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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9486 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 7048/2024 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7048/2024
Oggi 21.10.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata sono comparsi: per parte appellante, l'avv.to Filomena Sarracino che dichiara di essere presente per delega orale dell'avv.to Alfonso Villani e per l'avv.to Riccardo Galante che dichiara di essere presente per CP_1 delega orale dell'avv.to Luisa Romano.
A questo punto, il G.I. invita i difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
L'avv.to Galante chiede l'accoglimento dell'appello incidentale e che sia disposto l'annullamento della cartella n. 028202200166001464000 limitatamente al ruolo 2022/00345; impugna quando dedotto ed eccepito stante la palese infondatezza in fatto ed in diritto;
chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello stante la violazione degli artt. 339 e 342 c.p.c
L'avv.to Sarracino si oppone all'eccezione di controparte e chiede il rigetto dell'appello incidentale;
insiste per l'accoglimento dell'appello e l'annullamento integrale della cartella così come disposto dal giudice di prime cure;
chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in favore della parte.
Al termine della camera di consiglio, questo giudice, in assenza delle parti (nel frattempo allontanatesi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7048/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Villani, presso Parte_1 il cui studio in Napoli alla Via Posillipo n. 299 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luisa Romano, presso il cui studio in Nola
(Na) alla via Costantinopoli n.191 elettivamente domicilia;
Appellata/Appellante incidentale
E
Controparte_3
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva, innanzi al G.D.P. di Napoli, opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' Parte_1 ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, avverso la cartella di pagamento n. 028/2022/0016601464/000 dell'importo complessivo di € 880,08, notificata dall'
[...]
, limitatamente al ruolo esecutivo n. 2022/003457, relativo a violazioni alle Controparte_4 norme del Codice della Strada - verbale n. 19110417660/A/19, di importo pari ad euro 96,10 - elevato dal Controparte_3
Eccepiva la parziale nullità, derivata e conseguenziale, della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica del suddetto verbale di accertamento, con richiesta di estinzione della relativa portante pretesa creditoria.
2 Si costituiva l' sollevando la propria carenza di legittimazione Controparte_4 passiva in ordine alla notifica dei verbali presupposti di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
Eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, vinte le spese di giudizio.
In subordine, chiedeva di essere manlevata dall'eventuale condanna alle spese.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_3
Con sentenza n. 37098/2023, pubblicata in data 2.10.2023, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda ed annullava l'intera cartella di pagamento n. 028/2022/0016601464/000, compensando le spese di lite. ha proposto appello unicamente avverso la parte del
P.Q.M.
in cui il giudice di prime Parte_1 cure così provvedeva: “compensa le spese di lite”, “attesa la peculiarità della vertenza”, con richiesta di riformarlo con la condanna delle parti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
L'appellante ha eccepito, in particolare, l'illegittimità della sentenza impugnata in ordine al governo delle spese di lite, per violazione e falsa applicazione del principio di diritto prescritto dall'art. 92, co. 2 c.p.c., laddove il giudice di prime cure, accogliendo nel merito la domanda attorea, avrebbe bensì dovuto applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. condannando i convenuti alle spese processuali.
Nello specifico, ha eccepito l'omessa, contraddittoria nonché inesatta ed Parte_1 insufficiente motivazione addotta dal giudicante di primo grado in quanto non supportata da ragioni gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, dato che non vi è stata soccombenza reciproca essendo l'opposizione accolta nel merito, e che le questioni affrontate non assurgono a fattispecie nuove, peculiari o di difficile risoluzione.
Pertanto, l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello, con parziale riforma della sentenza gravata, limitatamente al capo afferente la liquidazione dei compensi e delle spese di lite, e, per l'effetto, di condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita l' chiedendo di dichiarare l'improcedibilità Controparte_4 dell'atto di appello per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., nonchè l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'appello atteso che il giudice di prime cure ha ben motivato la decisione di compensare le spese di lite in virtù della peculiarità del giudizio, con richiesta di confermare il provvedimento in relazione alle stesse.
3 Il Concessionario ha, invero, altresì proposto appello incidentale con il quale ha eccepito la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella parte in cui il giudice di prime cure ha annullato per intero la cartella di pagamento, non limitandosi allo specifico ruolo esecutivo n. 2022/003457, impugnato dall'opponente.
Pertanto, l'agente per la riscossione, in parziale riforma del dispositivo, ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento limitatamente al ruolo esecutivo n. 2022/003457, dell'importo di euro
96,10.
L'appellato ha, dunque, concluso per il rigetto del gravame e per l'accoglimento CP_5 dell'appello incidentale parziale, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il non si è costituito in giudizio e, Controparte_3 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello principale e l'appello incidentale parziale sono entrambi fondati e vanno accolti per le motivazioni che seguono.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 339
c.p.c., sollevata sul presupposto che avendo l'opposizione a cartella esattoriale valore inferiore ad €
1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art. 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
Al riguardo, occorre considerare che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, secondo comma, del Codice di procedura civile. Tale disposizione, che
è di contenuto identico a quella già esistente nella L. 24 novembre 1981, art. 23, comma 11, si applica pacificamente anche nei casi di opposizione a cartella esattoriale cd. recuperatoria, ovvero, allorché il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (cfr. Cass. 30 aprile 2015, n. 8806, Cass. 30 aprile 2014, n. 9557,
Cass. 5 maggio 2016, n. 8961, e Cass. 14 ottobre 2016, n. 20734).
Del resto, come più di recente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace,
è, infatti, soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad € 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma
2°, c.p.c. e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità” (Cass. n. 922/2022).
Entrando nel merito delle eccezioni sollevate da parte appellante principale, va premesso che la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 92, secondo comma,
4 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile
2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea.
Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Infatti, prima della riforma intervenuta nel 2014 la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901;
Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n.
5 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ad avviso del Giudicante le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in virtù del fatto incontestabile che il convenuto regolarmente citato in primo grado, ha Controparte_3 scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla esistenza e relativa notifica di tutti i verbali di contravvenzioni iscritti al ruolo esattoriale, nonché sulla legittimità o meno della propria pretesa creditoria, che ha successivamente dato luogo all'emissione della cartella di pagamento impugnata.
Attesa, dunque, la sostanziale soccombenza delle parti convenute nel primo grado di giudizio, la sentenza gravata va parzialmente riformata in ordine al governo delle spese di lite, e si applica il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con condanna dell' Controparte_2
e del in solido tra loro, al rimborso delle spese e liquidazione degli
[...] Controparte_3 onorari di difesa in favore di parte appellante, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Considerata la relativa semplicità della vicenda trattata, priva di qualsivoglia attività istruttoria, questo giudice ritiene di dover accordare i valori minimi dello scaglione fino a € 1.100,00
(D.M.55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) per il giudizio di primo grado.
Tuttavia, anche l'appello incidentale parziale proposto dal è fondato. CP_5
In effetti, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si evince, ictu oculi, che il ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028/2022/0016601464/000 Pt_1 dell'importo complessivo di € 880,08, limitatamente al il ruolo esecutivo n. 2022/003457, riguardante la violazione alle norme del Codice della Strada - verbale n. 19110417660/A/19, di importo pari ad euro 96,10 -, elevata dal Controparte_3
Dunque, come correttamente dedotto dall' , il giudice di prime Controparte_4 cure ha erroneamente annullato l'intera cartella esattoriale pronunciandosi ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c., quando, in realtà, avrebbe dovuto circoscrivere l'annullamento della stessa limitatamente al ruolo esecutivo n. 2022/003457, impugnato dal ricorrente.
Ne discende che la sentenza gravata va parzialmente riformata mediante declaratoria di parziale annullamento della cartella di pagamento n. 028/2022/0016601464/000, limitatamente al ruolo esecutivo n. 2022/003457 di € 96,10.
6 L'accoglimento reciproco di entrambi i gravami, costituisce giusto motivo nonchè valida ragione per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e e sull'appello incidentale parziale proposto da Controparte_2 Controparte_3 [...]
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 37098/2023, così Controparte_2 provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_3
b) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 37098/23, nella parte relativa alle spese, condanna l' Controparte_2
ed il al pagamento, in solido, in favore di
[...] Controparte_3 Parte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 139,00, per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato, Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
c) accoglie l'appello incidentale, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 37098/23, annulla la cartella di pagamento n.
028/2022/0016601464/000, limitatamente ed esclusivamente al ruolo esecutivo n.
2022/003457 di € 96,10;
d) compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite della presente fase di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 21.10.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
7
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7048/2024
Oggi 21.10.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata sono comparsi: per parte appellante, l'avv.to Filomena Sarracino che dichiara di essere presente per delega orale dell'avv.to Alfonso Villani e per l'avv.to Riccardo Galante che dichiara di essere presente per CP_1 delega orale dell'avv.to Luisa Romano.
A questo punto, il G.I. invita i difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi.
L'avv.to Galante chiede l'accoglimento dell'appello incidentale e che sia disposto l'annullamento della cartella n. 028202200166001464000 limitatamente al ruolo 2022/00345; impugna quando dedotto ed eccepito stante la palese infondatezza in fatto ed in diritto;
chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello stante la violazione degli artt. 339 e 342 c.p.c
L'avv.to Sarracino si oppone all'eccezione di controparte e chiede il rigetto dell'appello incidentale;
insiste per l'accoglimento dell'appello e l'annullamento integrale della cartella così come disposto dal giudice di prime cure;
chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in favore della parte.
Al termine della camera di consiglio, questo giudice, in assenza delle parti (nel frattempo allontanatesi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7048/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Villani, presso Parte_1 il cui studio in Napoli alla Via Posillipo n. 299 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luisa Romano, presso il cui studio in Nola
(Na) alla via Costantinopoli n.191 elettivamente domicilia;
Appellata/Appellante incidentale
E
Controparte_3
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva, innanzi al G.D.P. di Napoli, opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' Parte_1 ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, avverso la cartella di pagamento n. 028/2022/0016601464/000 dell'importo complessivo di € 880,08, notificata dall'
[...]
, limitatamente al ruolo esecutivo n. 2022/003457, relativo a violazioni alle Controparte_4 norme del Codice della Strada - verbale n. 19110417660/A/19, di importo pari ad euro 96,10 - elevato dal Controparte_3
Eccepiva la parziale nullità, derivata e conseguenziale, della cartella di pagamento impugnata, causata dal difetto di notifica del suddetto verbale di accertamento, con richiesta di estinzione della relativa portante pretesa creditoria.
2 Si costituiva l' sollevando la propria carenza di legittimazione Controparte_4 passiva in ordine alla notifica dei verbali presupposti di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
Eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, vinte le spese di giudizio.
In subordine, chiedeva di essere manlevata dall'eventuale condanna alle spese.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_3
Con sentenza n. 37098/2023, pubblicata in data 2.10.2023, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda ed annullava l'intera cartella di pagamento n. 028/2022/0016601464/000, compensando le spese di lite. ha proposto appello unicamente avverso la parte del
P.Q.M.
in cui il giudice di prime Parte_1 cure così provvedeva: “compensa le spese di lite”, “attesa la peculiarità della vertenza”, con richiesta di riformarlo con la condanna delle parti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
L'appellante ha eccepito, in particolare, l'illegittimità della sentenza impugnata in ordine al governo delle spese di lite, per violazione e falsa applicazione del principio di diritto prescritto dall'art. 92, co. 2 c.p.c., laddove il giudice di prime cure, accogliendo nel merito la domanda attorea, avrebbe bensì dovuto applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. condannando i convenuti alle spese processuali.
Nello specifico, ha eccepito l'omessa, contraddittoria nonché inesatta ed Parte_1 insufficiente motivazione addotta dal giudicante di primo grado in quanto non supportata da ragioni gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, dato che non vi è stata soccombenza reciproca essendo l'opposizione accolta nel merito, e che le questioni affrontate non assurgono a fattispecie nuove, peculiari o di difficile risoluzione.
Pertanto, l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello, con parziale riforma della sentenza gravata, limitatamente al capo afferente la liquidazione dei compensi e delle spese di lite, e, per l'effetto, di condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita l' chiedendo di dichiarare l'improcedibilità Controparte_4 dell'atto di appello per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., nonchè l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'appello atteso che il giudice di prime cure ha ben motivato la decisione di compensare le spese di lite in virtù della peculiarità del giudizio, con richiesta di confermare il provvedimento in relazione alle stesse.
3 Il Concessionario ha, invero, altresì proposto appello incidentale con il quale ha eccepito la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella parte in cui il giudice di prime cure ha annullato per intero la cartella di pagamento, non limitandosi allo specifico ruolo esecutivo n. 2022/003457, impugnato dall'opponente.
Pertanto, l'agente per la riscossione, in parziale riforma del dispositivo, ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento limitatamente al ruolo esecutivo n. 2022/003457, dell'importo di euro
96,10.
L'appellato ha, dunque, concluso per il rigetto del gravame e per l'accoglimento CP_5 dell'appello incidentale parziale, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il non si è costituito in giudizio e, Controparte_3 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello principale e l'appello incidentale parziale sono entrambi fondati e vanno accolti per le motivazioni che seguono.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 339
c.p.c., sollevata sul presupposto che avendo l'opposizione a cartella esattoriale valore inferiore ad €
1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art. 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
Al riguardo, occorre considerare che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, secondo comma, del Codice di procedura civile. Tale disposizione, che
è di contenuto identico a quella già esistente nella L. 24 novembre 1981, art. 23, comma 11, si applica pacificamente anche nei casi di opposizione a cartella esattoriale cd. recuperatoria, ovvero, allorché il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (cfr. Cass. 30 aprile 2015, n. 8806, Cass. 30 aprile 2014, n. 9557,
Cass. 5 maggio 2016, n. 8961, e Cass. 14 ottobre 2016, n. 20734).
Del resto, come più di recente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace,
è, infatti, soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad € 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma
2°, c.p.c. e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità” (Cass. n. 922/2022).
Entrando nel merito delle eccezioni sollevate da parte appellante principale, va premesso che la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 92, secondo comma,
4 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile
2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea.
Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Infatti, prima della riforma intervenuta nel 2014 la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901;
Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n.
5 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ad avviso del Giudicante le motivazioni addotte dal Giudice di Pace non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in virtù del fatto incontestabile che il convenuto regolarmente citato in primo grado, ha Controparte_3 scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla esistenza e relativa notifica di tutti i verbali di contravvenzioni iscritti al ruolo esattoriale, nonché sulla legittimità o meno della propria pretesa creditoria, che ha successivamente dato luogo all'emissione della cartella di pagamento impugnata.
Attesa, dunque, la sostanziale soccombenza delle parti convenute nel primo grado di giudizio, la sentenza gravata va parzialmente riformata in ordine al governo delle spese di lite, e si applica il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con condanna dell' Controparte_2
e del in solido tra loro, al rimborso delle spese e liquidazione degli
[...] Controparte_3 onorari di difesa in favore di parte appellante, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Considerata la relativa semplicità della vicenda trattata, priva di qualsivoglia attività istruttoria, questo giudice ritiene di dover accordare i valori minimi dello scaglione fino a € 1.100,00
(D.M.55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022) per il giudizio di primo grado.
Tuttavia, anche l'appello incidentale parziale proposto dal è fondato. CP_5
In effetti, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si evince, ictu oculi, che il ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028/2022/0016601464/000 Pt_1 dell'importo complessivo di € 880,08, limitatamente al il ruolo esecutivo n. 2022/003457, riguardante la violazione alle norme del Codice della Strada - verbale n. 19110417660/A/19, di importo pari ad euro 96,10 -, elevata dal Controparte_3
Dunque, come correttamente dedotto dall' , il giudice di prime Controparte_4 cure ha erroneamente annullato l'intera cartella esattoriale pronunciandosi ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c., quando, in realtà, avrebbe dovuto circoscrivere l'annullamento della stessa limitatamente al ruolo esecutivo n. 2022/003457, impugnato dal ricorrente.
Ne discende che la sentenza gravata va parzialmente riformata mediante declaratoria di parziale annullamento della cartella di pagamento n. 028/2022/0016601464/000, limitatamente al ruolo esecutivo n. 2022/003457 di € 96,10.
6 L'accoglimento reciproco di entrambi i gravami, costituisce giusto motivo nonchè valida ragione per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e e sull'appello incidentale parziale proposto da Controparte_2 Controparte_3 [...]
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 37098/2023, così Controparte_2 provvede:
a) dichiara la contumacia del Controparte_3
b) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 37098/23, nella parte relativa alle spese, condanna l' Controparte_2
ed il al pagamento, in solido, in favore di
[...] Controparte_3 Parte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 139,00, per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato, Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
c) accoglie l'appello incidentale, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 37098/23, annulla la cartella di pagamento n.
028/2022/0016601464/000, limitatamente ed esclusivamente al ruolo esecutivo n.
2022/003457 di € 96,10;
d) compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite della presente fase di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 21.10.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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