, prot.19225 del 12/11/2024), i primi quattro bollettini informatici, con l'elenco degli aspiranti destinatari di incarico a tempo determinato, nei quali non figurava il suo nome;
- di essere stata poi designata nel quinto bollettino, allegato al Decreto dirigenziale prot.21084 del 03/12/2024, con assegnazione di contratto a tempo determinato, a decorrere dal 03/12/2024 e fino al termine delle attività didattiche, per i corsi serali presso l'istituto tecnico Industriale – I.T.I.S. “MEDI” SERALE di S. Giorgio a Cremano;
- che l'incarico era confermato con mail del Ministero nella stessa giornata e, il giorno successivo (04/12/2024), sottoscriveva il contratto di lavoro, presso l'Istituto designato, consegnando la documentazione di rito, e prendendo servizio da subito nella classe assegnata;
- che, contestualmente, comunicava le dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo determinato, intrapreso e contrattualizzato presso una Scuola privata in Torre Annunziata (“Centro comunicazione espressione”), con una retribuzione di 500,00 euro mensili;
- che, il successivo 9 dicembre 2024, il responsabile dell'Istituto la informava dell'avvenuta revoca dell'incarico, con effetto immediato;
- che non le perveniva alcuna comunicazione ufficiale e, solo facendo accesso al portale istituzionale, apprendeva del Decreto della dirigenza ministeriale prot. 21321 del 06/12/2024, che disponeva la revoca della sua nomina;
- che, da ultimo, in data 23/01/2025, l'Istituto Scolastico le trasmetteva, a mezzo mail, il provvedimento prot. 17268, datato 07/12/2024, a firma del Dirigente Scolastico, con il quale si comunicava la “risoluzione anticipata” del rapporto di lavoro, documento che, su espresso invito della Scuola, sottoscriveva a distanza, con firma grafometrica, e trasmetteva all'Istituto a mezzo mail;
- che, dunque, solo il 9/12/2024 veniva a conoscenza del Decreto ministeriale di revoca dell'incarico, nel quale non vi era alcun cenno ai motivi della revoca;
- che solo dall'elenco informatico allegato si evinceva che, pur confermandosi il punteggio e la posizione a lei attribuiti nella graduatoria (Posizione n.57, con 47 punti), l'incarico veniva riassegnato al Sig. , nato a [...] il Controparte_5
07/01/1980 (c.f. ); C.F._3
- che , nella graduatoria generale, figurava in posizione a lei superiore Controparte_5
(Posizione n.52, con 52 punti) e, pertanto, era già stato precedentemente nominato – nel terzo bollettino allegato al Decreto dirigenziale prot. 18168 del 25/10/2024 - con contratto “a spezzone”, presso l'Istituto Tecnico Industriale - ITI “RIGHI” di PO;
- che, in sede di verifica dei titoli dichiarati dal , all'atto della prima nomina CP_5 presso l' - come disposto dall'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del CP_3
10/07/2020 -il punteggio definitivamente validato a quest'ultimo era stato rettificato in riduzione, da punti 52 a punti 34, per cui lo stesso avrebbe dovuto essere ricollocato, nella graduatoria generale (GPS), in Posizione a lei inferiore;
2 - che, tuttavia, nel bollettino allegato al Decreto impugnato, il figurava ancora CP_5 accreditato alla Posizione 52, con 52 punti;
- che, qualora si fosse provveduto tempestivamente ad aggiornare la graduatoria, come espressamente prescritto dalla normativa ministeriale, la sua posizione in graduatoria sarebbe stata superiore rispetto a quella del , per cui quest'ultimo non CP_5 avrebbe potuto in ogni caso subentrare nell'incarico già assegnatole, senza prevedere neppure il suo subentro nel primo incarico del;
CP_5
- che, pertanto, avanzava istanze di accesso agli atti, al e a tutte articolazioni CP_1 coinvolte , e Istituti ITI “MEDI” e ), a mezzo Controparte_2 CP_3
PEC, in date 12, 13 e 16/12/2024, per avere contezza della propria posizione attuale, e di quella del , nella graduatoria GPS aggiornata, e della relativa CP_5 documentazione;
- che, non avendo sortito esiti all'istanza di accesso, in data 27/01/2025 indirizzava all'Amministrazione un formale “Atto di invito e diffida” a provvedere;
- che, in data 28/01/2025, le veniva trasmessa, a mezzo Pec, copia del Decreto Prot. 10897 datato 02/12/2024, a firma del Dirigente Scolastico dell'
[...] di PO (prima destinazione del ), dal Controparte_3 CP_5 quale risultava confermata l'avvenuta rettifica, in diminuzione, del punteggio in graduatoria del , dai 52 punti dichiarati, a 34 punti;
CP_5
- che, sebbene il decreto risulti adottato sin dal 02/12/2024, la rettifica del punteggio del non veniva riportata nella graduatoria;
CP_5
- che, per tale ragione, ella era tutt'ora senza incarico. In diritto, deduceva la violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 10, 21 bis, 21 quinquies, Legge
241/1990 (legge sul procedimento amministrativo); degli artt. 1175, 1366, 2118 e 2119 c.c.; dell'art. 54 D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); dell'art. 32 Legge n. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione); degli artt. 13, 14, 15, 22, e 71 Regolamento Europeo n. 679/2016; degli artt. 24, 97, e 113 Cost.; dell'art. 42 CEDU;
della Legge n.300/1970 (Statuto dei lavoratori), degli artt. 399 e seg. D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. Scuola); dell'art. 4 e seg. Legge n.124/1999 (Disposizioni in materia di personale scolastico); del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI); del D.Lgs. n.81/2015 (sul riordino dei contratti di lavoro); del
D.Lgs. n. 75/2017 (Decreto Madia); del C.C.N.L. del personale scolastico del 18/01/2024; dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 (in materia di controlli documentali); delle Ordinanze
n. 60 del 10/07/2020 e n. 88 del 16/05/2024 (istituzione e disciplina Controparte_1
GPS); dei Decreti dirigenziali – Ambito PO prot. 14315 del 30/08/2024 (pubblicazione
GPS totale e disposizioni attuative) e prot. 15739 del 17/09/2024 (Riscontro massivo a reclami, diffide, istanze di accesso agli atti), nonché l'eccesso di potere dell'Amministrazione per carenza di motivazione, omessa istruttoria, insussistenza e travisamento dei presupposti, violazione del giusto procedimento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione del principio dell'affidamento. In via cautelare, la ricorrente chiedeva di ordinare all'Amministrazione resistente di adottare gli opportuni provvedimenti volti ad assicurare l'immediato reintegro nell'Istituto Scolastico assegnatole, o in altro corrispondente, con la relativa retribuzione e benefici previdenziali, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora, essendo la stessa priva di fonti di reddito.
Concludeva: Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e previa disapplicazione degli atti richiamati in epigrafe, nonché di qualsiasi atto contrario presupposto, connesso e/o conseguenziale, così provvedere: • NEL MERITO a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ex art. 63 D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., e/o di ogni altra
3 norma ritenuta applicabile, al reintegro nel rapporto di lavoro, quale insegnante supplente, presso l' di S. Giorgio a Cremano Controparte_4 (NA), di cui all'incarico conferitole con Decreto del Dirigente del
[...]
prot. Controparte_7
21084 del 03/12/2024 e al contratto sottoscritto in data 04/12/2024, con decorrenza dal
03/12/2024 fino al termine delle attività didattiche;
ovvero ad incarico corrispondente;
con conseguente CONDANNA delle amministrazioni resistenti all'adozione degli opportuni provvedimenti volti allo scopo. b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ancora ai sensi ex art. 63 D.Lgs.
n.165/2001 e s.m.i., al risarcimento/indennizzo dei danni subiti e subendi, nella misura delle retribuzioni non percepite, nonché alla ricostruzione del punteggio e della relativa posizione previdenziale, fino alla data di riassunzione. • IN VIA CAUTELARE per le ragioni esposte in narrativa, accogliere la domanda cautelare ex art.700 c.p.c. – anche “inaudita altera parte”
o previa convocazione anticipata delle parti – e ordinare all'Amministrazione resistente di adottare gli opportuni provvedimenti volti ad assicurare l'immediato reintegro nell'Istituto Scolastico assegnatole, o in altro corrispondente, con la relativa retribuzione e benefici previdenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano il Controparte_1
(cf ) in persona del ministro pro tempore, nonché l'
[...] P.IVA_1 [...]
(c.f. ), in persona del dirigente p.t, eccependo: Controparte_2 P.IVA_2
- che, nonostante la riduzione del punteggio, il prof. risultava comunque CP_5 collocato in posizione superiore alla nella GPS per la classe di concorso A061, Pt_1 motivo per cui, con decreto prot. 0021321 del 06/12/2024 l'UAT di PO rettificava il precedente provvedimento e revocava l'assegnazione dell'incarico alla , Pt_1 individuando correttamente il quale destinatario della supplenza presso CP_5 CP_ l' ; CP_4 CP_
- che, in esecuzione del suddetto decreto, l' “ adottava il decreto prot. 17268 CP_4 del 07/12/2024, con cui veniva formalizzata la risoluzione anticipata del contratto della;
Pt_1
- che la docente veniva tempestivamente informata della revoca e invitata a recarsi presso la segreteria scolastica per la sottoscrizione e la presa visione del provvedimento, ma la stessa rifiutava di recarsi presso la segreteria, adducendo motivi di distanza e di disponibilità di tempo e, pertanto, l'istituto trasmetteva il decreto via PEC il 23/01/2025, garantendone la piena conoscibilità;
- la legittimità della revoca dell'incarico, trattandosi di un provvedimento di rettifica necessario per assicurare il rispetto della normativa sulle graduatorie e l'assegnazione dell'incarico al candidato avente diritto;
- il rispetto dell'obbligo di motivazione da parte dell'Amministrazione;
- il rispetto della normativa vigente quanto alle richieste di accesso agli atti, atteso che: a) le prime due richieste di accesso agli atti, inviate il 12/12/2024 e il 13/12/2024 dall'Avv. Luigi Bordo per conto della ricorrente, non rispettavano i requisiti prescritti dalla legge, poiché prive degli allegati obbligatori previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy); b) che, solo in data 08/01/2025, la inviava una richiesta conforme tramite PEC, Pt_1 per cui, in data 14/01/2025, nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 241/1990, l'amministrazione notificava al controinteressato Controparte_5 l'avvenuta richiesta di accesso agli atti;
4 c) che, in data 20/01/2025, il esercitava il proprio diritto di opposizione e CP_5 che, in data 28/01/2025, entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge, l'amministrazione, valutata l'infondatezza dell'opposizione del , CP_5 trasmetteva la documentazione richiesta alla ricorrente.
- l'infondatezza dell'istanza cautelare, attesa la genericità delle argomentazioni quanto alla sussistenza del periculum in mora, posto che la ricorrente si limitava ad affermare che il periculum in mora deriverebbe dalla mancata percezione dello stipendio a seguito della revoca dell'incarico. Concludevano: “Preliminarmente respingersi l'istanza cautelare poiché infondata. Respingersi, poi, nel merito le domande tutte formulate dal ricorrente perché destituite di fondamento. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio”. Il giudice fissava udienza per esame dell' istanza cautelare in data 11/3/2025 e per il giudizio di merito in data 6/5/2025 All' udienza dell'11/3/2025 il procuratore di parte ricorrente faceva presente di avere notificato il ricorso al controinteressato, , ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non Controparte_5 avendo il predetto una pec, ma che dalla relazione dell'avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. in data 24/02/2025, pervenuta all'ufficio postale in data 04/03/2025, risultava che non erano ancora decorsi i 10 giorni richiesti per il perfezionamento della notifica, sicchè chiedeva breve rinvio per consentire il perfezionamento della notifica ai fini della regolarità del contraddittorio. Quindi il giudice all' udienza del 18/3/2025, rilevata la regolarità della notifica anche al controinteressato, che restava contumace, riservava la decisione .
Quindi, sciogliendo la riserva rigettava il ricorso, ritenendo che il venir meno del trattamento retributivo, già goduto dalla ricorrente, era inidoneo a determinare, in danno della medesima, l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provvedere adeguatamente al soddisfacimento di primarie esigenze, peraltro non provate, e quindi non integrava ex se “il pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c.”,
Peraltro, nel caso di specie si verte in tema di contratto a termine (essendo la ricorrente destinataria di una supplenza, con contratto del 4/12/2024, per la classe di concorso “A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”, fino al termine delle attività didattiche, ( 30/6/2025 ) presso l'Istituto Tecnico Industriale – I.T.I.S. “MEDI” SERALE di S. Giorgio a Cremano) sicchè residuava comunque la tutela risarcitoria .
Quindi all' udienza fissata per il giudizio di merito, in data 6/5/2025 il procuratore di parte ricorrente si riportava al ricorso ed il giudice rinviava la causa per la decisione all' udienza del 22.5.2025 in trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. , all' esito della quale decideva come da separata sentenza
Va preliminarmente rilevata la regolare notifica tanto agli Istituti
[...]
(c.f. ), in persona del dirigente Controparte_3 P.IVA_4 scolastico pro tempore, e Controparte_4 che al controinteressato del ricorso cautelare e del presente giudizio di Controparte_5 merito, sicchè può dichiararsi la contumacia degli stessi Con il presente ricorso la chiede, sia pure in via incidentale, la disapplicazione del Pt_1 Decreto prot. 21321 emesso in data 06/12/2024 dal Dirigente
[...]
ed Controparte_7 allegato elenco, mai , con cui è stata revocata la sua nomina ad insegnante CP_8 supplente per la classe di concorso “A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”, fino al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto Tecnico Industriale – I.T.I.S. “MEDI” SERALE di S. Giorgio a Cremano;
del conseguente Decreto prot. 17268
5 datata 07/12/2024, a firma del Dirigente scolastico dell' Controparte_9
, avente ad oggetto: “Risoluzione anticipata rapporto
[...] di lavoro a tempo determinato e dei conseguenziali decreti;
del decreto dell'
[...]
prot. 14315 del 30/08/2024, con il quale è stata pubblicata la Controparte_7 graduatoria finale delle supplenze nella provincia di PO (G.P.S.) e dei conseguenziali
Decreti del medesimo dirigente, di nomina dei soggetti destinatari di contratto a tempo determinato.
La richiesta è finalizzata al riconoscimento del diritto della ricorrente, insegnante precaria, inserita dall'anno 2022 nella graduatoria informatizzata per incarichi di supplenze (GPS) II Fascia della Provincia di PO, per la “Classe di concorso A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”, con istanze di iscrizione del 24/05/2024 e aggiornamento del 30/07/2024, per il biennio 2024/2026 (doc. 1 e 2),” al reintegro nel contratto di lavoro a tempo determinato, contenente la nomina ad insegnante supplente per la classe di concorso
“A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”, fino al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto Tecnico Industriale – I.T.I.S. “MEDI” SERALE di S. Giorgio a Cremano, incarico originariamente attribuitale e formalizzato, previa mail del
3/12/2024, con la sottoscrizione, in data 4/12/2024 del contratto di lavoro a tempo determinato.
Va premesso che la ricorrente nella graduatoria provinciale pubblicata per l'anno scolastico appena iniziato, per la sua classe di concorso risultava collocata alla posizione 57 con punti 47 ( doc 3 e 4 ricorrente ) con Decreto dirigenziale dell' Controparte_6
n. 14315 del 30/08/2024.
[...]
Peraltro facendo affidamento sul contratto sottoscritto, comunicava le dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo determinato, intrapreso e contrattualizzato presso una Scuola privata in Torre Annunziata (“Centro comunicazione espressione”), con una retribuzione di 500,00 Euro mensili (doc. 26 parte ricorrente ).
Tuttavia in data 9/12/2025 il responsabile dell'Istituto le comunicava la revoca dell'incarico, senza che le pervenisse alcuna comunicazione ufficiale del decreto della dirigenza ministeriale di detta revoca di incarico, di cui aveva conoscenza solo dalla consultazione del portale .
Solo in data 23/1/2025, come risulta dalla documentazione da essa prodotta, riceveva provvedimento prot 1768 del 7.12.2024, con cui il Dirigente scolastico comunicava la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, senza che detto provvedimento recasse alcuna motivazione. Tuttavia dall' elenco informatico allegato apprendeva che, pur confermandosi il punteggio e la Posizione attribuitele nella graduatoria (Posizione n.57, con 47 punti), il suo incarico era stato riassegnato al Sig. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_5
) che nel bollettino informatico allegato al decreto impugnato era C.F._3 ancora accreditato alla Posizione 52, con 52 punti.
La doglianza della ricorrente era determinata dal fatto che il solo inizialmente nella CP_5 graduatoria aveva una posizione maggiore della predetta ( posizione 52 con 52 punti , ) tanto da essere stato nominato nel terzo bollettino allegato al Decreto dirigenziale prot. 18168 del 25/10/2024 - con contratto “a spezzone”, presso l'Istituto Tecnico Industriale - ITI “RIGHI” di PO , ma successivamente, in sede di verifica dei titoli dichiarati al momento della nomina presso l' aveva subito una rettifica del punteggio validato, Parte_2 che era stato o ridotto da 54 a 34, circostanza che le veniva comunicata solo in data 28.1.2025 ( doc 22 e 23 ) a seguito dell' accesso agli atti, sicchè se la graduatoria generale, ove aveva ancora la posizione 52 con 52 punti, fosse stata aggiornata, sarebbe stato collocato in posizione inferiore rispetto alla ricorrente .
6 Ciò risulta dal provvedimento di rettifica prot 10897 del 2.12.2024 ( doc n.23 parte ricorrente) recante peraltro una data anteriore rispetto alla sottoscrizione del contratto di supplenza da parte della in data 4/12/2024, sicchè l' aggiornamento della graduatoria avrebbe evitato Pt_1 la illegittima risoluzione del rapporto di lavoro da essa sottoscritto
Risulta dunque per tabulas che la rettifica del punteggio comportava comunque che la Pt_1 fosse collocata, per la classe di concorso richiesta, in posizione superiore nella GPS rispetto al
, con conseguente illegittimità del decreto prot. 17268del 07/12/2024 (All.to 5), CP_5 CP_ adottato dall' , con cui veniva formalizzata la risoluzione anticipata del contratto della sig.ra . Pt_1
Improprio risulta pertanto il richiamo del convenuto al principio di autotutela CP_1 amministrativa, conformemente a quanto previsto dall'art. 21-nonies della Legge 241/1990, che consente alla Pubblica Amministrazione di correggere in qualsiasi momento atti illegittimi o viziati da errori, nell'interesse della corretta gestione della cosa pubblica, atteso che il provvedimento di revoca, lungi dal costituire esercizio di autotutela, veniva emesso proprio sulla base di una erronea valutazione della collocazione della e del nella Pt_1 CP_5 graduatoria, che non veniva tempestivamente aggiornata a seguito del provvedimento di rettifica del punteggio di quest' ultimo, avvenuto con decreto 10897 del 2/12/2024 . Ugualmente non risulta appropriato il richiamo all 'art. 21 octies L. n. 241/1990 che stabilisce che “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” giacché le circostanze, così come descritte e suffragate da prove documentali, dimostrano che il contenuto del provvedimento adottato poteva e doveva essere diverso da quello assunto dall' amministrazione
Quanto al riferimento alla denunciata violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall' art
3 della L. 241/1990 il richiamo fatto dal convenuto a quanto statuito dal Consiglio CP_1 di Stato, Sez. IV, n. 4457/2022 ovvero a che: “Un provvedimento amministrativo deve contenere una motivazione sufficiente a renderne comprensibili presupposti e le ragioni. Tale obbligo è rispettato anche con il rinvio a documenti allegati o presupposti “non appare pertinente . Deve infatti evidenziarsi che la revoca dell' incarico veniva trasmessa alla Pt_1 solo in data 23/1/2025, benchè comunicatale dall' Istituto il 9.12.2024, né il ritardo nella comunicazione può giustificarsi per il fatto che essa si fosse rifiutata di recarsi presso gli uffici per prenderne visione .
Peraltro , la solo dall'elenco informatico allegato apprendeva che, pur confermandosi Pt_1 il punteggio e la posizione attribuitele nella graduatoria (Posizione n.57, con 47 punti), il suo incarico era stato riassegnato al Sig. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_5
) C.F._3
Risulta accertato, pertanto, che a seguito della rettifica del punteggio subita dal , la CP_5 ricorrente per la classe di concorso richiesta aveva un punteggio superiore rispetto al predetto, sicchè il tempestivo aggiornamento della graduatoria, laddove il bollettino allegato al decreto impugnato portava ancora il vecchio punteggio, le avrebbe consentito di mantenere il contratto di supplenza sottoscritto il 3/12/2024 .
Peraltro, l'Amministrazione, lungi dal fornire giustificazioni per il mancato aggiornamento della graduatoria, circostanza che ha determinato il provvedimento di revoca dell'incarico, anche in sede giudiziaria, ha continuato a sostenere la legittimità del proprio operato, asserendo ancora una volta, nonostante la produzione in giudizio del decreto di rettifica del punteggio del , che gli attribuiva posizione 47 e punti 34 ( doc 23 parte ricorrente ) CP_5 che quest' ultimo aveva un punteggio superiore alla anche all' esito della rettifica . Pt_1
7 Infine la diffida stragiudiziale inoltrata dalla via pec in data 27/1/2025 con la quale Pt_1 denunciava l' errore in cui era incorsa l'Amministrazione, veniva totalmente disattesa
Va pertanto riconosciuto il diritto di , previa disapplicazione dei decreti Pt_1 Pt_1 impugnati ed in primis del decreto prot. 21321 emesso in data 06/12/2024 dal Dirigente
Controparte_7
ed allegato elenco, mai comunicatole , con cui è stata
[...] revocata la sua nomina ad insegnante supplente per la classe di concorso “A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”, fino al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto Tecnico Industriale – I.T.I.S. “MEDI” SERALE di S. Giorgio a Cremano;
del conseguente Decreto prot. 17268 datata 07/12/2024, a firma del Dirigente scolastico dell' di risoluzione Controparte_9 del contratto di lavoro sottoscritto in data 4/12/2024, nonché dei conseguenziali decreti emessi dall' amministrazione, al reintegro nel rapporto di lavoro, quale insegnante supplente, presso l' di S. Giorgio a Cremano Controparte_4 (NA), di cui all'incarico conferitole con Decreto del Dirigente del
[...]
prot. Controparte_7
21084 del 03/12/2024 e al contratto sottoscritto in data 04/12/2024, con decorrenza dal
03/12/2024 fino al termine delle attività didattiche;
ovvero ad incarico corrispondente;
con conseguente condanna del Amministrazione resistente all'adozione degli opportuni provvedimenti volti allo scopo.
In ordine alla domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, va premesso che il diritto del privato al risarcimento del danno derivante dall'illegittima attività della pubblica amministrazione prescinde infatti dalla qualificazione dell'interesse come diritto soggettivo o interesse legittimo .( Cass. civ., sez. III, sent., 27 luglio 2021, n. 21535)
Inoltre, con sentenza n. 1087 del 2 febbraio 2024, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha richiamato le pacifiche coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni da provvedimento illegittimo. Com'è noto, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria - anche se non sufficiente- per accedere alla tutela risarcitoria, occorrendo anche verificare che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima e colpevole dell'amministrazione, l'interesse materiale al quale il soggetto aspira: il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa non può prescindere dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2023, n. 4050. Fatte dette premesse deve ritenersi , all' esito dell' istruttoria documentale, che sussiste l' invocato diritto al risarcimento del danno, che trova infatti la sua fonte nell' illegittimo comportamento tenuto dall' amministrazione, in quanto tale suscettibile di danno risarcibile, commisurato al mancato guadagno derivante dalla illegittima risoluzione contrattuale ed alle dimissioni presentate dalla in data 4/12/2024, rispetto a precedente incarico presso Pt_1 scuola privata CENTRO COMUNICAZIONE ESPRESSIONE - IMPRESA SOCIALE SAS, avendo predetta posto affidamento nell' incarico di supplenza annuale ricevuto con contratto sottoscritto in pari data con l' di Controparte_4 CP_9
doc 26 parte ricorrente )
[...]
Pertanto, quale conseguenza del comportamento illegittimo posto in essere dalla
Amministrazione resistente, va riconosciuto il diritto della anche al risarcimento del Pt_1 danno, parametrato alle retribuzioni non percepite per effetto della illegittima revoca del contratto di lavoro sottoscritto, nonché alla ricostruzione del punteggio e della relativa posizione previdenziale, fino alla data di riassunzione, con conseguente condanna del
8 e dell' , Controparte_1 Controparte_2 al pagamento di dette somme oltre interessi legali dalla maturazione al saldo .
In ordine alle spese di lite questo giudice ritiene equo compensare le spese della fase sommaria , anche in considerazione della circostanza che il ricorso è stato rigettato per difetto di periculum in mora .
Con riferimento invece alla fase di merito le spese di lite tra ed il Parte_1 [...]
e l' , seguono la Controparte_1 Controparte_2 soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
Le spese di giudizio tra ed il controinteressato , stante anche la Parte_1 Controparte_5 contumacia dello stesso vanno compensate
P.Q.M.
Il giudice definitivamente decidendo così provvede
1) previa disapplicazione dei decreti impugnati sopra indicati ed esaminati ed in particolare del previa disapplicazione dei decreti impugnati ed in particolare del decreto prot. 21321 emesso in data 06/12/2024 dal Dirigente
[...]
ed allegato elenco, del Controparte_7 conseguente Decreto prot. 17268 datata 07/12/2024, a firma del Dirigente scolastico dell' di risoluzione Controparte_9 del contratto di lavoro sottoscritto in data 4/12/2024, nonché dei conseguenziali decreti emessi dall' amministrazione, accerta il diritto di al reintegro nel rapporto di Parte_1 lavoro, quale insegnante supplente, presso l' Controparte_4 di S. Giorgio a Cremano (NA), di cui all'incarico conferitole con Decreto del
[...] Dirigente del Controparte_7
prot. 21084 del 03/12/2024 e al contratto sottoscritto in
[...] data 04/12/2024, con decorrenza dal 03/12/2024 fino al termine delle attività didattiche, ovvero ad incarico corrispondente, con conseguente condanna del Controparte_1
e l' all'adozione degli opportuni
[...] Controparte_2 provvedimenti volti allo scopo;
2) accerta il diritto di al risarcimento del danno, parametrato alle retribuzioni Parte_1 non percepite per effetto della illegittima revoca del contratto di lavoro sottoscritto, al cui pagamento vanno condannati in solido il e l ' Controparte_1 [...]
, nonché alla ricostruzione del punteggio e della Controparte_2 relativa posizione previdenziale, fino alla data di riassunzione, con gli interessi dalla maturazione al saldo;
3) compensa le spese di lite tra le parti per la fase cautelare;
4) ) condanna il e l'' Controparte_7 Controparte_2 in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, quantificate in
[...] complessivi euro 2000,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come legge con attribuzione
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra la ricorrente ed il controinteressato
CP_5
Si comunichi PO 22/5/2025
Il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca .
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