Sentenza breve 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 16/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01575/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
l’Adisu Puglia - Agenzia per il diritto allo studio universitario, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
di -OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della graduatoria definitiva ADISU Puglia “Borsa di Studio -Graduatoria Provvisoria-Anni Successivi - Sede di Lecce” per l’anno 2024, pubblicata il 30/09/24, di cui al “Bando Benefici e Servizi A.A. 2024/2025” approvato dal CdA con deliberazione-OMISSIS-del 10.07.2024 ed emanato con Det. del D.G. -OMISSIS- del 11.07.2024, nella parte in cui non annovera tra gli idonei il ricorrente, nonché del provvedimento “Esiti Graduatorie 2024/2025 - Borsa di Studio - Graduatoria Definitiva Borsa di Studio - Anni Successivi - Sede di Lecce” sia nella parte in cui alla voce “Condizione” annovera il ricorrente “Pendolare” sia nella parte in cui alla voce “Esito” ritiene il ricorrente “Non idoneo” ;
- nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente ed in particolare ed ove occorra, del provvedimento “Esiti Graduatorie 2024/2025 - Borsa di Studio - Graduatoria Provvisoria Borsa di Studio - Anni Successivi - Sede di Lecce”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Adisu Puglia - Agenzia per il diritto allo studio universitario;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso r.g. n. 1575 del 2024 ed allegata istanza cautelare, notificato e depositato in data 29.11.2024, la parte ricorrente ha impugnato: - “la graduatoria definitiva ADISU Puglia Borsa di Studio -Graduatoria Provvisoria-Anni Successivi - Sede di Lecce per l’anno 2024, pubblicata il 30.09.24 con cui è stata dichiarata non idonea con la seguente motivazione: “decadenza dai benefici”; - il “provvedimento “Esiti Graduatorie 2024/2025 - Borsa di Studio - Graduatoria Definitiva Borsa di Studio - Anni Successivi - Sede di Lecce” sia nella parte in cui alla voce “Condizione” annovera il ricorrente “Pendolare” sia nella parte in cui alla voce “Esito” ritiene il ricorrente “Non idoneo”; - nonché ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente ed in particolare ed ove occorra, del provvedimento “Esiti Graduatorie 2024/2025 - Borsa di Studio - Graduatoria Provvisoria Borsa di Studio - Anni Successivi - Sede di Lecce”.
1.1. La predetta impugnazione è assistita da due motivi di ricorso: da un lato, la parte ricorrente lamenta la violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio procedimentale posto che sarebbe venuta a conoscenza del motivo dell’esclusione ( rectius , la “decadenza dai benefici” ) solo con la graduatoria definitiva, con conseguente preclusione della possibilità di proporre ricorso ex art. 25 del bando in questione; dall’altro lato, la stessa parte ricorrente si duole del difetto di motivazione dell’esclusione. Più precisamente, a parere della parte ricorrente, non sarebbe evincibile dalla graduatoria definitiva la ragione di tale provvedimento di esclusione che deve pertanto ritenersi illegittimo, avendo la stessa i requisiti di merito e di reddito necessari per poter conseguire la relativa idoneità.
2. In data 16.12.2024, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione resistente la quale, in data 08.01.2025, ha depositato una memoria difensiva ove ha insistito per la reiezione del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.
2.1. Con tale ultima memoria, l’ente resistente ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento impugnato, il quale risulta fondato sull’atto (sanzionatorio) di revoca dei benefici spiccato nei confronti della parte ricorrente (prodotto agli atti) che integrerebbe pacificamente la causa di esclusione di cui all’art. 5 del bando ADISU “Benefici e Servizi anno accademico 2024/2025”.
3. In data 10.01.2025, in prossimità dell’udienza camerale, la parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha, in sostanza, insistito sul vizio della lesione della partecipazione procedimentale e ha evidenziato come il provvedimento di revoca sia attualmente sub iudice.
3. All’udienza camerale del 13.01.2025, fissata per l’esame della domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
4. Il ricorso va respinto, per i motivi che seguono.
4.1. Invero, come emerge ex actis , da un lato, non vi è stata alcuna lesione della partecipazione procedimentale, essendo plurimotivata l’esclusione disposta con la graduatoria provvisoria nei confronti della parte ricorrente (1 .“|Decadenza dai Benefici|2. STUDENTE senza i requisiti previsti per essere considerato INDIPENDENTE (M)|STUDENTE senza i requisiti previsti per essere considerato INDIPENDENTE”); dunque, la parte ricorrente – pienamente consapevole del provvedimento di revoca notificatogli, oggetto del giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Lecce di cui all’r.g.-OMISSIS-– è stata perfettamente posta in condizione di contestare, con il ricorso proposto ex art. 25 del bando in questione, anche l’ulteriore ragione di esclusione poi cristallizzata nella graduatoria finale ( rectius, la “decadenza dai benefici” ). Dall’altro lato, il provvedimento di esclusione finale – contenuto nella graduatoria definitiva – risulta sufficientemente motivato se letto in correlazione con l’art. 5 del predetto bando. Difatti tale disposizione normativa, per quanto qui rileva, precisa che “sono cause di decadenza dai benefici erogati da ADISU Puglia: a) le dichiarazioni non veritiere per le quali è stato emanato un provvedimento sanzionatorio di cui all’art. 22 del presente bando; (…) d) situazioni dalle quali emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445” ;
4.2. Ebbene, dall’esame degli atti di causa non emerge dunque alcuna manifesta illogicità o abnormità dell’azione amministrativa, né violazione del principio del giusto procedimento, né difetto di motivazione, tenuto anche conto del provvedimento sanzionatorio emanato per false dichiarazioni (cfr. pagina 3 del provvedimento in questione) e prodotto dall’Amministrazione resistente (il quale integra pacificamente una delle cause di decadenza tipizzate all’art. 5 del bando “Benefici e Servizi anno accademico 2024/2025” ), nonché tenuto conto altresì della natura vincolata del predetto provvedimento di esclusione a fronte della pacifica sussistenza dell’atto sanzionatorio in questione.
4.3. In conclusione, il Collegio, sulla base delle ragioni esposte, ritiene di dover respingere il ricorso.
5. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).
6. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione, tenuto conto della particolarità della vicenda e della natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Nulla sulle spese con riguardo al controinteressato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Sbolgi | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.