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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza sezione civile
Verbale di udienza
All'udienza del 09 Gennaio 2025, con inizio alle ore 10,12 tenuta dal sottoscritto Giudice
Onorario viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 16209/21;
E' presente l'avv. Federica Interlandi, per parte attrice, delegata dell'avv. Massimo Vitale, la quale discute la causa per come in atti riportandosi anche alla memoria conclusiva e chiede che la causa venga posta in decisione.
Il Giudice, si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 14,00, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione per come da fogli di seguito allegati al presente verbale.
Il G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16209/21 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
( C.F. ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Catania il 21.09.1967, residente in [...], elettivamente domiciliata in Carlentini Via Meucci n. 3 ove è sito lo studio dell'avv. Massimo
Vitale ( C.F. ) che lo rappresentata e difende giusta CodiceFiscale_2
procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma Via Barberini n.38;
CONVENUTO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2021 RG, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio l' – in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro-tempore - avanti il Tribunale di Catania per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale adito, reiectis contrariis;
Ritenere e dichiarare che l'esponente, meglio sopra generalizzato, ha posseduto in via esclusiva, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente da oltre vent'anni; Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che il medesimo ha acquistato, per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà del terreno meglio descritto ed identificato sopra. Con sentenza provvisoriamente esecutiva da trascrivere presso la Conservatoria dei RR.II di
Siracusa. Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione “
L'odierna parte attrice sosteneva di possedere “uti dominus”, senza soluzione di continuità da oltre venti anni, in modo esclusivo, pacifico e ininterrotto il terreno sito in tenere di Sciammacca identificato in catasto terreni al foglio CP_3
18, part.lla 2067 confinante ad ovest con l'asse mediana della stradella di accesso e dagli altri lati con terreni di terzi.
La sig.ra asseriva altresì di essersi comportata – da oltre venti anni e fin Pt_1
dal 1993 - come unica e sola proprietaria del bene oggetto di causa e ciò nell'assenza di qualsiasi opposizione da parte degli originari intestatari (
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 06.03.1986 ) e Per_1 dell' già a cui il bene è stato devoluto Controparte_1 Controparte_2
a seguito di rinuncia da parte degli aventi diritto.
Parte attrice sosteneva inoltre di aver comunicato all' con Controparte_1
racc. ar del 15.09.2021 di possedere il bene oggetto di domanda fin dal lontano 1993
e ciò senza ricevere alcun riscontro o contestazione.
La convenuta Agenzia, sebbene citata in giudizio, non provvedeva alla relativa costituzione.
All'udienza di prima comparizione del 28.04.2022, tenutasi con il deposito di note scritte, il Tribunale - su richiesta di parte attrice - assegnava i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando all'udienza del 20.10.2022.
Di poi, all'udienza così fissata e tenutasi sempre in forma cartolare, la causa veniva posta in riserva ordinanza sulle richieste istruttorie.
Con provvedimento del 30.10.2022, veniva disposta l'ammissione delle prove testimoniali richieste da parte attrice e il procedimento rinviato all'udienza del
16.03.2023. Una volta escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2
la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione
[...] all'udienza del 21.09.2023. Dopo alcuni rinvii finalizzati anche alla produzione di documentazione integrativa, all'udienza odierna, una volta conclusa la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
§§§§§§
Ciò posto, venendo al merito della vicenda di cui è procedimento, si osserva e rileva quanto segue:
In base al disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del c.d.
“corpus possessionis”, ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del
27.09.2017)
In particolare, giurisprudenza unanime sul punto statuisce che “Occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa
e piena signoria della cosa.” ( In tal senso Cass. Civ. n. 2044/15 e n. 17549/15 )
In forza dei suddetti principi, affinchè possa pronunciarsi l'intervenuto acquisto per usucapione in ordine ad un bene immobile occorre che, il soggetto che invoca l'intervenuta fattispecie acquisitiva, dia prova degli elementi costitutivi della stessa in modo rigoroso, adeguato e non contraddittorio anche a mezzo prova testimoniale proveniente da soggetti estranei alla vicenda processuale. ( Si veda Trib.
Caltagirone 19.01.2018 )
Ne consegue che, al fine di accertare se, nella vicenda di cui è causa, l'attore abbia posseduto “animo proprio” e “uti dominus” il bene oggetto di causa, occorre valutare gli esiti delle risultanze istruttorie.
Tuttavia, nel caso di che trattasi, è necessario preliminarmente soffermarsi sull'esatta individuazione del soggetto titolare della legittimazione passiva e, quindi, sull'effettivo destinatario della domanda oggetto del presente procedimento. L'esame della documentazione acquisita in corso di causa e, in particolare, la relazione notarile a firma del Notaio di del 27.05.2022 pone in Per_2 Per_3
evidenza quanto segue:
l'immobile di che trattasi risulta intestato al sig. , nato a [...] Persona_1
il 16.11.1894 ed ivi deceduto in data 06.03.1986. I beni dallo stesso lasciati in eredità venivano rinunciati dai chiamati per come risulta dalla certificazione notarile in atti.
Il detto atto dà altresì contezza della sussistenza di una trascrizione che interessa l'originaria particella 77.
E' dato infatti leggere che “La citata particella 77, senza alcuna specificazione della superficie nel quadro B, è inserita nella trascrizione della sentenza di acquisto per usucapione rep. n. 6 del 18.02.2002, trascritta il 15.07.2002, ai nn. 12308/9480, in favore di nato in [...] il [...],
contro
Persona_4
, nata il [...], , nata l'01 Ottobre Controparte_4 Controparte_5
1917, , nata il [...] e , nato il 03 settembre CP_6 Persona_5
1954”
In realtà, dal contenuto della sentenza n. 3538/13 resa dal Tribunale di Catania e dalla visura storica dell'immobile, si evince che l'originaria particella 77 del foglio
18 è stata oggetto di frazionamento del 03.06.1992 da cui è scaturita, fra le altre, la particella 2067 del foglio 18 facente capo al sig. e, di poi, a seguito Persona_1 delle rinunce dei chiamati all'eredità, all' oggi convenuta. Controparte_1
Pertanto, correttamente parte attrice ha provveduto alla individuazione del soggetto legittimato passivamente in relazione alla fattispecie oggetto di procedimento.
Sul punto – al di là del tenore letterale dell'art. 65 del D. L.vo n. 300/99 – si osserva che il legislatore della Riforma ha voluto assegnare, a distinte e autonome Agenzie fiscali, la gestione delle entrate e del patrimonio dello Stato.
Ne consegue che il giudizio di usucapione di un bene devoluto ex lege al patrimonio dello Stato ( per assenza di successibili e/o comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare ) non può che essere intentato solo nei confronti dell' CP_1
dal momento che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha CP_1
dismesso con la del 1999 anche la funzione di organo rappresentativo dello Pt_2
Stato ai fini giudiziali. Ciò è facilmente comprensibile se si tiene conto del fatto che, nel nostro ordinamento, lo Stato non è un soggetto processuale e quindi il contraddittorio va instaurato con l'organo rappresentativo del medesimo in relazione alla materia oggetto del contendere. In ragione del suddetto percorso, nella vicenda di che trattasi il soggetto in questione è l' . Controparte_1
Invero, ai sensi del su menzionato art. 65 D. Lgs. 300/99, all' Controparte_1
è stata attribuita “l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzare e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni ai fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili”.
Fra le diverse attività dell' disciplinate in apposita convenzione vi rientrano CP_1
quelle di acquisizione e assunzione in consistenza nel patrimonio dello Stato di beni a seguito, fra l'altro, di eredità giacenti.
In ragione di quanto sopra esposto, ne consegue che la legittimazione passiva in relazione alla fattispecie di cui è procedimento fa capo all' Controparte_1 essendo l'unica legittimata a stare in giudizio.
A ciò si aggiunga che la notificazione all' è stata Controparte_1
correttamente eseguita e ciò conformemente al D.Lgs. n. 300/99, ai protocolli d'intesa intercorsi tra l'odierna convenuta e l'Avvocatura dello Stato nonchè ai recenti orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte e del Consiglio di Stato.
( Ex multis Cass. Sez. Unite n. 10700/06, Consiglio di Stato n. 8632/10 )
Ne consegue che non avendo provveduto la convenuta alla Controparte_1
costituzione in giudizio, pur regolarmente citata, se ne dichiara la contumacia.
Premessi i superiori rilievi e osservazioni, si pone la necessità di verificare se l'attività istruttoria svolta dà prova della fondatezza della domanda avanzata dalla sig.ra Pt_1
Gli esiti delle prove testimoniali hanno consentito di appurare che parte attrice ha avuto – per il tempo necessario ad usucapire e fin dal 1993 – il possesso del bene immobile oggetto di causa manifestando un dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante, incompatibile con il possesso altrui e con il godimento del bene da parte dei legittimi proprietari.
Invero, ha posseduto e utilizzato l'immobile di cui oggi si discute provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria e ciò senza alcuna opposizione da parte di alcuno.
In particolare, il teste ha confermato che parte attrice ha avuto, Testimone_1
almeno dal 1999, il possesso del bene immobile di che trattasi. Il sig. riferiva Tes_1
di essere a conoscenza della suddetta circostanza dal momento che aiutava il proprio padre nello svolgimento dell'attività di portineria presso la Baia del Gambero ove ricade il bene di cui è oggi procedimento.
Il teste confermava che la sig.ra ha provveduto e provvede alla Tes_1 Pt_1 manutenzione dell'immobile e ne gode senza opposizione da parte di alcuno;
circostanza questa a lui nota dal momento che dal 2009 ha sostituito il padre nell'attività di portineria della zona Baia del Gambero.
Invece il teste , cognato di parte attrice, ha dichiarato Testimone_2
che la sig.ra ha il possesso del bene di cui è causa fin dal 1993 precisando Pt_1
di essere a conoscenza di ciò dal momento che, dal 1993 e fino al 2022, si è recato sui luoghi per andare al mare. Il teste ha riferito inoltre che il terreno in questione
è recintato con muretto in blocchi sormontati da rete metallica e che vi è anche un cancello che consente l'accesso all'immobile.
Sul punto, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo, rappresenta la più rilevante manifestazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene oggetto di domanda, una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios”, e dunque di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il bene di che trattasi. ( In tal senso Ordinanza
Cass. Civ. n. 18528/23 )
Ne consegue che le risultanze istruttorie consentono di ritenere fondata la domanda di parte attrice che merita, quindi, accoglimento.
In considerazione della mancata costituzione dell' , le spese di Controparte_1
lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 16209/21 R.G.:
Accoglie la domanda proposta dalla Sig.ra e per l'effetto Parte_1 dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, dell'immobile sito in CP_ Sciammacca identificato in catasto terreni al foglio 18,part.lla 2067 CP_3 confinante ad ovest con l'asse mediana della stradella di accesso e dagli altri lati con terreni di terzi;
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari ex art. 2643
n.14 c.c. esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, lì 09 Gennaio 2025 IL G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011