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22 agosto 2008
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6 ottobre 2010
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6 giugno 2012
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12 novembre 2014
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Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento) 1. ((Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario)) , il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 .
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35 .
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35 .
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- 1. Rassegna Avvocatura dello Stato (2/2022)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 17 marzo 2023 · 22.702759
[…] un ospedale), la revoca della dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse è legittima, sia per la natura pre-procedimentale della prima fase (cui consegue la natura di mera aspettativa della posizione del privato promotore e l'inesistenza di un obbligo di indizione della gara stante l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione), sia per la natura di atto “non durevole ma interinale” della dichiarazione di pubblico interesse del progetto del promotore (con conseguente inapplicabilità delle regole sulla revoca in autotutela ex art. 21-quinquies legge 241/1990) - (commento di) Noviello Giustina, Project financing. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 23/09/2024, n. 1343Provvedimento: […] - della Determinazione del Dirigente del Settore Progetti Strategici, Programmazione, OO.PP. dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, reg. gen. n. 801 del 10.05.2024, avente ad oggetto: “ revoca ed annullamento nell'esercizio dell'autotutela (ex art. 21 quinquies legge 241/1990) della determina dirigenziale n. 2852 del 28.11.2017, attinente all'aggiudicazione alla signora NE NA NA, relativa alla locazione del bene di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro posto in EL (ex asilo infantile G. Bisantis Folino) sulla via Nazionale (SS. 106) e della determina dirigenziale n. 2045 del 24.08.2017 di indizione dell'asta pubblica ”Leggi di più...
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 21 quinquies legge 241/1990·
- autotutela amministrativa·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- spese processuali·
- TAR·
- principio di soccombenza virtuale·
- art. 60 c.p.a.·
- cessazione della materia del contendere